Art. 17.
Per le merci di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 gli Enti gestori sono tenuti alla presentazione dei rendiconti con le norme di cui all'art. 5, primo comma.
Le relative gestioni si svolgono con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge in quanto applicabili.
Alla vendita delle merci di cui agli articoli richiamati nel precedente comma si provvedera' d'intesa fra le Amministrazioni interessate, nel quadro dei criteri predisposti dal Comitato interministeriale per la ricostruzione.
Per le merci di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 gli Enti gestori sono tenuti alla presentazione dei rendiconti con le norme di cui all'art. 5, primo comma.
Le relative gestioni si svolgono con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge in quanto applicabili.
Alla vendita delle merci di cui agli articoli richiamati nel precedente comma si provvedera' d'intesa fra le Amministrazioni interessate, nel quadro dei criteri predisposti dal Comitato interministeriale per la ricostruzione.