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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/11/2025, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. OV D'AN Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. NA ES NC Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 215/2020 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
LA NI, pec: e LA Email_1
MASSIMILIANO, pec: Email_2 appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti LUPI CP_1 P.IVA_1
OV, pec: e SI IA, pec: Email_3
Email_4
appellato
e
con il patrocinio Controparte_2
dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO, pec:
Email_5 appellato – appellante incidentale
Conclusioni: per l'appellante
Parte_2
in toto, adversis,
[...]
1. Ammettere, per la forma, il presente appello ritenendolo tempestivo e rituale ed in accoglimento di esso,
2. Riformare totalmente l'impugnata sentenza e, dichiarata tempestiva la richiesta di conversione delle banconote formulata dal sig. condannare , in Parte_1 CP_1 solido con il a convertire in euro la somma di vecchie Controparte_2 lire 95.000.000, pagando all'attore il corrispettivo in euro.
3. In via subordinata, accogliere l'appello sul punto riguardante l'ingiustificato arricchimento, essendo, comunque, illegittima e indebita l'iscrizione all'attivo del bilancio dello stato del controvalore monetario delle banconote in lire per effetto della norma dichiarata incostituzionale, e condannare i convenuti in solido, a corrispondere in favore dell'appellante un indennizzo commisurato alla correlativa perdita patrimoniale e, dunque, stabilito nella medesima somma ad oggi rivalutata che sarebbe spettata all'appellante, qualora fosse stata concessa ed eseguita la conversione richiesta ovvero nella diversa, maggiore o minore, somma ritenuta congrua e satisfattiva dalla Corte.
4. Revocare la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del primo grado del giudizio e condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio (di cui, quelle del primo grado, in favore dell'Erario dello Stato) e quelle dell'appello in favore dell'appellante.
Salvis juribus late.
Per l'appellato - CP_1
Per tutte le ragioni esposte, la , come in epigrafe rappresentata e difesa, chiede il CP_1 rigetto dell'appello. Con richiesta di spese e compensi.
Per l'appellato – appellante incidentale - Controparte_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis,
Pag. 2 di 12 in via preliminare:
- ritenere e dichiarare la validità della sentenza, per mancata violazione dell'art. 112 c.p.c.
In via principale:
- ritenere e dichiarare infondato l'appello principale, per le ragioni rassegnate in parte motiva e per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
- disporre la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive contenute nell'atto di appello, ai sensi dell'art. 89 c.p.c;
- ritenere e dichiarare tempestivo l'appello incidentale proposto o accogliere la richiesta di rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c.;
- accertare e dichiarare la fondatezza dell'appello incidentale proposto dal e, per CP_2
l'effetto, riformare la sentenza, limitatamente al punto in cui dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
CP_1
- condannare al pagamento delle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96, comma 1 e 3, c.p.c.
In fatto e in diritto
1. Con sentenza n. 3354/2019, pubblicata il 4.07.2019, il Tribunale di Palermo – pronunciandosi sulla domanda di volta all'accertamento del diritto di Parte_1 convertire in euro le banconote in suo possesso per l'importo complessivo di l.
95.000.000 (novantacinque milioni di lire), nei confronti della e del CP_1
– dichiarava il difetto di legittimazione Controparte_2
passiva della , rigettava integralmente le domande attoree e CP_1
condannava lo stesso al pagamento delle spese di lite in favore della e CP_1 del convenuto. CP_2
2. In particolare, il Tribunale di Palermo osservava che la dovesse CP_1 considerarsi soggetto meramente esecutore dell'operazione di conversione, essendo titolare del debito lo Stato italiano rappresentato dal Controparte_2
[...]
3. In ordine alla prescrizione del diritto alla conversione, eccepita dai convenuti, il giudice di prime cure rilevava che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 26 del d.l. 201/2011
Pag. 3 di 12 (conv. con modif. dalla l. 214/2011), era tornata applicabile la disciplina originaria della l. 96/1997, che fissava il termine di conversione al 28 febbraio 2012.
4. Egli osservava altresì che soltanto coloro che avessero interrotto la prescrizione nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2011 (entrata in vigore della manovra del
2011) e il 28 febbraio 2012, mediante una richiesta di pagamento allo Stato o alla
Banca, avrebbero potuto esercitare validamente il diritto. Quanto alla asserita prova dell'interruzione della prescrizione, il plico spedito in data 28 febbraio 2012 alla CP_1
da , del quale era stata prodotta solo la busta di spedizione con timbro Parte_1 postale, non era stato ritenuto idoneo a interrompere la prescrizione per difetto di prova del contenuto e della ricezione.
5. La domanda di ingiustificato arricchimento veniva, infine, rigettata, in quanto l'art. 26 citato prevede che, a seguito della prescrizione, il controvalore delle banconote venga versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, escludendo così la configurabilità di un arricchimento indebito.
