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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 11/12/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
AR EN PU Presidente
NU NI Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale iscritto in data 12.03.2024 al N. R. G.
940/2024 da
(C.F. ), con l'Avv. MARTA Parte_1 C.F._1
PELASSA, in forza dell'atto di costituzione di nuovo difensore depositato in data
02.04.20251, nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. ANNAMARIA Controparte_1 C.F._2
RD DE PA e l'Avv. REBECCA SINATRA, con la partecipazione necessaria del PUBBLICO MINISTERO e l'intervento dell'avv.
AR Chiaravalli nella qualità di Curatrice speciale di Parte_2
nato a [...], in data [...], giusta comparsa di
[...]
costituzione depositata in data 12.03.2025, ammesso in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in data 03.07.2025 in forza dell'istanza tardivamente depositata in data 01.07.2025.
Conclusioni: come precisate dal ricorrente a mezzo della memoria depositata ai sensi dell'art. 473-bis.17, comma 1, c.p.c. in data 22.05.2024 e dalla resistente e dalla CS del minore a mezzo dei fogli tempestivamente depositati rispettivamente in data 03.10.2025
e in data 02.10.2025 di seguito riportate per esteso.
Per il ricorrente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1) PRONUNCIARE la separazione tra i coniugi e Parte_1 CP_1
.
[...]
2) ADDEBITARE, in via esclusiva, la separazione alla moglie in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, co.
2 c.c.
3) AFFIDARE il figlio minore, ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Parte_2
e residenza dello stesso presso la madre.
4) ASSUMERE ogni più opportuno provvedimento di sua competenza e che verrà ritenuto necessario nell'interesse del figlio minore, Parte_2
5) DISPORRE che il padre possa vedere e tenere con sé fatto salvo ogni diverso e Pt_2
migliorativo accordo che potrà intercorrere tra i genitori, tenuto conto anche della crescita, delle esigenze e dei desideri del figlio, secondo il seguente protocollo:
§ Frequentazioni paterne ordinarie:
- a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 15.00 alla domenica sera alle ore 20.00, con impegno del papà ad andare a prendere e riaccompagnare resso l'abitazione materna;
Pt_2
- nelle settimane in cui il week end è di competenza materna: due giorni durante la settimana
(indicativamente il lunedì ed il mercoledì) dalle ore 15.00 alle ore 17.00, con impegno del papà ad andare a prendere e riaccompagnare resso l'abitazione materna;
Pt_2
- nelle settimane in cui il week end è di competenza paterna: due giorni durante la settimana
(indicativamente il martedì e il giovedì) dalle ore 15.00 alle ore 17.00, con impegno del papà ad andare a prendere e riaccompagnare resso l'abitazione materna;
Pt_2
§ Vacanze estive:
- il padre trascorrerà con ue settimane consecutive nel mese di agosto. In ogni caso, entro il 30 Pt_2
maggio di ogni anno, i genitori decideranno di comune accordo le date e le modalità per il prelievo e il
Pag. 2 di 28 riaccompagnamento del figlio minore, con impegno reciproco di ciascun genitore di fornire all'altro l'indirizzo ed il recapito telefonico della località ove soggiornerà con il figlio;
- durante le vacanze estive, fatta eccezione per i periodi di vacanza esclusiva con ciascun genitore, si applicherà il protocollo di visita ordinario, tenuto conto dei campus estivi e/o delle altre attività svolte da
Pt_2
- durante le vacanze estive di competenza esclusiva di ciascun genitore, il calendario di visita ordinario verrà temporaneamente sospeso e verrà riprogrammato al termine delle stesse mantenendo come riferimento iniziale il fine settimana che il minore trascorrerà con il genitore che non lo ha tenuto con sé per l'ultimo periodo delle vacanze estive.
§ Vacanze natalizie:
- il padre trascorrerà con la metà delle vacanze natalizie, in base al principio dell'alternanza, Pt_2
prevedendosi che il figlio trascorra con un genitore il periodo compreso tra il 22 ed il 30 dicembre sera e con l'altro il periodo tra il 30 dicembre sera ed il 7 gennaio. In ogni caso, entro il 1° ottobre di ogni anno, i genitori decideranno di comune accordo la data di decorrenza del periodo stesso e le modalità per il prelievo e il riaccompagnamento del figlio minore, con impegno reciproco di ciascun genitore di fornire all'altro l'indirizzo ed il recapito telefonico della località ove soggiornerà con con espresso Pt_2
consenso a che padre e figlio possano recarsi nella settimana di competenza paterna a Cuba a far visita ai nonni paterni e ai parenti ivi residenti.
§ Vacanze pasquali e di Carnevale:
- le vacanze pasquali e di carnevale saranno equamente suddivise tra i genitori, in base al principio dell'alternanza.
§ Ponti scolastici:
- i c.d. ponti scolastici saranno trascorsi con ciascun genitore, secondo il principio dell'alternanza se cadono durante la settimana ovvero, se in concomitanza con il fine settimana, saranno accorpati al fine settimana di competenza del genitore con cui in quel momento il figlio convive.
- rascorrerà con il padre il giorno del compleanno dello stesso e la Festa del Papà e trascorrerà Pt_2
con la madre il giorno del compleanno della stessa e la Festa della Mamma.
- esteggerà e trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori. Pt_2
Pag. 3 di 28 - Nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici di (gite scolastiche, corsi di lingua Pt_2
straniera, attività sportive, feste di compleanno, ecc.), ciascun genitore si occuperà delle attività del figlio minore nei periodi di propria competenza.
- Ciascun genitore, durante il periodo di permanenza del figlio presso di sé, consentirà all'altro genitore di sentirlo via telefono, Face Time, WhatsApp.
6) DISPORRE che la casa coniugale sita in NN US, Via IV Novembre 340, di proprietà esclusiva della Signora sia assegnata alla madre affinché vi abiti con il figlio Controparte_1
minore.
7) DISPORRE che il padre provveda al mantenimento del figlio minore corrispondendo un importo mensile pari ad € 250,00=, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT costo vita, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie del bambino, secondo le linee guida previste dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano.
8) INIBIRE ogni incontro del figlio minore con i nonni materni, per tutti i motivi di cui in Pt_2
narrativa, sino a quando non verranno effettivamente valutate le capacità degli stessi di svolgere un adeguato ruolo vicariante per il nipotino, tenuto conto delle gravi condotte alienanti dagli stessi agite nei confronti dell'Odierno Ricorrente.
9) DICHIARARE che i coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla disporre in merito alla corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dell'uno o dell'altro.
10) AUTORIZZARE l'emissione e il rilascio dei documenti validi per l'espatrio in favore e nell'interesse del figlio minore e AUTORIZZARE, sin da ora, il padre a condurre Parte_2
il figlio con sé a Cuba in occasione delle vacanze natalizie di sua competenza.
11) Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Con ogni più ampia riserva istruttoria, si chiede di:
ORDINARE EX ART. 210 C.P.C. alla Signora di esibire in giudizio copia Controparte_1
polizza sanitaria e dei rimborsi che la stessa ha ottenuto in merito alle spese mediche sostenute durante la gravidanza.
Con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione nel successivo termine ex art. 473-bis.17 c.p.c. e con richiesta, sin d'ora, di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova avversari che dovessero essere ammessi”.
Pag. 4 di 28 Per la resistente:
“VOGLIA IL TRIBUNALE, NEL MERITO, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
1) pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, II comma, c.c., con dichiarazione di addebito della responsabilità della frattura coniugale al Signor attesi i gravi e Pt_2
intollerabili comportamenti da lui posti in essere in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
2) confermare l'affidamento super esclusivo del figlio minore alla madre, la quale potrà Pt_2
assumere da sola le decisioni necessarie per garantire al figlio il diritto alla salute, all'istruzione e all'educazione;
3) confermare il collocamento prevalente del figlio alla madre, anche ai fini anagrafici, a Pt_2
NN US (VA), in Via IV Novembre n. 340;
4) confermare l'assegnazione alla Signora della casa coniugale a NN US (VA), in
Via IV Novembre n. 340, con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti, dalla quale il ricorrente si è definitivamente allontanato da novembre 2023 asportando i propri effetti personali;
5) confermare la prosecuzione degli incontri padre-figlio in Spazio Neutro, o all'esterno dello Spazio
Neutro ma alla presenza dell'Educatore, fino a quando il servizio riterrà opportuno mantenere tale modalità;
6) confermare che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minore versando sul conto Pt_2
della moglie, a far data dalla domanda, a mezzo bonifico bancario entro il 5 di ogni mese, l'importo di €
500,00 (cinquecento/00) per 12 mensilità, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT costo- vita, oltre al 50% delle spese straordinarie riferibili al bambino secondo il Protocollo del Tribunale di
Milano, da intendersi qui integralmente ritrascritto;
7) ammonire, ai sensi dell'art. 473bis.39 c.p.c., il Signor per esser inadempiente verso gli Pt_2
obblighi economici posti dal Giudice a favore del piccolo Pt_2
8) valutare l'adozione di ogni ulteriore provvedimento ritenuto idoneo e a tutela del minore, incluso il divieto di espatrio nei confronti del padre, tenuto conto del persistente inadempimento agli obblighi economici;
9) considerata l'omessa produzione documentale relativamente alle proprie condizioni economiche in violazione dell'art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c., condannare il Signor ai sensi dell'art. 473- Pt_2
bis.18 c.p.c.;
Pag. 5 di 28 10) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre C.P.A. e I.V.A. e spese generali al 15%.
VOGLIA IL GIUDICE ISTRUTTORE
11) ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., al Signor di produrre in giudizio il contratto di Pt_2
lavoro stipulato con la e/o le buste paga degli ultimi 12 mesi e/o gli accordi economici CP_2
conclusi con la palestra se dovesse collaborare come professionista con partita IVA;
CP_3
12) stante l'omissione documentale avversaria sul punto, ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., al Signor la produzione degli estratti conto relativi all'ultimo triennio anche estinti - completi di tutte le Pt_2
movimentazioni - di qualsiasi rapporto bancario o finanziario a lui intestato o cointestato, o sul quale può operare, sia in Italia, sia all'estero (in particolare a Cuba);
13) ammettere i capitoli di prova orali formulati nella comparsa di costituzione del 10.05.2024 dal n.
1 al n. 18 con i testi indicati a margine di ciascun capitolo;
14) dichiarare inammissibili i capitoli di prova per testi ex adverso dedotti, giacché generici, superflui, tendenziosi, de relato, vertenti su circostanze da provarsi documentalmente, irrilevanti ai fini del thema decidendum e articolati senza rispettare il dettato normativo dell'articolo 244 c.p.c.;
15) nella residuale e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova per testi, e interpello, sui capitoli da 1 a 15 di parte ammettere a prova contraria diretta e indiretta da 19) a 29) con i Pt_2
testi indicati a margine di ciascun capitolo”.
Per la CS del figlio minorenne:
“Voglia il Tribunale illustrissimo, previa ogni più opportuna delcaratori in fatto ed in diritto, pronunciando la separazione personale delle parti come richiesta da entrambi,
NEL MERITO:
affidare il minore n via super esclusiva alla madre o, in via subordinata, all'Ente, Pt_2
collocare il minore presso la madre, alla quale rimane assegnato il domicilio familiare,
disporre incontri protetti del minore con il padre accordando al servizio di provvedere, solo quando il servizio stesso dovesse ravvisare la sussistenza delle condizioni, alla progressiva apertura disponendo incontri monitorati, nella speranza che, nelle more, il signor completi un percorso a sostegno alla Pt_2
genitorialità,
Pag. 6 di 28 ordinare al signor di corrispondere alla signora un assegno di concorso nel Pt_3
mantenimento del figlio come già in essere (€ 500,00 al mese), oltre a rifondere il 50% delle spese straordinarie come da nuovo protocollo della Corte di Appello di Milano ed il 100% dell'assegno unico.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del giudizio e con liquidazione del compenso al curatore speciale ammesso al patrocinio a spese dello Stato”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 06.09.2020, hanno stabilito la loro residenza familiare nell'immobile sito in NN US di cui la resistente è proprietaria piena ed esclusiva e sono genitori di , Parte_2
nato a [...] il [...].
***
1) È stata chiesta la pronuncia di sentenza definitiva di separazione.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (invero seccata di fatto ante causam).
***
2) Il ricorrente ha chiesto addebitare la separazione alla resistente.
Per quello che qui rileva, a mezzo del ricorso depositato in data 11.03.2024, il ricorrente ha dedotto che “la situazione è inaspettatamente degenerata nel settembre 2023 [allorquando la coniuge] assistita dalla propria madre, Signora ha preteso di controllare e gestire, in CP_4
via esclusiva, la vita di attraverso un'esasperazione del rapporto madre-figlio ed escludendo Pt_2
progressivamente il padre dalla quotidianità e dalle consuetudini del bambino […] Dopo la nascita di
[…] la Signora - si è allontanata, materialmente e spiritualmente, dal marito, Pt_2
apparendo sempre più assente e distratta nei suoi confronti, ed avanzando un atteggiamento freddo, ostile e completamente disinteressato;
- ha assunto comportamenti tesi a scoraggiare i rapporti intimi con il marito sin dai primi mesi di vita di - ha interrotto ogni forma di dialogo e di comunicazione Pt_2
con il marito;
- pernottava abitualmente presso i genitori almeno due giorni alla settimana e ogni qualvolta sorgevano discussioni tra i coniugi;
- durante i fine settimana e durante le vacanze, si estraniava dalla vita familiare;
- ha iniziato a manifestare profonda insofferenza ed intolleranza su ogni e qualsiasi azione del marito;
comportamento questo che è andato via via peggiorando sino a sfociare in
Pag. 7 di 28 vere e proprie vessazioni psicologiche e aggressioni verbali e fisiche in danno del marito che, infatti, veniva costantemente attaccato e rimproverato di essere inadeguato (!); - ha iniziato a manifestare profonda insofferenza ed intolleranza nei confronti di qualsiasi persona avesse a che fare e/o interagisse con il marito mal sopportando addirittura la figlia maggiore del Signor (!); - ha iniziato a Pt_2 Per_1
controllare, ad insaputa del marito e senza autorizzazione, il telefono (SMS, whatsapp, telefonate), il computer (e-mail, documenti, file, registrazioni, video, immagini, fotografie, cronologia internet), il tablet e i profili social personali del marito;
[…] in data 7 novembre 2023, ha intimato e costretto il Signor
a lasciare la casa coniugale, facendosi consegnare le chiavi e, altresì, trattenendo illegittimamente Pt_2
i beni personali dello stesso sino all'intervento della scrivente difesa [costringendolo] a reperire una nuova abitazione e, oggi, abita in un appartamento condotto in locazione a EN (MI), via Mantica n.
11; - spesso interrompe la comunicazione con il Signor in merito alle questioni riguardanti Pt_2
non rispondendo alle telefonate e/o alle legittime richieste del padre […] ha, infatti, imposto e Pt_2
“concesso” al Signor di vedere il figlio solo per qualche ora a settimana, il venerdì dalle ore Pt_2
17.30 alle ore 19.30 e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 11.00, prima in un centro commerciale sempre alla presenza del nonno materno “controllore”, e da fine febbraio 2024 presso l'abitazione paterna (è sempre il nonno materno ad accompagnare dal papà), con evidente e grave Pt_2
compromissione della relazione padre-figlio.
Le prove orali dirette articolate dal ricorrente in data 22.05.2024, non ammesse in corso di causa, o sono formulate in termini o generici o valutativi o vertono su circostanze o non rilevanti ai fini del decidere o successive alla definitiva cessazione della convivenza/coabitazione coniugale in data 07.11.2023 e, per l'effetto, non sono idonee a dimostrare l'imputabilità della crisi coniugale alla resistente e, quindi, non legittimano la rimessione della causa sul ruolo e non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.
D'altro canto, nella comparsa conclusionale depositata in data 03.11.2025 il ricorrente non ha speso nemmeno una parola a sostegno della domanda di addebito della separazione alla moglie che deve essere rigettata per essere rimasta priva di qualsivoglia sostegno/supporto probatorio.
A contrario, dalla documentazione in atti versata dalla resistente (v. doc. n. 5), si ricava che nel mese di aprile 2023 lo stesso ricorrente scriveva a Sette F. quanto segue:
Pag. 8 di 28 Successivamente, in data 03.11.2025,
E. scriveva alla moglie (v. doc. n. 9): Pt_2
Pag. 9 di 28 ***
3) La resistente ha tempestivamente chiesto addebitare la separazione al marito.
Per quello che qui rileva, sin dal 10.05.2024 la resistente ha lamentato la totale assenza del marito durante l'intera gravidanza (anche da un punto di vista economico, oltre che fisico ed emotivo), che “dopo tre mesi dalla nascita del figlio, ha chiesto alla moglie di spostarsi a dormire con il figlio sul divano letto in salotto, in modo che lui potesse riposare, nel letto Pt_2
matrimoniale, senza i continui risvegli dovuti alle poppate che, a suo dire, avevano conseguenze sulle proprie performance lavorative […] ad aprile 2023 ha distrutto il tablet dei suoceri […] il tutto davanti ai genitori della resistente e al figlio minore;
- tra ottobre 2022 e ottobre 2023 ha minacciato, più volte, la moglie di “alzare” le mani contro i suoi genitori […] generando in lei un forte stato d'ansia. Questi
Pag. 10 di 28 scatti d'ira del Signor e la sua incapacità di gestire la rabbia hanno, in più occasioni, portato la Pt_2
Signora a temere per la propria incolumità e a chiedere l'intervento dei propri genitori (doc. 13)
[…] è lo stesso a rendersi conto della gravità delle sue condotte (e ad ammettere le proprie Pt_2
violente reazioni): “ho capito il xkè sono scoppiato, il fatto mi fa molto male. Non voglio fare la vittima xkè alla fine chi ha reagito con una azione di merda sono io… Chi ha sbagliato in pieno reagendo così sono stato io” (cfr. doc. 5). […] Il 1° novembre 2023, come se non bastasse, la Signora ha scoperto che il marito nel 2018 (anno nel quale si sono conosciuti), ha creato un secondo profilo
Instagram sotto falso nome “Giuseppe_3536” con il quale intratteneva diverse conversazioni con altre donne (cfr. doc. 7), chiedendo loro di incontrarle […] È lo stesso infatti, a riconoscere di essere Pt_2
un stato un padre scostante: “mi sento una merda (sapendo che avrei potuto fare di più e non l'ho fatto), adesso mi organizzo bene, non ti preoccupare pensa a riposare poi, me la vedrò io, tiri sempre fino alla fine poi sei morta, e siamo in due anche se per un po' io mi sono perso nelle mie credenze di responsabilità, ora mi rendo conto che è dura ti vedo (tipo ieri che eri a pezzi) nel filo del letto” (doc.
14)”.
A mezzo della memoria depositata in data 22.05.2024 il ricorrente ha contestato la ricostruzione offerta dalla moglie sostenendo che “il Doc. n. 5 avv., ben lungi dal descrivere un uomo violento, racconta di un uomo profondamente innamorato della moglie, provato dai litigi, pentito per gli unici due episodi in cui non si è contenuto e che “nulla hanno a che fare con lui” (bottiglia di birra e laptop), che ha bisogno che la moglie lo “abbracci” per ritrovare sé stesso”.
A mezzo della memoria depositata in data 31.05.2024, tra l'altro, la resistente “deposita a ulteriore prova [delle minacce proferite dal marito contro i di lei genitori] la registrazione della conversazione avvenuta tra i coniugi il 5 novembre 2023 (doc. 26)” di seguito trascritta: E.M.:
“Che io alzo le mani ai tuoi genitori (ndr. incomprensibile). F.S.: “non l'hai detto quindi?” E.M.: “ma che cazzo ho detto” F.S.: “non l'hai detto non far venire tuo padre e tuo LO se no io posso alzare le mani?” E.M.: “mi sento braccato…mi sento braccato e se mi sento braccato io reagisco ma perché sono così di natura”. F.S.: “a te sembra normale che io debba vivere con una persona che dice “non far venire tuo padre e tuo LO che se c'è da litigare io vengo anche alle mani”?” E.M.: “chiediglielo perché gliel'ho detto” F.S.: “e mi chiedi perché ho paura?” E.M.: “chiediglielo perché gliel'ho detto, chiediglielo a tuo papà, chiediglielo a tuo papà perché gliel'ho detto, gliel'ho spiegato a lui”>.
Pag. 11 di 28 I documenti n. 5, 9, 14 e 26 offerti dalla ricorrente, attestanti il tenore delle comunicazioni intercorse tra i coniugi nell'arco temporale compreso tra il mese di aprile
2023 e i primi giorni del mese di novembre 2023, sono idonei a fondare la domanda di addebito della separazione personale dei coniugi al ricorrente che, in epoca non sospetta, ha ammesso per tabulas “due episodi” in cui non si è contenuto, di essere “scoppiato”, di avere “reagito con una azione di merda”, di avere “sbagliato in pieno”, di avere “portato al limite” la moglie, di non essere stato in grado di “farla sentire serena” e di cercare un'altra sistemazione “non ritenendo giusto” che “tu deva stare FUORI CASA TUA CON
MA (per colpa mia)”. A ciò si aggiungano il tenore e i toni della conversazione registrata sub doc. n. 26 che attestano il clima di tensione e timore (paura per sé e per i propri parenti) in cui la resistente ha vissuto.
***
4) La regolamentazione dei rapporti tra i coniugi separati rispetto a Pt_2
Le parti sono concordi nel chiedere la conferma del collocamento di resso la Pt_2
madre e dell'assegnazione alla resistente della casa coniugale sita in NN US
(VA), Via IV Novembre n. 340, che ne è la proprietaria piena ed esclusiva (come da provvedimenti provvisori e urgenti assunti in data 12.06.2024).
All'udienza celebrata in data 07.11.2024 il ricorrente ha inequivocabilmente manifestato la propria resistenza e il proprio rifiuto a interfacciarsi/relazionarsi con la moglie e la resistente ha dichiarato che il padre non frequenta regolarmente il figlio minore e non ha versato nulla per il suo mantenimento.
In data 05.11.2024 la Co.ge nominata dalla coppia genitoriale in data 15.07.2024, dott.ssa ha riferito “di un'evidente resistenza del signor ad interfacciarsi con la Persona_2 Pt_2
signora ribadendo di volersi limitare a scambi puramente essenziali, che non implicano necessariamente il doversi relazionare con la stessa, poiché ciò rappresenterebbe per lui una forzatura se non addirittura una violenza contro sé stesso”, che “la resistenza del padre ha rappresentato un limite rispetto all'intervento intrapreso in quanto, seppur il signor ha ribadito più volte di aver Pt_2
accettato il percorso per il bene del figlio, di fatto non riesce a fare un passaggio oltre, per una sua fatica che ha anche ammesso, legata alle vicende separative che avrebbero leso la sua identità per l'immagine che di lui è stata rappresentata”, che il ricorrente “ad oggi rimane irremovibile rispetto alla possibilità di
Pag. 12 di 28 aprire un canale comunicativo differente da quello attuale ovvero improntato su una maggiore collaborazione e caratterizzato da meno astio” e che “la madre è apparsa invece disponibile e aperta allo scambio comunicativo, ha rispettato comunque il volere del signor non forzando in nessun Pt_2
modo la comunicazione seppur evidenziando l'importanza di poter interagire per il bene del bambino. La madre si è altresì mostrata ben disposta a coinvolgere il padre nelle questioni che riguardano Pt_2
invitandolo per esempio all'Open Day per la scelta della scuola materna” e ha ritenuto “opportuno per il signor poter affrontare in un percorso terapeutico individuale i vissuti separativi che risultano Pt_2
ancora piuttosto vivi e che necessitano di essere elaborati”.
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 12.11.2024 il giudice istruttore, dato atto che il ricorrente ha fornito informazioni inesatte e incomplete rispetto alla sua situazione reddituale e patrimoniale, non ha offerto la prova del versamento (sia pure parziale) del contributo al mantenimento indiretto del minore posto a suo carico2 e non ha esercitato regolarmente il diritto di visita del minore, tra l'altro, ha ritenuto “necessario affidare ai SS del Comune di NN US (dove vivono la resistente e il minore) e di EN (dove vive il ricorrente) il compito di svolgere un'accurata indagine psicosociale sul nucleo familiare, mediante accessi domiciliari e colloqui con le parti e gli adulti di riferimento per il minore (ivi compresi i professionisti indicati in data 12.06.2024, dott.ssa e dott. , verificare le condizioni personali, Per_3 Per_4
abitative, sociali e lavorative dei genitori di e la loro effettiva adesione ai percorsi individuali di Pt_2
supporto psicologico che hanno dichiarato di avere avviato in data 12.06.2024 e accertare se il ricorrente sia intenzionato a esercitare regolarmente il diritto di visita del figlio minorenne (e a contribuire al suo mantenimento) e quale sia il regime di affidamento di idoneo a garantirgli il diritto a una Pt_2
crescita sana ed equilibrata” e medio tempore ha affidato il minore in via esclusiva alla madre per le decisioni ordinarie, escluse quelle di maggiore importanza relative alla salute, istruzione ed educazione da assumere di comune accordo con l'ausilio o del Co.ge o dei
SS (a seconda della prosecuzione o meno del percorso avviato con la dott.ssa Per_2
con l'effettiva adesione del ricorrente).
Pag. 13 di 28 In data 26.02.2025 la resistente ha segnalato alcuni comportamenti del figlio minorenne che le hanno destato particolare preoccupazione e che il ricorrente non ha più aderito al percorso di COGE, non ha nominato un nuovo difensore e “su una questione così delicata fornisce alla madre risposte sterili”.
In data 27.02.2025 il giudice istruttore ha nominato l'avv. AR Chiaravalli curatrice speciale di e ha disposto c.t.u. al fine di accertare, in estrema sintesi, le Pt_2
condizioni di le competenze/capacità genitoriali delle parti. Pt_2
In data 28.02.2025 i SS del Comune di NN US hanno riferito che la resistente “sta mantenendo il suo percorso di sostegno psicologico personale per essere aiutata ad elaborare i cambiamenti che sono avvenuti nel nucleo, nonché anche per lavorare su sé stessa, comunicando di trarne beneficio. Contattato il Dott. in data 27 febbraio c.a. lo stesso ha Per_4
confermato di stare portando aventi un percorso di sostegno psicologico individualizzato con la signora da più di un anno con cadenza settimanale;
da poco, a fronte di una maggiore serenità raggiunta, i colloqui sono diventati quindicinali. Il Dott. Vitale conferma la costanza ed il buon investimento nel percorso da parte della signora […] dal mese di settembre p.v, inizierà la scuola Pt_2
dell'Infanzia [di Garbagnate Milanese] Il bambino attualmente durante la settimana viene accudito prevalentemente dai nonni materni con i quali la signora riferisce di essere in sintonia. I nonni materni, conosciuti a colloquio in data 28 agosto scorso hanno riferito di occuparsi con piacere del nipotino. I signori vivono a Garbagnate Milanese, sono entrambi pensionati, e riescono a dedicarsi al nipotino quando la mamma lavora. Hanno raccontato del dispiacere vissuto per la fine della relazione di coppia della figlia, degli screzi avuti con il papà del bambino e che adesso cercano di mantenersi ad una
“distanza relazionale di sicurezza”. Relativamente ai rapporti tra il bambino ed il padre, la signora riferisce che, da calendario il sig. dovrebbe vedere o il martedì o il giovedì dalle Pt_2 Pt_2
17.30 alle 20.30, tutti venerdì dalle 17 alle 21 e la domenica dalle 10 alle 20. In pratica la signora riferisce che le frequentazioni sono discontinue, ovvero senza una costanza rispetto ai giorni ed orari. In genere la signora scrive un messaggio all'ex compagno ad inizio settimana per chiedergli la sua organizzazione, e talvolta il sig. comunica o conferma i giorni in anticipo, mentre altre volte non Pt_2
risponde. Relativamente a tale organizzazione la signora riferisce di vedere il bambino quasi sempre sereno al rientro dal tempo trascorso con il padre, lamenta tuttavia che il signor comunichi poco Pt_2
con lei, ad esempio non la saluti e mantenga una forte chiusura relazionale nei suoi confronti”.
