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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/11/2025, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
r.g. 2522/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2522/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo” e vertente
TRA
( ) - avv. SCOPPA GIUSEPPE Parte_1 P.IVA_1
( ); C.F._1
RICORRENTE
E
( - avv. DE RISO CARMELA Controparte_1 C.F._2
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.05.2025, la parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 197/25, a mezzo del quale il giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore
Pagina 1 di 3 r.g. 2522/2025
aveva intimato il pagamento, in favore di , di € 4.225,43 Controparte_1
- oltre accessori e spese processuali - a titolo di mancato pagamento del trattamento di fine rapporto. Eccepiva l'insussistenza del credito azionato;
l'esistenza di bonifici per € 650,00; l'illegittimità della quantificazione del credito e l'erroneità del calcolo del tfr riportato nelle buste paga.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 07.11.2025, concludendo come in atti.
Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione e nei limiti di cui alla presente motivazione.
Vanno, in primo luogo, immediatamente respinte le eccezioni di natura formale spiegate dalla datrice, in quanto del tutto generiche e prive di adeguati elementi a riscontro.
Invero, va evidenziato che l'importo dovuto al lavoratore opposto a titolo di tfr risulta dal modello CU2024, compilato direttamente dalla datrice CP_ di lavoro ed è altrettanto evincibile dall'estratto contributivo e dalle buste paga versate in atti. Né l'odierna opponente ha proposto un prospetto di calcolo diverso da quello che è sfociato nel modello CU ovvero ha depositato l'ultima busta paga con il dettaglio dell'emolumento in oggetto.
Ne deriva che l'asserzione secondo cui la somma complessivamente calcolata a debito sarebbe stata indicata per errore è da ritenersi una mera petizione di principio e quindi da rigettarsi in quanto del tutto indeterminata.
Deve, invece, essere accolta l'eccezione di adempimento parziale sulla somma complessivamente dovuta.
Infatti, la datrice ha offerto in comunicazione due prospetti paga - ottobre 2020 e dicembre 2020 - in cui al lavoratore, coevamente alla retribuzione mensile, è stata corrisposta anche la somma di € 650,00 a titolo di “anticipazione TFR” (cfr. doc. in atti). Tali circostanze, oltre a non essere state contestate dalla odierna resistente, non sono smentibili in quanto corredate dalle distinte dei pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario (parimenti in atti).
Pertanto, pur se le
contro
-eccezioni del lavoratore fossero fondate
(anticipazione non richiesta-pagamento di una diversa tassazione), ciò non toglie che l'azienda debitrice abbia comunque erogato importi imputati per
Pagina 2 di 3 r.g. 2522/2025
lo stesso titolo che qui è causa, che devono necessariamente essere defalcate dal totale dovuto. Il lavoratore, eventualmente, dovrà agire in un altro giudizio a mero titolo di risarcimento danni ovvero, ove effettivamente dia prova di non aver chiesto anticipazioni e che il datore abbia violato delle disposizioni normative, dare la prova che il comportamento datoriale gli abbia arrecato in concreto un pregiudizio. Quanto alla tipologia di tassazione, la questione non è rilevabile in questa sede, atteso che innanzi al giudice del lavoro le spettanze retributive vanno sempre calcolate e liquidate al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.
In definitiva, revocato il decreto ingiuntivo opposto, la parte ricorrente va condannata al pagamento, in favore della parte resistente, della minor somma di € 3.575,43, a cui dovranno aggiungersi gli interessi legali via via rivalutati ex art. 429 c.p.c. - 150 disp. att. c.p.c. calcolati dalla debenza del tfr sino al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo n. 197/25, condanna La 2F società coop al pagamento, in favore di , della minor somma di € 3.575,43, oltre accessori Controparte_1 come in parte motiva;
2) condanna La 2F società coop al pagamento delle spese processuali sostenute da , liquidate in € 1.200,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2522/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo” e vertente
TRA
( ) - avv. SCOPPA GIUSEPPE Parte_1 P.IVA_1
( ); C.F._1
RICORRENTE
E
( - avv. DE RISO CARMELA Controparte_1 C.F._2
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.05.2025, la parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 197/25, a mezzo del quale il giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore
Pagina 1 di 3 r.g. 2522/2025
aveva intimato il pagamento, in favore di , di € 4.225,43 Controparte_1
- oltre accessori e spese processuali - a titolo di mancato pagamento del trattamento di fine rapporto. Eccepiva l'insussistenza del credito azionato;
l'esistenza di bonifici per € 650,00; l'illegittimità della quantificazione del credito e l'erroneità del calcolo del tfr riportato nelle buste paga.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 07.11.2025, concludendo come in atti.
Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione e nei limiti di cui alla presente motivazione.
Vanno, in primo luogo, immediatamente respinte le eccezioni di natura formale spiegate dalla datrice, in quanto del tutto generiche e prive di adeguati elementi a riscontro.
Invero, va evidenziato che l'importo dovuto al lavoratore opposto a titolo di tfr risulta dal modello CU2024, compilato direttamente dalla datrice CP_ di lavoro ed è altrettanto evincibile dall'estratto contributivo e dalle buste paga versate in atti. Né l'odierna opponente ha proposto un prospetto di calcolo diverso da quello che è sfociato nel modello CU ovvero ha depositato l'ultima busta paga con il dettaglio dell'emolumento in oggetto.
Ne deriva che l'asserzione secondo cui la somma complessivamente calcolata a debito sarebbe stata indicata per errore è da ritenersi una mera petizione di principio e quindi da rigettarsi in quanto del tutto indeterminata.
Deve, invece, essere accolta l'eccezione di adempimento parziale sulla somma complessivamente dovuta.
Infatti, la datrice ha offerto in comunicazione due prospetti paga - ottobre 2020 e dicembre 2020 - in cui al lavoratore, coevamente alla retribuzione mensile, è stata corrisposta anche la somma di € 650,00 a titolo di “anticipazione TFR” (cfr. doc. in atti). Tali circostanze, oltre a non essere state contestate dalla odierna resistente, non sono smentibili in quanto corredate dalle distinte dei pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario (parimenti in atti).
Pertanto, pur se le
contro
-eccezioni del lavoratore fossero fondate
(anticipazione non richiesta-pagamento di una diversa tassazione), ciò non toglie che l'azienda debitrice abbia comunque erogato importi imputati per
Pagina 2 di 3 r.g. 2522/2025
lo stesso titolo che qui è causa, che devono necessariamente essere defalcate dal totale dovuto. Il lavoratore, eventualmente, dovrà agire in un altro giudizio a mero titolo di risarcimento danni ovvero, ove effettivamente dia prova di non aver chiesto anticipazioni e che il datore abbia violato delle disposizioni normative, dare la prova che il comportamento datoriale gli abbia arrecato in concreto un pregiudizio. Quanto alla tipologia di tassazione, la questione non è rilevabile in questa sede, atteso che innanzi al giudice del lavoro le spettanze retributive vanno sempre calcolate e liquidate al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.
In definitiva, revocato il decreto ingiuntivo opposto, la parte ricorrente va condannata al pagamento, in favore della parte resistente, della minor somma di € 3.575,43, a cui dovranno aggiungersi gli interessi legali via via rivalutati ex art. 429 c.p.c. - 150 disp. att. c.p.c. calcolati dalla debenza del tfr sino al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo n. 197/25, condanna La 2F società coop al pagamento, in favore di , della minor somma di € 3.575,43, oltre accessori Controparte_1 come in parte motiva;
2) condanna La 2F società coop al pagamento delle spese processuali sostenute da , liquidate in € 1.200,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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