Decreto cautelare 13 novembre 2021
Ordinanza cautelare 15 dicembre 2021
Ordinanza presidenziale 27 giugno 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 19/12/2025, n. 23291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23291 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23291/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11299/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11299 del 2021, proposto da
AT TA, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Marco Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Istruzione, , Ambito Territoriale di Catania, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Uff VII Ambito Territoriale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IE CA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1. della nota Ministero Istruzione n. 1219 del 10.08.2021 emessa dal Segretariato Generale del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
2. della Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089, parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
3. ove occorra e per la parte di interesse, del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021 nella parte in cui (art. 2, comma 1 e art. 4, comma 1) non consente l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, attualmente in corso di riconoscimento;
4. ove occorra e per la parte di interesse, del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021 nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
5. del decreto del Dirigente Ambito Territoriale di Catania n. 21915 del 21.10.2021, con il quale la sig.ra AT AT veniva esclusa dagli elenchi aggiuntivi delle GPS della Provincia di Catania;
6. degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) – I fascia sostegno scuola secondaria formati dall'Ufficio Scolastico di Catania e pubblicati in data 3/9/2021, così come rettificati a seguito dell'esclusione della ricorrente di cui al decreto sub5;
7. dei Decreti tutti di rettifica e ripubblicazione delle GPS disposti dal Dirigente dell'Ambito Territoriale di Catania nella parte in cui la ricorrente permane esclusa dagli elenchi di I fascia sostegno scuola secondaria;
8. per quanto di giustizia, ancorché non menzionata dal Decreto di esclusione, ove mai lesiva, della nota prot. n. 25348 del 17 agosto 2021 del Ministero dell'Università e della ricerca avente ad oggetto “corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili” nella parte in cui ritiene genericamente non riconoscibili alcuni titoli conseguiti presso università spagnole;
9. nonché di ogni atto successivo, connesso e/o consequenziale e/o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 ottobre 2025 l’avv. DO IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente ricorso ha ad oggetto il provvedimento e i relativi atti connessi e consequenziali con il quale la ricorrente è stata esclusa dagli elenchi aggiuntivi di I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per la provincia di Catania per l’anno scolastico 2021/2022, relativamente al “sostegno”, per non avere ottenuto il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero entro il 31 luglio 2021.
2. A fondamento del gravame la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di censura.
2.1 “ VIOLAZIONE DI LEGGE – ART. 59 COMMA 4 D.L. 73/2021 CONVERTITO NELLA LEGGE - O.M. 60/2020 – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA’ DI TRATTAMENTO – IRRAGIONEVOLEZZA – INCOMPETENZA ;
2.2 In subordine, solleva eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021 per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
3. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, opponendosi al ricorso e chiedendone il rigetto.
4. L’istanza cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, è stata accolta da questo Tribunale con ordinanza n. 7255 del 14 dicembre 2021.
5. Con ordinanza presidenziale n. 2568 del 27 giugno 2025 è stata autorizzata l’integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, adempimenti correttamente eseguiti dalla ricorrente.
6. All’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 10 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
8. Il Collegio ritiene fondate le censure relative all’erronea interpretazione del quadro normativo applicabile agli elenchi aggiuntivi, evidenziando che la questione è stata già affrontata da questo Tribunale e dal Giudice d’Appello in cause di contenuto identico alla presente, definite con esito favorevole alla tesi qui sostenuta dai ricorrenti in molteplici sentenze, ivi citate con valore di precedenti conformi ai sensi degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d) , c.p.a., le cui motivazioni, in quanto condivise, sono da ritenersi parte integrante della presente pronuncia (cfr., ex multis , Cons. Stato, 27 dicembre 2023, n. 11244; T.A.R. Lazio, sez. IV bis, 4 giugno 2024, 11410).
In particolare:
- va condiviso il ragionamento secondo cui è applicabile (non solo alle GPS, ma anche all’iscrizione nei cd. “elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia ed alle GI d’istituto”) l’articolo 7, comma 4, lett. e), dell’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 2020, nella parte in cui ammette l’iscrizione con riserva dell’aspirante il cui titolo conseguito all’estero non sia stato ancora riconosciuto dal Ministero, a condizione vi sia la prova della presentazione della richiesta di riconoscimento al competente dipartimento;
- va altresì condiviso il principio secondo il quale, anche a voler ritenere che la fattispecie sia regolata dal solo D.M. n. 51/2021, nella parte in cui prevede due ulteriori condizioni, non contemplate dall’O.M. 60/2020, esso andrebbe disapplicato in parte qua perché in contrasto con l’art. 59, comma 4, lett. a), del d.l. n.73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021, in base al quale possono iscriversi negli appositi elenchi aggiuntivi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.
9. Deve perciò ritenersi che l’indirizzo giurisprudenziale in materia si sia ormai consolidato, né le Amministrazioni resistenti hanno fornito alcun elemento che possa indurre il Collegio a rimeditare tale indirizzo ed a discostarsene.
10. Il ricorso e l’atto di motivi aggiunti vanno pertanto accolti per quanto attiene all’esclusione dall’iscrizione con riserva dei ricorrenti, con assorbimento dei motivi e delle questioni non esaminate.
11. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della serialità della controversia, ad eccezione dell’obbligo di restituzione del contributo unificato, da porsi a carico dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Contributo unificato refuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO IN, Presidente FF, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
Luca Pavia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| DO IN |
IL SEGRETARIO