6. Con atto depositato il 7.02.2020, ha proposto appello avverso la Parte_1 predetta sentenza chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
7. A sostegno dell'impugnazione l'appellante ha premesso di aver inviato in data
28 febbraio 2012 una lettera alla chiedendo la conversione delle CP_1
banconote in suo possesso in euro, e di aver reiterato la richiesta il giorno successivo,
29 febbraio 2012, recandosi personalmente presso la filiale di Palermo della alla CP_1 presenza di testimoni. A seguito del diniego opposto dalla egli aveva CP_1
convenuto in giudizio la stessa e il per Controparte_2
ottenere l'accertamento del diritto alla conversione di lire 95.000.000.
8. Con comparsa depositata il 27 aprile 2020, si è costituita la che ha CP_1
chiesto il rigetto del gravame.
9. Con atto depositato il 13.05.2020, si è costituito anche il
[...]
che ha chiesto in via principale il rigetto del gravame e Controparte_2
Pag. 4 di 12 in via incidentale la modifica della sentenza nel punto in cui dichiara il difetto di legittimazione passiva della . CP_1
10. Sostituita l'udienza del 7 maggio 2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note conclusive e la causa è stata assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
11. Con il primo motivo di appello, deduce la nullità della Parte_1 sentenza per violazione del principio del contraddittorio, in quanto la riapertura del verbale, avvenuta dopo la chiusura della discussione, sarebbe stata illegittima.
12. Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la condotta del difensore del convenuto per violazione dei doveri di correttezza e lealtà CP_2
professionale, avendo egli chiesto e ottenuto la riapertura del verbale già chiuso, dopo essersi presentato con notevole ritardo (un'ora e venti minuti) rispetto all'orario di udienza.
13. Con il terzo motivo, il lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., Pt_1 sostenendo che il Tribunale avrebbe erroneamente calcolato il termine di prescrizione, non considerando che il 2012 fosse anno bisestile.
Contesta inoltre che, a seguito della pronuncia di incostituzionalità, la normativa precedente non sarebbe semplicemente “rivissuta”, e che sotto la vigenza della norma poi dichiarata incostituzionale nessuno poteva ritenersi obbligato a presentare domanda di conversione.
14. Con il quarto motivo l'appellante lamenta la violazione del contraddittorio in relazione alla costituzione tardiva del , avvenuta il giorno prima CP_2 dell'udienza di discussione, assumendo che il rinvio disposto dal giudice abbia procurato un indebito vantaggio processuale all'Amministrazione.
15. Con il quinto motivo di appello, l'appellante censura l'erronea valutazione delle prove, affermando che la busta inviata il 28 febbraio 2012 alla contenesse CP_1
la richiesta di conversione, e che ciò costituirebbe presunzione grave, precisa e concordante, anche in considerazione della sua presenza personale il giorno successivo presso la filiale con le banconote.
Pag. 5 di 12 16. Con il sesto motivo, contesta la dichiarazione di difetto di Parte_1
legittimazione passiva della Banca, sostenendo che la stessa, avendo autonomamente negato la richiesta di conversione, debba considerarsi direttamente responsabile in via concorrente con il . CP_2
17. Con il settimo motivo, l'appellante, in via subordinata, reitera la domanda di accertamento dell'ingiustificato arricchimento, deducendo che il Tribunale abbia erroneamente fondato il rigetto su una norma (art. 26 del d.l. 201/2011) ormai espunta dall'ordinamento.
18. Con l'ottavo motivo l'appellante censura la statuizione sulle spese chiedendo che vengano condannati i convenuti al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio o che comunque, data la novità delle questioni trattate, le stesse vengano compensate.
19. Il primo e il quarto motivo di appello, entrambi riferiti alla violazione del contraddittorio, possono essere trattati congiuntamente.
20. I motivi non sono fondati.
21. Il Tribunale di Palermo ha correttamente ritenuto ammissibile la costituzione del , avvenuta il giorno precedente l'udienza Controparte_2
fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., rilevando che l'atto di costituzione era divenuto visibile alle parti solo in un momento successivo per cause non imputabili al . In tale contesto, all'udienza del 27 giugno 2019, CP_2
il giudice dava atto della comparizione tardiva dell'Avvocatura dello Stato, la quale spiegava che il ritardo era dovuto a un equivoco nella gestione del ruolo e non a propria negligenza, chiedendo pertanto un rinvio.
22. Accertata la natura non imputabile del ritardo e la sussistenza di un'anomalia tecnica che aveva impedito la tempestiva visibilità dell'atto di costituzione, il giudice disponeva la riapertura del verbale al solo fine di garantire il principio del contraddittorio e consentire la piena partecipazione di tutte le difese. La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 4 luglio 2019 per nuova discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 6 di 12 23. Tale provvedimento ha ristabilito integralmente il contraddittorio garantendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa delle parti, in conformità degli artt. 24 e 111
Cost. e ai principi del giusto processo. Ne consegue che non può ritenersi violato il diritto di difesa processuale, essendo state assicurate la regolarità del procedimento e la parità delle parti ai sensi degli artt. 101 e 127 c.p.c.
