Articolo 2 della Legge 28 luglio 2016, n. 155
Articolo 1Articolo 3
Versione
11 agosto 2016
Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 43 dell'Accordo stesso.
Entrata in vigore il 11 agosto 2016