CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 14/01/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 68/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BOSCARINO MARIA STELLA, Presidente
GN ANDREA, Relatore
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1333/2022 depositato il 28/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210032288020000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 25.10.2022 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n° 298.2021.00322880.20.000, pervenuta in data 24.08.2022, con la quale viene intimato il pagamento della complessiva somma di € 361,97 per omesso versamento Tasse Automobilistiche per l'anno 2018, per le ragioni di cui al ricorso.
Con successiva memoria il ricorrente allegava istanza di definizione agevolata delle controversie tributarie con riferimento anche alla cartella impugnata, con versamento delle prime rate previste nel piano. Chiedeva quindi dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi della legge n. 197/2022 (cd “rottamazione quater”).
All'odierna udienza il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso di specie deve dichiararsi l'estinzione del giudizio, avendo il ricorrente rinunciato alla lite a seguito della adesione alla “rottamazione quater”, come documentato in atti.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n 24428 del 11.09.2024, la mera dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, prevista dalla legge 197/2022, implica l'estinzione del giudizio in conseguenza dell'impegno formalizzato dal contribuente a rinunciare al ricorso pendente, a prescindere dall'avvenuto pagamento delle rate previste nell'accordo di definizione.
Per quanto attiene le spese di lite, se ne deve disporre l'integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione collegiale, dichiara estinto il giudizio.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Siracusa, 17.12.2025
Il Giudice rel Il Presidente
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BOSCARINO MARIA STELLA, Presidente
GN ANDREA, Relatore
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1333/2022 depositato il 28/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210032288020000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 25.10.2022 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n° 298.2021.00322880.20.000, pervenuta in data 24.08.2022, con la quale viene intimato il pagamento della complessiva somma di € 361,97 per omesso versamento Tasse Automobilistiche per l'anno 2018, per le ragioni di cui al ricorso.
Con successiva memoria il ricorrente allegava istanza di definizione agevolata delle controversie tributarie con riferimento anche alla cartella impugnata, con versamento delle prime rate previste nel piano. Chiedeva quindi dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi della legge n. 197/2022 (cd “rottamazione quater”).
All'odierna udienza il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso di specie deve dichiararsi l'estinzione del giudizio, avendo il ricorrente rinunciato alla lite a seguito della adesione alla “rottamazione quater”, come documentato in atti.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n 24428 del 11.09.2024, la mera dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, prevista dalla legge 197/2022, implica l'estinzione del giudizio in conseguenza dell'impegno formalizzato dal contribuente a rinunciare al ricorso pendente, a prescindere dall'avvenuto pagamento delle rate previste nell'accordo di definizione.
Per quanto attiene le spese di lite, se ne deve disporre l'integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione collegiale, dichiara estinto il giudizio.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Siracusa, 17.12.2025
Il Giudice rel Il Presidente