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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/07/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.5325 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
nato elettivamente domiciliato\a in VIA Parte_1
CARLO DA TOCCO, 11 82100 BENEVENTO Italia presso lo studio dell'Avv.COSIMO STEFANELLI e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
in persona del legale Controparte_1 rapp.pt., rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'avv. Carmela Trotta, Codice Fiscale con la quale C.F._1 elettivamente domicilia presso il suo studio in Battipaglia (SA) alla via Paolo Baratta,110
NP, in persona del legale rapp.pt., elettivamente domiciliato in Benevento, Via Martiri di Ungheria nell'ufficio legale dell'NP rappresentato e difeso in forza di procura generale alle liti del 23/1/2023, Rep. 37590, Raccolta n. 7131, per atti Dott. Per_1
Notaio in Roma dall'Avv. Franco Pasut
[...]
Resistenti
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 18/12/2024 Parte_1 conveniva in giudizio e Controparte_1 CP_2
1
[...] proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09720249134728304/000 notificata a mezzo PEC in data 05.12.2024 e relativa ad “Avvisi di addebito” nr. 39720190029749481000, per
€1.348,79; nr. 39720190034181137000, per €1.356,01 e nr. 39720200000413931000 per €660,73; in favore di I.N.P.S. di Benevento. Esponeva di non aver ricevuto la notifica di atti prodromici, la decadenza ai sensi dell'art. 25 d.lgs. n. 46/1999, la carenza di motivazione dell'avviso, l'illegittima richiesta di compensi per la riscossione, l'illegittima richiesta degli interessi anche di mora e la mancata indicazione della metodica di calcolo. Concludeva chiedendo “l'accoglimento dell'opposizione proposta con il presente atto, per i motivi di merito indicati in narrativa e per l'effetto, annullare l'Intimazione di pagamento nr. 09720249134728304, in quanto le somme richieste con gli avvisi di addebito NP richiamati nell'atto impugnato risultano prescritte, decadute e/o nulle e condannare, i resistenti tutti, per quanto di competenza, al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite, oltre 15% di rimborso forfetario, IVA e C.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, ex art. 93 c.p.c". Si costituiva regolarmente NP rilevando l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto con condanna alle spese. eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'impugnaizone attesa la notifica degli avvisi di addebito;
il proprio difetto di legittimazione passiva per le eccezioni concernenti l'Ente impositore. Rilevava, quanto alla prescrizione, che, oltre all'intiamzione impugnata, venivano notificate anche Avviso di intimazione nr. 09720229023079414000 il 08/06/2022 e Avviso di intimazione nr. 09720239046233864000 il 23/06/2023. Concludeva chiedendo “Rigettarsi l'opposizione come proposta dal ricorrente, in quanto manifestamente infondata in fatto e diritto e dichiararsi la legittimità dell'intimazione di pagamento e di tutti gli atti in essa contenuti;
Condannarsi, in ogni caso, l'opponente e/o l'Ente creditore all'integrale pagamento in favore della concludente società, delle spese, dei diritti, e degli onorari di giudizio, oltre IVA e CNAP come per legge o, in subordine, compensare le spese di lite tra le parti”. Acquisita la documentazione, la causa, di natura documentale, veniva decisa con sentenza depositata telematicamente. Preliminarmente, quanto all'eccezione di inammissibilità sollevata dai resistenti deve rilevarsi che in tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'intimazione ad adempiere
2 fondata sull'omessa notifica della cartella esattoriale\avviso di addebito sotteso e, comunque, su fatti estintivi del credito, ha la funzione di recuperare l'impugnazione non esercitata contro l'atto presupposto, cartella di pagamento, e si qualifica come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non agli atti esecutivi exart. 617 c.p.c.. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'NP è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, formato e notificato – in via prioritaria tramite posta elettronica certificata, ovvero tramite messo comunale o, ancora, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento – dallo stesso Istituto, e successivamente trasmesso all'agente della riscossione per l'esecuzione. L'NP, nel costituirsi in giudizio, ha dato prova della valida notifica dei tre avvisi di addebito, nr. 39720190029749481000, nr. 39720190034181137000 e nr. n. 39720200000413931000 che risultano essere stati recapitati alla PEC a "INTERMEDIASCRL@PEC.IT" in data 15.01.2020, 16.12.2019 e 12.02.2020. Ebbene, il d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, art. 24, comma 5, che disciplina l'opposizione all'iscrizione a ruolo per crediti degli enti previdenziali, dispone che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”. Quello previsto dall'art. 24, comma 5 è il termine accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione. Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, infatti, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999 determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella stessa (Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007; Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010; n. 4978 del 12/03/2015). Trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia
3 la natura delle contestazioni mosse dal debitore (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8931 del 19/04/2011; Sez. L, Sentenza n. 11274 del 16/05/2007). Dal momento che gli avvisi di addebito, ritualmente notificati, non sono stati impugnati tempestivamente, è dunque precluso alla parte far valere qualsiasi vizio inerenti il merito dell'iscrizione a ruolo, nonché la prescrizione antecedente alla notifica del titolo. E, nella specie, il ricorrente solleva tutti motivi di opposizione che attengono agli avvisi di addebito (decadenza, difetto di motivazione, interessi di mora e mancata indicazione dei criteri di calcolo). Con riferimento a tali vizi, pertanto, il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile. Ciò nondimeno, vi è un unco motivo di ricorso riferito all'intimazione ovvero l'eccezione in ordine ai compensi di riscossione\aggio in favore di . Dalla lettura dell'intimazione emerge che l'importo CP_3 richiesto per complessivi €5365,53 è la somma degli importi di cui ai tre avvisi di addebito, con l'aggiunta delle sole spese di notifica NP. Non è indicato alcun importo a titolo di oneri di riscossione in favore di né spese escutive. CP_1
Ed infatti, come correttamente 3evidenziato da , l'art. 1, CP_1 comma 15, della legge di Bilancio 2022 sostituisce interamente l'art. 17, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, in materia di oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione. Il nuovo comma 1 dell'art. 17 stabilisce che al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari e per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione, l'agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione a valere sulle risorse a tal fine stanziate sul bilancio dello Stato. Attenzione va prestata al fatto che a carico del debitore restano invece la quota a titolo di spese esecutive per le eventuali attività cautelari ed esecutive per il recupero delle somme insolute nonché la quota a titolo di spese di notifica della cartella di pagamento e degli eventuali ulteriori atti di riscossione (art. 17, comma 2, lett. a) e b). Pertanto le argomentazioni spese in ricorso appaiono del tutto infondate. Per tutte le ragioni esposte il ricorso va rigettato. Alla soccombenza segue la condanna di al Parte_1 pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo in favore dei resistenti , nella misura minima attesa la ridotta attività processuale e l'istruzione solo documentale.
4
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di e NP , ogni Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore dei resistenti Controparte_1
e NP che liquida in complessivi €2.697,00
[...] per ciascuna parte oltre rimb.forf., IVA e CPA. Benevento 16.07.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
5
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.5325 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
nato elettivamente domiciliato\a in VIA Parte_1
CARLO DA TOCCO, 11 82100 BENEVENTO Italia presso lo studio dell'Avv.COSIMO STEFANELLI e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
in persona del legale Controparte_1 rapp.pt., rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'avv. Carmela Trotta, Codice Fiscale con la quale C.F._1 elettivamente domicilia presso il suo studio in Battipaglia (SA) alla via Paolo Baratta,110
NP, in persona del legale rapp.pt., elettivamente domiciliato in Benevento, Via Martiri di Ungheria nell'ufficio legale dell'NP rappresentato e difeso in forza di procura generale alle liti del 23/1/2023, Rep. 37590, Raccolta n. 7131, per atti Dott. Per_1
Notaio in Roma dall'Avv. Franco Pasut
[...]
Resistenti
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 18/12/2024 Parte_1 conveniva in giudizio e Controparte_1 CP_2
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[...] proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09720249134728304/000 notificata a mezzo PEC in data 05.12.2024 e relativa ad “Avvisi di addebito” nr. 39720190029749481000, per
€1.348,79; nr. 39720190034181137000, per €1.356,01 e nr. 39720200000413931000 per €660,73; in favore di I.N.P.S. di Benevento. Esponeva di non aver ricevuto la notifica di atti prodromici, la decadenza ai sensi dell'art. 25 d.lgs. n. 46/1999, la carenza di motivazione dell'avviso, l'illegittima richiesta di compensi per la riscossione, l'illegittima richiesta degli interessi anche di mora e la mancata indicazione della metodica di calcolo. Concludeva chiedendo “l'accoglimento dell'opposizione proposta con il presente atto, per i motivi di merito indicati in narrativa e per l'effetto, annullare l'Intimazione di pagamento nr. 09720249134728304, in quanto le somme richieste con gli avvisi di addebito NP richiamati nell'atto impugnato risultano prescritte, decadute e/o nulle e condannare, i resistenti tutti, per quanto di competenza, al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite, oltre 15% di rimborso forfetario, IVA e C.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, ex art. 93 c.p.c". Si costituiva regolarmente NP rilevando l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto con condanna alle spese. eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'impugnaizone attesa la notifica degli avvisi di addebito;
il proprio difetto di legittimazione passiva per le eccezioni concernenti l'Ente impositore. Rilevava, quanto alla prescrizione, che, oltre all'intiamzione impugnata, venivano notificate anche Avviso di intimazione nr. 09720229023079414000 il 08/06/2022 e Avviso di intimazione nr. 09720239046233864000 il 23/06/2023. Concludeva chiedendo “Rigettarsi l'opposizione come proposta dal ricorrente, in quanto manifestamente infondata in fatto e diritto e dichiararsi la legittimità dell'intimazione di pagamento e di tutti gli atti in essa contenuti;
