Ordinanza cautelare 21 dicembre 2022
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 20/03/2026, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01366/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03193/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3193 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marianna Crippa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
U.T.G. - Prefettura di Lecco, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS- di rigetto dell'istanza di emersione da lavoro irregolare presentata ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. n. 77/2020, emesso dalla Prefettura - U.T.G. di Lecco in data 16.08.2022 e comunicato a mezzo posta raccomandata al datore di lavoro in data 23.08.2022;
nonché per l'annullamento di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 febbraio 2026 il dott. AB EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nel mezzo di gravame si riferisce che l’odierno ricorrente il 29 giugno 2020 ha presentato, in qualità di datore di lavoro, istanza di emersione per lavoro subordinato in ambito domestico in favore del cittadino marocchino -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 103 comma 1 D.L. 34/2020.
In seguito alla presentazione della domanda, questi veniva assunto.
Il lavoratore al momento in cui è stata presentata in suo favore la domanda di emersione, era asseritamente titolare di passaporto marocchino rilasciato il 19 luglio 2019 con scadenza 19 luglio 2024, tuttavia asseritamente smarrito nel mese di maggio 2022, in data imprecisata.
Il lavoratore si è quindi recato presso il Consolato marocchino di -OMISSIS- per la richiesta di nuovo passaporto.
Afferma parte ricorrente che l’Autorità consolare non ha rilasciato il richiesto documento poiché il richiedente era sprovvisto della carta di identità nazionale marocchina.
Il ricorrente afferma che il lavoratore da lui assunto si è recato ad -OMISSIS-, agli inizi del mese di giugno 2022, presso il Consolato marocchino in Belgio, ove si dice sarebbe più snella la procedura per il rilascio del passaporto.
Il lavoratore ha, quindi, richiesto e ottenuto il passaporto nazionale, rilasciato l’8 giugno 2022, dall’autorità consolare sita in -OMISSIS-. Ha, poi, fatto ingresso in Italia il 13 luglio 2022.
L’odierno ricorrente e il lavoratore, si dice, sono stati, poi, convocati presso lo sportello SUI della Prefettura di Lecco per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
In sede di convocazione la Prefettura ha constatato che il passaporto del lavoratore era stato rilasciato l’8 giugno 2022 dall’autorità consolare del Marocco ad -OMISSIS-, deducendo da tale circostanza che il lavoratore si era allontanato dal territorio nazionale. Perciò non veniva dato seguito alla prevista sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Per tale ragione, il 27 luglio 2022 la Prefettura di Lecco inviava al datore di lavoro e al lavoratore preavviso di rigetto della domanda di emersione a causa della mancanza del requisito richiesto dall’art. 103 comma 1 u.p. D.L. 34/2020, in base al quale i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.
Il lavoratore riscontrava a mezzo email la predetta comunicazione, chiedendo di rivalutare la domanda di emersione. Il 16 agosto 2022, la Prefettura di Lecco, tuttavia, adottava il provvedimento di rigetto dell’istanza di regolarizzazione (inviato a mezzo posta raccomandata al datore di lavoro il 23 agosto 2022), contestando che “ dal passaporto esibito in sede di convocazione dal lavoratore, risulta che quest’ultimo è uscito dal territorio nazionale dopo l’8 Marzo 2020;….che l’uscita dal territorio nazionale del lavoratore rappresenta un requisito di accesso alla procedura ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.L. 34/2020; TENUTO CONTO che con DPCM del 28 marzo 2022 è stata introdotta espressa deroga al predetto requisito limitatamente ai lavoratori cittadini ucraini, a favore dei quali è stata presentata domanda di emersione al fine di prestare soccorso ai propri famigliari; RITENUTO che, per quanto sopra, se l’ordinamento contempla espressamente una deroga al predetto requisito relativamente a una sola nazionalità di cittadini stranieri, non vi sia margine per un’applicazione analogica di tale deroga al requisito di cui all’art. 103, c. 1 del D.l. 34/2020 ad altre nazionalità (ubi lex voluit dixit); RITENUTO che la mancanza del requisito richiesto dall’art. 103, comma 1 del d.l. 34/2020 osta all’accoglimento della domanda di emersione….” .
Contro tale provvedimento sono mosse censure contenute nel seguente motivo di diritto.
Unico motivo. Violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 103 comma 1 D.L. 34/2020 convertito in L. 17 Luglio 2022 n. 77; Violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità dell’agire amministrativo: legittimità di eventuali allontanamenti dall’Italia oltre il termine di definizione del procedimento per un giustificato motivo.
Si afferma che la giurisprudenza ha escluso che il lavoratore destinatario della domanda di emersione, sia obbligato a non uscire mai dal territorio nazionale sino alla conclusione della relativa procedura.
L’uscita dal territorio nazionale del lavoratore, si osserva, è avvenuta agli inizi del mese di giugno 2022, ovvero un anno e mezzo dopo la scadenza del termine per la definizione del procedimento amministrativo, ed è durata poco più di un mese per un giustificato motivo.
Si dice che il lavoratore non era in possesso della carta di identità nazionale marocchina e non è riuscito ad ottenere il rilascio del passaporto dalle autorità marocchine in Italia (nella specie site a -OMISSIS-), decidendo di recarsi in Belgio (in particolare ad -OMISSIS-), dove sapeva che il rilascio sarebbe stato più semplice e veloce.
Il Ministero dell’Interno si è costituito per resistere, difendendosi con documenti e relazione-memoria.
L’istanza cautelare contenuta nel ricorso è stata respinta con ordinanza n. -OMISSIS- (non appellata), con cui è stato così stabilito “ Considerato che, la domanda non appare assistita dal prescritto fumus boni iuris, poiché:
- anche seguendo l’orientamento giurisprudenziale favorevole ad interpretare l’art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020), come non preclusivo di momentanei allontanamenti dal territorio nazionale, nondimeno è richiesto che detti allontanamenti siano non preventivabili e giustificabili dall’esercizio di un diritto imprescindibile della persona umana (cfr. Cons. Stato, Sez. III, Sent., 08-09-2022, n. 7814);
- nella specie, non è stata fornita la prova che l’allontanamento del ricorrente dopo l’8 marzo 2020 abbia rivestito le suindicate caratteristiche, non essendo stata - tra l’altro - dimostrata, così come indicato nella motivazione del rigetto, l’impossibilità di rilascio del passaporto da parte delle competenti Autorità italiane [è del tutto indimostrato, infatti: (i) che il ricorrente abbia presentato la domanda di passaporto in Italia; (ii) che la stessa sia stata respinta per il mancato possesso della carta d’identità nazionale marocchina – CNIE; (iii) che il ricorrente abbia presentato la richiesta della CNIE alla competente Autorità consolare marocchina (cfr., al riguardo, quanto risultante dal sito istituzionale del competente Consolato, https://www.consulat.ma/it/rilascio-del-passaporto-biometrico, dove appare sufficiente «una fotocopia della ricevuta di deposito della domanda per il rilascio o il rinnovo della CNIE» per ottenere il rilascio del passaporto)]”.
All’udienza straordinaria del 20 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
All’approfondito esame della fase di merito, va confermata la statuizione resa interinalmente in punto di infondatezza del ricorso con ordinanza n. -OMISSIS-.
Le deduzioni di parte ricorrente, circa lo smarrimento del precedente passaporto e la impossibilità da parte del lavoratore (in questo processo non ricorrente e non interveniente) di ottenere il nuovo passaporto marocchino in Italia e di essere, invece, riuscito nell’intento in Belgio, oltre che relative a fatto del terzo, quindi aventi mera valenza de relato (in quanto tali necessitanti di riscontro oggettivo), sono, come puntualmente indicato nella ridetta ordinanza cautelare, del tutto sfornite di prova. Peraltro, tale esigenza di allontanamento non è, comunque, riconducibile a quelle “ giustificabili dall’esercizio di un diritto imprescindibile della persona umana”, come richiesto dalla giurisprudenza sopra citata. Va, sotto tale profilo, ribadito che “ anche a voler condividere l'orientamento secondo cui la norma non può essere intesa come inderogabile, dovendo necessariamente ammettersi delle eccezioni ogniqualvolta si verifichino eventi che configurino la concreta impossibilità, per lo straniero istante, di evitare l'allontanamento alla luce degli interessi in gioco nella specifica fattispecie (così T.a.r. Lombardia, Milano, sez. IV, n. 2318/2024), l'allontanamento deve pur sempre essere giustificato da esigenze di carattere eccezionale, adeguatamente rappresentate e comprovate ”, (T.A.R. -OMISSIS- sez. VI, 15 maggio 2025, n. 3775, non appellata). Comprova qui, come evidenziato, mancante.
Non è, inoltre, comprensibile (né è stato in alcun modo spiegato nel ricorso) perché il lavoratore si sia allontanato per più di un mese dal territorio italiano, anziché il tempo strettamente necessario ad ottenere il passaporto. Questo è stato, infatti emesso l’8 giugno 2022, mentre il lavoratore avrebbe fatto rientro oltre un mese dopo il rilascio (cfr. docc. nn. 4 e 12 allegati al ricorso).
Infine, non assume rilevanza dirimente il superamento del termine procedimentale o che l’allontanamento sia avvenuto entro o scaduto tale termine, posto che questo ha pacificamente carattere ordinatorio e le uniche conseguenze del ritardo normativamente previste, sono quelle stabilite dall’art. 2bis L. 241/1990, o dagli artt. 31 e 117 c.p.a. Va sotto questo profilo richiamato quanto affermato da queto Tribunale, secondo cui “ il requisito del non aver lasciato l'Italia dopo l'8 marzo 2020, previsto dall'art. 103 comma 1 del D.L. 34/2020, perdura ordinariamente fino al termine della procedura di emersione da parte dell'Amministrazione, sicché non può dirsi che il divieto si prolunghi sine die.
Come chiarito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3578/2022 (….) il procedimento di emersione del rapporto di lavoro irregolare deve concludersi entro 180 giorni dalla presentazione della relativa istanza.
Tale termine ha natura ordinatoria, dunque la scadenza dello stesso, sussistendo l'interesse tutelato delle parti alla conclusione del procedimento, consente l'esperibilità dell'azione avverso il silenzio inadempimento; rimedio che, nel caso di specie, non è tuttavia stato attivato.
Pertanto il limite temporale posto dall'art. 103 cit. non provoca la lesione ingiustificata di una libertà fondamentale (….) poiché, da un lato, riflette esigenze pubblicistiche correlate alla presenza sul territorio di soggetti irregolari, che, sulla base di una disciplina speciale, possono dotarsi di un valido titolo di soggiorno, dall'altro, l'ordinamento prevede strumenti processuali che consentono allo straniero di tutelare la propria posizione giuridica soggettiva qualora la limitazione si protragga oltre il termine di conclusione del procedimento ” (T.A.R. per la Lombardia, Milano, sez. III, 3 novembre 2023, n. 2564, non appellata).
In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso va respinto.
Data la natura della controversia, sono ravvisabili sufficienti ragioni per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO AR, Presidente
CO Vampa, Primo Referendario
AB EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB EL | TO AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.