Ordinanza cautelare 13 gennaio 2026
Sentenza breve 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza breve 26/03/2026, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00579/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03424/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3424 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Zollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Firenze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS-del -OMISSIS- di rigetto dell’iscrizione nell’elenco prefettizio degli addetti ai servizi di controllo dell’attività di intrattenimento e di spettacolo, di cui alla legge 94/2009 e D.M 06.10.2009 richiesto dal titolare della -OMISSIS-di -OMISSIS- in data -OMISSIS-, rigetto notificato in data -OMISSIS- dalla Questura di Pistoia al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 il dott. LU LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In esecuzione del riesame disposto dalla sezione con l’ordinanza cautelare 13 gennaio 2026, n. 14, la Prefettura di Firenze ha rivisto la fattispecie con il decreto -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-e disposto l’iscrizione del ricorrente nell’elenco prefettizio degli addetti ai servizi di controllo dell’attività di intrattenimento e di spettacolo, di cui alla legge 94/2009 ed al d.m. 6 ottobre 2009.
Non rimane pertanto altro alla Sezione che dichiarare la cessazione della materia del contendere (come peraltro espressamente richiesto dal patrocinio di parte ricorrente con la memoria del 23 marzo 2026); sussistono poi ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Per quello che riguarda la liquidazione del compenso spettante al difensore a seguito del decreto
12 gennaio 2026 n. 4 dell’apposita Commissione istituita presso il T.A.R., (liquidazione richiesta dal patrocinio del ricorrente con la già citata memoria del 23 marzo 2026), la Sezione deve rilevare come lo stesso debba essere liquidato “in modo che, in ogni caso, (le competenze spettanti al difensore) non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti”, ai sensi dell’art. 82, 1° comma del d.lgs. 30 maggio 2002 n. 115 e applicando la riduzione dei compensi alla metà prevista dall’art. 130 del cit. d.lgs. (disposizione applicabile al giudizio amministrativo); in considerazione della nota spese presentata, della complessità della vicenda, delle difese svolte e dell’impossibilità di riconoscere il compenso professionale relativo alla “fase istruttoria e/o di trattazione” (che, in questo caso, è assorbita dal compenso relativo alla fase cautelare), le competenze spettanti al difensore devono essere liquidate in complessivi € 3.531 (tremilacinquecentotrentuno/00), oltre ad IVA e CAP.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere, come da motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
A seguito del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 12 gennaio 2026 n. 4 dell’apposita Commissione istituita presso il T.A.R., dispone la liquidazione, ai sensi dell’art. 82, 1° comma del d.lgs. 30 maggio 2002 n. 115, della somma di € 3.531 (tremilacinquecentotrentuno/00), oltre ad IVA e CAP, in favore dell’avv. Federica Zollo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO GI, Presidente
LU LA, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU LA | DO GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.