Decreto presidenziale 15 marzo 2024
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 10/12/2025, n. 4072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4072 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04072/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01258/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1258 del 2022, proposto da
IC AG, nella qualità di erede di OS AG, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Barbini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marcallo con Casone, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Maria Ranzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
del fatto che il ricorrente 1) ha commesso errori in ordine agli importi dovuti a titolo di oblazione ed oneri concessori per l''accoglimento dell''istanza di accertamento di conformità ex art 36 DPR 380/2001 delle opere realizzate in parziale difformità; 2) ha indebitamente versato all''Amministrazione Comunale la somma di euro 9.329,35 (novemilatrecentoventinove/35)
e per la condanna del Comune 1) a rettificare il calcolo dell’oblazione e 2) a restituire al ricorrente la somma indebitamente versata di euro 9.329,35 (novemilatrecentoventinove/35).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marcallo con Casone;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 23 ottobre 2025, tenutasi da remoto, il dott. CC MP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
OS AG agiva avanti questo TAR, onde veder:
“ 1. Accertare e dichiarare che metà della cantina interrata non deve essere oggetto di sanatoria perché detto manufatto a) è stato regolarmente assentito dall’Autorità Comunale e pienamente realizzato dagli aventi titolo nei tempi e termini previsti; b) è stato comunque realizzato prima dell’entrata in vigore della legge n. 765/1967, ossia prima del giorno 1 settembre del 1967;
2. Accertare e dichiarare che gli importi dovuti dal ricorrente al Comune di Marcallo con Casone a titolo di oblazione ed oneri concessori per l’accoglimento dell’istanza di accertamento di conformità ex art 36 DPR n. 380/2001 delle opere realizzate in parziale difformità sono errati;
3. Accertare e dichiarare che il Comune di Marcallo con Casone ha indebitamente percepito dal ricorrente la somma di 9.329,35 (novemilatrecentoventinove/35). o di qualsiasi altra somma accertata in corso di causa a titolo di oblazione ed oneri concessori per l’accoglimento dell’istanza di accertamento di conformità ex art 36 DPR n. 380/2001 delle opere realizzate in parziale difformità avvenuto con provvedimento 30 giugno 2021 prot. 6774.
Condannare il Comune di Marcallo con Casone a i) rettificare il calcolo dell’oblazione e ii) restituire al ricorrente la somma da quest’ultimo indebitamente versata di euro 9.329,35 (novemilatrecentoventinove/35) o di qualsiasi altra somma accertata in corso di causa, maggiorata dalla rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata ”.
Il successivo decesso dell’originario ricorrente determinava la interruzione del giudizio, dichiarata con decreto presidenziale comunicato alle parti in data 15 marzo 2024.
IC AG, in qualità di erede riassumeva il giudizio.
Con la domanda che ne occupa si assume che -stante la erroneità della istanza di sanatoria presentata in data 18 marzo 2021, e accolta in data 30 giugno 2021- sarebbe stato effettuato un versamento non dovuto. In primo luogo, parte ricorrente evidenzia l’erroneità dell’inserimento, nella domanda di sanatoria, della cantina interrata, la quale non avrebbe potuto esserne oggetto. Risulterebbe, di conseguenza, errato il provvedimento di rilascio del permesso in sanatoria adottato dal Comune, il quale meriterebbe di essere rettificato.
In secondo luogo si deduce l’inesigibilità degli oneri di urbanizzazione versati, posto che trattasi di interventi (modesti ampliamenti dei box esterni e del ripostiglio di pertinenza del fabbricato principale) che non avrebbero determinato un aumento del carico urbanistico e una variazione della destinazione d’uso.
In terzo luogo si rileva che nel calcolo del quantum sarebbe stato erroneamente contemplato l’ampliamento dei box, atteso che le autorimesse pertinenziali non sarebbero soggette a contributo di costruzione (ex art. 69, l.reg. n. 12 del 2005) e che gli interventi hanno lasciato inalterata la struttura edilizia e la destinazione d’uso dei fabbricati.
Si costituiva l’intimato Comune, rilevando in via liminare il difetto di giurisdizione di questo TAR, concludendo in ogni caso per la reiezione del ricorso, comechè infondato.
Illustrate le rispettive posizioni con scritti defensionali, la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza del 23 ottobre 2025, tenutasi da remoto.
Il ricorso, oltre che ammissibile, è parzialmente fondato, nella parte in cui è riferibile all’ampliamento dei box auto.
Va, in primis , esaminata la eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla civica Amministrazione, al fine di disvelarne la evanescenza.
E, invero, costituisce dato inveterato del diritto vivente quello in virtù del quale “ la controversia attinente alla spettanza e liquidazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione è riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm. e ha ad oggetto l'accertamento di un rapporto di credito a prescindere dall'esistenza di atti della pubblica amministrazione, non essendo soggetta alle regole delle azioni impugnatorie-annullatorie degli atti amministrativi ed ai rispettivi termini di decadenza (Consiglio di Stato, VI, 7 maggio 2015, n. 2294; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 2 aprile 2020, n. 586 )” (tra le tante, TAR Lombardia, II, 2637/21).
Il ricorso, siccome preannunziato, è fondato solo nella parte relativa all’intervento di ampliamento dei box auto.
E, invero, quanto agli altri due profili, pure sollevati dalla parte ricorrente valga il rilevare quanto appresso.
