TAR Roma, sez. II, sentenza 14/04/2026, n. 6760
TAR
Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 17 luglio 2023
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TAR
Sentenza 14 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha ritenuto che gli atti regionali impugnati, pur definiti 'provvedimenti', non siano espressione di un potere autoritativo, ma di un accertamento tecnico-contabile vincolato, volto a quantificare un debito patrimoniale. Pertanto, la controversia relativa a tale diritto soggettivo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'incostituzionalità dell'art. 9 ter del D.L. n. 78/2015

    Il Tribunale rinvia alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto la normativa ragionevole e proporzionata, rispettosa della riserva di legge e dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Illegittimità propria degli atti impugnati

    Il Tribunale ritiene infondate tali censure, richiamando la giurisprudenza che conferma la legittimità della fissazione del tetto di spesa, la conoscibilità ex ante del meccanismo di payback, e la correttezza dei criteri di calcolo basati sul fatturato al lordo dell'IVA e sulla voce 'BA0210' del modello CE.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'incostituzionalità dell'art. 9 ter del D.L. n. 78/2015

    Il Tribunale rinvia alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto la normativa ragionevole e proporzionata, rispettosa della riserva di legge e dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Illegittimità propria degli atti impugnati

    Il Tribunale ritiene infondate tali censure, richiamando la giurisprudenza che conferma la legittimità della fissazione del tetto di spesa, la conoscibilità ex ante del meccanismo di payback, e la correttezza dei criteri di calcolo basati sul fatturato al lordo dell'IVA e sulla voce 'BA0210' del modello CE.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'incostituzionalità dell'art. 9 ter del D.L. n. 78/2015

    Il Tribunale rinvia alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto la normativa ragionevole e proporzionata, rispettosa della riserva di legge e dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Illegittimità propria degli atti impugnati

    Il Tribunale ritiene infondate tali censure, richiamando la giurisprudenza che conferma la legittimità della fissazione del tetto di spesa, la conoscibilità ex ante del meccanismo di payback, e la correttezza dei criteri di calcolo basati sul fatturato al lordo dell'IVA e sulla voce 'BA0210' del modello CE.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'incostituzionalità dell'art. 9 ter del D.L. n. 78/2015

    Il Tribunale rinvia alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto la normativa ragionevole e proporzionata, rispettosa della riserva di legge e dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Illegittimità propria degli atti impugnati

    Il Tribunale ritiene infondate tali censure, richiamando la giurisprudenza che conferma la legittimità della fissazione del tetto di spesa, la conoscibilità ex ante del meccanismo di payback, e la correttezza dei criteri di calcolo basati sul fatturato al lordo dell'IVA e sulla voce 'BA0210' del modello CE.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'incostituzionalità dell'art. 9 ter del D.L. n. 78/2015

    Il Tribunale rinvia alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto la normativa ragionevole e proporzionata, rispettosa della riserva di legge e dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Illegittimità propria degli atti impugnati

    Il Tribunale ritiene infondate tali censure, richiamando la giurisprudenza che conferma la legittimità della fissazione del tetto di spesa, la conoscibilità ex ante del meccanismo di payback, e la correttezza dei criteri di calcolo basati sul fatturato al lordo dell'IVA e sulla voce 'BA0210' del modello CE.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'incostituzionalità dell'art. 9 ter del D.L. n. 78/2015

    Il Tribunale rinvia alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto la normativa ragionevole e proporzionata, rispettosa della riserva di legge e dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Illegittimità propria degli atti impugnati

    Il Tribunale ritiene infondate tali censure, richiamando la giurisprudenza che conferma la legittimità della fissazione del tetto di spesa, la conoscibilità ex ante del meccanismo di payback, e la correttezza dei criteri di calcolo basati sul fatturato al lordo dell'IVA e sulla voce 'BA0210' del modello CE.

  • Rigettato
    Rigetto della questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale rinvia alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha già affrontato e rigettato questioni analoghe, ritenendo la normativa costituzionalmente legittima.

  • Rigettato
    Rigetto della richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE

    Il Tribunale ritiene infondata la richiesta, non ravvisando violazioni del diritto dell'UE e basandosi sulle pronunce della Corte Costituzionale che hanno escluso tali profili di illegittimità.

  • Rigettato
    Rigetto della domanda di restituzione somme

    Poiché il ricorso è stato in parte dichiarato inammissibile e per la restante parte rigettato, la domanda di restituzione delle somme non può trovare accoglimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 14/04/2026, n. 6760
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6760
    Data del deposito : 14 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo