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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/11/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3390/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio, magistrato in applicazione ex DL 117/2025,
letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta ex art. 127-ter c.p.c. all'udienza cartolare del 13.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3390/2022 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in VIA ANTONIO PACINOTTI, 15 91026 MAZARA DEL VALLO presso il
Difensore OL LL
ATTORE
contro
(c.f. ) elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA MAQUEDA 100 presso il Difensore PELLINGRA CP_1
CONTINO MASSIMO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c.. Esposto il fatto nelle sue linee essenziali.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. Parte_1
chiedeva il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in in data 07.07.2019 ore 14:20 circa quando, percorrendo la SP4 al km 17+600 CP_1
all'uscita di una curva destrorsa, si imbatteva in un tratto di carreggiata sconnesso e sdrucciolevole caratterizzato da una buca non segnalata. Nel tentativo di evitarla,
perdeva il controllo del mezzo finendo per impattare contro un'autovettura Citroen
XS AS proveniente dal senso opposto di marcia. L'evento gli causava gravi lesioni;
veniva trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Civico di e successivamente sottoposto a un secondo ricovero per trapianto cutaneo. CP_1
Agisce nei confronti della , da ritenersi responsabile Controparte_2
ex art. 2051 e 2043 cod.civ. per l'intrinseca pericolosità della strada;
quantifica il danno
non patrimoniale in € 40.834,86, comprensivo di: Danno biologico permanente del
10% (poi ridotto all'8% dalla CTU); Invalidità temporanea totale per 81 giorni al 100%;
Invalidità temporanea parziale per 20 giorni al 75% e 30 giorni al 50%; Incremento per sofferenza soggettiva del 26%; Personalizzazione del danno biologico del 30%;
quantifica il danno patrimoniale per spese mediche e fisioterapiche: € 683,18; danni materiali al motociclo: € 3.902,50 (poi quantificati dalla CTU in € 3.921,42).
Resiste la . Controparte_2
2. La domanda non è meritevole di accoglimento. È vero che le prove testimoniali hanno confermato la dinamica del sinistro. Il teste ha dichiarato di Testimone_1
aver visto “spostarsi per evitare un gradino e una buca profonda circa 20 cm, Parte_1
perdendo l'equilibrio e finendo nella corsia opposta”; il teste ha Testimone_2
confermato che “l'attore, per evitare la buca, si è spostato a sinistra ma ha perso il controllo;
pagina 2 di 4 la buca era subito dopo una curva e non visibile in tempo utile”; entrambi i testimoni hanno riconosciuto nelle fotografie la buca e il tratto dissestato. Tuttavia risulta documentato che il sinistro si sia verificato su un tratto stradale chiuso al transito sin dal 02 ottobre
2018 (v. doc. 2 prod. Città M. di Palermo) e notoriamente dissestato (si tratta della provinciale che collega San Cipirello a Corleone, interessata da annosi fenomeni franosi) e che era stata specificamente chiusa al transito, con relativo segnale di divieto, dal Km 17+100 al Km 20+000, e con limite di velocità fissato in 30km/h. La
scelta del sig. di transitarvi comunque, nonostante il provvedimento di Parte_1
chiusura, riveste dunque una efficacia causale determinante. Non può, in senso contrario, invocarsi la pronuncia del Giudice di Pace resa sui fatti nel 2020: anche volendo dare per pienamente provata l'assenza di specifica segnaletica sul dissesto della strada (come pare desumersi dalla pronuncia citata), un conto è la segnalazione di strada dissestata, altro è il divieto di transito, su cui il G.d.P. non si è pronunciato.
Ritiene questo Giudice di richiamare, pertanto, il principio più volte sancito, e ancor recentemente ribadito, dalla Cassazione secondo cui “In tema di responsabilità civile per
danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si
atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in
applicazione - anche ufficiosa - dell'articolo 1227, comma 1, del Cc, richiedendo una
valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al
principio di solidarietà espresso dall'articolo 2 della Costituzione, sicché, quanto più la
situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione
da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle
circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del
danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto
ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca
un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale,
pagina 3 di 4 connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. Qualora,
peraltro, persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo
certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il
fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico
dell'accadimento. Ciò non toglie, tuttavia, che la mancata individuazione della causa del danno
perde rilevanza laddove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con
la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta avente
efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, così facendo venire meno il nesso
eziologico con la res.” (così da ultimo Cassazione civile sez. III, 14/12/2024, n.32546).
Pur con tutta l'umana comprensione verso lo sfortunato attore, pertanto, non appare possibile superare il rilievo di una scelta azzardata che, come fatto ragionevolmente non prevedibile, interrompe ogni nesso causale con la condotta
(omessa adozione delle opportune cautele, cioè apposizione di segnaletica di pericolo o di ostacoli fisici al transito) ascritta all' convenuto: che si è limitato a chiudere il CP_3
tratto di strada, correttamente. Per quanto possa spiacere vista la gravità delle lesioni riportate, non ci sono i presupposti per ritenere fondata la domanda. La complessità
delle valutazioni in fatto e in diritto integra i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite;
poste quelle di CTU a carico di entrambe le parti in solido, come da separati provvedimenti in data odierna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda;
spese interamente compensate.
