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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 29/11/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3627/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3627/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA n. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. MARIO MARINI MISTERIOSO, domicilio P.IVA_1
eletto presso lo studio di questi in PESCARA alla VIA TIRINO, 8 pec
Email_1
ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA n. , CP_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso da Avv. UBERTO DI PILLO, domicilio eletto presso lo studio di questi in
SULMONA alla VIA SALVEMINI 7 pec Email_2
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come qui di seguito esposto.
Parte ricorrente - accertato il grave inadempimento della , dichiarare risolto ex art. CP_1
1453 c.c. il contratto siglato tra le parti il 2 luglio 2023. Con condanna della resistente al risarcimento del danno di € 18.800,00, pari agli introiti che sarebbero stati incamerati pagina 1 di 5 dall'esecuzione del rapporto contrattuale, oltre interessi, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari di cui al presente procedimento. Diritti ed onorari che potranno essere aumentati sino al 30% ex art. 4, comma 1- bis del D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018, ove l'On. Tribunale lo dovesse ritenere opportuno, posta la presenza di collegamenti ipertestuali negli scritti difensivi che permette la c.d. navigabilità all'interno degli stessi.
Parte resistente - rigettare, l'avversa d domanda siccome infondata e non provata. Condannare
l'attrice/ricorrente al pagamento delle spese ed onorari di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio era attivato dalla società ricorrente con rito semplificato ex art. 281 cpc per ottenere un pronunciamento volto all'accertare l'inadempimento della società resistente nel contratto sottoscritto tra le parti il 30.6.2023 per attività di pulizia all'interno dei locali commerciali siti in Pescara e Montesilvano rivolti ad attività di ristorazione;
sosteneva la difesa ricorrente come la società convenuta aveva immotivatamente esercitato il diritto di “recesso anticipato” del contratto previsto per “comprovata e documentata irregolare prestazione delle pulizie”. Era a domandare la conseguenziale condanna al risarcimento dei danni tutti subiti determinata nell' importo pari ad euro 18.800,00, tale danno si sostanziava nel ristoro del lucro cessante, per i mancati introiti percepiti dall'appaltatrice a causa dell'immotivato scioglimento del rapporto obbligatorio, somma che comunque non teneva conto dei costi fissi (forza lavoro) per la prestazione.
Si costituiva la parte convenuta la quale chiedeva il mutamento del rito in ordinario e il rigetto della domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto ed eccepiva che la somma richiesta quale danno tale danno si sostanziava nel ristoro del lucro cessante, per i mancati introiti percepiti dall'appaltatrice a causa dello scioglimento anticipato del rapporto obbligatorio, somma che, comunque, non teneva conto dei costi fissi (forza lavoro) impiegati per la prestazione.
Evidenziava la difesa resistente come già con la pec del 12.7.2023 aveva formalizzato il suo diritto risoluzione anticipata in linea con le pattuizioni contrattuali e in ragione di acclarata inadempienza della prestazione riferita all'attività nella pulizia dei locali.
In sede di prima udienza era disposto il mutamento del rito e successivamente al deposito delle memorie 171 ter cpc erano ammesse le prove orali. Si procedeva all'escussione dei testi ammessi pagina 2 di 5 ( , , e e il legale Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 rappresentante della società convenuta disertava l'interrogatorio. All'udienza del 26.6.2025 la società convenuta era ad avanzare rinuncia all'escussione dei testi residui ammessi e la difesa aderiva;
il G.I. ne consentiva.
Terminata l'attività di escussione dei testi il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava i termini ex art. 189 cpc;
alla successiva udienza la causa era trattenuta a decisone.
Dall'esame delle produzioni documentali nonché dalle risultanze istruttorie rimesse alla prova orale raccolta è possibile accertare lo svolgimento dei fatti dai quali è scaturita la lite portata poi nel presene giudizio.
All'evidenza la risoluzione dichiarata dalla parte convenuta in ragione di comprovata e documentata irregolare prestazione delle pulizie impone in capo alla difesa resistente l'onere di provare il non puntuale e coretto adempimento della parte attrice.
