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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/11/2025, n. 16732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16732 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Rosa D'Urso, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 57779 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
T R A
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, tutti assistiti e difesi, come da documentazione in atti, dall'avv. Parte_5
ED TE, unitamente e/o disgiuntamente con l'avv. Giuseppe Bressi, ed elettivamente domiciliati in Roma, in Via Calvatone 74 presso lo studio dell'avv. ED TE.
Parti attrici
E
, in persona del legale rappresentante CP_1
Parte convenuta – contumace
OGGETTO: risarcimento danni
Trattenuta in decisione all'udienza del 10 luglio 2025 su conclusioni delle parti e concessione termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , , Parte_1 Parte_2
e convenivano in giudizio Parte_3 Parte_4 Parte_5
, in persona del legale rappresentante, al fine di accertare e dichiarare: CP_1
“…che i danni arrecati agli odierni attori sono stati cagionati da CP_1 nell'ambito dell'esercizio di attività pericolose di cui all'art 2050 e 2051 c.c.; per l'effetto, Accertare e condannare, la convenuta a corrispondere agli attori: a.
[...]
, una somma di € 5.200,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di Parte_1 giustizia, il tutto nella competenza del Giudice adito;
b. una Parte_3 somma di € 6.883,00, nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, il tutto nella competenza del Giudice adito;
c. una somma di € 5.488,50 o Parte_2 nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
d. e Parte_4 Parte_5
, una somma di € 8.382,93; Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari da
[...] distrarsi in favore dei suddetti procuratori dichiaratisi antistatari…”.
Deducevano le parti che: “… sono tutti residenti nella medesima via Domenico Serradifalco, ma a diversi numeri civici, e sono tutti intestatari di contratti per fornitura di energia elettrica;
la convenuta, per contro, è la distributrice della rete elettrica di Roma;
gli immobili degli attori, il giorno 21 settembre 2021, tra le 5/30 alle 6.00 circa, sono stati interessati da una sovratensione elettrica;
in particolare, sul contatore monofase da 220 Volt, è stata immessa corrente da 380 Volt;
5. per l'effetto dell'immissione di tale sovratensione, gli apparecchi elettrici collegati alla rete, subivano un evidentissimo danneggiamento tale da richiederne la sostituzione e/o la riparazione come appresso si dirà in seguito;
gli attori si prodigavano a sollecitare l'urgente intervento della convenuta la quale, disattivava la linea elettrica ed erogava tensione elettrica mediante un gruppo elettrogeno;
gli interventi sulla linea duravano sino al 14.10.2021 per un totale di ben 23 giorni;
per effetto della sciagurata sovratensione, gli attori subivano danni…dopo aver provveduto alle spese necessarie ed occorrende per ripristinare lo status quo ante, gli attori si rivolgevano alla sottoscritta procuratrice la quale inviava lettera di diffida e risarcimento il 26.10.2021; alla suddetta missiva, replicava con CP_1 lettera del 20.04.2022, con cui rigettava qualsiasi addebito di sorta;
in data 20.04.2022, i scriventi procuratori inoltravano l'invito alla conclusione di una convenzione con negoziazione assistita;
al suddetto invito seguiva riscontro negativo…”
Nessuno si costituiva per CP_1
La causa veniva istruita con la produzione dei documenti, escussione testimoniale e Consulenza tecnica d'ufficio. Era quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 10 luglio 2025 sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, all'esito dell'istruttoria, la domanda delle parti attrici appare fondata e deve essere accolta per le ragioni esposte a seguire. Giova premettere che la fattispecie de qua deve essere ricondotta nell'alveo normativo dell'art. 2050 c.c. ( la produzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa, ai fini della responsabilità ex art. 2050 c.c., per i rischi cui espone e implicati dalla materia trattata ( Cass. n. 3935/1995) e ciò, pertanto, a prescindere dalla circostanza che ci si riferisca a rischi da contatto o determinati, come nel caso, da guasti alla distribuzione cfr. Cass. ord. n. 32498/2019; “ ai fini della responsabilità pericolosa di cui all'art. 2050 c.c., costituiscono attività pericolose non solo quelle che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle altre che comportano la rilevante possibilità del verificarsi di un danno, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi usati. Non solo nel caso di danno che sia conseguenza di una azione, ma anche nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza, per cui, di regola, l'attività edilizia, massimamente quando comporti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree, non può non essere considerata attività pericolosa ai fini indicati dalla detta norma - cfr. Cass. sent. n. 10131/2015)”. Lo schema normativo delineato dalla disposizione in esame pone, come è noto, a carico del danneggiato la prova del danno e la prova positiva della sussistenza dello specifico fattore eziologico idoneo a determinare il danno, lasciando a carico del danneggiante la prova dell'adozione di tutte le misure di cautela imposte dall'esercizio dell'attività pericolosa.