Termini Imerese, 28 novembre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio, magistrato in applicazione ex DL 117/2025,
letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta ex art. 127-ter c.p.c. all'udienza cartolare del 13.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3390/2022 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in VIA ANTONIO PACINOTTI, 15 91026 MAZARA DEL VALLO presso il
Difensore OL LL
ATTORE
contro
(c.f. ) elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA MAQUEDA 100 presso il Difensore PELLINGRA CP_1
CONTINO MASSIMO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c.. Esposto il fatto nelle sue linee essenziali.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. Parte_1
chiedeva il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in in data 07.07.2019 ore 14:20 circa quando, percorrendo la SP4 al km 17+600 CP_1
all'uscita di una curva destrorsa, si imbatteva in un tratto di carreggiata sconnesso e sdrucciolevole caratterizzato da una buca non segnalata. Nel tentativo di evitarla,
perdeva il controllo del mezzo finendo per impattare contro un'autovettura Citroen
XS AS proveniente dal senso opposto di marcia. L'evento gli causava gravi lesioni;
veniva trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Civico di e successivamente sottoposto a un secondo ricovero per trapianto cutaneo. CP_1
Agisce nei confronti della , da ritenersi responsabile Controparte_2
ex art. 2051 e 2043 cod.civ. per l'intrinseca pericolosità della strada;
quantifica il danno
non patrimoniale in € 40.834,86, comprensivo di: Danno biologico permanente del
10% (poi ridotto all'8% dalla CTU); Invalidità temporanea totale per 81 giorni al 100%;
Invalidità temporanea parziale per 20 giorni al 75% e 30 giorni al 50%; Incremento per sofferenza soggettiva del 26%; Personalizzazione del danno biologico del 30%;
quantifica il danno patrimoniale per spese mediche e fisioterapiche: € 683,18; danni materiali al motociclo: € 3.902,50 (poi quantificati dalla CTU in € 3.921,42).
Resiste la . Controparte_2
2. La domanda non è meritevole di accoglimento. È vero che le prove testimoniali hanno confermato la dinamica del sinistro. Il teste ha dichiarato di Testimone_1
aver visto “spostarsi per evitare un gradino e una buca profonda circa 20 cm, Parte_1
perdendo l'equilibrio e finendo nella corsia opposta”; il teste ha Testimone_2
confermato che “l'attore, per evitare la buca, si è spostato a sinistra ma ha perso il controllo;
pagina 2 di 4 la buca era subito dopo una curva e non visibile in tempo utile”; entrambi i testimoni hanno riconosciuto nelle fotografie la buca e il tratto dissestato. Tuttavia risulta documentato che il sinistro si sia verificato su un tratto stradale chiuso al transito sin dal 02 ottobre
2018 (v. doc. 2 prod. Città M. di Palermo) e notoriamente dissestato (si tratta della provinciale che collega San Cipirello a Corleone, interessata da annosi fenomeni franosi) e che era stata specificamente chiusa al transito, con relativo segnale di divieto, dal Km 17+100 al Km 20+000, e con limite di velocità fissato in 30km/h. La
scelta del sig. di transitarvi comunque, nonostante il provvedimento di Parte_1
chiusura, riveste dunque una efficacia causale determinante. Non può, in senso contrario, invocarsi la pronuncia del Giudice di Pace resa sui fatti nel 2020: anche volendo dare per pienamente provata l'assenza di specifica segnaletica sul dissesto della strada (come pare desumersi dalla pronuncia citata), un conto è la segnalazione di strada dissestata, altro è il divieto di transito, su cui il G.d.P. non si è pronunciato.
Ritiene questo Giudice di richiamare, pertanto, il principio più volte sancito, e ancor recentemente ribadito, dalla Cassazione secondo cui “In tema di responsabilità civile per
danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si
atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in
applicazione - anche ufficiosa - dell'articolo 1227, comma 1, del Cc, richiedendo una
valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al
principio di solidarietà espresso dall'articolo 2 della Costituzione, sicché, quanto più la
situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione
da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle
circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del
danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto
ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca
un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale,
pagina 3 di 4 connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. Qualora,
peraltro, persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo
certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il
fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico
dell'accadimento. Ciò non toglie, tuttavia, che la mancata individuazione della causa del danno
perde rilevanza laddove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con
la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta avente
efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, così facendo venire meno il nesso
eziologico con la res.” (così da ultimo Cassazione civile sez. III, 14/12/2024, n.32546).
Pur con tutta l'umana comprensione verso lo sfortunato attore, pertanto, non appare possibile superare il rilievo di una scelta azzardata che, come fatto ragionevolmente non prevedibile, interrompe ogni nesso causale con la condotta
(omessa adozione delle opportune cautele, cioè apposizione di segnaletica di pericolo o di ostacoli fisici al transito) ascritta all' convenuto: che si è limitato a chiudere il CP_3
tratto di strada, correttamente. Per quanto possa spiacere vista la gravità delle lesioni riportate, non ci sono i presupposti per ritenere fondata la domanda. La complessità
delle valutazioni in fatto e in diritto integra i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite;
poste quelle di CTU a carico di entrambe le parti in solido, come da separati provvedimenti in data odierna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda;
spese interamente compensate.
Termini Imerese, 28 novembre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 4 di 4