Condannarsi, in ogni caso, l'opponente e/o l'Ente creditore all'integrale pagamento in favore della concludente società, delle spese, dei diritti, e degli onorari di giudizio, oltre IVA e CNAP come per legge o, in subordine, compensare le spese di lite tra le parti”. Acquisita la documentazione, la causa, di natura documentale, veniva decisa con sentenza depositata telematicamente. Preliminarmente, quanto all'eccezione di inammissibilità sollevata dai resistenti deve rilevarsi che in tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'intimazione ad adempiere
2 fondata sull'omessa notifica della cartella esattoriale\avviso di addebito sotteso e, comunque, su fatti estintivi del credito, ha la funzione di recuperare l'impugnazione non esercitata contro l'atto presupposto, cartella di pagamento, e si qualifica come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non agli atti esecutivi exart. 617 c.p.c.. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'NP è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, formato e notificato – in via prioritaria tramite posta elettronica certificata, ovvero tramite messo comunale o, ancora, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento – dallo stesso Istituto, e successivamente trasmesso all'agente della riscossione per l'esecuzione. L'NP, nel costituirsi in giudizio, ha dato prova della valida notifica dei tre avvisi di addebito, nr. 39720190029749481000, nr. 39720190034181137000 e nr. n. 39720200000413931000 che risultano essere stati recapitati alla PEC a "INTERMEDIASCRL@PEC.IT" in data 15.01.2020, 16.12.2019 e 12.02.2020. Ebbene, il d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, art. 24, comma 5, che disciplina l'opposizione all'iscrizione a ruolo per crediti degli enti previdenziali, dispone che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”. Quello previsto dall'art. 24, comma 5 è il termine accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione. Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, infatti, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999 determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella stessa (Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007; Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010; n. 4978 del 12/03/2015). Trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia
3 la natura delle contestazioni mosse dal debitore (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8931 del 19/04/2011; Sez. L, Sentenza n. 11274 del 16/05/2007). Dal momento che gli avvisi di addebito, ritualmente notificati, non sono stati impugnati tempestivamente, è dunque precluso alla parte far valere qualsiasi vizio inerenti il merito dell'iscrizione a ruolo, nonché la prescrizione antecedente alla notifica del titolo. E, nella specie, il ricorrente solleva tutti motivi di opposizione che attengono agli avvisi di addebito (decadenza, difetto di motivazione, interessi di mora e mancata indicazione dei criteri di calcolo). Con riferimento a tali vizi, pertanto, il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile. Ciò nondimeno, vi è un unco motivo di ricorso riferito all'intimazione ovvero l'eccezione in ordine ai compensi di riscossione\aggio in favore di . Dalla lettura dell'intimazione emerge che l'importo CP_3 richiesto per complessivi €5365,53 è la somma degli importi di cui ai tre avvisi di addebito, con l'aggiunta delle sole spese di notifica NP. Non è indicato alcun importo a titolo di oneri di riscossione in favore di né spese escutive. CP_1
Ed infatti, come correttamente 3evidenziato da , l'art. 1, CP_1 comma 15, della legge di Bilancio 2022 sostituisce interamente l'art. 17, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, in materia di oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione. Il nuovo comma 1 dell'art. 17 stabilisce che al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari e per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione, l'agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione a valere sulle risorse a tal fine stanziate sul bilancio dello Stato. Attenzione va prestata al fatto che a carico del debitore restano invece la quota a titolo di spese esecutive per le eventuali attività cautelari ed esecutive per il recupero delle somme insolute nonché la quota a titolo di spese di notifica della cartella di pagamento e degli eventuali ulteriori atti di riscossione (art. 17, comma 2, lett. a) e b). Pertanto le argomentazioni spese in ricorso appaiono del tutto infondate. Per tutte le ragioni esposte il ricorso va rigettato. Alla soccombenza segue la condanna di al Parte_1 pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo in favore dei resistenti , nella misura minima attesa la ridotta attività processuale e l'istruzione solo documentale.
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P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di e NP , ogni Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore dei resistenti Controparte_1
e NP che liquida in complessivi €2.697,00
[...] per ciascuna parte oltre rimb.forf., IVA e CPA. Benevento 16.07.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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