La teste indicata dal difesa convenuta , Direttrice, all'epoca dei fatti, del Testimone_5
punto di ristorazione in Pescara, ha riferito di problemi relativi alla non corretta pulizia dei locali e nello specifico “pavimento non ben lavato in cucina in quanto presentava delle zone con grasso” e “anche il pavimento della sala clienti a volte era sporco di grasso che proveniva dalla cucina attraverso il calpestio”, infine riferiva che “anche i ripiani della cucina erano sporchi in quanto unti e non sgrassati”. La teste aggiungeva che di questi problemi si era confrontato con il suo titolare e con , questi quale responsabile di turno il quale aveva riscontrato Persona_1
gli stessi problemi relativi alla pulizia. La teste era precisare che “nel corso del rapporto ho constatato un miglioramento delle pulizie perché i problemi che ho sopra riferito si sono presentati solo all'inizio del rapporto”, questa circostanza non porta comunque a negare il verificarsi dell'inadempimento, ma solo il suo protrarsi.
Anche dalla testimonianza resa dal i Direttore, all'epoca dei fatti, del punto di ristorazione in
Montesilvano porta ad acclarare l'inadempimento della parte attrice alle prestazioni ex contratto.
Il teste riferisce che “durante il periodo di servizio detti lavoratori non completavano in maniera puntuale il lavoro loro assegnato nello specifico;
io quale direttore del locale non dovevo dare loro direttive in quanto avrebbero dovuto lavorare in modo autonomo, ma ricordo che quando ho constatato che il lavoro non era completato ho esortato loro a farlo e non riuscivano a completarlo nel tempo di lavoro loro affidato;
, ricordo che il lavoro loro affidato non poteva protrarsi oltre la pagina 3 di 5 chiusura prevista del locale che era 3 del mattino, se mal non ricordo, era messo loro circa 4 ore prima della chiusura per svolgere il loro servizio di pulizia (…) riguardo alla pulizia del pavimento ricordo che questa mansione era sempre rimessa da loro quale ultima attività da svolgere e poiché il tempo non era sufficiente spesso capitava che non eseguivano la pulizia e sgrassamento del pavimento”. Aggiunge il teste che “la situazione non migliorò rimasero le stesse criticità”.
Dall' istruttoria condotta risulta dunque documentata e fondata la contestazione mossa contro la parte attrice nei termini di contratto: la risoluzione in caso di irregolare prestazione è espressamente contemplata dalle pattuizioni contrattuali.
Nel contratto prodotto e sottoscritto in data 30.6.2023 perdeva espressamente che in caso di comprovata e documentata irregolare prestazione delle pulizie era prevista la facoltà di risolvere il contratto con preavviso critto di 48 ore. Tale violazione era stata accertata reiteratamente in entrambe i punti di ristoro.
Nei locali rimessi alla cura e pulizia della parte attrice si svolgeva attività di ristorante, le inadempienze narrate dalle prove raccolte portano a ritenere la mancanza di perizia nella pulizia affidata, circostanza che rappresentava un apodittico grave danno sia all'immagine che alla sicurezza dei locali;
peraltro la mancata pulizia anche della cucina di fatto non garantivano gli standard igienici di cui tali strutture necessitano.
La domanda attrice deve dunque essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza, tenuto conto delle semplici questioni trattate nella liquidazione sulle spese trova giustificazione la riduzione sui compensi di avvocato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda di risarcimento danno avanzata dalla parte ricorrente in quanto le prestazioni eseguite dalla medesima hanno concretizzato un inadempimento, sic risulta legittima la risoluzione al rapporto contrattuale in essere espressa dalla parte resistente nei termini contrattualmente prevista;
condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore della parte resistente che liquida in pagina 4 di 5 euro 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre RSG iva e cap.
Pescara, 29 novembre 2025
Il GOT
dott. Anastasio Morelli
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