24. Il secondo motivo di appello, con cui si deduce la presunta scorrettezza dell'Avvocatura dello Stato, è inammissibile.
25. Le doglianze attinenti a comportamenti asseritamente contrari ai doveri deontologici dell'avvocato, anche se appartenente all'Avvocatura dello Stato, non costituiscono motivo di impugnazione idoneo ad incidere sulla validità o legittimità della sentenza gravata, trattandosi di profili estranei alla giurisdizione di questa
Corte.
26. L'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari rientra, infatti, nella competenza degli organi forensi previsti dagli artt. 50 ss. Della l. 247/2012, e non tra le questioni devolute al giudice dell'impugnazione.
27. Nel caso in esame, peraltro, la condotta lamentata – consistita nella tardiva comparizione in udienza e nella richiesta di riapertura del verbale – non ha inciso sul diritto di difesa, poiché il primo giudice ha tempestivamente rimesso le parti in condizione di svolgere le proprie deduzioni a seguito della costituzione del
[...]
. Controparte_2
28. Ne consegue che la censura deve essere dichiarata inammissibile perché estranea all'oggetto del giudizio d'appello, restando salva la facoltà per la parte interessata di rivolgersi, ove lo ritenga, alle competenti sedi disciplinari.
29. Passando all'analisi del merito della controversia, il terzo e il quinto motivo di appello, che per la connessione logico-giuridica meritano di essere trattati congiuntamente, sono infondati.
30. Ai fini di una compiuta valutazione della questione, giova ripercorrere sinteticamente l'evoluzione normativa concernente la disciplina della conversione delle lire in euro.
Pag. 7 di 12 31. Come noto, il 28 febbraio 2002 le banconote e le monete in lire hanno cessato di avere corso legale. Il termine ultimo per la conversione delle banconote in lire era fissato al 28.02.2012, come previsto dall'art. 3, comma 1 bis, l. 96/1997.
32. L'art. 26 del d.l. n. 201/2011, recante “Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 3 commi 1 e 1 bis l. 96/1997 e all'art. 52-ter, commi 1 e 1 bis, d.lgs.n. 213/1998, ha anticipato la prescrizione delle lire dal 28 febbraio 2012 al 6 dicembre 2011, con decorrenza immediata.
33. La Corte costituzionale, con la sentenza 216/2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui disponeva l'anticipazione della prescrizione del diritto alla conversione delle lire in euro rispetto al termine originario, ritenendo che tale previsione contrastasse con il valore del legittimo affidamento, che trova copertura cost. nell'art. 3 Cost.
34. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la hanno definito le CP_1 modalità con le quali dare esecuzione alla sentenza, al fine di garantire certezza e trasparenza alle operazioni di conversione, prevedendo l'onere, a carico del soggetto che richiede la conversione, di dimostrare di aver presentato la richiesta di cambio delle lire tra il 6 dicembre 2011 e il 28 febbraio 2012, specificandone l'importo.
35. Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale non si è verificata la “reviviscenza” della disciplina precedente, ma si è determinato un vuoto normativo in ordine al termine di prescrizione di un diritto soggettivo, che però deve ritenersi colmato in applicazione della regola generale sulla durata decennale di cui all'art. 2946 c.c. (Cass. n.
3592/2022)
36. Pertanto, sia il limite temporale posto inizialmente al valore di scambio (28 febbraio 2012), sia quello successivamente sostituito con un diverso limite temporale
(6 dicembre 2011), sono venuti meno: il secondo perché dichiarato incostituzionale;
il primo perché abrogato dal secondo e non rimesso in vita dalla incostituzionalità di quest'ultimo. La mancanza di un termine, espressamente indicato da una norma, all'esercizio del potere, ossia del diritto a scambiare le lire in proprio possesso, non è
Pag. 8 di 12 effetto di una volontà legislativa ma di un vuoto di disciplina creatosi a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della norma che aveva introdotto un termine abbreviato. Per tale ragione deve ritenersi applicabile la disciplina generale che prevede la prescrizione decennale (art. 2946 c.c.), in mancanza di diversa previsione normativa.
37. Nel caso di specie non risulta che si sia attivato per dimostrare Parte_1 di aver presentato la richiesta di cambio delle lire tra il 6 dicembre 2011 e il 28 febbraio 2012, non essendo sufficiente a tal fine l'allegazione della foto della busta spedita in data 28.02.2012 alla senza che vi sia prova del suo contenuto CP_1
né della ricezione da parte della CP_1
38. Il ha fornito solo la prova di essersi recato in banca il giorno successivo, Pt_1 ovvero il 29.02.2012, e quindi oltre i 10 anni previsti per l'esercizio del diritto.
