Versione
28 dicembre 1971
28 dicembre 1971
Art. 17.
A decorrere dal 1 gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, un quarto dei posti che si rendano vacanti nel ruolo dei consiglieri di Stato e' riservato ai consiglieri amministrativi regionali con almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
Il trasferimento di ruolo e' disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, su parere del Consiglio di Presidenza dei tribunali amministrativi regionali.
Il magistrato trasferito conserva l'anzianita' di carriera e di qualifica acquisita nel ruolo dei magistrati amministrativi regionali, ed e' collocato nel nuovo ruolo nel posto che gli spetta, secondo l'anzianita' nell'ultima qualifica gia' ricoperta.
A decorrere dal 1 gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, un quarto dei posti che si rendano vacanti nel ruolo dei consiglieri di Stato e' riservato ai consiglieri amministrativi regionali con almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
Il trasferimento di ruolo e' disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, su parere del Consiglio di Presidenza dei tribunali amministrativi regionali.
Il magistrato trasferito conserva l'anzianita' di carriera e di qualifica acquisita nel ruolo dei magistrati amministrativi regionali, ed e' collocato nel nuovo ruolo nel posto che gli spetta, secondo l'anzianita' nell'ultima qualifica gia' ricoperta.
Commentari • 3
- 1. Corte di Cassazione: Sentenza n.16301 del 30 novembre 2007https://www.antonellapedone.com/articoli · 30 novembre 2007 · 8.670985
[…] Non pertinente è, in primo luogo, in questo caso, la prospettazione di una vis atractiva del "giudizio di ottemperanza", di cui già all'art. 27 n.. 4 del T.U. di legge sul Consiglio di Stato e poi al citato art. 17 della legge sui Tar n. 1034/1971. […]
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Giurisprudenza • 15
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2017, n. 7675Provvedimento: […] n. 144. 6) La stessa sentenza della Corte costituzionale n. 106/1980, che la Corte d'appello di Firenze invoca per supportare la propria interpretazione ha, peraltro, sempre nel vigore dell'art. 17 della legge n. 1034/1971, disegnato i contorni del diritto della lavoratrice ad ottenere la prestazione di maternità, rispetto alla rilevanza della sospensione del rapporto lavorativo per ragioni familiari e lo fatto affermando il rispetto dei parametri costituzionali richiamati dalla sentenza impugnata da parte delle previsioni di legge ora invocate. […]Leggi di più...
- indennità di maternità·
- fondamento·
- aspettativa per motivi personali o di famiglia·
- deroghe al limite dei sessanta giorni di cui al comma 3 dello stesso articolo·
- riconoscimento ex art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001·
- esclusione·
- di maternita'·
- assicurazione contro le malattie·
- indennita'·
- maternita'·
- lavoro·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni)