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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 10948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10948 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
n. 986/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XIV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Martano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 986/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
UL LO presso il cui studio elettivamente domicilia in virtù di procura in atti
- Opponente-
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
OL TE presso il cui studio elettivamente domicilia
- Opposto-
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ) Controparte_3 C.F._2
Opposti contumaci –
-
Oggetto: opposizione ex art. 619 cpc /pignoramento presso terzi ex art. 72 dpr
602/73
CONCLUSIONI: come in atti e come da note di trattazione scritta per l'udienza del
25.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. notificato al CP_1
, proponeva opposizione avverso l'atto di pignoramento
[...] Parte_1 pagina 1 di 3 presso terzi ex artt. 72 bis e 48 bis dpr n. 602/73 recante n. 71/2022/11950 notificato all' e con cui l' CP_4 Controparte_5
azionava il recupero coattivo del credito nei confronti della
[...] debitrice , per il complessivo importo di euro 15.269,51. Controparte_3
In particolare, spiegava la suddetta opposizione eccependo che “ il Parte_1 credito staggito, nella limitata misura di euro 6668,98, non appartiene a
[...]
(madre della opponente ) ma è costituito dal contributo CP_3 Parte_1 che il Comune di ha assegnato alla sig.ra quale invalida per CP_1 Parte_1
l'abbattimento delle barriere architettoniche”.
Con provvedimento del 16/11/2022, il GE del Tribunale di Napoli, rigettava la istanza cautelare e concedeva alle parti termine di giorni 60 dalla comunicazione del provvedimento per la instaurazione del merito innanzi il Giudice competente.
Con ricorso depositato in data 12/01/ 2023 e notificato al Comune di in CP_1 data 24/03/2023 incardinava il giudizio di merito dell'opposizione, Parte_1 chiedendo la declaratoria di nullità dell'azione esecutiva intrapresa con il pignoramento perché i beni pignorati sono di proprietà della ricorrente e non della debitrice esecutata;
sosteneva quindi che le somme staggite sono peraltro impignorabili ai sensi dell'art. 542 n.2 cpc per la loro destinazione assistenziale;
per l'effetto concludeva chiedendo di condannare il e/o l' Controparte_1 [...]
, in solido, alla restituzione dell'importo di euro 6.668,98.”. Controparte_5
Si costituiva il che eccepiva l'infondatezza del ricorso per Controparte_1 mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della opponente quanto alla proprietà dei beni staggiti.
Restavano, invece, contumaci ed Controparte_3 Controparte_2
.
[...]
******
Tanto opportunamente premesso, in limine litis va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione per tardività.
Invero, l'opposizione ex art. 619 c.p.c., stante il richiamo operato all'art.616 c.p.c.., si introduce, nel termine perentorio indicato dal giudice dell' esecuzione, con atto di citazione e non con ricorso.
pagina 2 di 3 La Corte di Cassazione Sez. VI, con la sentenza del 07.11.2012 n. 19264 ha definitivamente chiarito che in tema di opposizione all'esecuzione ex art. 616 c.p.c. conseguente all'istaurazione di un giudizio di merito, l'opposizione si introduce, nel termine perentorio indicato dal giudice delle esecuzioni, con atto di citazione e non con ricorso;
laddove l'opposizione sia stata irritualmente introdotta con ricorso anziché con citazione, ai fini della tempestività dell'opposizione, occorre aver riguardo – per la salvezza degli effetti processuali dell'atto- al momento della notifica del ricorso e non al suo deposito.
Nella specie, rispetto alla data di comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria (18.11.2023) la citazione doveva essere notificata entro e non oltre il
17.01.2023 ; invece l' provvedeva ad introdurre il merito con ricorso notificato Pt_1 alle parti soltanto in data 24.03.2023.
Ne deriva l'inammissibilità dell'opposizione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del tenore delle difese svolte, della natura in rito della decisione e dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, XIV sezione civile in persone del giudice monocratico dott.ssa Laura
Martano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Dichiara inammissibile l'opposizione;
- Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali nei confronti del
, liquidate nell'importo di euro 1700,00 per compensi oltre spese Controparte_1 generali cpa e iva nelle misure di legge.
- Napoli, 25/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XIV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Martano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 986/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
UL LO presso il cui studio elettivamente domicilia in virtù di procura in atti
- Opponente-
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
OL TE presso il cui studio elettivamente domicilia
- Opposto-
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ) Controparte_3 C.F._2
Opposti contumaci –
-
Oggetto: opposizione ex art. 619 cpc /pignoramento presso terzi ex art. 72 dpr
602/73
CONCLUSIONI: come in atti e come da note di trattazione scritta per l'udienza del
25.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. notificato al CP_1
, proponeva opposizione avverso l'atto di pignoramento
[...] Parte_1 pagina 1 di 3 presso terzi ex artt. 72 bis e 48 bis dpr n. 602/73 recante n. 71/2022/11950 notificato all' e con cui l' CP_4 Controparte_5
azionava il recupero coattivo del credito nei confronti della
[...] debitrice , per il complessivo importo di euro 15.269,51. Controparte_3
In particolare, spiegava la suddetta opposizione eccependo che “ il Parte_1 credito staggito, nella limitata misura di euro 6668,98, non appartiene a
[...]
(madre della opponente ) ma è costituito dal contributo CP_3 Parte_1 che il Comune di ha assegnato alla sig.ra quale invalida per CP_1 Parte_1
l'abbattimento delle barriere architettoniche”.
Con provvedimento del 16/11/2022, il GE del Tribunale di Napoli, rigettava la istanza cautelare e concedeva alle parti termine di giorni 60 dalla comunicazione del provvedimento per la instaurazione del merito innanzi il Giudice competente.
Con ricorso depositato in data 12/01/ 2023 e notificato al Comune di in CP_1 data 24/03/2023 incardinava il giudizio di merito dell'opposizione, Parte_1 chiedendo la declaratoria di nullità dell'azione esecutiva intrapresa con il pignoramento perché i beni pignorati sono di proprietà della ricorrente e non della debitrice esecutata;
sosteneva quindi che le somme staggite sono peraltro impignorabili ai sensi dell'art. 542 n.2 cpc per la loro destinazione assistenziale;
per l'effetto concludeva chiedendo di condannare il e/o l' Controparte_1 [...]
, in solido, alla restituzione dell'importo di euro 6.668,98.”. Controparte_5
Si costituiva il che eccepiva l'infondatezza del ricorso per Controparte_1 mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della opponente quanto alla proprietà dei beni staggiti.
Restavano, invece, contumaci ed Controparte_3 Controparte_2
.
[...]
******
Tanto opportunamente premesso, in limine litis va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione per tardività.
Invero, l'opposizione ex art. 619 c.p.c., stante il richiamo operato all'art.616 c.p.c.., si introduce, nel termine perentorio indicato dal giudice dell' esecuzione, con atto di citazione e non con ricorso.
pagina 2 di 3 La Corte di Cassazione Sez. VI, con la sentenza del 07.11.2012 n. 19264 ha definitivamente chiarito che in tema di opposizione all'esecuzione ex art. 616 c.p.c. conseguente all'istaurazione di un giudizio di merito, l'opposizione si introduce, nel termine perentorio indicato dal giudice delle esecuzioni, con atto di citazione e non con ricorso;
laddove l'opposizione sia stata irritualmente introdotta con ricorso anziché con citazione, ai fini della tempestività dell'opposizione, occorre aver riguardo – per la salvezza degli effetti processuali dell'atto- al momento della notifica del ricorso e non al suo deposito.
Nella specie, rispetto alla data di comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria (18.11.2023) la citazione doveva essere notificata entro e non oltre il
17.01.2023 ; invece l' provvedeva ad introdurre il merito con ricorso notificato Pt_1 alle parti soltanto in data 24.03.2023.
Ne deriva l'inammissibilità dell'opposizione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del tenore delle difese svolte, della natura in rito della decisione e dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, XIV sezione civile in persone del giudice monocratico dott.ssa Laura
Martano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Dichiara inammissibile l'opposizione;
- Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali nei confronti del
, liquidate nell'importo di euro 1700,00 per compensi oltre spese Controparte_1 generali cpa e iva nelle misure di legge.
- Napoli, 25/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
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