Pag. 14 di 28 All'udienza celebrata in data 12.03.2025 il ricorrente ha chiesto di poter vedere il figlio a weekend alternati e ha dichiarato di versare l'importo mensile di € 250,00 per il mantenimento di di essere in difficoltà, di vivere da solo in locazione da Pt_2
gennaio 2023 dietro il versamento del canone mensile dell'importo di € 600,00; la resistente ha dichiarato che il padre è abbastanza regolare nel versamento dell'importo mensile di € 200,00/250,00, non esercita regolarmente il diritto di visita (avvisandola all'ultimo momento o non rispondendo ai messaggi inviatigli), ha saltato 30 giorni da novembre a fine febbraio e non risponde alle videochiamate e ha chiesto l'attivazione del servizio di SN per gli incontri padre/figlio come da conclusioni rassegnate dal CS all'atto della sua costituzione in giudizio in pari data;
il giudice istruttore, dato atto di quanto sopra, tra l'altro, ha limitato la responsabilità genitoriale rispetto alla frequentazione e alla relazione padre/figlio minore che ha affidato ai SS del Comune di NN US
“che, sino a diverse/nuove indicazioni, assicurerà incontri (e/o videochiamate) alla presenza della figura educativa individuata”.
In data 14.07.2025 la c.t.u. ha depositato l'elaborato peritale affidatole.
In data 18.07.2025 i SS del Comune di NN US hanno riferito di avere
“provveduto ad attivare il Servizio di Spazio Neutro gestito dalla “Fondazione AR Lattuada
Onlus” di Saronno [che] gli incontri sono iniziati in data 05 maggio 2025 ed avvengono con cadenza settimanale per 1 ora [che] Da quando è in essere tale organizzazione la signora riferisce di vedere il bambino più sereno, di vederlo tranquillo quando lo accompagna agli incontri e di ritrovarlo sereno anche successivamente. Invece un elemento di importante fatica che la signora continua a riportare è la difficoltà/chiusura comunicativa del signor nei suoi confronti che sembra essersi “fossilizzata” Pt_2
nel tempo. In relazione a tale chiusura per la signora risulta estremamente complicato o quasi impossibile coinvolgere il padre nelle scelte di vita necessarie per il figlio”.
In data 09.06.2025 gli operatori dello SN hanno relazionato quanto segue:
Pag. 15 di 28 All'udienza con trattazione scritta celebrata in data 01.08.2025, il giudice istruttore,
“rilevato che alla c.t.u. il ricorrente ha dichiarato “di essersi sentito profondamente offeso dalle accuse ricevute e di ritenere oggi molto difficile riaprire un canale relazionale più disteso” (pag. 28), che alla c.t.u. è stato riferito dalla dott.ssa che il ricorrente ha “partecipato “puntualmente a tutti gli Per_5
incontri”, chiedendo espressamente che fosse “garantita l'assenza di contatto con l'ex moglie. Il “legame padre-figlio” è centrato sul gioco, e il padre ha riferito di “non telefonare al bambino” perché durante le chiamate sente “le voci della madre o dei nonni”, cosa che lo infastidisce […] Il sig. si è Pt_2
mostrato “poco collaborativo” nel percorso, e non ha colto le occasioni di confronto per “accrescere le proprie competenze genitoriali [che, prosegue la c.t.u.] La madre, pur nel dolore e nel dubbio, mostra
“disponibilità al dialogo” e volontà di costruire una cornice più stabile per il figlio. Il padre non beneficia
Pag. 16 di 28 di alcun supporto terapeutico individuale e non ha condiviso la situazione con la propria famiglia d'origine. La sua posizione emotiva risulta come “congelata rispetto alla crisi coniugale”, come confermato anche dalla dr.ssa che sottolinea come la sua posizione emotiva, sia la stessa di un Per_6
anno fa, questo è il presupposto per un “blocco evolutivo non compatibile con un esercizio genitoriale adeguato”, che a pag. 36 la c.t.u. ha indicato per il padre: “un “percorso di sostegno alla genitorialità” orientato all'elaborazione del vissuto di separazione e al superamento della rigidità narcisistica che limita la sua capacità riflessiva;
un “intervento mirato sulla regolazione emotiva e sull'autocontrollo”, per permettere l'instaurarsi di un clima relazionale positivo e sicuro per il figlio;
la “riattivazione dello spazio di confronto con l'educatore” come occasione di apprendimento relazionale” e che alla successiva pag. 40 la c.t.u. ha sostenuto che “Entrambi i genitori hanno risorse potenziali che potrebbero essere valorizzate attraverso un percorso di coordinamento genitoriale, purché vi sia disponibilità reciproca a un confronto rispettoso e orientato al benessere del minore. Non può essere valutato l'aspetto “garanzia dell'accesso all'altro genitore” perché il dialogo tra i due genitori è bloccato a causa del pensiero espresso dal sig. di “non voler parlare con la signora”. Questo ha impedito di sondare la relazione tra i Pt_2
due genitori e di valutare la capacità di accesso all'altro genitore, in termini evolutivi […] allo stato attuale che, l'ostacolo principale sia rappresentato dall'incapacità del sig. di accettare la Pt_2
separazione e di accedere ad un dialogo costruttivo e funzionale alla cogenitorialità con la sig.ra La situazione palesata dal sig. e cristallizzata da un anno (già presentava la stessa posizione un Pt_2
anno fa con la dr.ssa , non è compatibile con la crescita e lo sviluppo armonioso del figlio. Il sig. Per_6
è molto accogliente nella fisicità con il bambino ma ignora completamente quali possano essere i Pt_2
suoi bisogni e quindi, in modo egocentrato, ignora la necessità di costruire una relazione positiva con la madre e rimane centrato sulla “sua ferita” che antepone alle necessità del figlio [e che] l'unico elemento sfavorevole è caratterizzato dalla chiusura del sig. dichiarata apertamente, rispetto alla Pt_2
possibilità di costruire con la sig.ra una genitorialità condivisa”, ritenuto che rispetto a quanto innanzi evidenziato dalla c.t.u. pare “distonica” l'affermazione dalla medesima resa a pag. 41:
“Attualmente non vi sono ostacoli all'affido condiviso. Si auspica che la situazione attuale, attraverso un percorso di sostegno alla genitorialità per il sig. e un coordinamento genitoriale possa addivenire Pt_2
ad un equilibrio stabile e funzionale alla crescita di , tra l'altro, dimenticando quanto già Pt_2
segnalato dalla Coge (dott.ssa in data 15.07.2024 e riportato nell'ordinanza Persona_2
pronunciata in data 12.11.2024 e, a contrario, sintonico o “necessario modificare tale indicazione [v.
Pag. 17 di 28 elaborato peritale a pag. 45] In particolare, è emersa in modo costante l'incapacità del padre di ipotizzare una genitorialità realmente condivisa con la madre, a causa di una significativa rigidità relazionale, di una marcata difficoltà nel riconoscere e rispettare il ruolo dell'altro genitore, nonché di un'insufficiente capacità di mentalizzare i bisogni affettivi ed evolutivi del minore. Pertanto, si concorda con quanto proposto dal consulente di parte materna e dal curatore speciale del minore, indicando come più adeguata, allo stato attuale, una modalità di affido esclusivo alla madre, che garantisca maggiore stabilità al bambino e una cornice educativa coerente e protettiva. Si precisa tuttavia che tale indicazione non è da intendersi come definitiva o punitiva. Qualora il padre, attraverso un percorso di sostegno e accompagnamento, dimostri di aver acquisito “le competenze minime richieste dalla normativa vigente in tema di responsabilità genitoriale condivisa”, nello specifico: • la capacità di rispettare l'altro genitore nel suo ruolo, • la disponibilità alla collaborazione nella gestione congiunta del figlio, • l'attitudine a cogliere e rispondere in modo adeguato ai bisogni del bambino potrà essere valutata l'opportunità di riaprire una prospettiva di “genitorialità condivisa”, coerente con lo spirito della riforma introdotta dalla legge n.
206/2021 (riforma Cartabia), che pone al centro l'interesse del minore e la valorizzazione della bigenitorialità” [ha] parzialmente modificato i provvedimenti vigenti (di cui all'ordinanza pronunciata in data 12.11.2024) e confermato quelli assunti a mezzo dell'ordinanza pronunciata in data
12.03.2025; i SS supporteranno la coppia genitoriale, verificheranno se sia possibile organizzare incontri congiunti (anche da remoto) per favorire la circolazione delle informazioni e l'assunzione di decisioni condivise e continueranno a regolamentare e garantire gli incontri padre/figlio minorenne in spazio neutro o all'esterno di esso ma alla presenza dell'educatore professionale a tanto deputato che si adopererà per promuovere nel ricorrente una maggiore consapevolezza rispetto ai temi genitoriali;
agli incontri protetti potrà partecipare anche la sorella di i SS dovranno Pt_2 Persona_7
regolamentare e supervisionare anche le videochiamate padre/figlio minorenne;
il ricorrente deve essere invitato a intraprendere senza ritardo “un “percorso di sostegno alla genitorialità” orientato all'elaborazione del vissuto di separazione e al superamento della rigidità narcisistica che limita la sua capacità riflessiva;
un “intervento mirato sulla regolazione emotiva e sull'autocontrollo”, per permettere l'instaurarsi di un clima relazionale positivo e sicuro per il figlio;
la “riattivazione dello spazio di confronto con l'educatore” come occasione di apprendimento relazionale”; ove il ricorrente dimostrasse, nel breve termine, la seria volontà di “potenziare” le proprie capacità genitoriali nel senso e/o nella direzione indicata dalla c.t.u. i provvedimenti di seguito assunti potranno essere modificati a suo favore [disposto]
Pag. 18 di 28 l'affido super esclusivo del minore alla madre che potrà assumere essa sola le decisioni necessarie per garantire a il diritto alla salute, istruzione ed educazione;
[…] CHE i SS adempiano Pt_2
l'incarico loro conferito in data 12.03.2025 (per come meglio esplicitato in parte motiva) e depositino relazione analitica di aggiornamento attestante l'andamento dei servizi attivati entro e non oltre il
03.11.2025 (impregiudicato il potere/dovere di segnalare senza ritardo eventuali situazioni pregiudizievoli per il minore) [invitato] il ricorrente ad avviare senza ritardo, con il supporto dei SS, i percorsi di cui in parte motiva e a depositare la documentazione comprovante entro e non oltre il
03.11.2025 [e concesso] alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.28, comma 1, c.p.c.”.
In data 05.11.2025 i SS del Comune di NN US hanno riferito quanto segue:
Pag. 19 di 28 Pag. 20 di 28 In data 27.11.2025 i SS del Comune di EN (cui è stata richiesta la presa in carico del nuclo familiare paterno in data 12.11.2024) hanno riferito quanto segue:
Pag. 21 di 28 All'udienza con trattazione scritta celebrata in data 03.12.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
A mezzo della comparsa conclusionale depositata in data 03.11.2025 il ricorrente ha allegato di avere inoltrato, via email, in data 08.10.2025, alla Fondazione Betania
l'iscrizione per un percorso psicologico che, tuttavia, a oggi, non ha avviato “attenendo
[ancora] di essere chiamato dagli operatori incaricati per il primo colloquio psicologico;
ha più volte contattato telefonicamente la Fondazione ma di risposta gli è stato comunicato che verrà ricontattato in base ai tempi della lista d'attesa del servizio (doc.29)” e ha chiesto la modifica dei provvedimenti vigenti e, nel dettaglio, l'affido condiviso di ai genitori e la Pt_2
liberalizzazione degli incontri con il figlio dimenticando (sic!) di avere recentemente dichiarato anche ai SS del Comune di EN di essere disponibile ad avviare un dialogo con la madre del fanciullo “sempre mediato e alla presenza di una terza persona” che è il motivo
– o uno dei motivi – per cui in corso di causa è stato attivato il servizio di Spazio Neutro
i.e. evitare contatti non mediati tra i due genitori (che è esattamente ciò che ha chiesto e chiede in primis il : sic!). Infatti, lo Spazio Neutro è stato attivato anche per Pt_2
garantire la regolare (e prevedibile) frequentazione del figlio minorenne da parte del padre a fronte delle criticità riscontrate e segnalate in merito al puntuale rispetto del calendario vigente ante 12.03.2025 da parte del medesimo e delle resistenze/reticenze da quest'ultimo dimostrate nel rispondere ai messaggi inviatigli dalla madre (oltre che alle videochiamate).
Ne consegue che, a oggi, il principale elemento sfavorevole all'affido condiviso del minore ai genitori è la perdurante chiusura del , dichiarata e confermata Pt_2
Pag. 22 di 28 apertamente anche ai SS del Comune di EN, “rispetto alla possibilità di costruire con la sig.ra una genitorialità condivisa” (senza la mediazione di terzi) ovvero il perdurante rifiuto del ad avviare un dialogo e un confronto fluido e sereno con la madre di Pt_2
senza la presenza di una terza persona”. Pt_2
Allorquando il ricorrente, grazie alla proficua e assidua partecipazione al percorso di supporto psicologico individuale che ha chiesto avviare in data 08.10.2025 (“per incrementare la sua capacità di auto-riflessione, riconoscimento delle emozioni altrui e gestione della frustrazione”: così la c.t.u. a pag. 40 di 47 dell'elaborato) e alla mediazione dei SS, acquisirà/maturerà la capacità di dialogare civilmente e proficuamente con l'altro genitore, rispettandone il ruolo, di collaborare e cooperare nella gestione congiunta del figlio e di cogliere e rispondere in modo adeguato ai molteplici bisogni di potrà Pt_2
e dovrà esserne valutato il reintegro nell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Medio tempore la madre dovrà informare il ricorrente delle decisioni assunte nell'interesse di ogni 15/20 giorni, tramite e-mail indirizzata anche ai SS. Pt_2
I SS garantiranno la regolare frequentazione padre/figlio in SN o al di fuori di esso alla presenza di educatore professionale fino a quando ci saranno i presupposti per la loro progressiva/graduale liberalizzazione (tenuto anche conto degli esiti degli approfondimenti diagnostici recentemente chiesti dalla madre per il minore), si adopereranno per favorire la ripresa del dialogo genitoriale e lo scambio delle informazioni relative a all'interno della coppia genitoriale con incontri Pt_2
congiunti in presenza e/o da remoto (cui la resistente, peraltro, non si è mai opposta), assicureranno il celere avvio del percorso individuale indicato dalla c.t.u. al ricorrente e ne monitoreranno l'andamento.
Nulla osta a che agli incontri padre/figlio minorenne possa partecipare anche la sorella
Per_1
A favore di deve essere aperto un procedimento di vigilanza dinanzi al GT Pt_2
territorialmente competente cui i SS relazioneranno semestralmente (depositando la prima relazione entro e non oltre il 30.06.2026, fatta salva l'urgenza).
La coppia genitoriale deve essere invitata ad attenersi scrupolosamente ai provvedimenti giudiziali vigenti e alle successive indicazioni dei SS, a collaborare massimamente con gli
Pag. 23 di 28 stessi nel superiore interesse del figlio minorenne, a comunicare civilmente e rispettosamente e ad astenersi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro (quanto meno) alla presenza di Pt_2
Da un punto di vista economico, tenuto conto della tenera età del minore, della limitata frequentazione del figlio da parte del padre (che, da tempo, non soddisfa direttamente alcuno dei molteplici bisogni di degli oneri di cura e accudimento Pt_2
prevalentemente assunti e assolti dalla madre e del tenore di vita goduto in costanza di convivenza coniugale e genitoriale, il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto di eve essere quantificato nell'importo mensile di € 500,00, rivalutato Pt_2
come per legge, di cui l'importo mensile di € 100,00 dovrà essere imputato alle spese straordinarie da sostenere per il minore cui ciascun genitore parteciperà nella misura del
50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano (per come recentemente aggiornato nel mese di giugno 2025), fatto salvo il diritto al conguaglio entro il
30.04/31.07/31.10 e 31.01 di ogni anno.
Infatti, mentre la resistente – impiegata a tempo indeterminato presso
[...]
percettrice di redditi netti mensili dell'importo medio di € 2.935,00 Controparte_5
nell'anno 2024 (calcolati su dodici mensilità), proprietaria esclusiva di un'auto Ford KA e della casa coniugale (gravata da mutuo sino all'anno 2038) – ha fornito informazioni esatte e complete rispetto alla sua situazione reddituale e patrimoniale, il resistente, all'epoca dell'introduzione del ricorso “ libero professionista a partita IVA, Controparte_6
presso il Centro Fitness Virgin Active di Baranzate di Bollate (MI) […] nonostante il chiaro dispositivo dell'art. 473-bis.12, comma 3 c.p.c., [in data 11.03.2024] ha depositato il modello disclosure praticamente “in bianco”, omettendo deliberatamente di allegare la maggior parte della documentazione richiesta (in primis, gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni) [che soltanto in parte ha offerto in data 22.05.2024, 06.06.2024, 17.07.2024 e
03.11.2025 e] oltre a [non avere specificamente contestato di avere] tantissimi clienti che segue privatamente sia in palestra sia presso il loro domicilio e che, di fatto, incrementano notevolmente il suo reddito mensile [non ha disconosciuto formalmente] il cosiddetto “quaderno contabile” del marito
[…] rinvenuto nella casa coniugale [dalla resistente] sul quale il ricorrente ha annotato
[meticolosamente] tutte le proprie entrate non dichiarate al Fisco (doc. 15) [ovvero] tutte le somme
Pag. 24 di 28 ricevute in contanti per le prestazioni rese “in nero”. A titolo esemplificativo, vi si leggono annotazioni quali: “Settimana dal 17/01/2022 al 22/01/2022: € 40 ( , € 400 , € 100 Per_8 Per_9
( ), € 180 ); settimana dal 09/05/2022 al 12/05/2022: € 350 (Antonella), € 50 Parte_4 Per_10
(Nadia), € 40 ( , € 300 ), € 75 , € 40 (Roberta), € 200 ( , € 160 Per_14
( ), € 175 (Luana), € 150 ( , € 50 (Nadia), € 50 ( , € 35 (Roberta nuoto); Per_15
settimana dal 07/11/2022 al 12/11/2022: € 300 ), € 175 , € 175 ( , € Per_18
350 ( , € 175 ( ), € 150 , (…) € 200 ( moglie), € 350 ( Per_9 Per_19 Per_21
negozio), € 50 ( , € 210 ( ), € 175 ( Pera), € 200 riabilitazione)”, e Per_22 Per_23 Per_24 Per_25
così via [nonché i i e i ] SOLO NELL'ANNO
SOLARE 2021-2022, Parte_5
€ 60.000,00, CHE CORRISPONDONO A € 5.000,00 NETTI MENSILI”.
[...]
Come già innanzi evidenziato (vedasi nota 2) “dalla parziale documentazione in atti versata in data 17.07.2024 [emergono] versamenti di denaro contante per un totale di € 10.855,00 nell'anno
2022 e per complessivi € 2.480,00 da gennaio a settembre 2023 a cui si aggiungono bonifici con causale
“pagamento paghetta” per un totale di € 6.000,00 nell'arco di 9 mesi, ulteriori versamenti di denaro contante dal 03.11.2023 per complessivi € 2.500,00 circa in 40 giorni e, in data 13.11.2023, un bonifico di € 100,00 con causale “prova nuovo conto” […] che non trovano corrispondenza nel modello disclosure compilato e offerto sub doc. n. 18”.
Altrettanto inverosimile/non credibile il modello disclosure “aggiornato” offerto in data
03.11.2025 sub doc. 32 dove vengono indicati redditi da lavoro autonomo/libero professionale per complessivi € 1.377,00 nell'anno 2024 (vedasi in tale senso anche il doc. 31 “Unico 2025”) sebbene dagli estratti degli anni 2024 e 2025 del c/c n. 3846193 presso BA CO e del c/c offerti sub doc. 30 emergano ben altre risorse CP_7
economiche in capo al ricorrente. Infatti, nel 2024 risultano “versamenti IN CONTANTI per un totale di € 14.070,00 (€ 200,00 il 23.1.2024, il 27.03.2024, il 28.8.2024, l'11.12.2024,
€ 1.540,00 il 13.03.2024, € 450,00 il 27.3.2024, € 340,00 il 23.04.2024, € 330,00 il
6.5.2024, il 18.11.2024, € 400,00 l'1.7.2024, € 800,00 il 10.7.2024, € 1.050,00 il 26.7.2024,
€ 50,00 il 22.8.2024, € 1.560,00 il 24.9.2024, € 510,00 il 17.10.2024, € 3.300,00 il
25.10.2024, € 1.000,00 il 26.11.2024, € 300,00 il 3.12.2024, il 5.12.2024, € 40,00 il
5.12.2024, € 560,00 il 10.12.2024, € 180,00 il 12.12.2024, € 230,00 il 16.12.2024). Nel
Pag. 25 di 28 2025 risultano versamenti IN CONTANTI per un totale di € 7.840,00 (€ 600,00 il 10.1.2025, €
480,00 il 13.1.2025, € 790,00 il 16.1.2025, € 300,00 il 23.1.2025, il 31.7.2025, € 200,00 il
4.2.2025, il 13.5.2025, € 250,00 il 6.2.2025, € 50,00 il 6.2.2025, il 13.5.2025, € 640,00 il
26.2.2025, € 590,00 il 10.3.2025, € 1.260,00 il 17.3.2025, € 240,00 il 17.3.2025, € 160,00 il
6.5.2025, € 710,00 il 5.6.2025, € 370,00 il 15.7.2025, € 650,00 il 12.8.2025). Per un totale di ben € 22.000,00” che, peraltro, come da doc. 15 offerto da parte resistente rappresentano soltanto la quota parte dei “soldi versati” rispetto a quelli effettivamente “presi” e “spesi” dal ricorrente (dotato di capacità lavorativa specifica e di sufficiente tempo da dedicarvi).
Alla resistente, quale genitore affidatario in via super esclusiva del minore, spetta di diritto il 100% dell'assegno unico e universale spettante per la prole.
***
Le spese di lite sostenute dalla ricorrente (ivi compreso il compenso già liquidato alla c.t.u.), secondo la c.d. regola della soccombenza, liquidate come da dispositivo ex D. M.
147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia di media complessità, dell'attività effettivamente espletata e del mancato deposito di nota spese, sono poste a carico del resistente (riconoscendo i valori tabellari medi per ciascuna fase del giudizio).
Le spese di lite sostenute dalla Curatrice speciale di secondo la c.d. regola della Pt_2
causalità, liquidate come da dispositivo ex D. M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia di media complessità, dell'attività effettivamente espletata e della nota spese in atti versata, nei rapporti esterni, sono poste a carico solidale dei genitori del minore e, nei rapporti interni, a carico del resistente
(riconoscendo i valori tabellari minimi per ciascuna fase del giudizio).
Tenuto conto della domanda presentata in data 01.07.2025 al COA di Busto Arsizio, le spese delle prime due fasi del giudizio (concluse ante 01.07.2025) dovranno essere rifuse all'avv. AR Chiaravalli mentre quelle relative alle fasi n. 3 e 4 dovranno essere rifuse all'AR (dovendosi confermare l'ammissione del minore al beneficio richiesto non risultando convivenze con soggetti terzi).
P.Q.M.
Pag. 26 di 28 Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria e/o diversa e/o ulteriore istanza assorbita e/o disattesa e/o respinta:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi che al ricorrente;
Pt_6
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) CONFERMA il collocamento prevalente del figlio minorenne delle parti presso la madre nella casa coniugale sita in NN US (VA), Via IV Novembre n. 340 e l'assegnazione della stessa alla resistente (che, peraltro, ne è la proprietaria piena ed esclusiva);
4) CONFERMA l'affido super esclusivo di alla madre, fatti salvi gli Pt_2
obblighi informativi di cui in parte motiva;
5) DISPONE CHE i SS continuino a garantire la regolare frequentazione padre/figlio minorenne come in parte motiva e adempiano agli ulteriori incarichi loro conferiti in parte motiva;
6) INVITA il ricorrente ad avviare senza ritardo il percorso di sostegno psicologico con le finalità richiamate in parte motiva e a parteciparvi con impegno e costanza;
7) INVITA la coppia genitoriale ad attenersi scrupolosamente ai provvedimenti giudiziali vigenti e alle successive indicazioni dei SS, a collaborare massimamente con gli stessi nel superiore interesse del figlio minorenne, a comunicare civilmente e rispettosamente e ad astenersi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro (quanto meno) alla presenza di Pt_2
8) DISPONE l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore di
[...]
nato a [...], in data [...], dinanzi al GT di Parte_2
questo Tribunale cui i SS relazioneranno come in parte motiva;
9) DISPONE CHE il ricorrente contribuisca al mantenimento indiretto del figlio minorenne versando alla resistente l'importo mensile di € 500,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, di cui l'importo mensile di € 100,00 dovrà essere imputato alle spese straordinarie da sostenere per il minore cui ciascun genitore parteciperà nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la
Pag. 27 di 28 C.d.A. di Milano (per come recentemente aggiornato nel mese di giugno 2025), fatto salvo il diritto al conguaglio entro il 30.04/31.07/31.10 e 31.01 di ogni anno;
10) CONFERMA il diritto della resistente di continuare a chiedere e percepire dall' l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole quale CP_8
genitore affidatario in via super esclusiva;
11) CONDANNA il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite che liquida in complessivi € 10.860,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
12) PONE definitivamente a carico del ricorrente il compenso già liquidato alla c.t.u.;
13) CONDANNA il ricorrente e la resistente a rifondere, in via solidale tra loro, all'avv. AR Chiaravalli le spese delle prime due fasi del giudizio liquidate in complessivi € 1.772,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
14) CONDANNA il ricorrente e la resistente a rifondere, in via solidale tra loro, all'AR le spese delle fasi n. 3 e 4 del giudizio liquidate in complessivi € 3.659,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
15) Nei rapporti interni PONE le spese di cui ai precedenti capi n. 13 e 14 definitivamente a carico del ricorrente;
16) DISPONE la comunicazione della presente sentenza al GT di questo Tribunale e ai SS dei Comuni di NN US e di EN per quanto di rispettiva competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
11 cs /12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
NU NI AR EN PU
Pag. 28 di 28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A fronte della rinuncia al mandato difensivo depositata in data 24.09.2024 dagli Avv.ti Carolina Akie Colleoni e Aurelia Bombini 2 Nonostante dalla parziale documentazione in atti versata in data 17.07.2024 emergessero/emergano versamenti di denaro contante per un totale di € 10.855,00 nell'anno 2022 e per complessivi € 2.480,00 da gennaio a settembre 2023 a cui si aggiungono bonifici con causale “pagamento paghetta” per un totale di € 6.000,00 nell'arco di 9 mesi, ulteriori versamenti di denaro contante dal 03.11.2023 per complessivi € 2.500,00 circa in 40 giorni e, in data 13.11.2023, un bonifico di € 100,00 con causale “prova nuovo conto” non meglio rendicontato che non trovano corrispondenza nel modello disclosure compilato e offerto sub doc. n. 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
AR EN PU Presidente
NU NI Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale iscritto in data 12.03.2024 al N. R. G.
