Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 83
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inesistenza della trasgressione. Infondatezza totale o parziale della pretesa erariale

    La corte rileva che l'Agenzia delle Entrate ha correttamente applicato le disposizioni vigenti ratione temporis, poiché la nuova normativa è entrata in vigore successivamente all'assistenza fiscale prestata per le annualità precedenti.

  • Rigettato
    Atto emesso da ufficio funzionalmente e territorialmente non competente. Illegittimità dell'iscrizione a ruolo

    L'eccezione è infondata poiché le somme vengono poste in riscossione mediante iscrizione a ruolo basata su comunicazioni di irregolarità emesse dagli Uffici Territoriali competenti in relazione al domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione munita del visto infedele.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472/1997, in specie violazione dell'articolo 16. Violazione del contraddittorio e/o lesione del diritto alla difesa. Illegittimità dell'atto impugnato

    La corte ritiene che l'Agenzia delle Entrate abbia correttamente applicato le disposizioni vigenti ratione temporis.

  • Rigettato
    Favor rei. Applicazione del principio di legalità

    La corte ritiene che il principio del favor rei non sia applicabile in questo caso, poiché la natura della pretesa è risarcitoria e non sanzionatoria. La riforma del 2019 ha escluso l'obbligo di pagamento delle imposte e degli interessi, ma non l'obbligo di corresponsione della sanzione.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale della norma in relazione all'articolo 53 Costituzione. Illegittima sostituzione del debitore d'imposta

    La corte ritiene che la pretesa abbia natura risarcitoria e non sanzionatoria, escludendo l'applicazione del favor rei.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale della norma in relazione all'articolo 102 Costituzione

    La corte ritiene che la pretesa abbia natura risarcitoria e non sanzionatoria, escludendo l'applicazione del favor rei.

  • Rigettato
    Violazione dell'articolo 7 Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    La corte ritiene che l'Agenzia delle Entrate abbia correttamente applicato le disposizioni vigenti ratione temporis.

  • Rigettato
    Illegittimità della norma. Violazione del principio di proporzionalità

    La corte ritiene che l'Agenzia delle Entrate abbia correttamente applicato le disposizioni vigenti ratione temporis.

  • Rigettato
    Omessa applicazione dell'articolo 12 D.Lgs. n. 472/1997: concorso di violazioni e continuazione. Illegittimità delle sanzioni irrogate

    La corte ritiene che l'Agenzia delle Entrate abbia correttamente applicato le disposizioni vigenti ratione temporis.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 83
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani
    Numero : 83
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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