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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 24/09/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1708/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1708/2025 v.g., promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. CIONINI MARIA MATILDE e dall'avv.
MASTROPASQUA LAURA
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. SULLI RENATA nonché nato a [...] il [...] Controparte_2 assistito e difeso dall'avv. SULLI RENATA
pagina 1 di 4 con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Modifica condizioni del divorzio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/09/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano di aver divorziato con Sentenza n. 542/2018, emessa dal
[...]
Tribunale di Pescara e pubblicata il 10.04.2018.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio.
Il Presidente con l'assegnazione a se stesso del processo riservava di riferire al
Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.29, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le nuove condizioni proposte non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni proposta dalle parti e , provvede come Parte_1 Controparte_1 segue:
O M O L O G A le seguenti modifiche delle condizioni di divorzio,di cui alla sentenza n. 542/2018 pubblicata il 10.04.2018, concordate e confermate dalle predette parti:
pagina 2 di 4 1) la premessa al ricorso introduttivo è parte integrante dell'accordo;
2) considerato che il figlio è divenuto economicamente indipendente, dal CP_2 mese di aprile 2025 si intende revocato l'onere di contribuzione in favore del medesimo posto a carico del sig. sia a titolo di mantenimento Parte_1 ordinario che straordinario;
3) per l'effetto la sig.ra e il sig. espressamente Controparte_1 Controparte_2 rinunciano, ad ogni effetto anche ai fini del diritto di rivalsa, a tutti i crediti maturati da aprile 2025 ad oggi, per assegno di mantenimento e spese straordinarie del figlio
, dichiarando di non avere più nulla a pretendere nei confronti del sig. CP_2 per ogni ragione e/o titolo;
parimenti l'Ing. rinunzia ad Parte_1 Parte_1 eventuali crediti maturati o maturandi sempre relativamente all'assegno di mantenimento ed alle spese straordinarie del figlio nei confronti della sig.ra CP_2
e del sig. dichiarando di non avere più nulla a Controparte_1 Controparte_2 pretendere nei confronti di questi ultimi per ogni ragione e/o titolo;
4) le parti dichiarano che gli accordi economici che precedono sono tutti connessi, funzionali ed indispensabili alla risoluzione della crisi familiare, ed alla definizione dei rapporti tra di essi, ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti in materia, per cui sono da considerarsi esenti dall'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa;
5) i sig.ri , e danno atto che il Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 ricorso ha formato oggetto di analitica trattativa, e consegue ad un'attenta ponderazione e ad un'adeguata valutazione di quanto contenuto, tutto ciò ritenendo pienamente rispondente alle aspettative ed esigenze di ciascuno, avendo predisposto congiuntamente e di comune accordo la presente scrittura e tutte le clausole che la compongono;
6) le spese, i diritti e gli onorari dei procuratori costituiti sono interamente compensate fra le parti, ed a tal fine le medesime ed i rispettivi difensori pagina 3 di 4 sottoscrivono il ricorso per rinuncia al vincolo di solidarietà ai sensi della Legge
Professionale.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 24/09/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1708/2025 v.g., promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. CIONINI MARIA MATILDE e dall'avv.
MASTROPASQUA LAURA
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. SULLI RENATA nonché nato a [...] il [...] Controparte_2 assistito e difeso dall'avv. SULLI RENATA
pagina 1 di 4 con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Modifica condizioni del divorzio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/09/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano di aver divorziato con Sentenza n. 542/2018, emessa dal
[...]
Tribunale di Pescara e pubblicata il 10.04.2018.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio.
Il Presidente con l'assegnazione a se stesso del processo riservava di riferire al
Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.29, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le nuove condizioni proposte non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni proposta dalle parti e , provvede come Parte_1 Controparte_1 segue:
O M O L O G A le seguenti modifiche delle condizioni di divorzio,di cui alla sentenza n. 542/2018 pubblicata il 10.04.2018, concordate e confermate dalle predette parti:
pagina 2 di 4 1) la premessa al ricorso introduttivo è parte integrante dell'accordo;
2) considerato che il figlio è divenuto economicamente indipendente, dal CP_2 mese di aprile 2025 si intende revocato l'onere di contribuzione in favore del medesimo posto a carico del sig. sia a titolo di mantenimento Parte_1 ordinario che straordinario;
3) per l'effetto la sig.ra e il sig. espressamente Controparte_1 Controparte_2 rinunciano, ad ogni effetto anche ai fini del diritto di rivalsa, a tutti i crediti maturati da aprile 2025 ad oggi, per assegno di mantenimento e spese straordinarie del figlio
, dichiarando di non avere più nulla a pretendere nei confronti del sig. CP_2 per ogni ragione e/o titolo;
parimenti l'Ing. rinunzia ad Parte_1 Parte_1 eventuali crediti maturati o maturandi sempre relativamente all'assegno di mantenimento ed alle spese straordinarie del figlio nei confronti della sig.ra CP_2
e del sig. dichiarando di non avere più nulla a Controparte_1 Controparte_2 pretendere nei confronti di questi ultimi per ogni ragione e/o titolo;
4) le parti dichiarano che gli accordi economici che precedono sono tutti connessi, funzionali ed indispensabili alla risoluzione della crisi familiare, ed alla definizione dei rapporti tra di essi, ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti in materia, per cui sono da considerarsi esenti dall'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa;
5) i sig.ri , e danno atto che il Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 ricorso ha formato oggetto di analitica trattativa, e consegue ad un'attenta ponderazione e ad un'adeguata valutazione di quanto contenuto, tutto ciò ritenendo pienamente rispondente alle aspettative ed esigenze di ciascuno, avendo predisposto congiuntamente e di comune accordo la presente scrittura e tutte le clausole che la compongono;
6) le spese, i diritti e gli onorari dei procuratori costituiti sono interamente compensate fra le parti, ed a tal fine le medesime ed i rispettivi difensori pagina 3 di 4 sottoscrivono il ricorso per rinuncia al vincolo di solidarietà ai sensi della Legge
Professionale.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 24/09/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4