940/2024 da
(C.F. ), con l'Avv. MARTA Parte_1 C.F._1
PELASSA, in forza dell'atto di costituzione di nuovo difensore depositato in data
02.04.20251, nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. ANNAMARIA Controparte_1 C.F._2
RD DE PA e l'Avv. REBECCA SINATRA, con la partecipazione necessaria del PUBBLICO MINISTERO e l'intervento dell'avv.
AR Chiaravalli nella qualità di Curatrice speciale di Parte_2
nato a [...], in data [...], giusta comparsa di
[...]
costituzione depositata in data 12.03.2025, ammesso in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in data 03.07.2025 in forza dell'istanza tardivamente depositata in data 01.07.2025.
Conclusioni: come precisate dal ricorrente a mezzo della memoria depositata ai sensi dell'art. 473-bis.17, comma 1, c.p.c. in data 22.05.2024 e dalla resistente e dalla CS del minore a mezzo dei fogli tempestivamente depositati rispettivamente in data 03.10.2025
e in data 02.10.2025 di seguito riportate per esteso.
Per il ricorrente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1) PRONUNCIARE la separazione tra i coniugi e Parte_1 CP_1
.
[...]
2) ADDEBITARE, in via esclusiva, la separazione alla moglie in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, co.
2 c.c.
3) AFFIDARE il figlio minore, ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Parte_2
e residenza dello stesso presso la madre.
4) ASSUMERE ogni più opportuno provvedimento di sua competenza e che verrà ritenuto necessario nell'interesse del figlio minore, Parte_2
5) DISPORRE che il padre possa vedere e tenere con sé fatto salvo ogni diverso e Pt_2
migliorativo accordo che potrà intercorrere tra i genitori, tenuto conto anche della crescita, delle esigenze e dei desideri del figlio, secondo il seguente protocollo:
§ Frequentazioni paterne ordinarie:
- a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 15.00 alla domenica sera alle ore 20.00, con impegno del papà ad andare a prendere e riaccompagnare resso l'abitazione materna;
Pt_2
- nelle settimane in cui il week end è di competenza materna: due giorni durante la settimana
(indicativamente il lunedì ed il mercoledì) dalle ore 15.00 alle ore 17.00, con impegno del papà ad andare a prendere e riaccompagnare resso l'abitazione materna;
Pt_2
- nelle settimane in cui il week end è di competenza paterna: due giorni durante la settimana
(indicativamente il martedì e il giovedì) dalle ore 15.00 alle ore 17.00, con impegno del papà ad andare a prendere e riaccompagnare resso l'abitazione materna;
Pt_2
§ Vacanze estive:
- il padre trascorrerà con ue settimane consecutive nel mese di agosto. In ogni caso, entro il 30 Pt_2
maggio di ogni anno, i genitori decideranno di comune accordo le date e le modalità per il prelievo e il
Pag. 2 di 28 riaccompagnamento del figlio minore, con impegno reciproco di ciascun genitore di fornire all'altro l'indirizzo ed il recapito telefonico della località ove soggiornerà con il figlio;
- durante le vacanze estive, fatta eccezione per i periodi di vacanza esclusiva con ciascun genitore, si applicherà il protocollo di visita ordinario, tenuto conto dei campus estivi e/o delle altre attività svolte da
Pt_2
- durante le vacanze estive di competenza esclusiva di ciascun genitore, il calendario di visita ordinario verrà temporaneamente sospeso e verrà riprogrammato al termine delle stesse mantenendo come riferimento iniziale il fine settimana che il minore trascorrerà con il genitore che non lo ha tenuto con sé per l'ultimo periodo delle vacanze estive.
§ Vacanze natalizie:
- il padre trascorrerà con la metà delle vacanze natalizie, in base al principio dell'alternanza, Pt_2
prevedendosi che il figlio trascorra con un genitore il periodo compreso tra il 22 ed il 30 dicembre sera e con l'altro il periodo tra il 30 dicembre sera ed il 7 gennaio. In ogni caso, entro il 1° ottobre di ogni anno, i genitori decideranno di comune accordo la data di decorrenza del periodo stesso e le modalità per il prelievo e il riaccompagnamento del figlio minore, con impegno reciproco di ciascun genitore di fornire all'altro l'indirizzo ed il recapito telefonico della località ove soggiornerà con con espresso Pt_2
consenso a che padre e figlio possano recarsi nella settimana di competenza paterna a Cuba a far visita ai nonni paterni e ai parenti ivi residenti.
§ Vacanze pasquali e di Carnevale:
- le vacanze pasquali e di carnevale saranno equamente suddivise tra i genitori, in base al principio dell'alternanza.
§ Ponti scolastici:
- i c.d. ponti scolastici saranno trascorsi con ciascun genitore, secondo il principio dell'alternanza se cadono durante la settimana ovvero, se in concomitanza con il fine settimana, saranno accorpati al fine settimana di competenza del genitore con cui in quel momento il figlio convive.
- rascorrerà con il padre il giorno del compleanno dello stesso e la Festa del Papà e trascorrerà Pt_2
con la madre il giorno del compleanno della stessa e la Festa della Mamma.
- esteggerà e trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori. Pt_2
Pag. 3 di 28 - Nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici di (gite scolastiche, corsi di lingua Pt_2
straniera, attività sportive, feste di compleanno, ecc.), ciascun genitore si occuperà delle attività del figlio minore nei periodi di propria competenza.
- Ciascun genitore, durante il periodo di permanenza del figlio presso di sé, consentirà all'altro genitore di sentirlo via telefono, Face Time, WhatsApp.
6) DISPORRE che la casa coniugale sita in NN US, Via IV Novembre 340, di proprietà esclusiva della Signora sia assegnata alla madre affinché vi abiti con il figlio Controparte_1
minore.
7) DISPORRE che il padre provveda al mantenimento del figlio minore corrispondendo un importo mensile pari ad € 250,00=, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT costo vita, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie del bambino, secondo le linee guida previste dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano.
8) INIBIRE ogni incontro del figlio minore con i nonni materni, per tutti i motivi di cui in Pt_2
narrativa, sino a quando non verranno effettivamente valutate le capacità degli stessi di svolgere un adeguato ruolo vicariante per il nipotino, tenuto conto delle gravi condotte alienanti dagli stessi agite nei confronti dell'Odierno Ricorrente.
9) DICHIARARE che i coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla disporre in merito alla corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dell'uno o dell'altro.
10) AUTORIZZARE l'emissione e il rilascio dei documenti validi per l'espatrio in favore e nell'interesse del figlio minore e AUTORIZZARE, sin da ora, il padre a condurre Parte_2
il figlio con sé a Cuba in occasione delle vacanze natalizie di sua competenza.
11) Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Con ogni più ampia riserva istruttoria, si chiede di:
ORDINARE EX ART. 210 C.P.C. alla Signora di esibire in giudizio copia Controparte_1
polizza sanitaria e dei rimborsi che la stessa ha ottenuto in merito alle spese mediche sostenute durante la gravidanza.
Con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione nel successivo termine ex art. 473-bis.17 c.p.c. e con richiesta, sin d'ora, di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova avversari che dovessero essere ammessi”.
Pag. 4 di 28 Per la resistente:
“VOGLIA IL TRIBUNALE, NEL MERITO, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
1) pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, II comma, c.c., con dichiarazione di addebito della responsabilità della frattura coniugale al Signor attesi i gravi e Pt_2
intollerabili comportamenti da lui posti in essere in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
2) confermare l'affidamento super esclusivo del figlio minore alla madre, la quale potrà Pt_2
assumere da sola le decisioni necessarie per garantire al figlio il diritto alla salute, all'istruzione e all'educazione;
3) confermare il collocamento prevalente del figlio alla madre, anche ai fini anagrafici, a Pt_2
NN US (VA), in Via IV Novembre n. 340;
4) confermare l'assegnazione alla Signora della casa coniugale a NN US (VA), in
Via IV Novembre n. 340, con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti, dalla quale il ricorrente si è definitivamente allontanato da novembre 2023 asportando i propri effetti personali;
5) confermare la prosecuzione degli incontri padre-figlio in Spazio Neutro, o all'esterno dello Spazio
Neutro ma alla presenza dell'Educatore, fino a quando il servizio riterrà opportuno mantenere tale modalità;
6) confermare che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minore versando sul conto Pt_2
della moglie, a far data dalla domanda, a mezzo bonifico bancario entro il 5 di ogni mese, l'importo di €
500,00 (cinquecento/00) per 12 mensilità, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT costo- vita, oltre al 50% delle spese straordinarie riferibili al bambino secondo il Protocollo del Tribunale di
Milano, da intendersi qui integralmente ritrascritto;
7) ammonire, ai sensi dell'art. 473bis.39 c.p.c., il Signor per esser inadempiente verso gli Pt_2
obblighi economici posti dal Giudice a favore del piccolo Pt_2
8) valutare l'adozione di ogni ulteriore provvedimento ritenuto idoneo e a tutela del minore, incluso il divieto di espatrio nei confronti del padre, tenuto conto del persistente inadempimento agli obblighi economici;
9) considerata l'omessa produzione documentale relativamente alle proprie condizioni economiche in violazione dell'art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c., condannare il Signor ai sensi dell'art. 473- Pt_2
bis.18 c.p.c.;
Pag. 5 di 28 10) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre C.P.A. e I.V.A. e spese generali al 15%.
VOGLIA IL GIUDICE ISTRUTTORE
11) ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., al Signor di produrre in giudizio il contratto di Pt_2
lavoro stipulato con la e/o le buste paga degli ultimi 12 mesi e/o gli accordi economici CP_2
conclusi con la palestra se dovesse collaborare come professionista con partita IVA;
CP_3
12) stante l'omissione documentale avversaria sul punto, ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., al Signor la produzione degli estratti conto relativi all'ultimo triennio anche estinti - completi di tutte le Pt_2
movimentazioni - di qualsiasi rapporto bancario o finanziario a lui intestato o cointestato, o sul quale può operare, sia in Italia, sia all'estero (in particolare a Cuba);
13) ammettere i capitoli di prova orali formulati nella comparsa di costituzione del 10.05.2024 dal n.
1 al n. 18 con i testi indicati a margine di ciascun capitolo;
14) dichiarare inammissibili i capitoli di prova per testi ex adverso dedotti, giacché generici, superflui, tendenziosi, de relato, vertenti su circostanze da provarsi documentalmente, irrilevanti ai fini del thema decidendum e articolati senza rispettare il dettato normativo dell'articolo 244 c.p.c.;
15) nella residuale e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova per testi, e interpello, sui capitoli da 1 a 15 di parte ammettere a prova contraria diretta e indiretta da 19) a 29) con i Pt_2
testi indicati a margine di ciascun capitolo”.
Per la CS del figlio minorenne:
“Voglia il Tribunale illustrissimo, previa ogni più opportuna delcaratori in fatto ed in diritto, pronunciando la separazione personale delle parti come richiesta da entrambi,
NEL MERITO:
affidare il minore n via super esclusiva alla madre o, in via subordinata, all'Ente, Pt_2
collocare il minore presso la madre, alla quale rimane assegnato il domicilio familiare,
disporre incontri protetti del minore con il padre accordando al servizio di provvedere, solo quando il servizio stesso dovesse ravvisare la sussistenza delle condizioni, alla progressiva apertura disponendo incontri monitorati, nella speranza che, nelle more, il signor completi un percorso a sostegno alla Pt_2
genitorialità,
Pag. 6 di 28 ordinare al signor di corrispondere alla signora un assegno di concorso nel Pt_3
mantenimento del figlio come già in essere (€ 500,00 al mese), oltre a rifondere il 50% delle spese straordinarie come da nuovo protocollo della Corte di Appello di Milano ed il 100% dell'assegno unico.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del giudizio e con liquidazione del compenso al curatore speciale ammesso al patrocinio a spese dello Stato”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 06.09.2020, hanno stabilito la loro residenza familiare nell'immobile sito in NN US di cui la resistente è proprietaria piena ed esclusiva e sono genitori di , Parte_2
nato a [...] il [...].
***
1) È stata chiesta la pronuncia di sentenza definitiva di separazione.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (invero seccata di fatto ante causam).
***
2) Il ricorrente ha chiesto addebitare la separazione alla resistente.
Per quello che qui rileva, a mezzo del ricorso depositato in data 11.03.2024, il ricorrente ha dedotto che “la situazione è inaspettatamente degenerata nel settembre 2023 [allorquando la coniuge] assistita dalla propria madre, Signora ha preteso di controllare e gestire, in CP_4
via esclusiva, la vita di attraverso un'esasperazione del rapporto madre-figlio ed escludendo Pt_2
progressivamente il padre dalla quotidianità e dalle consuetudini del bambino […] Dopo la nascita di
[…] la Signora - si è allontanata, materialmente e spiritualmente, dal marito, Pt_2
apparendo sempre più assente e distratta nei suoi confronti, ed avanzando un atteggiamento freddo, ostile e completamente disinteressato;
- ha assunto comportamenti tesi a scoraggiare i rapporti intimi con il marito sin dai primi mesi di vita di - ha interrotto ogni forma di dialogo e di comunicazione Pt_2
con il marito;
- pernottava abitualmente presso i genitori almeno due giorni alla settimana e ogni qualvolta sorgevano discussioni tra i coniugi;
- durante i fine settimana e durante le vacanze, si estraniava dalla vita familiare;
- ha iniziato a manifestare profonda insofferenza ed intolleranza su ogni e qualsiasi azione del marito;
comportamento questo che è andato via via peggiorando sino a sfociare in
Pag. 7 di 28 vere e proprie vessazioni psicologiche e aggressioni verbali e fisiche in danno del marito che, infatti, veniva costantemente attaccato e rimproverato di essere inadeguato (!); - ha iniziato a manifestare profonda insofferenza ed intolleranza nei confronti di qualsiasi persona avesse a che fare e/o interagisse con il marito mal sopportando addirittura la figlia maggiore del Signor (!); - ha iniziato a Pt_2 Per_1
controllare, ad insaputa del marito e senza autorizzazione, il telefono (SMS, whatsapp, telefonate), il computer (e-mail, documenti, file, registrazioni, video, immagini, fotografie, cronologia internet), il tablet e i profili social personali del marito;
[…] in data 7 novembre 2023, ha intimato e costretto il Signor
a lasciare la casa coniugale, facendosi consegnare le chiavi e, altresì, trattenendo illegittimamente Pt_2
i beni personali dello stesso sino all'intervento della scrivente difesa [costringendolo] a reperire una nuova abitazione e, oggi, abita in un appartamento condotto in locazione a EN (MI), via Mantica n.
