CASS
Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2024, n. 18165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18165 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AT BR nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 22/09/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TE TA, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i tre motivi del ricorso e rigettarsi il quarto. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18165 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 29/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con l' ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto le domande di affidamento in prova e di detenzione domiciliare avanzate da BR AT, con riferimento alla pena di cui al provvedimento di cumulo emesso nei suoi confronti dalla Procura generale presso la Corte di appello di Roma il giorno 9 maggio 2022 (Siep 2022/320). 2. Avverso la predetta ordinanza BR AT, per mezzo dell'avv. RM OD, ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. 2.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà della ordinanza per travisamento degli atti posti a fondamento della decisione e, in particolare, della nota dei Carabinieri di Sant'Angelo Romano del 3 aprile 2022. 2.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà dell'ordinanza per travisamento degli atti con riferimento alla relazione dell'UEPE del 22 settembre 2023, che aveva concluso per la concessione di una misura alternativa in suo favore. 2.3. Con il terzo deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà dell'ordinanza per travisamento degli atti rispetto alla avvenuta concessione della liberazione anticipata per 270 giorni in favore di BR AT con ordinanza del Magistrato di sorvecilianza di Roma, riguardante il periodo in cui egli si trovava agli arresti domiciliari. 2.4. Con il quarto motivo lamenta, ai sensi dell'art.606, cornma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art.47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. ed il relativo vizio di motivazione in ordine al rigetto della domanda di detenzione domiciliare, nonostante l'entità della pena residua inferiore ad anni due e la regolare condotta nel corso degli arresti domiciliari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso (i cui motivi possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione) è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2 2. Come è noto, ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità del condannato successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1 - , Sentenza n. 10586 del 08/02/2019, Rv. 274993 - 01). 2.1. In proposito, è opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, allorché il giudice di merito abbia accertato una propensione a delinquere del soggetto, desunta dal tipo di reato commesso e dalla assenza (o non completamento) di un processo di revisione critica, è giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell'applicazione di misure alternative al regime carcerario, non essendo sufficiente l'assenza di indicazioni negative ed occorrendo, invece, elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013, Barilà, Rv. 255362; Sez. 1, n. 4553 del 21/06/2000, Buoncristiano, Rv. 216914). La valutazione delle condizioni per la concessione delle misure alternative alla detenzione è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre non sono ammesse le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice. 2.2. Posto in astratto quanto sopra, deve notarsi, con riFerimento al caso concreto ora in esame, che il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rispettato i suddetti principi e non è incorso in alcun vizio di violazione di legge e di motivazione. Infatti, in ossequio al principio sopra indicato, è stato osservato che non era possibile formulare una prognosi di non recidivanza in favore di BR AT. Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato in particolare che, sulla base delle negative informazioni dei Carabinieri di S. Angelo Romano e dei precedenti penali risultanti a carico dell'odierno ricorrente, doveva escludersi un reale recupero:, 3 sociale e di riabilitazione del condannato, nonostante il contenuto della relazione dell'UEPE che però non aveva tenuto conto di quanto riferito dalle forze di polizia. Invero è stato dato risalto, in modo non manifestamente illogico, al fatto che BR AT deve espiare due condanne per violazioni della legge stupefacenti commesse nel 2017 e 2018, che ha una pendenza per analogo reato del 2018, che è stato denunciato il 25 gennaio 2023 per spaccio di cocaina ed arrestato in flagranza per analogo reato il giorno 2 marzo 2023 mentre era agli arresti domiciliari, che frequenta pregiudicati e che è stato destinatario di reiterati avvisi orali da parte del Questore. Sulla base di tali elementi il provvedimento impugnato, senza incorrere in vizi logici, ha evidenziato la inidoneità delle misure alternative rich este (compresa la detenzione domiciliare) a prevenire il rischio di recidiva dandc rilievo anche alla denuncia ed all'arresto avvenuti mentre il condannato si trovava agli arresti domiciliari;