Siccome allegato e comprovato dal resistente Comune, (cfr., tavole progettuali allegate alla istanza prodromica al nulla osta del 1957 e quelle successive, in particolare quella presentata nel 1982) emerge come:
- il piano seminterrato fosse connotato da un vano cantina occupante la metà della superficie della casa (esclusivamente la porzione sul lato destro della tavola progettuale);
- la diversa prospettazione rappresentata successivamente, indi, in quanto giammai assistita da titolo abilitativo, non poteva che rientrare nello spettro della “sanatoria” che ne occupa; talchè, correttamente -siccome rappresentato dallo stesso ricorrente nella istanza di accertamento di conformità del 18 marzo 2021- nel calcolo della oblazione è stata giustappunto considerata la superficie della cantina non mai assistita da qualsivoglia, specifico ed espresso, titolo abilitativo, id est la “ superficie maggiorata rispetto all’autorizzazione rilasciata = mq 38,76 ”.
Del resto, la patente difformità dello stato di fatto rappresentato nella istanza del 2021 (e del 1982), rispetto a quanto specificamente assentito con il nulla osta del 1957 è riconosciuto dalla stessa ricorrente; a nulla vale il rilevare che, successivamente, ci siano stati ulteriori provvedimenti abilitativi, in certo modo “presupponenti” una mutata situazione di fatto.
Chè, invero, di situazione di fatto (non assistitita da qualsivoglia titolo) pur sempre si tratta; talchè, l’ampliamento della cantina, in quanto patentemente avvenuto sine titulo , correttamente è stato:
- dapprima, correttamente rappresentato dalla stessa parte ricorrente nei termini di superficie da sanare nella primigenia istanza del marzo 2021;
- poscia, oggetto della sanatoria del Comune, rientrando, indi, pleno iure , nel quantum debeatur .
Alla luce di quanto sopra, corretta si appalesa la determinazione comunale per gli oneri, sia per quanto attiene alla cantina interrata che al ripostiglio di pertinenza del fabbricato principale.
Fondata, invece, si appalesa la doglianza afferente all’erronea inclusione, nel calcolo di quanto dovuto per oneri e contributo, anche degli interventi di ampliamento dei box auto.
Soccorre quivi, l’orientamento giurisprudenziale per cui la normativa di favore introdotta dalla cd. legge Tognoli si riferisce non solo alle autorimesse relative ad edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge (e quindi realizzate in epoca successiva), ma anche a quelle relative ad edifici nuovi (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 24 novembre 2016, n. 4937; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 11 settembre 2017, n. 1087; TAR Lombardia, II, n. 270 del 31 gennaio 2018); la legge Tognoli per la gratuità presuppone sempre il carattere pertinenziale e che si tratti di parcheggi obbligatori, requisito quest'ultimo richiesto anche dalla legislazione regionale, prima della L.R. n. 12/2005.
In tal senso è stato rilevato da questo TAR che " Pur senza attribuire alla sopravvenuta disposizione dell'art.69 della LR 12/2005 il valore di norma interpretativa, si può mettere in relazione l'art. 2 comma 2 della LR 22/1999 con l'art. 4 comma 4 della LR 5 dicembre 1977 n. 60, secondo il quale per il calcolo degli oneri relativi agli edifici residenziali "i volumi e gli spazi destinati al ricovero di autovetture non sono computati, salvo che per la quota eccedente quella richiesta obbligatoriamente per parcheggio". Quest'ultima norma (ora abrogata dalla più ampia disciplina della LR 12/2005) era riferibile in primo luogo ai nuovi edifici e distingueva tra i parcheggi obbligatori e quelli facoltativi attribuendo implicitamente ai primi una funzione di pubblico interesse e ai secondi una finalità speculativa. Si può ritenere che inserendosi in tale contesto, l'art. 2 comma 2 della LR 22/1999 abbia mantenuto la distinzione qualificando espressamente come opere di urbanizzazione i parcheggi obbligatori indipendentemente dal fatto che siano collegati o meno a edifici già esistenti. A conferma di questa conclusione si osserva che l'utilità delle opere di urbanizzazione ha carattere oggettivo e riguarda non solo il singolo edificio ma il territorio nel suo insieme, il che rende indifferente il momento in cui i parcheggi sono realizzati " (sent. n. 3751 del 15 maggio 2009) .
Ora, in forza dell’art. 69, comma 1, della legge regionale n. 12/2005, tutte le tipologie di parcheggio costituiscono opere di urbanizzazione, e non è più necessaria neppure la pertinenzialità come requisito per l'esenzione dagli oneri concessori: la disposizione ha introdotto " il principio della gratuità dei titoli edilizi relativi ai parcheggi collegando l'utilità di queste opere direttamente agli interessi della viabilità senza la mediazione di uno specifico edificio (di qui l'abbandono del requisito della pertinenzialità) e senza la predeterminazione di limiti quantitativi (di qui il superamento della misura minima di legge) " (T.A.R. Lombardia, Brescia, II, 24 maggio 2013, n. 508 e, I, 11 settembre 2017, n. 1087).
Ne discende la erroneità della inclusione nel quantum richiesto al ricorrente degli interventi relativi ai box auto; le somme a tal titolo richiesto andranno, indi, restituite alla ricorrente.
Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
OV CH, Presidente
CC MP, Primo Referendario, Estensore
Laura Patelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CC MP | OV CH |
IL SEGRETARIO