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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/06/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 454/2025 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ESPOSITO VINCENZO
PARTE RICORRENTE contro
(cf. ) Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia l'Ill Tribunale di Milano adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere:
- Accertare l'esistenza del contratto di mutuo stipulato dai sig.ri , e CP_1 Parte_2
, e per l'effetto, condannare il sig. , alla restituzione Parte_1 Controparte_1
immediata senza dilazioni, della somma di euro 12.500,00 in favore della sig.ra - Pt_1
il tutto con vittoria di spese di lite, oltre iva e cpa se dovute, rimborso forfettario nella misura del 15 % come per legge.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. , premesso di aver effettuato, su Parte_1
richiesta del proprio figlio, un prestito di € 25.000 ai signori e , Controparte_1 Parte_2
pagina 1 di 3 in un momento nel quale questi si trovavano in serie difficoltà economiche;
che le parti redigevano accordo scritto di mutuo in data 4 gennaio 2016; che i signori e riconoscevano nell'atto, di aver percepito le somme;
CP_1 Pt_2 che dall'estratto conto della ricorrente emergeva, in detta data, bonifico in uscita in favore dei predetti;
che non era stato previsto un termine per la restituzione delle somme;
che per tal motivo il rapporto rimane assoggettato all'art. 1813 c.c., che prevede la restituzione a richiesta del creditore;
che la ricorrente, persona di età avanzata, si era decisa a richiedere la restituzione degli importi;
che la GN , a seguito delle richieste, aderiva alla negoziazione assistita ed Pt_2
estingueva il mutuo versandole l'importo di € 12.500,00; che al contrario, nulla versava;
CP_1
tutto quanto ciò premesso, conviene lo stesso in giudizio instando, previo accertamento della avvenuta conclusione del contratto, per la condanna di al pagamento Controparte_1 dell'importo di € 12.500,00.
Il resistente, regolarmente citato, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
La causa veniva istruita con la acquisizione della documentazione prodotta e veniva discussa alla udienza del 17.6.2025, sostituita da note scritte, con riserva di deposito della decisione nei 30 giorni.
***
Il ricorso è fondato e come tale va accolto.
Dalla documentazione dimessa emerge che fra le parti è intercorso in data 5.1.2016, contratto di prestito personale infruttifero, con la dazione, da parte della ricorrente, dell'importo di € 25.00,00.
Attraverso la produzione del contratto parte attrice ha assolto all'obbligo sulla stessa incombente.
pagina 2 di 3 Secondo la ormai nota decisione delle Sezioni Unite della Corte, infatti, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr., in senso conforme, più di recente, Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021; Cass. sez. 3, ordinanza n. 22244 del 14/07/2022).
Spetta, pertanto, al convenuto eccepire l'avvenuto rispetto delle previsioni contrattuali, prova che lo rimasto contumace, non ha in alcun modo offerto. CP_1
Atteso l'inadempimento dello stesso alla obbligazione di restituzione, questi va condannato al pagamento dell'importo ancora dovuto, pari a € 12.500,00.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Accertare e dichiara l'esistenza del contratto di mutuo stipulato da , Controparte_1 Pt_2
e , per l'effetto, condanna , alla restituzione
[...] Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 12.500,00 in favore di . Parte_1
Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € 237,00 CP_1 Pt_1
e € 27,00 per spese ed € 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al
15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 18 giugno 2025
Il Giudice
Simona Caterbi
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 454/2025 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ESPOSITO VINCENZO
PARTE RICORRENTE contro
(cf. ) Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia l'Ill Tribunale di Milano adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere:
- Accertare l'esistenza del contratto di mutuo stipulato dai sig.ri , e CP_1 Parte_2
, e per l'effetto, condannare il sig. , alla restituzione Parte_1 Controparte_1
immediata senza dilazioni, della somma di euro 12.500,00 in favore della sig.ra - Pt_1
il tutto con vittoria di spese di lite, oltre iva e cpa se dovute, rimborso forfettario nella misura del 15 % come per legge.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. , premesso di aver effettuato, su Parte_1
richiesta del proprio figlio, un prestito di € 25.000 ai signori e , Controparte_1 Parte_2
pagina 1 di 3 in un momento nel quale questi si trovavano in serie difficoltà economiche;
che le parti redigevano accordo scritto di mutuo in data 4 gennaio 2016; che i signori e riconoscevano nell'atto, di aver percepito le somme;
CP_1 Pt_2 che dall'estratto conto della ricorrente emergeva, in detta data, bonifico in uscita in favore dei predetti;
che non era stato previsto un termine per la restituzione delle somme;
che per tal motivo il rapporto rimane assoggettato all'art. 1813 c.c., che prevede la restituzione a richiesta del creditore;
che la ricorrente, persona di età avanzata, si era decisa a richiedere la restituzione degli importi;
che la GN , a seguito delle richieste, aderiva alla negoziazione assistita ed Pt_2
estingueva il mutuo versandole l'importo di € 12.500,00; che al contrario, nulla versava;
CP_1
tutto quanto ciò premesso, conviene lo stesso in giudizio instando, previo accertamento della avvenuta conclusione del contratto, per la condanna di al pagamento Controparte_1 dell'importo di € 12.500,00.
Il resistente, regolarmente citato, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
La causa veniva istruita con la acquisizione della documentazione prodotta e veniva discussa alla udienza del 17.6.2025, sostituita da note scritte, con riserva di deposito della decisione nei 30 giorni.
***
Il ricorso è fondato e come tale va accolto.
Dalla documentazione dimessa emerge che fra le parti è intercorso in data 5.1.2016, contratto di prestito personale infruttifero, con la dazione, da parte della ricorrente, dell'importo di € 25.00,00.
Attraverso la produzione del contratto parte attrice ha assolto all'obbligo sulla stessa incombente.
pagina 2 di 3 Secondo la ormai nota decisione delle Sezioni Unite della Corte, infatti, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr., in senso conforme, più di recente, Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021; Cass. sez. 3, ordinanza n. 22244 del 14/07/2022).
Spetta, pertanto, al convenuto eccepire l'avvenuto rispetto delle previsioni contrattuali, prova che lo rimasto contumace, non ha in alcun modo offerto. CP_1
Atteso l'inadempimento dello stesso alla obbligazione di restituzione, questi va condannato al pagamento dell'importo ancora dovuto, pari a € 12.500,00.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Accertare e dichiara l'esistenza del contratto di mutuo stipulato da , Controparte_1 Pt_2
e , per l'effetto, condanna , alla restituzione
[...] Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 12.500,00 in favore di . Parte_1
Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € 237,00 CP_1 Pt_1
e € 27,00 per spese ed € 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al
15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 18 giugno 2025
Il Giudice
Simona Caterbi
pagina 3 di 3