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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/12/2025, n. 2661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2661 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'udienza di discussione del 1 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7750/2023 R.G. e vertente TRA
, nata a [...] il [...], procuratrice di Parte_1 sé stessa;
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Itala De CP_1
Benedictis;
, in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Carmela Bruna Di Mauro;
- resistenti -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29.11.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 02880202300010751000, limitatamente gli avvisi di addebito n. 328 2016 00078191, 33 328 2017 000523523 10, 328 2018 00075356 47 per il recupero di contributi dovuti alla gestione separata anni 2009, 2010 e 2011. CP_1
A sostegno della propria opposizione deduceva l'intervenuta prescrizione del credito portato negli avvisi di addebito n. 32820160007819133000 e n. 32820170005235231000; quanto, invece, all' avviso di addebito n. 32820180007535647000, assumeva che in sede di opposizione il suintestato Tribunale (rg. n. 4045/2023), aveva disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' Controparte_3 eccependo, preliminarmente, la tardività e l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 Dlgs 46/99; nel merito, rilevava, che per tutti gli avvisi opposti la ricorrente aveva presentato in data 09.11.2023 dilazioni di pagamento presso il Concessionario della Riscossione, effettuando versamenti sino al 30.07.2024. Si costituiva, altresì, l' eccependo, Controparte_4 anch'essa, l'inammissibilità, l'improponibilità, improcedibilità dell'opposizione; deduceva, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata in ragione dell'intimazione di pagamento notificata con pec del 4.10.2019 e della successiva istanza di rateizzazione presentata dalla ricorrente. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso deve essere accolto solo in parte. Invero il preavviso di fermo amministrativo oggetto di causa viene censurato dall'istante solo per intervenuta prescrizione. In proposito, occorre tuttavia distinguere, poichè l'atto è fondato su crediti previdenziali portati da tre distinti avvisi di addebito. SUL CREDITO DI CUI ALL'AVVISO N. 32820180007535647000 L'avviso di addebito n. 32820180007535647000 risulta impugnato innanzi al Tribunale di Santa Maria e la relativa opposizione è stata definita con sentenza n. 1818/25 in atti, favorevole alla parte ricorrente. In proposito, dunque, è precluso al giudice alcun vaglio, stante l'intervenuta pronuncia de quo, della quale, in ragione della provvisoria esecutorietà, non può che prendersi atto in questa sede. SUL CREDITO DI CUI AGLI AVVISI N. 32820160007819133000 E N. 32820170005235231000 Quanto ai crediti di cui agli avvisi di addebito nn. 32820160007819133000 e 32820170005235231000, invece, l'opposizione non può trovare accoglimento. Invero, trattandosi di contributi previdenziali, vige pacificamente il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3 L. 335/95. Esso, alla data di notifica del preavviso per cui è causa, non risultava ancora decorso. Invero, tenuto conto che gli atti risultano notificati (per come riconosciuto anche in ricorso) in data 16.02.17 e 10.01.18, il decorso del termine è stato utilmente impedito dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 02820199013596001000, trasmessa dall' all'istante a mezzo pec del 4.10.19, in atti. Il Controparte_5 termine risulta, poi, nuovamente interrotto dalla notifica del fermo e dall'istanza di dilazione presentata dalla ricorrente. In relazione a tale parte di credito, pertanto, il ricorso deve essere rigettato. SULLE SORTI DELL'ATTO IMPUGNATO Parte ricorrente ha chiesto, in conseguenza dell'avvenuto accertamento della parziale prescrizione delle somme richieste, emettersi sentenza di annullamento dell'intero atto, richiamando a supporto giurisprudenza di merito. Le pronunce citate, nondimeno, avevano ad oggetto il differente caso dell'opposizione a fermo amministrativo, laddove, nel caso di specie, ciò che è stato impugnata è solo una comunicazione preventiva. Quest'ultima ha pacificamente natura di misura preventiva che precede l'iscrizione del fermo e, pertanto, è un atto avente natura amministrativa, che mira a sollecitare il pagamento del debito scaduto e, in caso contrario, ad avviare la procedura esecutiva (cfr. SS.UU. n. 15354/15). Non