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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 3913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3913 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 10.11. 2025 la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3078/2024 r. g. sezione lavoro, vertente TRA
Cod. Fisc. elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Napoli Centro Direzionale, Isola G1 – Scala D, III piano, int. 21, Fax 0825-26178 presso lo studio degli Avv.ti Roberto Coppola e Luca Coppola che lo rappresentano e difendono e che dichiarano i seguenti indirizzi P.E.C. – Email_1
Email_2 appellante E
(P.IVA Controparte_1 Parte_2
– c.f. ) in persona del P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_3
pro-tempore della in virtù dei poteri ad esso spettanti ai sensi degli
[...] Pt_4 artt. 16 e 17 del D.L. n. 29 del 3.2.93 e sue successive modifiche ed integrazioni e della delibera del Consiglio di Amministrazione dell del 25.2.98, elettivamente domiciliato Pt_5 in Napoli alla Via Nuovo Poggioreale, angolo via S. Lazzaro, presso l'avv. Stefania Rettore che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti del 18.6.14, per notar Per_1 di Napoli, Rep. 17705, Raccolta n. 8545, registrata il 18.6.14 Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con la sentenza 751/2024 del 15.7.2024 il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, rigettava la domanda formulata dall'odierno appellante con ricorso depositato in data 3.1.2023 e tesa al riconoscimento quale malattia professionale della lombalgia cronica in portatore di discopatie lombari e spondiloartrosi, per l'attività lavorativa svolta come conducente di autobus di linea fin dal 1991, di cui alla domanda amministrativa presentata in data 14.10.2020. Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo gravame in data 22.11.2024 la parte soccombente deducendo l'erroneità della decisione impugnata, influenzata da una consulenza tecnica erronea ed illegittima per aver violato principi tecnici e giuridici nonché per aver sottovalutato le patologie da cui esso istante è affetto. Ha contestato il contenuto della relazione peritale che, in quanto tardivamente depositata, non era stata esaminata nei termini di legge . Ha ribadito di aver fornito adeguata prova attraverso la prova per testi della gravosità delle mansioni svolte con notevole esposizione diretta alle vibrazioni e sollecitazioni. 1 Ha chiesto , pertanto per la riforma della sentenza e l'accoglimento delle richieste come formulate in seno al gravame;
vinte le spese del doppio grado. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l che, sulla base di Pt_5 plurime argomentazioni ,resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto;
vinte le spese. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare. Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione. La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre. Ed invero nessun dubbio può sorgere in merito all'individuazione dell'oggetto della domanda avanzata dall'odierno appellante così come emerge dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. In particolare oggetto del presente giudizio era ed è l'accertamento della natura lavorativa della lombalgia cronica in portatore di discopatie lombari e spondiloartrosi dx e tutta l'istruttoria è stata “indirizzata” all'accertamento di tale circostanza, ivi compresa l'espletata CTU medico-legale. Tanto premesso, si osserva che l'eccepita nullità della consulenza per tardivo deposito risulta sanata avendo il primo Giudice fissata una nuova udienza accogliendo l'istanza di rinvio avanzata dalla difesa del con le note di trattazione del 24.5.2024 . In tal Pt_1 modo il contraddittorio risulta recuperato con rimessione delle parti in termini per formulare le proprie osservazioni critiche . Nel merito, con riferimento , poi, alle ulteriori doglianze relative alle conclusioni alle quali è pervenuto il consulente che ha escluso ogni nesso di derivazione causale tra l'attività lavorativa svolta dal e la patologia dedotta, le stesse risultano infondate. Pt_1
Sul punto la consulenza tecnica espletata in primo grado appare esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica prodotta in giudizio e redatta secondo corrette valutazioni tecniche. In particolare, emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio in base ad un approfondito esame clinico dell'assicurato corredato dalla documentazione sanitaria esibita ed ha accertato che l'assicurato è affetto da Spondilo- disco-artrosi lombare senza segni EMG (elettromiografici) di sofferenza radicolare con modesto impegno funzionale, senza rapporto di causalità tra il rischio lavorativo e la suddetta patologia. Nel contesto motivazionale il CTU ha spiegato che “nel determinismo dell'infermità sofferta dal non possa essere riconosciuta idoneità genetica alle specifiche attività Pt_1 lavorative espletate (autista di pullman). Segnatamente il ctu ha spiegato che trattasi di infermità a genesi plurifattoriale di diffuso riscontro nella popolazione generale e molto spesso priva di specifici connotati etiopatogenetici che tale patologia può esser presa in considerazione come sospetta professionale solo qualora siano presenti alcuni elementi - che non sussistono nella fattispecie in esame - e in particolare “Presenza di protrusione discale, ernia discale,discopatia regressiva in età uguale o inferiore a 30 anni;
- Discopatie regressive multiple in età uguale o inferiore a 40 anni;
- Osteofitosi a ponte e/o riduzione del canale midollare da cause degenerative in età uguale o inferiore a 35 anni”. In assenza di suddetti riscontri, il consulente è, dunque, pervenuto alla conclusione di ritenere la “spondilo-disco-artrosi lombare” patologia cronico-degenerativa che interessa tutti gli elementi dell'unità articolare delle strutture articolari e per questo riconducibile all'invecchiamento delle strutture articolari dell'unità medesima. Si tratta di infermità a genesi plurifattoriale di diffuso riscontro nella popolazione generale e priva di specifici connotati etiopatogenetici.
