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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OL AN, Presidente CASACCIA FABRIZIO, Relatore PICCININI MARIA GRAZIA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 462/2023 depositato il 26/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Sant'Agata Bolognese - Via 2 Agosto 1980 N. 118 40019 Sant'Agata Bolognese BO
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022/0018797 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.P.A. (c.f.P.IVA_1) ricorre contro il Comune di Sant'Agata Bolognese avverso l'avviso di accertamento in rettifica per parziale pagamento IMU - anno 2017 per complessivi euro 36.424.
Il contesto in esame trova fondamento in un precedente avviso di accertamento catastale con il quale l'Ente rettificava la categoria di iscrizione in D/1 e la rendita in euro 56.500,00 a seguito della presentazione Docfa con il quale la società qui ricorrente proponeva il classamento in categoria E/9. Detto precedente avviso veniva impugnato innanzi la CTP di Bologna confermando il classamento in D/1. In conseguenza il Comune ha liquidato l'imposta oltre sanzioni ed interessi.
Nella fase interlocutoria questa Corte aveva sospeso il processo in considerazione della pregiudizialità del giudizio “catastale” avente per oggetto appunto il classamento e la rendita dell'immobile per il quale era contestato l'omesso versamento IMU. Tale giudizio si era poi concluso con la conferma della categoria catastale D/1 (CGT dell'Emilia Romagna, sentenza n. 24/2025 depositata il 14.1.2025).
Parte ricorrente, a sostegno del proprio ricorso ritiene, in questa sede, infondata ed illegittima l'applicazione degli interessi e della sanzione riguardo al detto omesso versamento per violazione dell'art. 13 d.lgs. 471/97, degli artt. 5, 6 e 12 d.lgs. 472/97 e dell'art. 74 l. 342/2000 nonché dell'art. 10. l. 212/2000; ciò in quanto alla scadenza dei termini di versamento IMU per l'anno 2017 i parametri di calcolo dell'imposta erano riferibili al classamento E/9 (peraltro esente da IMU).
Conclude chiudendo l'accoglimento del ricorso condanna del Comune alla refusione delle spese di giudizio
L'Ente impositore contesta gli assunti difensivi della società ricorrente rilevando essenzialmente che la rendita catastale determinata mediante accertamento catastale e confermata in sede giurisdizionale trova applicazione fin dal momento dell'attribuzione della rendita impugnata, in quanto gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda. Ne consegue la legittimità dell'applicazione di interessi e sanzioni correlate.
Chiede che il ricorso venga respinto con condanna del ricorrente al pagamento di spese, competenze, onorari ed accessori di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere parzialmente accolto.
Per quanto concerne segnatamente l'aspetto sanzionatorio generato da un insufficiente versamento IMU calcolato sulla differenza d'imposta - elemento centrale del presente contesto in contenzioso -, il Collegio ritiene lo stesso non applicabile nei confronti del contribuente alla luce del disposto dell'art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997.
Secondo la procedura, infatti, il contribuente versa i tributi locali sulla base della rendita proposta tramite DOCFA che risulta efficace fino al momento dell'eventuale rettifica operata dall'Agenzia delle Entrate. Solo a decorrere da tale rettifica (notifica)il contribuente, informato della maggiore rendita attribuita, potrà (dovrà) versare le maggiori imposte dovute e, solo con riferimento all'imposta relativa al periodo successivo alla notifica, dovranno essere applicate le sanzioni.
In effetti secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997, per l'applicazione delle sanzioni deve esserci un elemento soggettivo (cioè la colpa o dolo del contribuente), che in questo caso non sussiste, per cui il ricorrente può versare le sanzioni e gli interessi sulla base della nuova rendita solo dopo aver ricevuto la notifica della rettifica. Viceversa, applicare le sanzioni per un insufficiente versamento individuando come dies a quo la data di presentazione di DOCFA, come preteso dal Comune, sarebbe contrario al principio di consapevolezza e alla natura dell'istituto della procedura DOCFA, che ha natura partecipativa, e non attribuisca valore definitivo alla rendita proposta (cfr. Cass. Ord. n. 19135/2021).
Sul punto si ritiene opportuno riferirsi a quanto disposto in materia di IMU dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania
- Sezione 1, Sentenza del 29/7/2025, n. 5447/2025,secondo la quale qualora a seguito di procedura DOCFA - promossa dal contribuente - l'Amministrazione finanziaria attribuisca una nuova rendita catastale all'immobile e quest'ultima venga rideterminata in sede giurisdizionale, le sanzioni e gli interessi per insufficiente versamento dell'imposta sono dovuti soltanto dalla data di notifica al contribuente della reddita definitivamente modificata. In tal senso anche Cassazione, Sez. 5, 9/6/2022, n. 18637 e Cassazione, Sez. 5, 17/5/2017, n. 12277.
Alla luce di quanto esposto il ricorso deve essere accolto per quanto concerne le sanzioni e gli interessi. Spese compensate
P.Q.M.