11; - spesso interrompe la comunicazione con il Signor in merito alle questioni riguardanti Pt_2
non rispondendo alle telefonate e/o alle legittime richieste del padre […] ha, infatti, imposto e Pt_2
“concesso” al Signor di vedere il figlio solo per qualche ora a settimana, il venerdì dalle ore Pt_2
17.30 alle ore 19.30 e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 11.00, prima in un centro commerciale sempre alla presenza del nonno materno “controllore”, e da fine febbraio 2024 presso l'abitazione paterna (è sempre il nonno materno ad accompagnare dal papà), con evidente e grave Pt_2
compromissione della relazione padre-figlio.
Le prove orali dirette articolate dal ricorrente in data 22.05.2024, non ammesse in corso di causa, o sono formulate in termini o generici o valutativi o vertono su circostanze o non rilevanti ai fini del decidere o successive alla definitiva cessazione della convivenza/coabitazione coniugale in data 07.11.2023 e, per l'effetto, non sono idonee a dimostrare l'imputabilità della crisi coniugale alla resistente e, quindi, non legittimano la rimessione della causa sul ruolo e non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.
D'altro canto, nella comparsa conclusionale depositata in data 03.11.2025 il ricorrente non ha speso nemmeno una parola a sostegno della domanda di addebito della separazione alla moglie che deve essere rigettata per essere rimasta priva di qualsivoglia sostegno/supporto probatorio.
A contrario, dalla documentazione in atti versata dalla resistente (v. doc. n. 5), si ricava che nel mese di aprile 2023 lo stesso ricorrente scriveva a Sette F. quanto segue:
Pag. 8 di 28 Successivamente, in data 03.11.2025,
E. scriveva alla moglie (v. doc. n. 9): Pt_2
Pag. 9 di 28 ***
3) La resistente ha tempestivamente chiesto addebitare la separazione al marito.
Per quello che qui rileva, sin dal 10.05.2024 la resistente ha lamentato la totale assenza del marito durante l'intera gravidanza (anche da un punto di vista economico, oltre che fisico ed emotivo), che “dopo tre mesi dalla nascita del figlio, ha chiesto alla moglie di spostarsi a dormire con il figlio sul divano letto in salotto, in modo che lui potesse riposare, nel letto Pt_2
matrimoniale, senza i continui risvegli dovuti alle poppate che, a suo dire, avevano conseguenze sulle proprie performance lavorative […] ad aprile 2023 ha distrutto il tablet dei suoceri […] il tutto davanti ai genitori della resistente e al figlio minore;
- tra ottobre 2022 e ottobre 2023 ha minacciato, più volte, la moglie di “alzare” le mani contro i suoi genitori […] generando in lei un forte stato d'ansia. Questi
Pag. 10 di 28 scatti d'ira del Signor e la sua incapacità di gestire la rabbia hanno, in più occasioni, portato la Pt_2
Signora a temere per la propria incolumità e a chiedere l'intervento dei propri genitori (doc. 13)
[…] è lo stesso a rendersi conto della gravità delle sue condotte (e ad ammettere le proprie Pt_2
violente reazioni): “ho capito il xkè sono scoppiato, il fatto mi fa molto male. Non voglio fare la vittima xkè alla fine chi ha reagito con una azione di merda sono io… Chi ha sbagliato in pieno reagendo così sono stato io” (cfr. doc. 5). […] Il 1° novembre 2023, come se non bastasse, la Signora ha scoperto che il marito nel 2018 (anno nel quale si sono conosciuti), ha creato un secondo profilo
Instagram sotto falso nome “Giuseppe_3536” con il quale intratteneva diverse conversazioni con altre donne (cfr. doc. 7), chiedendo loro di incontrarle […] È lo stesso infatti, a riconoscere di essere Pt_2
un stato un padre scostante: “mi sento una merda (sapendo che avrei potuto fare di più e non l'ho fatto), adesso mi organizzo bene, non ti preoccupare pensa a riposare poi, me la vedrò io, tiri sempre fino alla fine poi sei morta, e siamo in due anche se per un po' io mi sono perso nelle mie credenze di responsabilità, ora mi rendo conto che è dura ti vedo (tipo ieri che eri a pezzi) nel filo del letto” (doc.
14)”.
A mezzo della memoria depositata in data 22.05.2024 il ricorrente ha contestato la ricostruzione offerta dalla moglie sostenendo che “il Doc. n. 5 avv., ben lungi dal descrivere un uomo violento, racconta di un uomo profondamente innamorato della moglie, provato dai litigi, pentito per gli unici due episodi in cui non si è contenuto e che “nulla hanno a che fare con lui” (bottiglia di birra e laptop), che ha bisogno che la moglie lo “abbracci” per ritrovare sé stesso”.
A mezzo della memoria depositata in data 31.05.2024, tra l'altro, la resistente “deposita a ulteriore prova [delle minacce proferite dal marito contro i di lei genitori] la registrazione della conversazione avvenuta tra i coniugi il 5 novembre 2023 (doc. 26)” di seguito trascritta: E.M.:
“Che io alzo le mani ai tuoi genitori (ndr. incomprensibile). F.S.: “non l'hai detto quindi?” E.M.: “ma che cazzo ho detto” F.S.: “non l'hai detto non far venire tuo padre e tuo LO se no io posso alzare le mani?” E.M.: “mi sento braccato…mi sento braccato e se mi sento braccato io reagisco ma perché sono così di natura”. F.S.: “a te sembra normale che io debba vivere con una persona che dice “non far venire tuo padre e tuo LO che se c'è da litigare io vengo anche alle mani”?” E.M.: “chiediglielo perché gliel'ho detto” F.S.: “e mi chiedi perché ho paura?” E.M.: “chiediglielo perché gliel'ho detto, chiediglielo a tuo papà, chiediglielo a tuo papà perché gliel'ho detto, gliel'ho spiegato a lui”>.
Pag. 11 di 28 I documenti n. 5, 9, 14 e 26 offerti dalla ricorrente, attestanti il tenore delle comunicazioni intercorse tra i coniugi nell'arco temporale compreso tra il mese di aprile
2023 e i primi giorni del mese di novembre 2023, sono idonei a fondare la domanda di addebito della separazione personale dei coniugi al ricorrente che, in epoca non sospetta, ha ammesso per tabulas “due episodi” in cui non si è contenuto, di essere “scoppiato”, di avere “reagito con una azione di merda”, di avere “sbagliato in pieno”, di avere “portato al limite” la moglie, di non essere stato in grado di “farla sentire serena” e di cercare un'altra sistemazione “non ritenendo giusto” che “tu deva stare FUORI CASA TUA CON
MA (per colpa mia)”. A ciò si aggiungano il tenore e i toni della conversazione registrata sub doc. n. 26 che attestano il clima di tensione e timore (paura per sé e per i propri parenti) in cui la resistente ha vissuto.
***
4) La regolamentazione dei rapporti tra i coniugi separati rispetto a Pt_2
Le parti sono concordi nel chiedere la conferma del collocamento di resso la Pt_2
madre e dell'assegnazione alla resistente della casa coniugale sita in NN US
(VA), Via IV Novembre n. 340, che ne è la proprietaria piena ed esclusiva (come da provvedimenti provvisori e urgenti assunti in data 12.06.2024).
All'udienza celebrata in data 07.11.2024 il ricorrente ha inequivocabilmente manifestato la propria resistenza e il proprio rifiuto a interfacciarsi/relazionarsi con la moglie e la resistente ha dichiarato che il padre non frequenta regolarmente il figlio minore e non ha versato nulla per il suo mantenimento.
In data 05.11.2024 la Co.ge nominata dalla coppia genitoriale in data 15.07.2024, dott.ssa ha riferito “di un'evidente resistenza del signor ad interfacciarsi con la Persona_2 Pt_2
signora ribadendo di volersi limitare a scambi puramente essenziali, che non implicano necessariamente il doversi relazionare con la stessa, poiché ciò rappresenterebbe per lui una forzatura se non addirittura una violenza contro sé stesso”, che “la resistenza del padre ha rappresentato un limite rispetto all'intervento intrapreso in quanto, seppur il signor ha ribadito più volte di aver Pt_2
accettato il percorso per il bene del figlio, di fatto non riesce a fare un passaggio oltre, per una sua fatica che ha anche ammesso, legata alle vicende separative che avrebbero leso la sua identità per l'immagine che di lui è stata rappresentata”, che il ricorrente “ad oggi rimane irremovibile rispetto alla possibilità di
Pag. 12 di 28 aprire un canale comunicativo differente da quello attuale ovvero improntato su una maggiore collaborazione e caratterizzato da meno astio” e che “la madre è apparsa invece disponibile e aperta allo scambio comunicativo, ha rispettato comunque il volere del signor non forzando in nessun Pt_2
modo la comunicazione seppur evidenziando l'importanza di poter interagire per il bene del bambino. La madre si è altresì mostrata ben disposta a coinvolgere il padre nelle questioni che riguardano Pt_2
invitandolo per esempio all'Open Day per la scelta della scuola materna” e ha ritenuto “opportuno per il signor poter affrontare in un percorso terapeutico individuale i vissuti separativi che risultano Pt_2
ancora piuttosto vivi e che necessitano di essere elaborati”.
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 12.11.2024 il giudice istruttore, dato atto che il ricorrente ha fornito informazioni inesatte e incomplete rispetto alla sua situazione reddituale e patrimoniale, non ha offerto la prova del versamento (sia pure parziale) del contributo al mantenimento indiretto del minore posto a suo carico2 e non ha esercitato regolarmente il diritto di visita del minore, tra l'altro, ha ritenuto “necessario affidare ai SS del Comune di NN US (dove vivono la resistente e il minore) e di EN (dove vive il ricorrente) il compito di svolgere un'accurata indagine psicosociale sul nucleo familiare, mediante accessi domiciliari e colloqui con le parti e gli adulti di riferimento per il minore (ivi compresi i professionisti indicati in data 12.06.2024, dott.ssa e dott. , verificare le condizioni personali, Per_3 Per_4
abitative, sociali e lavorative dei genitori di e la loro effettiva adesione ai percorsi individuali di Pt_2
supporto psicologico che hanno dichiarato di avere avviato in data 12.06.2024 e accertare se il ricorrente sia intenzionato a esercitare regolarmente il diritto di visita del figlio minorenne (e a contribuire al suo mantenimento) e quale sia il regime di affidamento di idoneo a garantirgli il diritto a una Pt_2
crescita sana ed equilibrata” e medio tempore ha affidato il minore in via esclusiva alla madre per le decisioni ordinarie, escluse quelle di maggiore importanza relative alla salute, istruzione ed educazione da assumere di comune accordo con l'ausilio o del Co.ge o dei
SS (a seconda della prosecuzione o meno del percorso avviato con la dott.ssa Per_2
con l'effettiva adesione del ricorrente).
Pag. 13 di 28 In data 26.02.2025 la resistente ha segnalato alcuni comportamenti del figlio minorenne che le hanno destato particolare preoccupazione e che il ricorrente non ha più aderito al percorso di COGE, non ha nominato un nuovo difensore e “su una questione così delicata fornisce alla madre risposte sterili”.
In data 27.02.2025 il giudice istruttore ha nominato l'avv. AR Chiaravalli curatrice speciale di e ha disposto c.t.u. al fine di accertare, in estrema sintesi, le Pt_2
condizioni di le competenze/capacità genitoriali delle parti. Pt_2
In data 28.02.2025 i SS del Comune di NN US hanno riferito che la resistente “sta mantenendo il suo percorso di sostegno psicologico personale per essere aiutata ad elaborare i cambiamenti che sono avvenuti nel nucleo, nonché anche per lavorare su sé stessa, comunicando di trarne beneficio. Contattato il Dott. in data 27 febbraio c.a. lo stesso ha Per_4
confermato di stare portando aventi un percorso di sostegno psicologico individualizzato con la signora da più di un anno con cadenza settimanale;
da poco, a fronte di una maggiore serenità raggiunta, i colloqui sono diventati quindicinali. Il Dott. Vitale conferma la costanza ed il buon investimento nel percorso da parte della signora […] dal mese di settembre p.v, inizierà la scuola Pt_2
dell'Infanzia [di Garbagnate Milanese] Il bambino attualmente durante la settimana viene accudito prevalentemente dai nonni materni con i quali la signora riferisce di essere in sintonia. I nonni materni, conosciuti a colloquio in data 28 agosto scorso hanno riferito di occuparsi con piacere del nipotino. I signori vivono a Garbagnate Milanese, sono entrambi pensionati, e riescono a dedicarsi al nipotino quando la mamma lavora. Hanno raccontato del dispiacere vissuto per la fine della relazione di coppia della figlia, degli screzi avuti con il papà del bambino e che adesso cercano di mantenersi ad una
“distanza relazionale di sicurezza”. Relativamente ai rapporti tra il bambino ed il padre, la signora riferisce che, da calendario il sig. dovrebbe vedere o il martedì o il giovedì dalle Pt_2 Pt_2
17.30 alle 20.30, tutti venerdì dalle 17 alle 21 e la domenica dalle 10 alle 20. In pratica la signora riferisce che le frequentazioni sono discontinue, ovvero senza una costanza rispetto ai giorni ed orari. In genere la signora scrive un messaggio all'ex compagno ad inizio settimana per chiedergli la sua organizzazione, e talvolta il sig. comunica o conferma i giorni in anticipo, mentre altre volte non Pt_2
risponde. Relativamente a tale organizzazione la signora riferisce di vedere il bambino quasi sempre sereno al rientro dal tempo trascorso con il padre, lamenta tuttavia che il signor comunichi poco Pt_2
con lei, ad esempio non la saluti e mantenga una forte chiusura relazionale nei suoi confronti”.