39. Pertanto, poiché il diritto alla conversione delle lire in euro deve essere esercitato entro un termine che, tenuto conto del vuoto normativo generato dalla dichiarazione di incostituzionalità della norma che lo anticipava, deve ritenersi decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., e poiché è necessario che l'interessato dimostri di aver presentato una richiesta idonea a individuare sia la data dell'istanza sia l'importo oggetto di conversione (richiesta che, secondo le indicazioni fornite dalla
, deve essere provata da atto scritto sottoscritto, oppure da CP_1 dichiarazione dell'istituto con data certa non successiva al 28 febbraio 2012), deve ritenersi che, in assenza di tale prova, la mera produzione di una busta con timbro postale indirizzata alla non sia idonea a dimostrare né il contenuto CP_1 della missiva né l'effettivo esercizio del diritto nei termini stabiliti.
40. Ne consegue che difettando la prova dell'avvenuto esercizio del diritto di conversione nei termini stabiliti, la pretesa azionata è infondata in quanto il diritto si
è prescritto.
41. Non può condividersi, in proposito, l'assunto dell'appellante, secondo il quale il diritto sarebbe stato esercitato tempestivamente trattandosi di anno bisestile e ciò considerato che, come detto, alla fattispecie in esame è applicabile unicamente il termine di prescrizione ordinario, rispetto al quale la scadenza del termine si ha
Pag. 9 di 12 all'ultimo istante del giorno, mese ed anno corrispondente a quello in cui il fatto si è verificato (cfr. Cass. 13406/2017; 3269/2012; 757/1987).
42. Neppure è condivisibile l'affermazione dell'appellante secondo cui sotto il vigore della norma dichiarata incostituzionale nessuno poteva ritenersi indotto a presentare domanda di conversione delle lire in euro.
43. Sul punto la Cassazione ha precisato che la pregressa vigenza di una disposizione di legge di natura preclusiva o ostativa all'esercizio di un diritto, poi dichiarata illegittima, non costituisce impedimento giuridico all'esercizio del diritto, e la prescrizione decorre comunque dall'entrata in vigore della norma stessa. Da ciò discende che il cittadino che conformi il suo comportamento alla norma illegittima e si astenga dall'esercitare il diritto, che detta norma gli inibiva, lo fa a proprio rischio e deve subire, anche ai fini della prescrizione, le conseguenze della propria inerzia
(Cass. n. 3592/2022, cit.).
44. Le doglianze dell'appellante principale e dell'appellante incidentale in ordine alla dedotta carenza di legittimazione passiva della non necessitano di CP_1 CP_1
esame essendo, evidentemente, state formulate in via condizionata all'accoglimento dell'appello. Invero, l'infondatezza nel merito dell'appello comporta l'assorbimento di ogni questione concernente la legittimazione passiva, non potendo tale eccezione assumere rilievo autonomo rispetto al rigetto complessivo dell'impugnazione.
45. Pertanto, anche a voler prescindere da ogni ulteriore approfondimento in ordine alla titolarità passiva del rapporto processuale, l'esito reiettivo dell'appello rende la questione priva di incidenza decisiva e, come, tale, assorbita.
46. Anche il motivo subordinato relativo all'ingiustificato arricchimento dello
Stato è infondato.
47. Giova precisare che a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 26 del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, nella parte in cui disponeva la prescrizione immediata del diritto alla conversione delle lire in euro e il conseguente versamento al bilancio dello Stato, con riassegnazione delle relative somme al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, non sussiste più
Pag. 10 di 12 alcuna disposizione normativa che preveda un versamento immediato al bilancio statale del controvalore delle lire non convertite.
48. In ogni caso, nel presente giudizio non risulta prova dell'effettivo versamento al bilancio dello Stato delle somme di cui l'appellante assume di essere stato privato;
ne consegue che non può ritenersi configurato alcun ingiustificato arricchimento in capo all'Amministrazione o ad altri soggetti, mancando il presupposto dell'effettivo incremento patrimoniale corrispondente alla pretesa diminuzione dell'attore.
49. L'appello principale e l'appello incidentale vanno, in definitiva rigettati e la sentenza impugnata va integralmente confermata.
50. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 37/2018.
51. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Rigetta l'appello principale avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n.
3354/2019 pubblicata il 4.07.2019 proposto da contro la Parte_1 [...]
e il;
CP_1 Controparte_2
- Rigetta l'appello incidentale proposto dal Controparte_2 contro e la;
[...] Parte_1 CP_1
- Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € Parte_1
3.473,00 per ciascuna parte appellata, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge ove dovute;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 21 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Pag. 11 di 12 NA ES NC
Il Presidente
OV D'AN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. OV D'AN e dal Consigliere relatore NA ES NC, in conformità alle prescrizioni dell'art. 196quinquies disp. att. c.p.c.