Accoglie per sanzione ed interessi. Spese compensate.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OL AN, Presidente CASACCIA FABRIZIO, Relatore PICCININI MARIA GRAZIA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 462/2023 depositato il 26/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Sant'Agata Bolognese - Via 2 Agosto 1980 N. 118 40019 Sant'Agata Bolognese BO
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022/0018797 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.P.A. (c.f.P.IVA_1) ricorre contro il Comune di Sant'Agata Bolognese avverso l'avviso di accertamento in rettifica per parziale pagamento IMU - anno 2017 per complessivi euro 36.424.
Il contesto in esame trova fondamento in un precedente avviso di accertamento catastale con il quale l'Ente rettificava la categoria di iscrizione in D/1 e la rendita in euro 56.500,00 a seguito della presentazione Docfa con il quale la società qui ricorrente proponeva il classamento in categoria E/9. Detto precedente avviso veniva impugnato innanzi la CTP di Bologna confermando il classamento in D/1. In conseguenza il Comune ha liquidato l'imposta oltre sanzioni ed interessi.
Nella fase interlocutoria questa Corte aveva sospeso il processo in considerazione della pregiudizialità del giudizio “catastale” avente per oggetto appunto il classamento e la rendita dell'immobile per il quale era contestato l'omesso versamento IMU. Tale giudizio si era poi concluso con la conferma della categoria catastale D/1 (CGT dell'Emilia Romagna, sentenza n. 24/2025 depositata il 14.1.2025).
Parte ricorrente, a sostegno del proprio ricorso ritiene, in questa sede, infondata ed illegittima l'applicazione degli interessi e della sanzione riguardo al detto omesso versamento per violazione dell'art. 13 d.lgs. 471/97, degli artt. 5, 6 e 12 d.lgs. 472/97 e dell'art. 74 l. 342/2000 nonché dell'art. 10. l. 212/2000; ciò in quanto alla scadenza dei termini di versamento IMU per l'anno 2017 i parametri di calcolo dell'imposta erano riferibili al classamento E/9 (peraltro esente da IMU).
Conclude chiudendo l'accoglimento del ricorso condanna del Comune alla refusione delle spese di giudizio
L'Ente impositore contesta gli assunti difensivi della società ricorrente rilevando essenzialmente che la rendita catastale determinata mediante accertamento catastale e confermata in sede giurisdizionale trova applicazione fin dal momento dell'attribuzione della rendita impugnata, in quanto gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda. Ne consegue la legittimità dell'applicazione di interessi e sanzioni correlate.
Chiede che il ricorso venga respinto con condanna del ricorrente al pagamento di spese, competenze, onorari ed accessori di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere parzialmente accolto.
Per quanto concerne segnatamente l'aspetto sanzionatorio generato da un insufficiente versamento IMU calcolato sulla differenza d'imposta - elemento centrale del presente contesto in contenzioso -, il Collegio ritiene lo stesso non applicabile nei confronti del contribuente alla luce del disposto dell'art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997.
Secondo la procedura, infatti, il contribuente versa i tributi locali sulla base della rendita proposta tramite DOCFA che risulta efficace fino al momento dell'eventuale rettifica operata dall'Agenzia delle Entrate. Solo a decorrere da tale rettifica (notifica)il contribuente, informato della maggiore rendita attribuita, potrà (dovrà) versare le maggiori imposte dovute e, solo con riferimento all'imposta relativa al periodo successivo alla notifica, dovranno essere applicate le sanzioni.
In effetti secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997, per l'applicazione delle sanzioni deve esserci un elemento soggettivo (cioè la colpa o dolo del contribuente), che in questo caso non sussiste, per cui il ricorrente può versare le sanzioni e gli interessi sulla base della nuova rendita solo dopo aver ricevuto la notifica della rettifica. Viceversa, applicare le sanzioni per un insufficiente versamento individuando come dies a quo la data di presentazione di DOCFA, come preteso dal Comune, sarebbe contrario al principio di consapevolezza e alla natura dell'istituto della procedura DOCFA, che ha natura partecipativa, e non attribuisca valore definitivo alla rendita proposta (cfr. Cass. Ord. n. 19135/2021).
Sul punto si ritiene opportuno riferirsi a quanto disposto in materia di IMU dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania
- Sezione 1, Sentenza del 29/7/2025, n. 5447/2025,secondo la quale qualora a seguito di procedura DOCFA - promossa dal contribuente - l'Amministrazione finanziaria attribuisca una nuova rendita catastale all'immobile e quest'ultima venga rideterminata in sede giurisdizionale, le sanzioni e gli interessi per insufficiente versamento dell'imposta sono dovuti soltanto dalla data di notifica al contribuente della reddita definitivamente modificata. In tal senso anche Cassazione, Sez. 5, 9/6/2022, n. 18637 e Cassazione, Sez. 5, 17/5/2017, n. 12277.
Alla luce di quanto esposto il ricorso deve essere accolto per quanto concerne le sanzioni e gli interessi. Spese compensate
P.Q.M.
Accoglie per sanzione ed interessi. Spese compensate.