2 Altro elemento rilevante preso in considerazione dal ctu è l'epoca della denunzia di malattia professionale : la stessa risulta presentata in data 14.10.2020 allorquando il
, conducente di autobus dal 1989 all'età di 31 anni, aveva ben 62 anni. Pt_1
Non sussistendo ragioni per discostarsi dal motivato ed esaustivo parere espresso dall'ausiliare di prime cure , il gravame va respinto mentre le censure dell'appellante, rimangono prive di adeguati e concreti riferimenti e si risolvono in un dissenso diagnostico che non induce a disporre alcuna rinnovazione della consulenza in questa sede. La sentenza impugnata, fondata su una valutazione tecnica del tutto coerente con i dati oggettivi e diagnostici emergenti dalle certificazioni in atti va, dunque ,integralmente confermata. Le spese del grado seguono la soccombenza . Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado che liquida in euro 960,00 oltre IVA, CPA e rimborso come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto . Così deciso in Napoli lì 10.11.2025 Il Presidente rel. (dr.ssa Anna Carla Catalano)
3
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 10.11. 2025 la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3078/2024 r. g. sezione lavoro, vertente TRA
Cod. Fisc. elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Napoli Centro Direzionale, Isola G1 – Scala D, III piano, int. 21, Fax 0825-26178 presso lo studio degli Avv.ti Roberto Coppola e Luca Coppola che lo rappresentano e difendono e che dichiarano i seguenti indirizzi P.E.C. – Email_1
Email_2 appellante E
(P.IVA Controparte_1 Parte_2
– c.f. ) in persona del P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_3
pro-tempore della in virtù dei poteri ad esso spettanti ai sensi degli
[...] Pt_4 artt. 16 e 17 del D.L. n. 29 del 3.2.93 e sue successive modifiche ed integrazioni e della delibera del Consiglio di Amministrazione dell del 25.2.98, elettivamente domiciliato Pt_5 in Napoli alla Via Nuovo Poggioreale, angolo via S. Lazzaro, presso l'avv. Stefania Rettore che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti del 18.6.14, per notar Per_1 di Napoli, Rep. 17705, Raccolta n. 8545, registrata il 18.6.14 Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con la sentenza 751/2024 del 15.7.2024 il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, rigettava la domanda formulata dall'odierno appellante con ricorso depositato in data 3.1.2023 e tesa al riconoscimento quale malattia professionale della lombalgia cronica in portatore di discopatie lombari e spondiloartrosi, per l'attività lavorativa svolta come conducente di autobus di linea fin dal 1991, di cui alla domanda amministrativa presentata in data 14.10.2020. Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo gravame in data 22.11.2024 la parte soccombente deducendo l'erroneità della decisione impugnata, influenzata da una consulenza tecnica erronea ed illegittima per aver violato principi tecnici e giuridici nonché per aver sottovalutato le patologie da cui esso istante è affetto. Ha contestato il contenuto della relazione peritale che, in quanto tardivamente depositata, non era stata esaminata nei termini di legge . Ha ribadito di aver fornito adeguata prova attraverso la prova per testi della gravosità delle mansioni svolte con notevole esposizione diretta alle vibrazioni e sollecitazioni. 1 Ha chiesto , pertanto per la riforma della sentenza e l'accoglimento delle richieste come formulate in seno al gravame;
vinte le spese del doppio grado. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l che, sulla base di Pt_5 plurime argomentazioni ,resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto;