Pag. 12 di 12
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 di 12
[...]
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. OV D'AN Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. NA ES NC Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 215/2020 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
LA NI, pec: e LA Email_1
MASSIMILIANO, pec: Email_2 appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti LUPI CP_1 P.IVA_1
OV, pec: e SI IA, pec: Email_3
Email_4
appellato
e
con il patrocinio Controparte_2
dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO, pec:
Email_5 appellato – appellante incidentale
Conclusioni: per l'appellante
Parte_2
in toto, adversis,
[...]
1. Ammettere, per la forma, il presente appello ritenendolo tempestivo e rituale ed in accoglimento di esso,
2. Riformare totalmente l'impugnata sentenza e, dichiarata tempestiva la richiesta di conversione delle banconote formulata dal sig. condannare , in Parte_1 CP_1 solido con il a convertire in euro la somma di vecchie Controparte_2 lire 95.000.000, pagando all'attore il corrispettivo in euro.
3. In via subordinata, accogliere l'appello sul punto riguardante l'ingiustificato arricchimento, essendo, comunque, illegittima e indebita l'iscrizione all'attivo del bilancio dello stato del controvalore monetario delle banconote in lire per effetto della norma dichiarata incostituzionale, e condannare i convenuti in solido, a corrispondere in favore dell'appellante un indennizzo commisurato alla correlativa perdita patrimoniale e, dunque, stabilito nella medesima somma ad oggi rivalutata che sarebbe spettata all'appellante, qualora fosse stata concessa ed eseguita la conversione richiesta ovvero nella diversa, maggiore o minore, somma ritenuta congrua e satisfattiva dalla Corte.
4. Revocare la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del primo grado del giudizio e condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio (di cui, quelle del primo grado, in favore dell'Erario dello Stato) e quelle dell'appello in favore dell'appellante.
Salvis juribus late.
Per l'appellato - CP_1
Per tutte le ragioni esposte, la , come in epigrafe rappresentata e difesa, chiede il CP_1 rigetto dell'appello. Con richiesta di spese e compensi.
Per l'appellato – appellante incidentale - Controparte_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis,
Pag. 2 di 12 in via preliminare:
- ritenere e dichiarare la validità della sentenza, per mancata violazione dell'art. 112 c.p.c.
In via principale:
- ritenere e dichiarare infondato l'appello principale, per le ragioni rassegnate in parte motiva e per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
- disporre la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive contenute nell'atto di appello, ai sensi dell'art. 89 c.p.c;
- ritenere e dichiarare tempestivo l'appello incidentale proposto o accogliere la richiesta di rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c.;
- accertare e dichiarare la fondatezza dell'appello incidentale proposto dal e, per CP_2
l'effetto, riformare la sentenza, limitatamente al punto in cui dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
CP_1
- condannare al pagamento delle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96, comma 1 e 3, c.p.c.
In fatto e in diritto
1. Con sentenza n. 3354/2019, pubblicata il 4.07.2019, il Tribunale di Palermo – pronunciandosi sulla domanda di volta all'accertamento del diritto di Parte_1 convertire in euro le banconote in suo possesso per l'importo complessivo di l.
95.000.000 (novantacinque milioni di lire), nei confronti della e del CP_1
– dichiarava il difetto di legittimazione Controparte_2
passiva della , rigettava integralmente le domande attoree e CP_1
condannava lo stesso al pagamento delle spese di lite in favore della e CP_1 del convenuto. CP_2
2. In particolare, il Tribunale di Palermo osservava che la dovesse CP_1 considerarsi soggetto meramente esecutore dell'operazione di conversione, essendo titolare del debito lo Stato italiano rappresentato dal Controparte_2
[...]
3. In ordine alla prescrizione del diritto alla conversione, eccepita dai convenuti, il giudice di prime cure rilevava che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 26 del d.l. 201/2011
Pag. 3 di 12 (conv. con modif. dalla l. 214/2011), era tornata applicabile la disciplina originaria della l. 96/1997, che fissava il termine di conversione al 28 febbraio 2012.
4. Egli osservava altresì che soltanto coloro che avessero interrotto la prescrizione nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2011 (entrata in vigore della manovra del
2011) e il 28 febbraio 2012, mediante una richiesta di pagamento allo Stato o alla
Banca, avrebbero potuto esercitare validamente il diritto. Quanto alla asserita prova dell'interruzione della prescrizione, il plico spedito in data 28 febbraio 2012 alla CP_1
da , del quale era stata prodotta solo la busta di spedizione con timbro Parte_1 postale, non era stato ritenuto idoneo a interrompere la prescrizione per difetto di prova del contenuto e della ricezione.
5. La domanda di ingiustificato arricchimento veniva, infine, rigettata, in quanto l'art. 26 citato prevede che, a seguito della prescrizione, il controvalore delle banconote venga versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, escludendo così la configurabilità di un arricchimento indebito.