Pag. 14 di 28 All'udienza celebrata in data 12.03.2025 il ricorrente ha chiesto di poter vedere il figlio a weekend alternati e ha dichiarato di versare l'importo mensile di € 250,00 per il mantenimento di di essere in difficoltà, di vivere da solo in locazione da Pt_2
gennaio 2023 dietro il versamento del canone mensile dell'importo di € 600,00; la resistente ha dichiarato che il padre è abbastanza regolare nel versamento dell'importo mensile di € 200,00/250,00, non esercita regolarmente il diritto di visita (avvisandola all'ultimo momento o non rispondendo ai messaggi inviatigli), ha saltato 30 giorni da novembre a fine febbraio e non risponde alle videochiamate e ha chiesto l'attivazione del servizio di SN per gli incontri padre/figlio come da conclusioni rassegnate dal CS all'atto della sua costituzione in giudizio in pari data;
il giudice istruttore, dato atto di quanto sopra, tra l'altro, ha limitato la responsabilità genitoriale rispetto alla frequentazione e alla relazione padre/figlio minore che ha affidato ai SS del Comune di NN US
“che, sino a diverse/nuove indicazioni, assicurerà incontri (e/o videochiamate) alla presenza della figura educativa individuata”.
In data 14.07.2025 la c.t.u. ha depositato l'elaborato peritale affidatole.
In data 18.07.2025 i SS del Comune di NN US hanno riferito di avere
“provveduto ad attivare il Servizio di Spazio Neutro gestito dalla “Fondazione AR Lattuada
Onlus” di Saronno [che] gli incontri sono iniziati in data 05 maggio 2025 ed avvengono con cadenza settimanale per 1 ora [che] Da quando è in essere tale organizzazione la signora riferisce di vedere il bambino più sereno, di vederlo tranquillo quando lo accompagna agli incontri e di ritrovarlo sereno anche successivamente. Invece un elemento di importante fatica che la signora continua a riportare è la difficoltà/chiusura comunicativa del signor nei suoi confronti che sembra essersi “fossilizzata” Pt_2
nel tempo. In relazione a tale chiusura per la signora risulta estremamente complicato o quasi impossibile coinvolgere il padre nelle scelte di vita necessarie per il figlio”.
In data 09.06.2025 gli operatori dello SN hanno relazionato quanto segue:
Pag. 15 di 28 All'udienza con trattazione scritta celebrata in data 01.08.2025, il giudice istruttore,
“rilevato che alla c.t.u. il ricorrente ha dichiarato “di essersi sentito profondamente offeso dalle accuse ricevute e di ritenere oggi molto difficile riaprire un canale relazionale più disteso” (pag. 28), che alla c.t.u. è stato riferito dalla dott.ssa che il ricorrente ha “partecipato “puntualmente a tutti gli Per_5
incontri”, chiedendo espressamente che fosse “garantita l'assenza di contatto con l'ex moglie. Il “legame padre-figlio” è centrato sul gioco, e il padre ha riferito di “non telefonare al bambino” perché durante le chiamate sente “le voci della madre o dei nonni”, cosa che lo infastidisce […] Il sig. si è Pt_2
mostrato “poco collaborativo” nel percorso, e non ha colto le occasioni di confronto per “accrescere le proprie competenze genitoriali [che, prosegue la c.t.u.] La madre, pur nel dolore e nel dubbio, mostra
“disponibilità al dialogo” e volontà di costruire una cornice più stabile per il figlio. Il padre non beneficia
Pag. 16 di 28 di alcun supporto terapeutico individuale e non ha condiviso la situazione con la propria famiglia d'origine. La sua posizione emotiva risulta come “congelata rispetto alla crisi coniugale”, come confermato anche dalla dr.ssa che sottolinea come la sua posizione emotiva, sia la stessa di un Per_6
anno fa, questo è il presupposto per un “blocco evolutivo non compatibile con un esercizio genitoriale adeguato”, che a pag. 36 la c.t.u. ha indicato per il padre: “un “percorso di sostegno alla genitorialità” orientato all'elaborazione del vissuto di separazione e al superamento della rigidità narcisistica che limita la sua capacità riflessiva;
un “intervento mirato sulla regolazione emotiva e sull'autocontrollo”, per permettere l'instaurarsi di un clima relazionale positivo e sicuro per il figlio;
la “riattivazione dello spazio di confronto con l'educatore” come occasione di apprendimento relazionale” e che alla successiva pag. 40 la c.t.u. ha sostenuto che “Entrambi i genitori hanno risorse potenziali che potrebbero essere valorizzate attraverso un percorso di coordinamento genitoriale, purché vi sia disponibilità reciproca a un confronto rispettoso e orientato al benessere del minore. Non può essere valutato l'aspetto “garanzia dell'accesso all'altro genitore” perché il dialogo tra i due genitori è bloccato a causa del pensiero espresso dal sig. di “non voler parlare con la signora”. Questo ha impedito di sondare la relazione tra i Pt_2
due genitori e di valutare la capacità di accesso all'altro genitore, in termini evolutivi […] allo stato attuale che, l'ostacolo principale sia rappresentato dall'incapacità del sig. di accettare la Pt_2
separazione e di accedere ad un dialogo costruttivo e funzionale alla cogenitorialità con la sig.ra La situazione palesata dal sig. e cristallizzata da un anno (già presentava la stessa posizione un Pt_2
anno fa con la dr.ssa , non è compatibile con la crescita e lo sviluppo armonioso del figlio. Il sig. Per_6
è molto accogliente nella fisicità con il bambino ma ignora completamente quali possano essere i Pt_2
suoi bisogni e quindi, in modo egocentrato, ignora la necessità di costruire una relazione positiva con la madre e rimane centrato sulla “sua ferita” che antepone alle necessità del figlio [e che] l'unico elemento sfavorevole è caratterizzato dalla chiusura del sig. dichiarata apertamente, rispetto alla Pt_2
possibilità di costruire con la sig.ra una genitorialità condivisa”, ritenuto che rispetto a quanto innanzi evidenziato dalla c.t.u. pare “distonica” l'affermazione dalla medesima resa a pag. 41:
“Attualmente non vi sono ostacoli all'affido condiviso. Si auspica che la situazione attuale, attraverso un percorso di sostegno alla genitorialità per il sig. e un coordinamento genitoriale possa addivenire Pt_2
ad un equilibrio stabile e funzionale alla crescita di , tra l'altro, dimenticando quanto già Pt_2
segnalato dalla Coge (dott.ssa in data 15.07.2024 e riportato nell'ordinanza Persona_2
pronunciata in data 12.11.2024 e, a contrario, sintonico o “necessario modificare tale indicazione [v.
Pag. 17 di 28 elaborato peritale a pag. 45] In particolare, è emersa in modo costante l'incapacità del padre di ipotizzare una genitorialità realmente condivisa con la madre, a causa di una significativa rigidità relazionale, di una marcata difficoltà nel riconoscere e rispettare il ruolo dell'altro genitore, nonché di un'insufficiente capacità di mentalizzare i bisogni affettivi ed evolutivi del minore. Pertanto, si concorda con quanto proposto dal consulente di parte materna e dal curatore speciale del minore, indicando come più adeguata, allo stato attuale, una modalità di affido esclusivo alla madre, che garantisca maggiore stabilità al bambino e una cornice educativa coerente e protettiva. Si precisa tuttavia che tale indicazione non è da intendersi come definitiva o punitiva. Qualora il padre, attraverso un percorso di sostegno e accompagnamento, dimostri di aver acquisito “le competenze minime richieste dalla normativa vigente in tema di responsabilità genitoriale condivisa”, nello specifico: • la capacità di rispettare l'altro genitore nel suo ruolo, • la disponibilità alla collaborazione nella gestione congiunta del figlio, • l'attitudine a cogliere e rispondere in modo adeguato ai bisogni del bambino potrà essere valutata l'opportunità di riaprire una prospettiva di “genitorialità condivisa”, coerente con lo spirito della riforma introdotta dalla legge n.
206/2021 (riforma Cartabia), che pone al centro l'interesse del minore e la valorizzazione della bigenitorialità” [ha] parzialmente modificato i provvedimenti vigenti (di cui all'ordinanza pronunciata in data 12.11.2024) e confermato quelli assunti a mezzo dell'ordinanza pronunciata in data
12.03.2025; i SS supporteranno la coppia genitoriale, verificheranno se sia possibile organizzare incontri congiunti (anche da remoto) per favorire la circolazione delle informazioni e l'assunzione di decisioni condivise e continueranno a regolamentare e garantire gli incontri padre/figlio minorenne in spazio neutro o all'esterno di esso ma alla presenza dell'educatore professionale a tanto deputato che si adopererà per promuovere nel ricorrente una maggiore consapevolezza rispetto ai temi genitoriali;
agli incontri protetti potrà partecipare anche la sorella di i SS dovranno Pt_2 Persona_7
regolamentare e supervisionare anche le videochiamate padre/figlio minorenne;
il ricorrente deve essere invitato a intraprendere senza ritardo “un “percorso di sostegno alla genitorialità” orientato all'elaborazione del vissuto di separazione e al superamento della rigidità narcisistica che limita la sua capacità riflessiva;
un “intervento mirato sulla regolazione emotiva e sull'autocontrollo”, per permettere l'instaurarsi di un clima relazionale positivo e sicuro per il figlio;
la “riattivazione dello spazio di confronto con l'educatore” come occasione di apprendimento relazionale”; ove il ricorrente dimostrasse, nel breve termine, la seria volontà di “potenziare” le proprie capacità genitoriali nel senso e/o nella direzione indicata dalla c.t.u. i provvedimenti di seguito assunti potranno essere modificati a suo favore [disposto]
Pag. 18 di 28 l'affido super esclusivo del minore alla madre che potrà assumere essa sola le decisioni necessarie per garantire a il diritto alla salute, istruzione ed educazione;
[…] CHE i SS adempiano Pt_2
l'incarico loro conferito in data 12.03.2025 (per come meglio esplicitato in parte motiva) e depositino relazione analitica di aggiornamento attestante l'andamento dei servizi attivati entro e non oltre il
03.11.2025 (impregiudicato il potere/dovere di segnalare senza ritardo eventuali situazioni pregiudizievoli per il minore) [invitato] il ricorrente ad avviare senza ritardo, con il supporto dei SS, i percorsi di cui in parte motiva e a depositare la documentazione comprovante entro e non oltre il
03.11.2025 [e concesso] alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.28, comma 1, c.p.c.”.
In data 05.11.2025 i SS del Comune di NN US hanno riferito quanto segue:
Pag. 19 di 28 Pag. 20 di 28 In data 27.11.2025 i SS del Comune di EN (cui è stata richiesta la presa in carico del nuclo familiare paterno in data 12.11.2024) hanno riferito quanto segue:
Pag. 21 di 28 All'udienza con trattazione scritta celebrata in data 03.12.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
A mezzo della comparsa conclusionale depositata in data 03.11.2025 il ricorrente ha allegato di avere inoltrato, via email, in data 08.10.2025, alla Fondazione Betania
l'iscrizione per un percorso psicologico che, tuttavia, a oggi, non ha avviato “attenendo
[ancora] di essere chiamato dagli operatori incaricati per il primo colloquio psicologico;
ha più volte contattato telefonicamente la Fondazione ma di risposta gli è stato comunicato che verrà ricontattato in base ai tempi della lista d'attesa del servizio (doc.29)” e ha chiesto la modifica dei provvedimenti vigenti e, nel dettaglio, l'affido condiviso di ai genitori e la Pt_2
liberalizzazione degli incontri con il figlio dimenticando (sic!) di avere recentemente dichiarato anche ai SS del Comune di EN di essere disponibile ad avviare un dialogo con la madre del fanciullo “sempre mediato e alla presenza di una terza persona” che è il motivo
– o uno dei motivi – per cui in corso di causa è stato attivato il servizio di Spazio Neutro
i.e. evitare contatti non mediati tra i due genitori (che è esattamente ciò che ha chiesto e chiede in primis il : sic!). Infatti, lo Spazio Neutro è stato attivato anche per Pt_2
garantire la regolare (e prevedibile) frequentazione del figlio minorenne da parte del padre a fronte delle criticità riscontrate e segnalate in merito al puntuale rispetto del calendario vigente ante 12.03.2025 da parte del medesimo e delle resistenze/reticenze da quest'ultimo dimostrate nel rispondere ai messaggi inviatigli dalla madre (oltre che alle videochiamate).
