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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXI, sentenza 20/02/2026, n. 2991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2991 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2991/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 31, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12321/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250087115312000 AUTOMOBILISTICA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20161/2025 depositato il 19/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1 nata a [...] e ivi residente alla Indirizzo_3, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Difensore_1 , impugna la CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250087115312000 relativa ad avviso di accertamento n. 064218104817 che si assume essere stato notificato l'08.06.2023, per l'importo di € 195,44, comprensivo di sanzioni, interessi legali e spese di notifica, per un diritto di credito della REGIONE CAMPANIA derivante da TASSA AUTOMOBILISTICA dell'anno 2020 sul veicolo targato Targa_1 Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità della cartella stante la mancata notifica degli atti prodromici;
2) la prescrizione triennale;
3) la decadenza;
tanto eccepito, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, vinte le spese con distrazione. Si
è costituita la Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il difetto di legittimazione passiva e la completezza della motivazione della cartella in uno alla mancata maturazione della prescrizione. Non si è costituita la Regione Campania. Alla udienza di cui sopra, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Invero, l'ente impositore, rimasto contumace, non ha dato prova della rituale notifica all'odierno istante degli atti prodromici della cartella opposta, vale a dire dell'avviso di accertamento suindicato con la conseguente illegittimità derivata della cartella opposta e la maturazione dell'eccepita prescrizione (rectius decadenza) triennale (tassa auto 2020 e notifica della cartella solo in data 5.06.2025). Le spese di lite seguono la soccombenza dell'ente impositore e si liquidano come da dispositivo con distrazione. Nei rapporti con il concessionario le spese di lite vanno integralmente compensate, tenuto conto che la attività delegata all'agente è stata ritualmente effettuata.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico definitivamente pronunciando così provvede:
- accoglie il ricorso;
- condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro 233,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% e rimborso contributo unificato, con attribuzione.
- Compensa le spese di lite nei rapporti con il concessionario.
Così deciso all'esito della udienza dell'11.11.2025
Il Giudice Monocratico
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 31, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12321/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250087115312000 AUTOMOBILISTICA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20161/2025 depositato il 19/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1 nata a [...] e ivi residente alla Indirizzo_3, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Difensore_1 , impugna la CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250087115312000 relativa ad avviso di accertamento n. 064218104817 che si assume essere stato notificato l'08.06.2023, per l'importo di € 195,44, comprensivo di sanzioni, interessi legali e spese di notifica, per un diritto di credito della REGIONE CAMPANIA derivante da TASSA AUTOMOBILISTICA dell'anno 2020 sul veicolo targato Targa_1 Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità della cartella stante la mancata notifica degli atti prodromici;
2) la prescrizione triennale;
3) la decadenza;
tanto eccepito, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, vinte le spese con distrazione. Si
è costituita la Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il difetto di legittimazione passiva e la completezza della motivazione della cartella in uno alla mancata maturazione della prescrizione. Non si è costituita la Regione Campania. Alla udienza di cui sopra, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Invero, l'ente impositore, rimasto contumace, non ha dato prova della rituale notifica all'odierno istante degli atti prodromici della cartella opposta, vale a dire dell'avviso di accertamento suindicato con la conseguente illegittimità derivata della cartella opposta e la maturazione dell'eccepita prescrizione (rectius decadenza) triennale (tassa auto 2020 e notifica della cartella solo in data 5.06.2025). Le spese di lite seguono la soccombenza dell'ente impositore e si liquidano come da dispositivo con distrazione. Nei rapporti con il concessionario le spese di lite vanno integralmente compensate, tenuto conto che la attività delegata all'agente è stata ritualmente effettuata.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico definitivamente pronunciando così provvede:
- accoglie il ricorso;
- condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro 233,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% e rimborso contributo unificato, con attribuzione.
- Compensa le spese di lite nei rapporti con il concessionario.
Così deciso all'esito della udienza dell'11.11.2025
Il Giudice Monocratico