6. Con atto depositato il 7.02.2020, ha proposto appello avverso la Parte_1 predetta sentenza chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
7. A sostegno dell'impugnazione l'appellante ha premesso di aver inviato in data
28 febbraio 2012 una lettera alla chiedendo la conversione delle CP_1
banconote in suo possesso in euro, e di aver reiterato la richiesta il giorno successivo,
29 febbraio 2012, recandosi personalmente presso la filiale di Palermo della alla CP_1 presenza di testimoni. A seguito del diniego opposto dalla egli aveva CP_1
convenuto in giudizio la stessa e il per Controparte_2
ottenere l'accertamento del diritto alla conversione di lire 95.000.000.
8. Con comparsa depositata il 27 aprile 2020, si è costituita la che ha CP_1
chiesto il rigetto del gravame.
9. Con atto depositato il 13.05.2020, si è costituito anche il
[...]
che ha chiesto in via principale il rigetto del gravame e Controparte_2
Pag. 4 di 12 in via incidentale la modifica della sentenza nel punto in cui dichiara il difetto di legittimazione passiva della . CP_1
10. Sostituita l'udienza del 7 maggio 2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note conclusive e la causa è stata assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
11. Con il primo motivo di appello, deduce la nullità della Parte_1 sentenza per violazione del principio del contraddittorio, in quanto la riapertura del verbale, avvenuta dopo la chiusura della discussione, sarebbe stata illegittima.
12. Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la condotta del difensore del convenuto per violazione dei doveri di correttezza e lealtà CP_2
professionale, avendo egli chiesto e ottenuto la riapertura del verbale già chiuso, dopo essersi presentato con notevole ritardo (un'ora e venti minuti) rispetto all'orario di udienza.
13. Con il terzo motivo, il lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., Pt_1 sostenendo che il Tribunale avrebbe erroneamente calcolato il termine di prescrizione, non considerando che il 2012 fosse anno bisestile.
Contesta inoltre che, a seguito della pronuncia di incostituzionalità, la normativa precedente non sarebbe semplicemente “rivissuta”, e che sotto la vigenza della norma poi dichiarata incostituzionale nessuno poteva ritenersi obbligato a presentare domanda di conversione.
14. Con il quarto motivo l'appellante lamenta la violazione del contraddittorio in relazione alla costituzione tardiva del , avvenuta il giorno prima CP_2 dell'udienza di discussione, assumendo che il rinvio disposto dal giudice abbia procurato un indebito vantaggio processuale all'Amministrazione.
15. Con il quinto motivo di appello, l'appellante censura l'erronea valutazione delle prove, affermando che la busta inviata il 28 febbraio 2012 alla contenesse CP_1
la richiesta di conversione, e che ciò costituirebbe presunzione grave, precisa e concordante, anche in considerazione della sua presenza personale il giorno successivo presso la filiale con le banconote.
Pag. 5 di 12 16. Con il sesto motivo, contesta la dichiarazione di difetto di Parte_1
legittimazione passiva della Banca, sostenendo che la stessa, avendo autonomamente negato la richiesta di conversione, debba considerarsi direttamente responsabile in via concorrente con il . CP_2
17. Con il settimo motivo, l'appellante, in via subordinata, reitera la domanda di accertamento dell'ingiustificato arricchimento, deducendo che il Tribunale abbia erroneamente fondato il rigetto su una norma (art. 26 del d.l. 201/2011) ormai espunta dall'ordinamento.
18. Con l'ottavo motivo l'appellante censura la statuizione sulle spese chiedendo che vengano condannati i convenuti al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio o che comunque, data la novità delle questioni trattate, le stesse vengano compensate.
19. Il primo e il quarto motivo di appello, entrambi riferiti alla violazione del contraddittorio, possono essere trattati congiuntamente.
20. I motivi non sono fondati.
21. Il Tribunale di Palermo ha correttamente ritenuto ammissibile la costituzione del , avvenuta il giorno precedente l'udienza Controparte_2
fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., rilevando che l'atto di costituzione era divenuto visibile alle parti solo in un momento successivo per cause non imputabili al . In tale contesto, all'udienza del 27 giugno 2019, CP_2
il giudice dava atto della comparizione tardiva dell'Avvocatura dello Stato, la quale spiegava che il ritardo era dovuto a un equivoco nella gestione del ruolo e non a propria negligenza, chiedendo pertanto un rinvio.
22. Accertata la natura non imputabile del ritardo e la sussistenza di un'anomalia tecnica che aveva impedito la tempestiva visibilità dell'atto di costituzione, il giudice disponeva la riapertura del verbale al solo fine di garantire il principio del contraddittorio e consentire la piena partecipazione di tutte le difese. La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 4 luglio 2019 per nuova discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 6 di 12 23. Tale provvedimento ha ristabilito integralmente il contraddittorio garantendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa delle parti, in conformità degli artt. 24 e 111
Cost. e ai principi del giusto processo. Ne consegue che non può ritenersi violato il diritto di difesa processuale, essendo state assicurate la regolarità del procedimento e la parità delle parti ai sensi degli artt. 101 e 127 c.p.c.