Ne consegue che, a oggi, il principale elemento sfavorevole all'affido condiviso del minore ai genitori è la perdurante chiusura del , dichiarata e confermata Pt_2
Pag. 22 di 28 apertamente anche ai SS del Comune di EN, “rispetto alla possibilità di costruire con la sig.ra una genitorialità condivisa” (senza la mediazione di terzi) ovvero il perdurante rifiuto del ad avviare un dialogo e un confronto fluido e sereno con la madre di Pt_2
senza la presenza di una terza persona”. Pt_2
Allorquando il ricorrente, grazie alla proficua e assidua partecipazione al percorso di supporto psicologico individuale che ha chiesto avviare in data 08.10.2025 (“per incrementare la sua capacità di auto-riflessione, riconoscimento delle emozioni altrui e gestione della frustrazione”: così la c.t.u. a pag. 40 di 47 dell'elaborato) e alla mediazione dei SS, acquisirà/maturerà la capacità di dialogare civilmente e proficuamente con l'altro genitore, rispettandone il ruolo, di collaborare e cooperare nella gestione congiunta del figlio e di cogliere e rispondere in modo adeguato ai molteplici bisogni di potrà Pt_2
e dovrà esserne valutato il reintegro nell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Medio tempore la madre dovrà informare il ricorrente delle decisioni assunte nell'interesse di ogni 15/20 giorni, tramite e-mail indirizzata anche ai SS. Pt_2
I SS garantiranno la regolare frequentazione padre/figlio in SN o al di fuori di esso alla presenza di educatore professionale fino a quando ci saranno i presupposti per la loro progressiva/graduale liberalizzazione (tenuto anche conto degli esiti degli approfondimenti diagnostici recentemente chiesti dalla madre per il minore), si adopereranno per favorire la ripresa del dialogo genitoriale e lo scambio delle informazioni relative a all'interno della coppia genitoriale con incontri Pt_2
congiunti in presenza e/o da remoto (cui la resistente, peraltro, non si è mai opposta), assicureranno il celere avvio del percorso individuale indicato dalla c.t.u. al ricorrente e ne monitoreranno l'andamento.
Nulla osta a che agli incontri padre/figlio minorenne possa partecipare anche la sorella
Per_1
A favore di deve essere aperto un procedimento di vigilanza dinanzi al GT Pt_2
territorialmente competente cui i SS relazioneranno semestralmente (depositando la prima relazione entro e non oltre il 30.06.2026, fatta salva l'urgenza).
La coppia genitoriale deve essere invitata ad attenersi scrupolosamente ai provvedimenti giudiziali vigenti e alle successive indicazioni dei SS, a collaborare massimamente con gli
Pag. 23 di 28 stessi nel superiore interesse del figlio minorenne, a comunicare civilmente e rispettosamente e ad astenersi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro (quanto meno) alla presenza di Pt_2
Da un punto di vista economico, tenuto conto della tenera età del minore, della limitata frequentazione del figlio da parte del padre (che, da tempo, non soddisfa direttamente alcuno dei molteplici bisogni di degli oneri di cura e accudimento Pt_2
prevalentemente assunti e assolti dalla madre e del tenore di vita goduto in costanza di convivenza coniugale e genitoriale, il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto di eve essere quantificato nell'importo mensile di € 500,00, rivalutato Pt_2
come per legge, di cui l'importo mensile di € 100,00 dovrà essere imputato alle spese straordinarie da sostenere per il minore cui ciascun genitore parteciperà nella misura del
50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano (per come recentemente aggiornato nel mese di giugno 2025), fatto salvo il diritto al conguaglio entro il
30.04/31.07/31.10 e 31.01 di ogni anno.
Infatti, mentre la resistente – impiegata a tempo indeterminato presso
[...]
percettrice di redditi netti mensili dell'importo medio di € 2.935,00 Controparte_5
nell'anno 2024 (calcolati su dodici mensilità), proprietaria esclusiva di un'auto Ford KA e della casa coniugale (gravata da mutuo sino all'anno 2038) – ha fornito informazioni esatte e complete rispetto alla sua situazione reddituale e patrimoniale, il resistente, all'epoca dell'introduzione del ricorso “ libero professionista a partita IVA, Controparte_6
presso il Centro Fitness Virgin Active di Baranzate di Bollate (MI) […] nonostante il chiaro dispositivo dell'art. 473-bis.12, comma 3 c.p.c., [in data 11.03.2024] ha depositato il modello disclosure praticamente “in bianco”, omettendo deliberatamente di allegare la maggior parte della documentazione richiesta (in primis, gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni) [che soltanto in parte ha offerto in data 22.05.2024, 06.06.2024, 17.07.2024 e
03.11.2025 e] oltre a [non avere specificamente contestato di avere] tantissimi clienti che segue privatamente sia in palestra sia presso il loro domicilio e che, di fatto, incrementano notevolmente il suo reddito mensile [non ha disconosciuto formalmente] il cosiddetto “quaderno contabile” del marito
[…] rinvenuto nella casa coniugale [dalla resistente] sul quale il ricorrente ha annotato
[meticolosamente] tutte le proprie entrate non dichiarate al Fisco (doc. 15) [ovvero] tutte le somme
Pag. 24 di 28 ricevute in contanti per le prestazioni rese “in nero”. A titolo esemplificativo, vi si leggono annotazioni quali: “Settimana dal 17/01/2022 al 22/01/2022: € 40 ( , € 400 , € 100 Per_8 Per_9
( ), € 180 ); settimana dal 09/05/2022 al 12/05/2022: € 350 (Antonella), € 50 Parte_4 Per_10
(Nadia), € 40 ( , € 300 ), € 75 , € 40 (Roberta), € 200 ( , € 160 Per_14
( ), € 175 (Luana), € 150 ( , € 50 (Nadia), € 50 ( , € 35 (Roberta nuoto); Per_15
settimana dal 07/11/2022 al 12/11/2022: € 300 ), € 175 , € 175 ( , € Per_18
350 ( , € 175 ( ), € 150 , (…) € 200 ( moglie), € 350 ( Per_9 Per_19 Per_21
negozio), € 50 ( , € 210 ( ), € 175 ( Pera), € 200 riabilitazione)”, e Per_22 Per_23 Per_24 Per_25
così via [nonché i i e i ] SOLO NELL'ANNO
SOLARE 2021-2022, Parte_5
€ 60.000,00, CHE CORRISPONDONO A € 5.000,00 NETTI MENSILI”.
[...]
Come già innanzi evidenziato (vedasi nota 2) “dalla parziale documentazione in atti versata in data 17.07.2024 [emergono] versamenti di denaro contante per un totale di € 10.855,00 nell'anno
2022 e per complessivi € 2.480,00 da gennaio a settembre 2023 a cui si aggiungono bonifici con causale
“pagamento paghetta” per un totale di € 6.000,00 nell'arco di 9 mesi, ulteriori versamenti di denaro contante dal 03.11.2023 per complessivi € 2.500,00 circa in 40 giorni e, in data 13.11.2023, un bonifico di € 100,00 con causale “prova nuovo conto” […] che non trovano corrispondenza nel modello disclosure compilato e offerto sub doc. n. 18”.
Altrettanto inverosimile/non credibile il modello disclosure “aggiornato” offerto in data
03.11.2025 sub doc. 32 dove vengono indicati redditi da lavoro autonomo/libero professionale per complessivi € 1.377,00 nell'anno 2024 (vedasi in tale senso anche il doc. 31 “Unico 2025”) sebbene dagli estratti degli anni 2024 e 2025 del c/c n. 3846193 presso BA CO e del c/c offerti sub doc. 30 emergano ben altre risorse CP_7
economiche in capo al ricorrente. Infatti, nel 2024 risultano “versamenti IN CONTANTI per un totale di € 14.070,00 (€ 200,00 il 23.1.2024, il 27.03.2024, il 28.8.2024, l'11.12.2024,
€ 1.540,00 il 13.03.2024, € 450,00 il 27.3.2024, € 340,00 il 23.04.2024, € 330,00 il
6.5.2024, il 18.11.2024, € 400,00 l'1.7.2024, € 800,00 il 10.7.2024, € 1.050,00 il 26.7.2024,
€ 50,00 il 22.8.2024, € 1.560,00 il 24.9.2024, € 510,00 il 17.10.2024, € 3.300,00 il
25.10.2024, € 1.000,00 il 26.11.2024, € 300,00 il 3.12.2024, il 5.12.2024, € 40,00 il
5.12.2024, € 560,00 il 10.12.2024, € 180,00 il 12.12.2024, € 230,00 il 16.12.2024). Nel
Pag. 25 di 28 2025 risultano versamenti IN CONTANTI per un totale di € 7.840,00 (€ 600,00 il 10.1.2025, €
480,00 il 13.1.2025, € 790,00 il 16.1.2025, € 300,00 il 23.1.2025, il 31.7.2025, € 200,00 il
4.2.2025, il 13.5.2025, € 250,00 il 6.2.2025, € 50,00 il 6.2.2025, il 13.5.2025, € 640,00 il
26.2.2025, € 590,00 il 10.3.2025, € 1.260,00 il 17.3.2025, € 240,00 il 17.3.2025, € 160,00 il
6.5.2025, € 710,00 il 5.6.2025, € 370,00 il 15.7.2025, € 650,00 il 12.8.2025). Per un totale di ben € 22.000,00” che, peraltro, come da doc. 15 offerto da parte resistente rappresentano soltanto la quota parte dei “soldi versati” rispetto a quelli effettivamente “presi” e “spesi” dal ricorrente (dotato di capacità lavorativa specifica e di sufficiente tempo da dedicarvi).
Alla resistente, quale genitore affidatario in via super esclusiva del minore, spetta di diritto il 100% dell'assegno unico e universale spettante per la prole.
***
Le spese di lite sostenute dalla ricorrente (ivi compreso il compenso già liquidato alla c.t.u.), secondo la c.d. regola della soccombenza, liquidate come da dispositivo ex D. M.
147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia di media complessità, dell'attività effettivamente espletata e del mancato deposito di nota spese, sono poste a carico del resistente (riconoscendo i valori tabellari medi per ciascuna fase del giudizio).
Le spese di lite sostenute dalla Curatrice speciale di secondo la c.d. regola della Pt_2
causalità, liquidate come da dispositivo ex D. M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia di media complessità, dell'attività effettivamente espletata e della nota spese in atti versata, nei rapporti esterni, sono poste a carico solidale dei genitori del minore e, nei rapporti interni, a carico del resistente
(riconoscendo i valori tabellari minimi per ciascuna fase del giudizio).
Tenuto conto della domanda presentata in data 01.07.2025 al COA di Busto Arsizio, le spese delle prime due fasi del giudizio (concluse ante 01.07.2025) dovranno essere rifuse all'avv. AR Chiaravalli mentre quelle relative alle fasi n. 3 e 4 dovranno essere rifuse all'AR (dovendosi confermare l'ammissione del minore al beneficio richiesto non risultando convivenze con soggetti terzi).
P.Q.M.
Pag. 26 di 28 Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria e/o diversa e/o ulteriore istanza assorbita e/o disattesa e/o respinta:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi che al ricorrente;
Pt_6
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) CONFERMA il collocamento prevalente del figlio minorenne delle parti presso la madre nella casa coniugale sita in NN US (VA), Via IV Novembre n. 340 e l'assegnazione della stessa alla resistente (che, peraltro, ne è la proprietaria piena ed esclusiva);
4) CONFERMA l'affido super esclusivo di alla madre, fatti salvi gli Pt_2
obblighi informativi di cui in parte motiva;
5) DISPONE CHE i SS continuino a garantire la regolare frequentazione padre/figlio minorenne come in parte motiva e adempiano agli ulteriori incarichi loro conferiti in parte motiva;
6) INVITA il ricorrente ad avviare senza ritardo il percorso di sostegno psicologico con le finalità richiamate in parte motiva e a parteciparvi con impegno e costanza;
7) INVITA la coppia genitoriale ad attenersi scrupolosamente ai provvedimenti giudiziali vigenti e alle successive indicazioni dei SS, a collaborare massimamente con gli stessi nel superiore interesse del figlio minorenne, a comunicare civilmente e rispettosamente e ad astenersi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro (quanto meno) alla presenza di Pt_2
8) DISPONE l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore di
[...]
nato a [...], in data [...], dinanzi al GT di Parte_2
questo Tribunale cui i SS relazioneranno come in parte motiva;
9) DISPONE CHE il ricorrente contribuisca al mantenimento indiretto del figlio minorenne versando alla resistente l'importo mensile di € 500,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, di cui l'importo mensile di € 100,00 dovrà essere imputato alle spese straordinarie da sostenere per il minore cui ciascun genitore parteciperà nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la
Pag. 27 di 28 C.d.A. di Milano (per come recentemente aggiornato nel mese di giugno 2025), fatto salvo il diritto al conguaglio entro il 30.04/31.07/31.10 e 31.01 di ogni anno;
10) CONFERMA il diritto della resistente di continuare a chiedere e percepire dall' l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole quale CP_8
genitore affidatario in via super esclusiva;
11) CONDANNA il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite che liquida in complessivi € 10.860,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
12) PONE definitivamente a carico del ricorrente il compenso già liquidato alla c.t.u.;
13) CONDANNA il ricorrente e la resistente a rifondere, in via solidale tra loro, all'avv. AR Chiaravalli le spese delle prime due fasi del giudizio liquidate in complessivi € 1.772,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
14) CONDANNA il ricorrente e la resistente a rifondere, in via solidale tra loro, all'AR le spese delle fasi n. 3 e 4 del giudizio liquidate in complessivi € 3.659,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
15) Nei rapporti interni PONE le spese di cui ai precedenti capi n. 13 e 14 definitivamente a carico del ricorrente;
16) DISPONE la comunicazione della presente sentenza al GT di questo Tribunale e ai SS dei Comuni di NN US e di EN per quanto di rispettiva competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
11 cs /12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
NU NI AR EN PU
Pag. 28 di 28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A fronte della rinuncia al mandato difensivo depositata in data 24.09.2024 dagli Avv.ti Carolina Akie Colleoni e Aurelia Bombini 2 Nonostante dalla parziale documentazione in atti versata in data 17.07.2024 emergessero/emergano versamenti di denaro contante per un totale di € 10.855,00 nell'anno 2022 e per complessivi € 2.480,00 da gennaio a settembre 2023 a cui si aggiungono bonifici con causale “pagamento paghetta” per un totale di € 6.000,00 nell'arco di 9 mesi, ulteriori versamenti di denaro contante dal 03.11.2023 per complessivi € 2.500,00 circa in 40 giorni e, in data 13.11.2023, un bonifico di € 100,00 con causale “prova nuovo conto” non meglio rendicontato che non trovano corrispondenza nel modello disclosure compilato e offerto sub doc. n. 18