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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/10/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Vicenza
Il Tribunale Ordinario di Vicenza , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.2519/2024 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 13.6. 2024 da:
Parte_1
(C.F.: ) C.F._1
nato a [...], il [...], residente in [...] (doc. 1) rappresentato, assistito e difeso dall'avv. ANDREA STRUZZIERO (C.F.:
) del Foro di Vicenza, con studio in 36016 – Thiene (VI), Via C.F._2
Gombe, 18
attore opponente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: ), C.F._3 nata a [...] il 1° novembre 1964 e residente a [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti ANDREA TESSARO (C.F.
- PEC e C.F._4 Email_1
TO BE (C.F. ; pec: C.F._5
e domiciliata presso il loro Email_2 studio in Vicenza (VI), in Via Napoli n. 4, fax 0444.545403
convenuta opposta
In punto : opposizione a precetto conclusioni delle parti:
1 CONCLUSIONI PER L'ATTORE OPPONENTE in via pregiudiziale, vista la notifica dell'atto di precetto in data 12.09.2024 che costituisce rinuncia dell'atto di precetto oggetto della presente opposizione, dichiararsi cessata la materia del contendere e conseguentemente condannarsi controparte alla rifusione delle spese di lite;
1) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto datato 22.05.2024 e notificato al sig. in data 27.05.2024 per tutti i motivi dedotti in atti;
Parte_1
2) Spese e competenze di causa integralmente rifuse (con maggiorazione del 30% nella liquidazione delle spese di lite come da D.M. 37/2018 che modifica il D.L. 55/2014).
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA OPPOSTA IN VIA PRINCIPALE: sia dichiarata l'estinzione del procedimento per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese, attesa la inapplicabilità delle statuizioni sulla soccombenza virtuale in assenza dei presupposti per l'accoglimento dei motivi di rito e di merito posti dalla controparte a fondamento dell'opposizione. IN VIA SUBORDINATA: sia rigettata l'opposizione perché infondata nel merito.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato l'attore proponeva opposizione all'atto di precetto notificatogli in data 27.05.2024 con il quale veniva chiesto il pagamento entro dieci giorni dalla notifica della somma complessiva di euro 4.682,24 a titolo di
“differenza assegno mantenimento della figlia ” - oltre ad interessi compensi e Per_1 accessori di legge-, in favore di , eccependo: Controparte_1
- la mancata allegazione della procura alle liti
- la mancata indicazione della data di notifica del titolo esecutivo e quindi la nullità del precetto ai sensi dell'art. 480, comma 2, c.p.c.
-la mancata notificazione del titolo esecutivo atteso che la sentenza n. 1706/2022 non era mai stata notificata in forma esecutiva all'odierno opponente. Affermava inoltre che, in ogni caso, la pretesa creditoria di cui all'atto di precetto era contestata in quanto nelle more del giudizio di divorzio aveva sempre correttamente versato quanto statuito in sede di udienza presidenziale , ovvero euro 300,00 per la figlia ed euro 150,00 per la moglie. L'attore opponente formulava quindi le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto datato 22.05.2024 e notificato al sig. in data 27.05.2024 per tutti i motivi dedotti in narrativa;
Parte_1
2 2) Spese e competenze di causa integralmente rifuse (con maggiorazione del 30% nella liquidazione delle spese di lite come da D.M. 37/2018 che modifica il D.L. 55/2014)”.
Parte convenuta, costituitasi, allegava la procura alle liti, datata 26.03.2024 e replicava che la mancata notifica del titolo in forma esecutiva e la mancata indicazione della data in cui la suddetta notifica sarebbe stata effettuata erano state sanate per raggiungimento dello scopo atteso che l'attore aveva proposto opposizione di merito, congiuntamente a quella di rito. Con le note d'udienza del 25.11.2025 la convenuta affermava che medio tempore, in data 12.09.2024 aveva notificato al un nuovo atto di precetto in rinnovazione Pt_1 per il medesimo titolo azionato con il precetto già oggetto del presente procedimento di opposizione, ossia la sentenza n.1706/2022 del Tribunale di Vicenza , con ciò implicitamente rinunciando all'atto di precetto originario , e chiedeva che la causa di opposizione all'esecuzione fosse dichiarata estinta per cessazione della materia del contendere. Precisava che non sussistevano gli estremi per l'applicazione della condanna alle spese in ragione della soccombenza virtuale, “dal momento che la scelta di rinunciare a coltivare la prima procedura esecutiva era stata dettata solo ed esclusivamente da motivi di opportunità e di economicità processuale, per non gravare questo Tribunale di una controversia che aveva per oggetto la procedibilità dell'esecuzione per motivi di rilevanza solo formale ed in assenza di fondati motivi di rilevanza sia sotto il profilo processuale che sotto il profilo sostanziale.” Chiedeva pertanto:
“IN VIA PRINCIPALE: sia dichiarata l'estinzione del procedimento per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese, attesa la inapplicabilità delle statuizioni sulla soccombenza virtuale in assenza dei presupposti per l'accoglimento dei motivi di rito e di merito posti dalla controparte a fondamento dell'opposizione. IN VIA SUBORDINATA: sia rigettata l'opposizione perché infondata nel merito.”
La causa veniva trattenuta per la decisione all'udienza del 30.9.2025. Secondo recente pronuncia della Suprema Corte ( Cass. Sezione. 3 - Sentenza n. 21838 del 29/07/2025), dalla quale non vi è motivo di discostarsi, “la mancata notifica del titolo in forma esecutiva, prevista dall'art. 479 c.p.c., costituisce un vulnus "autoevidente" al diritto di difesa del debitore, impedendogli la verifica dell'esistenza e della correttezza del titolo stesso, al fine di apprestarsi ad ottemperare all'intimazione o, in alternativa, a contestarla;
né tale vizio procedurale, e non formale, può essere sanato dall'avvenuta proposizione della opposizione da parte del debitore intimato.” D'altra parte non può sostenersi che l'intimato avesse sporto opposizione anche nel merito, con effetto sanante, (Cass. 15378/2006; 6957/2007), atteso che si era limitato ad allegare di avere sempre correttamente versato quanto statuito in sede di udienza presidenziale ovvero euro 300,00 per la figlia ed euro
3 150,00 per la moglie” mentre, come si evince dalla comparsa di costituzione, la questione riguardava anche la decorrenza del dovuto. La notifica di un secondo precetto ha determinato la cessazione della materia del contendere, cui consegue la necessaria liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai motivi di opposizione Cass Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022 ; Cass. Sez.6, 25.01.2018, n. 1851). Nel caso di specie la soccombenza è a carico di parte convenuta per non avere osservato gli artt. 479 e 480 c.p.c., a mente del quale “Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge”. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014, DM 37/2018 e DM 147/2022, ai valori minimi in base alle attività espletate e alla semplicità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1)dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, liquidate in euro 185,00 per anticipazioni ed euro 1278,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in Vicenza il 16.10.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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