24. Il secondo motivo di appello, con cui si deduce la presunta scorrettezza dell'Avvocatura dello Stato, è inammissibile.
25. Le doglianze attinenti a comportamenti asseritamente contrari ai doveri deontologici dell'avvocato, anche se appartenente all'Avvocatura dello Stato, non costituiscono motivo di impugnazione idoneo ad incidere sulla validità o legittimità della sentenza gravata, trattandosi di profili estranei alla giurisdizione di questa
Corte.
26. L'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari rientra, infatti, nella competenza degli organi forensi previsti dagli artt. 50 ss. Della l. 247/2012, e non tra le questioni devolute al giudice dell'impugnazione.
27. Nel caso in esame, peraltro, la condotta lamentata – consistita nella tardiva comparizione in udienza e nella richiesta di riapertura del verbale – non ha inciso sul diritto di difesa, poiché il primo giudice ha tempestivamente rimesso le parti in condizione di svolgere le proprie deduzioni a seguito della costituzione del
[...]
. Controparte_2
28. Ne consegue che la censura deve essere dichiarata inammissibile perché estranea all'oggetto del giudizio d'appello, restando salva la facoltà per la parte interessata di rivolgersi, ove lo ritenga, alle competenti sedi disciplinari.
29. Passando all'analisi del merito della controversia, il terzo e il quinto motivo di appello, che per la connessione logico-giuridica meritano di essere trattati congiuntamente, sono infondati.
30. Ai fini di una compiuta valutazione della questione, giova ripercorrere sinteticamente l'evoluzione normativa concernente la disciplina della conversione delle lire in euro.
Pag. 7 di 12 31. Come noto, il 28 febbraio 2002 le banconote e le monete in lire hanno cessato di avere corso legale. Il termine ultimo per la conversione delle banconote in lire era fissato al 28.02.2012, come previsto dall'art. 3, comma 1 bis, l. 96/1997.
32. L'art. 26 del d.l. n. 201/2011, recante “Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 3 commi 1 e 1 bis l. 96/1997 e all'art. 52-ter, commi 1 e 1 bis, d.lgs.n. 213/1998, ha anticipato la prescrizione delle lire dal 28 febbraio 2012 al 6 dicembre 2011, con decorrenza immediata.
33. La Corte costituzionale, con la sentenza 216/2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui disponeva l'anticipazione della prescrizione del diritto alla conversione delle lire in euro rispetto al termine originario, ritenendo che tale previsione contrastasse con il valore del legittimo affidamento, che trova copertura cost. nell'art. 3 Cost.
34. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la hanno definito le CP_1 modalità con le quali dare esecuzione alla sentenza, al fine di garantire certezza e trasparenza alle operazioni di conversione, prevedendo l'onere, a carico del soggetto che richiede la conversione, di dimostrare di aver presentato la richiesta di cambio delle lire tra il 6 dicembre 2011 e il 28 febbraio 2012, specificandone l'importo.
35. Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale non si è verificata la “reviviscenza” della disciplina precedente, ma si è determinato un vuoto normativo in ordine al termine di prescrizione di un diritto soggettivo, che però deve ritenersi colmato in applicazione della regola generale sulla durata decennale di cui all'art. 2946 c.c. (Cass. n.
3592/2022)
36. Pertanto, sia il limite temporale posto inizialmente al valore di scambio (28 febbraio 2012), sia quello successivamente sostituito con un diverso limite temporale
(6 dicembre 2011), sono venuti meno: il secondo perché dichiarato incostituzionale;
il primo perché abrogato dal secondo e non rimesso in vita dalla incostituzionalità di quest'ultimo. La mancanza di un termine, espressamente indicato da una norma, all'esercizio del potere, ossia del diritto a scambiare le lire in proprio possesso, non è
Pag. 8 di 12 effetto di una volontà legislativa ma di un vuoto di disciplina creatosi a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della norma che aveva introdotto un termine abbreviato. Per tale ragione deve ritenersi applicabile la disciplina generale che prevede la prescrizione decennale (art. 2946 c.c.), in mancanza di diversa previsione normativa.
37. Nel caso di specie non risulta che si sia attivato per dimostrare Parte_1 di aver presentato la richiesta di cambio delle lire tra il 6 dicembre 2011 e il 28 febbraio 2012, non essendo sufficiente a tal fine l'allegazione della foto della busta spedita in data 28.02.2012 alla senza che vi sia prova del suo contenuto CP_1
né della ricezione da parte della CP_1
38. Il ha fornito solo la prova di essersi recato in banca il giorno successivo, Pt_1 ovvero il 29.02.2012, e quindi oltre i 10 anni previsti per l'esercizio del diritto.