Passiamo all'esame del presupposto ineludibile per l'affermazione della responsabilità è l'accertamento del nesso causale tra il danno e l'attività pericolosa, come dettato dall'art. 2050 c.c.
In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 cod. civ., presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico - la prova del quale incombe al danneggiato - tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo. Sul punto la giurisprudenza precisa che nella ipotesi in cui sia ignota la causa dell'evento dannoso, la responsabilità ex art. 2050 cod. civ. va esclusa ove sussista incertezza sul fattore causale e sulla riconducibilità del fatto all'esercente.
Il nesso di causalità deve essere “adeguato”, ovvero è necessario che tra l'antecedente (esercizio dell'attività pericolosa) e le conseguenze (danno) vi sia un rapporto di sequenza “costante”, secondo un calcolo di regolarità statistica per cui l'evento appaia come una conseguenza normale dell'antecedente.
Deve inoltre accertarsi che l'antecedente medesimo non sia neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé tale da, quantomeno evitare l'evento: in tal caso, anche nell'ipotesi in cui l'esercente dell'attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti di inevitabilità dell'evento.
Il nesso causale può venire a mancare sia per il fatto del terzo, quando la condotta di quest'ultimo sia la causa esclusiva e determinante del danno, come dello stesso danneggiato, qualora per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento, o emerga che il danneggiato si sia posto in una non corretta relazione con la situazione di pericolo, creando egli stesso le condizioni per non poterlo evitare.
Nel caso di specie tale nesso è risultato provato e nessun evento interruttivo, come sopra descritto, ha neutralizzato tale nesso .
I testi escussi, e confermano quanto sostenuto Testimone_1 Testimone_2 dalle parti attrici.
Ed ancora come esposto dal CTU incaricato, Ing. “… La causa Persona_1 dei danni è da ritenersi legata ad una sovratensione anomala, legata alle linee elettriche entranti presso le utenze in esame, che risultano tutte vicine e da ritenersi alimentate dalla medesima linea dell'Ente Distributore…Per quanto riguarda le cause e l'imputabilità, come riferito…le stesse sono riconducibili ad una anomala elevata tensione sulle linee elettriche dell'Ente Distributore…” Circa i danni subiti e lamentati, le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., congruamente motivate, prive di vizi logici, coerenti e compatibili con la documentazione prodotta in atti, sono pienamente condivise da questo Giudice.
“…1) civico n. 28/a, sig.ra e : € 2.214,36 Parte_4 Parte_5
2) civico n. 28, sig. : € 1.540,99 Parte_1
3) civico n. 4, sig. : € 1.288,50 Parte_2
4) civico n. 36, sig. € 5.685,71…” Parte_3
Danno morale
Un principio fondamentale costantemente ribadito dalla Cassazione è che il danno morale non è mai automatico o presunto solo perché un diritto è stato violato. Il danno risarcibile non è la lesione del diritto in sé, ma le conseguenze negative che da tale lesione sono derivate nella sfera interiore della persona. Questo significa che chi chiede il risarcimento ha l'onere di:
• allegare, cioè descrivere in modo specifico e dettagliato in cosa è consistita la propria sofferenza;
• provare al giudice l'esistenza di tale pregiudizio. Poiché il dolore interiore è per sua natura impalpabile, la prova può essere fornita anche tramite presunzioni. Il giudice, partendo da fatti noti e provati (come la gravità dell'evento, la perdita di un familiare, la violenza di un'aggressione), può logicamente dedurre, in base all'esperienza comune, che da quel fatto sia scaturita una sofferenza interiore significativa e meritevole di risarcimento.
In base a queste considerazioni, si ritiene non potersi risarcire il danno morale.
Le spese di lite in favore delle parti attrici seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri vigenti
PQM
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
• Accoglie la domanda svolta da , Parte_1 Parte_2
e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 nei confronti di;
CP_1
• Condanna parte convenuta al pagamento in favore di Parte_4
e della somma di € 2.214,36; in favore di Parte_5 [...] della somma di € 1.540,99; in favore di Parte_1 Parte_2 della somma di € 1.288,50; in favore di
[...] Parte_3 della somma di € 5.685,71;
[...]
• condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio che liquida per le varie fasi processuali in € 5.077,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA per compenso, ed € 237,00 per spese, con attribuzione al procuratore antistatario;
• Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Così deciso in Roma 30 novembre 2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Rosa D'Urso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Rosa D'Urso, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 57779 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
T R A
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, tutti assistiti e difesi, come da documentazione in atti, dall'avv. Parte_5
ED TE, unitamente e/o disgiuntamente con l'avv. Giuseppe Bressi, ed elettivamente domiciliati in Roma, in Via Calvatone 74 presso lo studio dell'avv. ED TE.
Parti attrici
E
, in persona del legale rappresentante CP_1
Parte convenuta – contumace
OGGETTO: risarcimento danni
Trattenuta in decisione all'udienza del 10 luglio 2025 su conclusioni delle parti e concessione termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , , Parte_1 Parte_2
e convenivano in giudizio Parte_3 Parte_4 Parte_5
, in persona del legale rappresentante, al fine di accertare e dichiarare: CP_1
“…che i danni arrecati agli odierni attori sono stati cagionati da CP_1 nell'ambito dell'esercizio di attività pericolose di cui all'art 2050 e 2051 c.c.; per l'effetto, Accertare e condannare, la convenuta a corrispondere agli attori: a.
[...]
, una somma di € 5.200,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di Parte_1 giustizia, il tutto nella competenza del Giudice adito;
b. una Parte_3 somma di € 6.883,00, nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, il tutto nella competenza del Giudice adito;
c. una somma di € 5.488,50 o Parte_2 nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
d. e Parte_4 Parte_5
, una somma di € 8.382,93; Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari da
[...] distrarsi in favore dei suddetti procuratori dichiaratisi antistatari…”.
Deducevano le parti che: “… sono tutti residenti nella medesima via Domenico Serradifalco, ma a diversi numeri civici, e sono tutti intestatari di contratti per fornitura di energia elettrica;
la convenuta, per contro, è la distributrice della rete elettrica di Roma;
gli immobili degli attori, il giorno 21 settembre 2021, tra le 5/30 alle 6.00 circa, sono stati interessati da una sovratensione elettrica;
in particolare, sul contatore monofase da 220 Volt, è stata immessa corrente da 380 Volt;
5. per l'effetto dell'immissione di tale sovratensione, gli apparecchi elettrici collegati alla rete, subivano un evidentissimo danneggiamento tale da richiederne la sostituzione e/o la riparazione come appresso si dirà in seguito;
gli attori si prodigavano a sollecitare l'urgente intervento della convenuta la quale, disattivava la linea elettrica ed erogava tensione elettrica mediante un gruppo elettrogeno;
gli interventi sulla linea duravano sino al 14.10.2021 per un totale di ben 23 giorni;
per effetto della sciagurata sovratensione, gli attori subivano danni…dopo aver provveduto alle spese necessarie ed occorrende per ripristinare lo status quo ante, gli attori si rivolgevano alla sottoscritta procuratrice la quale inviava lettera di diffida e risarcimento il 26.10.2021; alla suddetta missiva, replicava con CP_1 lettera del 20.04.2022, con cui rigettava qualsiasi addebito di sorta;
in data 20.04.2022, i scriventi procuratori inoltravano l'invito alla conclusione di una convenzione con negoziazione assistita;
al suddetto invito seguiva riscontro negativo…”
Nessuno si costituiva per CP_1
La causa veniva istruita con la produzione dei documenti, escussione testimoniale e Consulenza tecnica d'ufficio. Era quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 10 luglio 2025 sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, all'esito dell'istruttoria, la domanda delle parti attrici appare fondata e deve essere accolta per le ragioni esposte a seguire. Giova premettere che la fattispecie de qua deve essere ricondotta nell'alveo normativo dell'art. 2050 c.c. ( la produzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa, ai fini della responsabilità ex art. 2050 c.c., per i rischi cui espone e implicati dalla materia trattata ( Cass. n. 3935/1995) e ciò, pertanto, a prescindere dalla circostanza che ci si riferisca a rischi da contatto o determinati, come nel caso, da guasti alla distribuzione cfr. Cass. ord. n. 32498/2019; “ ai fini della responsabilità pericolosa di cui all'art. 2050 c.c., costituiscono attività pericolose non solo quelle che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle altre che comportano la rilevante possibilità del verificarsi di un danno, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi usati. Non solo nel caso di danno che sia conseguenza di una azione, ma anche nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza, per cui, di regola, l'attività edilizia, massimamente quando comporti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree, non può non essere considerata attività pericolosa ai fini indicati dalla detta norma - cfr. Cass. sent. n. 10131/2015)”. Lo schema normativo delineato dalla disposizione in esame pone, come è noto, a carico del danneggiato la prova del danno e la prova positiva della sussistenza dello specifico fattore eziologico idoneo a determinare il danno, lasciando a carico del danneggiante la prova dell'adozione di tutte le misure di cautela imposte dall'esercizio dell'attività pericolosa.