vinte le spese. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare. Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione. La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre. Ed invero nessun dubbio può sorgere in merito all'individuazione dell'oggetto della domanda avanzata dall'odierno appellante così come emerge dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. In particolare oggetto del presente giudizio era ed è l'accertamento della natura lavorativa della lombalgia cronica in portatore di discopatie lombari e spondiloartrosi dx e tutta l'istruttoria è stata “indirizzata” all'accertamento di tale circostanza, ivi compresa l'espletata CTU medico-legale. Tanto premesso, si osserva che l'eccepita nullità della consulenza per tardivo deposito risulta sanata avendo il primo Giudice fissata una nuova udienza accogliendo l'istanza di rinvio avanzata dalla difesa del con le note di trattazione del 24.5.2024 . In tal Pt_1 modo il contraddittorio risulta recuperato con rimessione delle parti in termini per formulare le proprie osservazioni critiche . Nel merito, con riferimento , poi, alle ulteriori doglianze relative alle conclusioni alle quali è pervenuto il consulente che ha escluso ogni nesso di derivazione causale tra l'attività lavorativa svolta dal e la patologia dedotta, le stesse risultano infondate. Pt_1
Sul punto la consulenza tecnica espletata in primo grado appare esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica prodotta in giudizio e redatta secondo corrette valutazioni tecniche. In particolare, emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio in base ad un approfondito esame clinico dell'assicurato corredato dalla documentazione sanitaria esibita ed ha accertato che l'assicurato è affetto da Spondilo- disco-artrosi lombare senza segni EMG (elettromiografici) di sofferenza radicolare con modesto impegno funzionale, senza rapporto di causalità tra il rischio lavorativo e la suddetta patologia. Nel contesto motivazionale il CTU ha spiegato che “nel determinismo dell'infermità sofferta dal non possa essere riconosciuta idoneità genetica alle specifiche attività Pt_1 lavorative espletate (autista di pullman). Segnatamente il ctu ha spiegato che trattasi di infermità a genesi plurifattoriale di diffuso riscontro nella popolazione generale e molto spesso priva di specifici connotati etiopatogenetici che tale patologia può esser presa in considerazione come sospetta professionale solo qualora siano presenti alcuni elementi - che non sussistono nella fattispecie in esame - e in particolare “Presenza di protrusione discale, ernia discale,discopatia regressiva in età uguale o inferiore a 30 anni;
- Discopatie regressive multiple in età uguale o inferiore a 40 anni;
- Osteofitosi a ponte e/o riduzione del canale midollare da cause degenerative in età uguale o inferiore a 35 anni”. In assenza di suddetti riscontri, il consulente è, dunque, pervenuto alla conclusione di ritenere la “spondilo-disco-artrosi lombare” patologia cronico-degenerativa che interessa tutti gli elementi dell'unità articolare delle strutture articolari e per questo riconducibile all'invecchiamento delle strutture articolari dell'unità medesima. Si tratta di infermità a genesi plurifattoriale di diffuso riscontro nella popolazione generale e priva di specifici connotati etiopatogenetici.
2 Altro elemento rilevante preso in considerazione dal ctu è l'epoca della denunzia di malattia professionale : la stessa risulta presentata in data 14.10.2020 allorquando il
, conducente di autobus dal 1989 all'età di 31 anni, aveva ben 62 anni. Pt_1
Non sussistendo ragioni per discostarsi dal motivato ed esaustivo parere espresso dall'ausiliare di prime cure , il gravame va respinto mentre le censure dell'appellante, rimangono prive di adeguati e concreti riferimenti e si risolvono in un dissenso diagnostico che non induce a disporre alcuna rinnovazione della consulenza in questa sede. La sentenza impugnata, fondata su una valutazione tecnica del tutto coerente con i dati oggettivi e diagnostici emergenti dalle certificazioni in atti va, dunque ,integralmente confermata. Le spese del grado seguono la soccombenza . Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado che liquida in euro 960,00 oltre IVA, CPA e rimborso come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto . Così deciso in Napoli lì 10.11.2025 Il Presidente rel. (dr.ssa Anna Carla Catalano)
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