39. Pertanto, poiché il diritto alla conversione delle lire in euro deve essere esercitato entro un termine che, tenuto conto del vuoto normativo generato dalla dichiarazione di incostituzionalità della norma che lo anticipava, deve ritenersi decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., e poiché è necessario che l'interessato dimostri di aver presentato una richiesta idonea a individuare sia la data dell'istanza sia l'importo oggetto di conversione (richiesta che, secondo le indicazioni fornite dalla
, deve essere provata da atto scritto sottoscritto, oppure da CP_1 dichiarazione dell'istituto con data certa non successiva al 28 febbraio 2012), deve ritenersi che, in assenza di tale prova, la mera produzione di una busta con timbro postale indirizzata alla non sia idonea a dimostrare né il contenuto CP_1 della missiva né l'effettivo esercizio del diritto nei termini stabiliti.
40. Ne consegue che difettando la prova dell'avvenuto esercizio del diritto di conversione nei termini stabiliti, la pretesa azionata è infondata in quanto il diritto si
è prescritto.
41. Non può condividersi, in proposito, l'assunto dell'appellante, secondo il quale il diritto sarebbe stato esercitato tempestivamente trattandosi di anno bisestile e ciò considerato che, come detto, alla fattispecie in esame è applicabile unicamente il termine di prescrizione ordinario, rispetto al quale la scadenza del termine si ha
Pag. 9 di 12 all'ultimo istante del giorno, mese ed anno corrispondente a quello in cui il fatto si è verificato (cfr. Cass. 13406/2017; 3269/2012; 757/1987).
42. Neppure è condivisibile l'affermazione dell'appellante secondo cui sotto il vigore della norma dichiarata incostituzionale nessuno poteva ritenersi indotto a presentare domanda di conversione delle lire in euro.
43. Sul punto la Cassazione ha precisato che la pregressa vigenza di una disposizione di legge di natura preclusiva o ostativa all'esercizio di un diritto, poi dichiarata illegittima, non costituisce impedimento giuridico all'esercizio del diritto, e la prescrizione decorre comunque dall'entrata in vigore della norma stessa. Da ciò discende che il cittadino che conformi il suo comportamento alla norma illegittima e si astenga dall'esercitare il diritto, che detta norma gli inibiva, lo fa a proprio rischio e deve subire, anche ai fini della prescrizione, le conseguenze della propria inerzia
(Cass. n. 3592/2022, cit.).
44. Le doglianze dell'appellante principale e dell'appellante incidentale in ordine alla dedotta carenza di legittimazione passiva della non necessitano di CP_1 CP_1
esame essendo, evidentemente, state formulate in via condizionata all'accoglimento dell'appello. Invero, l'infondatezza nel merito dell'appello comporta l'assorbimento di ogni questione concernente la legittimazione passiva, non potendo tale eccezione assumere rilievo autonomo rispetto al rigetto complessivo dell'impugnazione.
45. Pertanto, anche a voler prescindere da ogni ulteriore approfondimento in ordine alla titolarità passiva del rapporto processuale, l'esito reiettivo dell'appello rende la questione priva di incidenza decisiva e, come, tale, assorbita.
46. Anche il motivo subordinato relativo all'ingiustificato arricchimento dello
Stato è infondato.
47. Giova precisare che a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 26 del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, nella parte in cui disponeva la prescrizione immediata del diritto alla conversione delle lire in euro e il conseguente versamento al bilancio dello Stato, con riassegnazione delle relative somme al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, non sussiste più
Pag. 10 di 12 alcuna disposizione normativa che preveda un versamento immediato al bilancio statale del controvalore delle lire non convertite.
48. In ogni caso, nel presente giudizio non risulta prova dell'effettivo versamento al bilancio dello Stato delle somme di cui l'appellante assume di essere stato privato;
ne consegue che non può ritenersi configurato alcun ingiustificato arricchimento in capo all'Amministrazione o ad altri soggetti, mancando il presupposto dell'effettivo incremento patrimoniale corrispondente alla pretesa diminuzione dell'attore.
49. L'appello principale e l'appello incidentale vanno, in definitiva rigettati e la sentenza impugnata va integralmente confermata.
50. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 37/2018.
51. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Rigetta l'appello principale avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n.
3354/2019 pubblicata il 4.07.2019 proposto da contro la Parte_1 [...]
e il;
CP_1 Controparte_2
- Rigetta l'appello incidentale proposto dal Controparte_2 contro e la;
[...] Parte_1 CP_1
- Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € Parte_1
3.473,00 per ciascuna parte appellata, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge ove dovute;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 21 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Pag. 11 di 12 NA ES NC
Il Presidente
OV D'AN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. OV D'AN e dal Consigliere relatore NA ES NC, in conformità alle prescrizioni dell'art. 196quinquies disp. att. c.p.c.
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