Passiamo all'esame del presupposto ineludibile per l'affermazione della responsabilità è l'accertamento del nesso causale tra il danno e l'attività pericolosa, come dettato dall'art. 2050 c.c.
In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 cod. civ., presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico - la prova del quale incombe al danneggiato - tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo. Sul punto la giurisprudenza precisa che nella ipotesi in cui sia ignota la causa dell'evento dannoso, la responsabilità ex art. 2050 cod. civ. va esclusa ove sussista incertezza sul fattore causale e sulla riconducibilità del fatto all'esercente.
Il nesso di causalità deve essere “adeguato”, ovvero è necessario che tra l'antecedente (esercizio dell'attività pericolosa) e le conseguenze (danno) vi sia un rapporto di sequenza “costante”, secondo un calcolo di regolarità statistica per cui l'evento appaia come una conseguenza normale dell'antecedente.
Deve inoltre accertarsi che l'antecedente medesimo non sia neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé tale da, quantomeno evitare l'evento: in tal caso, anche nell'ipotesi in cui l'esercente dell'attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti di inevitabilità dell'evento.
Il nesso causale può venire a mancare sia per il fatto del terzo, quando la condotta di quest'ultimo sia la causa esclusiva e determinante del danno, come dello stesso danneggiato, qualora per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento, o emerga che il danneggiato si sia posto in una non corretta relazione con la situazione di pericolo, creando egli stesso le condizioni per non poterlo evitare.
Nel caso di specie tale nesso è risultato provato e nessun evento interruttivo, come sopra descritto, ha neutralizzato tale nesso .
I testi escussi, e confermano quanto sostenuto Testimone_1 Testimone_2 dalle parti attrici.
Ed ancora come esposto dal CTU incaricato, Ing. “… La causa Persona_1 dei danni è da ritenersi legata ad una sovratensione anomala, legata alle linee elettriche entranti presso le utenze in esame, che risultano tutte vicine e da ritenersi alimentate dalla medesima linea dell'Ente Distributore…Per quanto riguarda le cause e l'imputabilità, come riferito…le stesse sono riconducibili ad una anomala elevata tensione sulle linee elettriche dell'Ente Distributore…” Circa i danni subiti e lamentati, le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., congruamente motivate, prive di vizi logici, coerenti e compatibili con la documentazione prodotta in atti, sono pienamente condivise da questo Giudice.
“…1) civico n. 28/a, sig.ra e : € 2.214,36 Parte_4 Parte_5
2) civico n. 28, sig. : € 1.540,99 Parte_1
3) civico n. 4, sig. : € 1.288,50 Parte_2
4) civico n. 36, sig. € 5.685,71…” Parte_3
Danno morale
Un principio fondamentale costantemente ribadito dalla Cassazione è che il danno morale non è mai automatico o presunto solo perché un diritto è stato violato. Il danno risarcibile non è la lesione del diritto in sé, ma le conseguenze negative che da tale lesione sono derivate nella sfera interiore della persona. Questo significa che chi chiede il risarcimento ha l'onere di:
• allegare, cioè descrivere in modo specifico e dettagliato in cosa è consistita la propria sofferenza;
• provare al giudice l'esistenza di tale pregiudizio. Poiché il dolore interiore è per sua natura impalpabile, la prova può essere fornita anche tramite presunzioni. Il giudice, partendo da fatti noti e provati (come la gravità dell'evento, la perdita di un familiare, la violenza di un'aggressione), può logicamente dedurre, in base all'esperienza comune, che da quel fatto sia scaturita una sofferenza interiore significativa e meritevole di risarcimento.
In base a queste considerazioni, si ritiene non potersi risarcire il danno morale.
Le spese di lite in favore delle parti attrici seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri vigenti
PQM
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
• Accoglie la domanda svolta da , Parte_1 Parte_2
e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 nei confronti di;
CP_1
• Condanna parte convenuta al pagamento in favore di Parte_4
e della somma di € 2.214,36; in favore di Parte_5 [...] della somma di € 1.540,99; in favore di Parte_1 Parte_2 della somma di € 1.288,50; in favore di
[...] Parte_3 della somma di € 5.685,71;
[...]
• condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio che liquida per le varie fasi processuali in € 5.077,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA per compenso, ed € 237,00 per spese, con attribuzione al procuratore antistatario;
• Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Così deciso in Roma 30 novembre 2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Rosa D'Urso