a tale riguardo il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato, in modo non contraddittorio, che il Magistrato di sorveglianza non era a conoscenza di tali circostanze e che, per tale, ragione aveva concesso la liberazione anticipata. Si tratta, all'evidenza, di una valutazione di fatto, espressa in modo compiuto e logico, mentre il ricorrente —pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione anche sotto il profilo del travisamento degli al:ti - vorrebbe in realtà pervenire ad una non consentita lettura alternativa degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per respingere le sue istanze. 3. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 29 febbraio 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TE TA, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i tre motivi del ricorso e rigettarsi il quarto. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18165 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 29/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con l' ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto le domande di affidamento in prova e di detenzione domiciliare avanzate da BR AT, con riferimento alla pena di cui al provvedimento di cumulo emesso nei suoi confronti dalla Procura generale presso la Corte di appello di Roma il giorno 9 maggio 2022 (Siep 2022/320). 2. Avverso la predetta ordinanza BR AT, per mezzo dell'avv. RM OD, ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. 2.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà della ordinanza per travisamento degli atti posti a fondamento della decisione e, in particolare, della nota dei Carabinieri di Sant'Angelo Romano del 3 aprile 2022. 2.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà dell'ordinanza per travisamento degli atti con riferimento alla relazione dell'UEPE del 22 settembre 2023, che aveva concluso per la concessione di una misura alternativa in suo favore. 2.3. Con il terzo deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà dell'ordinanza per travisamento degli atti rispetto alla avvenuta concessione della liberazione anticipata per 270 giorni in favore di BR AT con ordinanza del Magistrato di sorvecilianza di Roma, riguardante il periodo in cui egli si trovava agli arresti domiciliari. 2.4. Con il quarto motivo lamenta, ai sensi dell'art.606, cornma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art.47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. ed il relativo vizio di motivazione in ordine al rigetto della domanda di detenzione domiciliare, nonostante l'entità della pena residua inferiore ad anni due e la regolare condotta nel corso degli arresti domiciliari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso (i cui motivi possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione) è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2 2. Come è noto, ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità del condannato successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1 - , Sentenza n. 10586 del 08/02/2019, Rv. 274993 - 01). 2.1. In proposito, è opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, allorché il giudice di merito abbia accertato una propensione a delinquere del soggetto, desunta dal tipo di reato commesso e dalla assenza (o non completamento) di un processo di revisione critica, è giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell'applicazione di misure alternative al regime carcerario, non essendo sufficiente l'assenza di indicazioni negative ed occorrendo, invece, elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013, Barilà, Rv. 255362; Sez. 1, n. 4553 del 21/06/2000, Buoncristiano, Rv. 216914). La valutazione delle condizioni per la concessione delle misure alternative alla detenzione è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre non sono ammesse le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice. 2.2. Posto in astratto quanto sopra, deve notarsi, con riFerimento al caso concreto ora in esame, che il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rispettato i suddetti principi e non è incorso in alcun vizio di violazione di legge e di motivazione. Infatti, in ossequio al principio sopra indicato, è stato osservato che non era possibile formulare una prognosi di non recidivanza in favore di BR AT. Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato in particolare che, sulla base delle negative informazioni dei Carabinieri di S. Angelo Romano e dei precedenti penali risultanti a carico dell'odierno ricorrente, doveva escludersi un reale recupero:, 3 sociale e di riabilitazione del condannato, nonostante il contenuto della relazione dell'UEPE che però non aveva tenuto conto di quanto riferito dalle forze di polizia. Invero è stato dato risalto, in modo non manifestamente illogico, al fatto che BR AT deve espiare due condanne per violazioni della legge stupefacenti commesse nel 2017 e 2018, che ha una pendenza per analogo reato del 2018, che è stato denunciato il 25 gennaio 2023 per spaccio di cocaina ed arrestato in flagranza per analogo reato il giorno 2 marzo 2023 mentre era agli arresti domiciliari, che frequenta pregiudicati e che è stato destinatario di reiterati avvisi orali da parte del Questore. Sulla base di tali elementi il provvedimento impugnato, senza incorrere in vizi logici, ha evidenziato la inidoneità delle misure alternative rich este (compresa la detenzione domiciliare) a prevenire il rischio di recidiva dandc rilievo anche alla denuncia ed all'arresto avvenuti mentre il condannato si trovava agli arresti domiciliari;
a tale riguardo il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato, in modo non contraddittorio, che il Magistrato di sorveglianza non era a conoscenza di tali circostanze e che, per tale, ragione aveva concesso la liberazione anticipata. Si tratta, all'evidenza, di una valutazione di fatto, espressa in modo compiuto e logico, mentre il ricorrente —pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione anche sotto il profilo del travisamento degli al:ti - vorrebbe in realtà pervenire ad una non consentita lettura alternativa degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per respingere le sue istanze. 3. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 29 febbraio 2024.