si tratta, pertanto, di una misura esecutiva. Ne consegue, che il parziale accoglimento del ricorso avverso l'atto non ne comporta la radicale invalidità. Del resto, la massima riportata in ricorso, alla stregua della quale “Il provvedimento di fermo amministrativo è per sua natura analogo all'atto di precetto nell'ambito del processo di esecuzione civile e come tale deve essere considerato nella sua interezza, sicché il vizio, anche parziale dello stesso, travolge l'intero atto. Ciò anche alla luce di quanto statuito dalla giurisprudenza dei giudici tributari, richiamata anche dal Giudice di prime cure, secondo i quali "considerata la unitarietà dell'atto di preavviso di fermo e la circostanza che con lo stesso, è richiesto il pagamento di una somma complessiva costituita dalla sommatoria di quelle portate dalle tre menzionate cartelle esattoriali, oltre ad accessori, la invalidità di una delle cartelle sulle quali è fondato l'atto non può che invalidarlo nella sua interezza” ( Trib. Milano n. 3958/35/2016; T. Frosinone n. 111/2020; T. Brindisi n. 1045/2021)non appare condivisibile, in ragione del fatto che per orientamento della giurisprudenza di legittimità ormai “in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge il precetto per intero, ma ne determina l'annullamento parziale, essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese (Cass., Sez. L, Sentenza n. 2160 del 30/01/2013; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5515 del 29/02/2008; v. anche Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24704 del 05/11/2020, con riferimento ad un caso di pagamento parziale sopravvenuto)” (Cass. n. 20238/2024). SPESE DI LITE Residua allora soltanto il governo delle spese di lite, che sono compensate per 2/3 tra le parti, atteso l'esito del giudizio avverso uno dei tre avvisi. Esse per la restante parte sono porta a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) Accoglie il ricorso limitatamente alle somme di cui all'avviso di addebito n. 32820180007535647000;
2) Rigetta, nel resto, il ricorso;
3) Compensa per ½ le spese di lite e condanna parte ricorrente al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 900,00 per compensi professionali nei confronti di ciascuna parte resistente costituita, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 1.12.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'udienza di discussione del 1 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7750/2023 R.G. e vertente TRA
, nata a [...] il [...], procuratrice di Parte_1 sé stessa;
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Itala De CP_1
Benedictis;
, in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Carmela Bruna Di Mauro;
- resistenti -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29.11.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 02880202300010751000, limitatamente gli avvisi di addebito n. 328 2016 00078191, 33 328 2017 000523523 10, 328 2018 00075356 47 per il recupero di contributi dovuti alla gestione separata anni 2009, 2010 e 2011. CP_1
A sostegno della propria opposizione deduceva l'intervenuta prescrizione del credito portato negli avvisi di addebito n. 32820160007819133000 e n. 32820170005235231000; quanto, invece, all' avviso di addebito n. 32820180007535647000, assumeva che in sede di opposizione il suintestato Tribunale (rg. n. 4045/2023), aveva disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' Controparte_3 eccependo, preliminarmente, la tardività e l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 Dlgs 46/99; nel merito, rilevava, che per tutti gli avvisi opposti la ricorrente aveva presentato in data 09.11.2023 dilazioni di pagamento presso il Concessionario della Riscossione, effettuando versamenti sino al 30.07.2024. Si costituiva, altresì, l' eccependo, Controparte_4 anch'essa, l'inammissibilità, l'improponibilità, improcedibilità dell'opposizione; deduceva, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata in ragione dell'intimazione di pagamento notificata con pec del 4.10.2019 e della successiva istanza di rateizzazione presentata dalla ricorrente. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso deve essere accolto solo in parte. Invero il preavviso di fermo amministrativo oggetto di causa viene censurato dall'istante solo per intervenuta prescrizione. In proposito, occorre tuttavia distinguere, poichè l'atto è fondato su crediti previdenziali portati da tre distinti avvisi di addebito. SUL CREDITO DI CUI ALL'AVVISO N. 32820180007535647000 L'avviso di addebito n. 32820180007535647000 risulta impugnato innanzi al Tribunale di Santa Maria e la relativa opposizione è stata definita con sentenza n. 1818/25 in atti, favorevole alla parte ricorrente. In proposito, dunque, è precluso al giudice alcun vaglio, stante l'intervenuta pronuncia de quo, della quale, in ragione della provvisoria esecutorietà, non può che prendersi atto in questa sede. SUL CREDITO DI CUI AGLI AVVISI N. 32820160007819133000 E N. 32820170005235231000 Quanto ai crediti di cui agli avvisi di addebito nn. 32820160007819133000 e 32820170005235231000, invece, l'opposizione non può trovare accoglimento. Invero, trattandosi di contributi previdenziali, vige pacificamente il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3 L. 335/95. Esso, alla data di notifica del preavviso per cui è causa, non risultava ancora decorso. Invero, tenuto conto che gli atti risultano notificati (per come riconosciuto anche in ricorso) in data 16.02.17 e 10.01.18, il decorso del termine è stato utilmente impedito dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 02820199013596001000, trasmessa dall' all'istante a mezzo pec del 4.10.19, in atti. Il Controparte_5 termine risulta, poi, nuovamente interrotto dalla notifica del fermo e dall'istanza di dilazione presentata dalla ricorrente. In relazione a tale parte di credito, pertanto, il ricorso deve essere rigettato. SULLE SORTI DELL'ATTO IMPUGNATO Parte ricorrente ha chiesto, in conseguenza dell'avvenuto accertamento della parziale prescrizione delle somme richieste, emettersi sentenza di annullamento dell'intero atto, richiamando a supporto giurisprudenza di merito. Le pronunce citate, nondimeno, avevano ad oggetto il differente caso dell'opposizione a fermo amministrativo, laddove, nel caso di specie, ciò che è stato impugnata è solo una comunicazione preventiva. Quest'ultima ha pacificamente natura di misura preventiva che precede l'iscrizione del fermo e, pertanto, è un atto avente natura amministrativa, che mira a sollecitare il pagamento del debito scaduto e, in caso contrario, ad avviare la procedura esecutiva (cfr. SS.UU. n. 15354/15). Non si tratta, pertanto, di una misura esecutiva. Ne consegue, che il parziale accoglimento del ricorso avverso l'atto non ne comporta la radicale invalidità. Del resto, la massima riportata in ricorso, alla stregua della quale “Il provvedimento di fermo amministrativo è per sua natura analogo all'atto di precetto nell'ambito del processo di esecuzione civile e come tale deve essere considerato nella sua interezza, sicché il vizio, anche parziale dello stesso, travolge l'intero atto. Ciò anche alla luce di quanto statuito dalla giurisprudenza dei giudici tributari, richiamata anche dal Giudice di prime cure, secondo i quali "considerata la unitarietà dell'atto di preavviso di fermo e la circostanza che con lo stesso, è richiesto il pagamento di una somma complessiva costituita dalla sommatoria di quelle portate dalle tre menzionate cartelle esattoriali, oltre ad accessori, la invalidità di una delle cartelle sulle quali è fondato l'atto non può che invalidarlo nella sua interezza” ( Trib. Milano n. 3958/35/2016; T. Frosinone n. 111/2020; T. Brindisi n. 1045/2021)non appare condivisibile, in ragione del fatto che per orientamento della giurisprudenza di legittimità ormai “in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge il precetto per intero, ma ne determina l'annullamento parziale, essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese (Cass., Sez. L, Sentenza n. 2160 del 30/01/2013; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5515 del 29/02/2008; v. anche Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24704 del 05/11/2020, con riferimento ad un caso di pagamento parziale sopravvenuto)” (Cass. n. 20238/2024). SPESE DI LITE Residua allora soltanto il governo delle spese di lite, che sono compensate per 2/3 tra le parti, atteso l'esito del giudizio avverso uno dei tre avvisi. Esse per la restante parte sono porta a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) Accoglie il ricorso limitatamente alle somme di cui all'avviso di addebito n. 32820180007535647000;
2) Rigetta, nel resto, il ricorso;
3) Compensa per ½ le spese di lite e condanna parte ricorrente al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 900,00 per compensi professionali nei confronti di ciascuna parte resistente costituita, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 1.12.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli