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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/02/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1798 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Catena Carmela Patanè, per procura in atti
- ATTORE -
E
(C.F. ), in persona OP P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Santo Spagnolo, per procura in atti
-CONVENUTO –
OGGETTO: responsabilità ex 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione, notificato in data 30/03/2016, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi questo Tribunale, il per ottenerne la condanna, OP previo accertamento della responsabilità, al risarcimento dei danni subiti a seguito ed in conseguenza del sinistro occorsogli in data 03/07/2014, lungo l'autostrada A18, Messina-
pagina 1 di 11 Catania, allorquando, mentre si trovava alla guida della BMW tg. H4366 - di proprietà del
-, giunto all'altezza dello svincolo di Roccalumera, in Controparte_2 un tratto di strada curvilineo, a causa della presenza sulla carreggiata di due grossi tronchi di albero bruciati, aveva perso il controllo dell'auto finendo sul muro di cemento armato posto sul margine destro della sede stradale.
Allegava di essere stato trasportato con l'ambulanza al nosocomio di Taormina, dove gli erano stati diagnosticati: “trauma cranico non commotivo ed algie post trauma da contraccolpo cervicale e dorso lombare e contusione bilaterale delle ginocchia con prognosi di dieci giorni”; di avere patito un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 30 e parziale di giorni 30 al 75%, oltre danni morali, postumi di carattere permanente nella misura del 3%, e spese per complessivi € 595,32.
Chiedeva, quindi, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la condanna del OP
a risarcire il danno arrecato, quantificato in complessivi € 7.149,88, oltre interessi e
[...] rivalutazione monetaria, spese e compensi del giudizio.
Si costituiva in giudizio il , che eccepiva il difetto di OP prova dell'anomalia della sede stradale e del nesso tra res in custodia e danno, nonché la sproporzione tra la percentuale di invalidità permanente, pari al 3%, lamentata dall'attore, e la diagnosi ospedaliera.
Esponeva che l'incidente si era verificato sulla rampa che dai caselli autostradali di
Roccalumera porta alla carreggiata autostradale principale, caratterizzata dalla presenza di una curva sinistrosa ad ampio raggio, a visuale ridotta, su strada a doppio senso di marcia e con limite di velocità di 40 km/h; che siffatte circostanze, unitamente al fatto che si trattava di orario notturno, avrebbero dovuto indurre l'attore a procedere con particolare cautela;
che il signor , trasportato sul veicolo attoreo, in un autonomo giudizio, aveva lamentato che CP_3
l'attore procedeva a velocità sostenuta;
che, come accertato nel Rapporto di incidente stradale, dopo l'impatto con i due tronchi il veicolo BMW aveva continuato la sua corsa per ulteriori 50 metri prima di riuscire a fermarsi;
che, conseguentemente, la responsabilità del sinistro andava imputata al per non avere tenuto una condotta di guida commisurata allo stato dei Pt_1 luoghi. In via gradata, eccepiva che la presenza di tronchi bruciati sulla carreggiata costituiva pagina 2 di 11 caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale tra la res e il danno, per la repentinità ed estemporaneità della situazione di pericolo: infatti, il era stato informato del P_ pericolo solo alle ore 23:05 del 03/07/2014 e aveva richiesto l'intervento della manutenzione, che già alle ore 23:57 aveva completato la pulizia della strada. In via ulteriormente gradata, chiedeva di accertare il concorso causale dell'attore nella verificazione del sinistro, attesane la condotta di guida imprudente.
Deduceva, inoltre, che, trattandosi di incidente occorso nell'espletamento dell'attività lavorativa, l'attore aveva ricevuto delle somme dall'ente previdenziale di competenza, di cui tenere conto;
che non era stata fornita la prova strumentale del danno biologico né quella del danno morale e contestava la pretesa risarcitoria, ritenuta eccessiva.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 27/10/2016 venivano concessi, alle parti, i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Veniva, quindi, ammesse le prove orali chieste da parte attrice.
La causa subiva alcuni rinvii per l'assenza giustificata del testimone citato;
quindi, all'udienza del 27/05/2019 veniva dichiarata l'incapacità a testimoniare del teste, Tes_1
e la causa veniva rinviata innanzi al giudice titolare per esaminare la richiesta di
[...]
CTU.
All'udienza del 20/01/2020, la causa veniva rinviata per dare priorità alle cause di più antica iscrizione a ruolo, e a quella dell'11/06/2020, per l'inaccessibilità della documentazione allegata.
Seguivano ulteriori rinvii per il carico di ruolo e per l'imminente riassegnazione del fascicolo a un diverso magistrato.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16/12/2021, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5/05/2022.
Con ordinanza del 6/05/2022 veniva disposta CTU medico legale.
All'udienza del 6/12/2022, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2/11/2023 e, quindi, per la discussione orale al 6/06/2024.
pagina 3 di 11 All'udienza a trattazione scritta del 13.11.2024 – nella quale subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda risarcitoria svolta dall'attore nei confronti del OP
può essere qualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c., che disciplina una peculiare ipotesi di
[...] responsabilità del custode del bene, titolare della relativa obbligazione di manutenzione. Con riguardo al riparto dell'onere probatorio, il danneggiato ha l'onere di provare il fatto e il nesso di causalità, oltre al danno subito, mentre il custode risponde del danno, a meno che non provi il caso fortuito.
Ai fini della prova liberatoria posta a carico del custode, occorre distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa, in quanto solo nella ricorrenza di queste ultime potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte in cui l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 10/06/2020, n. 11096; nello stesso senso, Cass. civ.,, Sez. III, sent. n. 4495/2011).
In ogni caso, una tale responsabilità è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.).
Qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano e, in particolare, quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, animali vaganti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.) (C. Cass., Sez. III, n.
6306/2013).
pagina 4 di 11 La Suprema Corte ha chiarito che la responsabilità dell'ente gestore ex art. 2051 c.c. riposa sul carattere circoscritto e delimitato della sede autostradale e sulla conseguente possibilità di tenerla al riparo dall'ingresso di agenti esterni dalle aree circostanti, oltre che sull'obbligo di provvedervi per essere la stessa destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza (cfr. Cass. 05/02/2013, n. 2660; Cass.
19/05/2011, n. 11016). Ha, altresì, affermato che “In tema di circolazione stradale è dovere primario dell'ente proprietario della strada (e dell'Anas, in relazione alle strade e autostrade che le sono affidate e in relazione alle quali esercita i diritti e i poteri attribuiti all'ente proprietario) garantirne la sicurezza mediante
l'adozione delle opere e dei provvedimenti necessari. Ne consegue che sussiste la responsabilità di detto ente in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui l'evento lesivo trova origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell'ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 09/03/2020, n. 6651).
Nel caso di specie, la dinamica del sinistro descritta dall'attore ha trovato riscontro nel prontuario di accertamento del sinistro della Polizia Stradale di Messina, che, intervenuta sui luoghi dopo il sinistro, ha rinvenuto il veicolo in posizione di quiete e ha accertato la presenza di due tronchi di albero anneriti sulla carreggiata.
Nel verbale di accertamento si legge che la strada su cui è avvenuto il sinistro era la rampa di ingresso dello svincolo autostradale di Roccalumera in direzione Catania, carreggiata unica a doppio senso di marcia, con conformazione di curva sinistrorsa ad ampio raggio a visuale preclusa, con illuminazione artificiale scarsa nell'altra rampa e in presenza di segnaletica orizzontale di doppia striscia continua e verticale di divieto di sorpasso e limite di velocità di
40 km/h.
Dalla descrizione del sinistro e dalla raffigurazione grafica dei luoghi emerge che sulla corsia di marcia percorsa dal veicolo BMW condotto dall'attore, all'ingresso della curva sinistrorsa, si trovavano due tronchi di albero anneriti, che occupavano il centro dell'unica corsia, in senso perpendicolare rispetto alla strada, e che il veicolo BMW, dopo aver strisciato sul muretto posto al margine destro della corsia, aveva fermato la sua corsa circa 50 m più avanti dell'insidia.
pagina 5 di 11 I verbalizzanti avevano registrato che “la pattuglia giunta sul posto trovava la macchina ferma a mt
50 dall'ingresso, verso Catania, a ridosso del muro di cemento con la parte laterale dx affiancata al muro. A circa 50 mt dalla macchina al centro della curva in ingresso si rinvenivano n. 2 tronchi di albero anneriti non visibili in quanto l'illuminazione artificiale era scarsissima”, precisando - nello spazio dedicato alla dinamica- che “sul luogo del sinistro l'illuminazione era scarsa tale da pregiudicare la visione di oggetti o altro sulla sede stradale”.
La presenza dei tronchi d'albero non è stata di per sé contestata dal , che si è P_ limitato a sostenere la ricorrenza del caso fortuito, da ricondurre alla repentina caduta dei tronchi di albero e alla velocità di guida di . Pt_1
Il convenuto ha, invero, dedotto che la caduta degli alberi sulla sede stradale era stata comunicata solo qualche minuto prima del sinistro e i tronchi erano stati eliminati prontamente, dal momento che l'intervento di ripristino si era già concluso alle ore 23:57.
Parte convenuta ha anche depositato l'atto di citazione con il quale - Testimone_1 terzo trasportato sul veicolo condotto da – aveva chiesto il risarcimento dei danni, per Pt_1 dimostrarne l'elevata velocità di marcia del . Pt_1
Ebbene, la presenza degli alberi anneriti sulla corsia e le modalità del sinistro appaiono riconducibili alla presenza dei tronchi sulla carreggiata, come confermato nel verbale di constatazione dell'incidente della Polizia Stradale e dal rapporto del Centro Radio del CAS.
Sicché il nesso di causalità tra la res custodita e il danno patito dall'odierno attore può dirsi integrato. Da parte sua, infatti, il non è riuscito a dimostrare la ricorrenza del caso P_ fortuito, dal momento che non ha neppure allegato che gli alberi anneriti fossero caduti sulla strada per la presenza di un incendio in corso ovvero per un'altra causa imprevedibile ed inevitabile, utilizzando l'ordinaria diligenza.
Occorre, invero, evidenziare che il sinistro è avvenuto in condizioni di tempo sereno - come accertato dalla PS intervenuta - in assenza, quindi, di eventi eccezionali che potessero determinare la caduta di un albero e la stessa Polizia Stradale intervenuta ha precisato che si trattava di “tronchi anneriti”.
pagina 6 di 11 Tale descrizione del tutto peculiare permette di presumere che siffatti tronchi fossero anneriti per un precedente incendio (come si legge nell'atto di citazione di Salerno, depositato Contr dal ovvero perché secchi. Contr D'altro canto, il non ha offerto neanche la prova di avere provveduto, nel corso del tempo, ad interventi di manutenzione idonei a scongiurare eventuali pericoli per la circolazione dei veicoli.
In ogni caso, la circostanza che gli alberi fossero ridotti a “tronchi anneriti” e che siano caduti sulla sede stradale in una serata d'estate in condizioni di meteo sereno consente di affermare lo stato di incuria e trascuratezza degli spazi circostanti la sede autostradale.
Le considerazioni esposte, unitamente alla circostanza che non risulta integrata – da parte Contr del – la prova del fortuito, consentono, quindi, di accogliere la domanda ex art. 2051 c.c.
e di condannare il al risarcimento del danno subito dall'attore. P_
Occorre a questo punto verificare se la condotta dell'attore abbia concorso nella causazione del sinistro.
Ebbene, la documentazione versata in atti permette di affermare che la corsia su cui si è verificato il sinistro, avente andamento di curva sinistrorsa, era completamente invasa da due tronchi anneriti che, per la loro posizione perpendicolare al senso di marcia, sbarravano la strada ai veicoli che, lungo la rampa di accesso all'autostrada, non avevano modo di schivarli, essendoci un'unica corsia per senso di marcia e nessuna corsia di emergenza.
Non risulta, peraltro, dirimente l'eccezione relativa alla velocità mantenuta dal , in Pt_1 quanto la non visibilità e imprevedibilità dell'ostacolo permettono di escludere un apporto causale della sua condotta alla verificazione del sinistro. Contr Ne deriva che la domanda di va accolta e il va condannato al Parte_1 risarcimento dei danni subiti dall'attore.
In ordine al quantum debeatur, il CTU nominato, dott. ha riscontrato che Persona_1
l'attore, in seguito al sinistro, ha riportato “Trauma cranico non commotivo ed algie post trauma da contracccolpo cervicale e dorsolombare e contusione ginocchia”.
Le lesioni sono risultate compatibili con la dinamica del sinistro e non hanno comportato pagina 7 di 11 una compromissione della integrità psicofisica, non residuando postumi di invalidità permanente.
Il consulente ha riconosciuto all'attore un periodo di inabilità temporanea assoluta pari a giorni 10 (dieci) e un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale pari a complessivi giorni 65 (sessantacinque), di cui 20 (venti) al 75%, 15 (quindici) al 50% e 30 (trenta) al 25%.
Le conclusioni del CTU vanno condivise in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame degli atti di causa e sono ben motivate.
Il danno subito dall'attore deve essere liquidato, con un'attenta valutazione della patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunata, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito dalla Suprema Corte (cfr. C. Cass., SS.UU., nn..
26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), la quale ha chiarito che “…il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... È compito del giudice, quindi, accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale… Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.
Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.”
Il danno da inabilità temporanea assoluta e parziale, patito dall'attore, va risarcito in via equitativa, ex art. 1226 c.c., utilizzando, per la determinazione dello stesso, come da orientamento di questo Tribunale, le tabelle del Tribunale di Milano 2024.
pagina 8 di 11 Conseguentemente, a va riconosciuta complessivamente la somma di € Parte_1
4.600,00 – importo che, devalutato al momento del sinistro, ammonta ad euro 3.833,33 - a titolo di inabilità temporanea, di cui € 1.150,00 per 10 giorni di inabilità temporanea assoluta
(parametrati computando € 115,00 per ciascun giorno di inabilità assoluta), € 1.725,00 per 20 giorni al 75%, € 862,50 per 15 giorni al 50% e 862,50 per 30 giorni al 25%.
Non si opera alcuna ulteriore personalizzazione dovendo ritenersi le sofferenze patite dall'attore già normalmente incluse nella liquidazione effettuata, mentre non è stata documentata alcuna conseguenza anomala e personalizzante rispetto agli ordinari postumi del sinistro (cfr. C. Cass., n. 901/2018: “la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale […] deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore […], quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. lucro cessante, quale proiezione esterna del patrimonio del soggetto); ne deriva che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro vulnus arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato”).
L'attore ha richiesto la liquidazione delle spese mediche sostenute, ritenute congrue dal consulente tecnico d'ufficio per € 595,32.
Tuttavia, risultano documentate spese (comprensive di consulenza di parte) per complessivi
€ 591,42, mentre non può essere liquidato lo scontrino emesso da Banco BNL presso Casa di
Cura Cristo Re dell'importo di € 18,90, in quanto non riferibile all'attore.
In favore di , va riconosciuta la complessiva somma di euro 4.424,75 da Parte_1 rivalutare.
Sull'importo complessivo spettante a occorre riconoscere anche il c.d. Parte_1 lucro cessante, e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
pagina 9 di 11 In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, c. 2, c.c..
Quindi, non avendo fornito la parte attore alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e
Cass. Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando ad una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato - devalutato all'epoca del sinistro (03/07/2014) per inabilità temporanea, e all'epoca dei pagamenti per le spese mediche – e poi rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
La somma spettante all'attore va quantificato in euro 5.880,02 – importo già rivalutato e maggiorato degli interessi legali sulla somma via via rivalutata-.
Dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza sull'importo liquidato per capitale, interessi e rivalutazione sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfacimento del credito.
Il va, quindi, condannato al pagamento, in favore di OP
, della somma di € 5.880,02 – importo già rivalutato e maggiorato degli Parte_1 interessi- oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo.
L'accoglimento della domanda ex art. 2051 c.c. consente di non esaminare la domanda ex art. 2043 c.c., formulata in via subordinata, peraltro, soggetta ad un più gravoso onere probatorio, posto a carico dell'attore.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge. Conseguentemente il P_ va condannato alla rifusione nei confronti dell'attore di dette spese, liquidate, applicando il d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, in considerazione del valore del decisum
(scaglione fino a 26.000,00, parametri prossimi ai minimi, in ragione della relativa semplicità della controversia e dell'attività processuale svolta) in euro 2.812,38, importo così determinato:
€ 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria e pagina 10 di 11 trattazione, € 851,00 per la fase decisionale, € 272,38 a titolo di contributo unificato, bolli e notifiche. Contr Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico del
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1798/2016 R.G., vertente tra
[...]
(attore) e , disattesa e respinta ogni diversa Pt_1 OP istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara che il sinistro si è verificato per colpa esclusiva del OP
e, per l'effetto, condanna il al pagamento,
[...] OP in favore di , della somma di € 5.880,02 – importo già rivalutato e Parte_1 maggiorato degli interessi legali – oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
2. condanna il al pagamento, in favore dell'attore, OP
delle spese di lite, che liquida in € 2.812,38 oltre spese generali nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a., come per legge sulle somme liquidate a titolo di onorario.
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico del
Così deciso in Messina il 19.2.2025
Il Giudice
Maria Militello
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Angelica Miano, Funzionaria addetta all'ufficio del processo presso la Prima Sezione Civile di questo Tribunale.
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1798 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Catena Carmela Patanè, per procura in atti
- ATTORE -
E
(C.F. ), in persona OP P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Santo Spagnolo, per procura in atti
-CONVENUTO –
OGGETTO: responsabilità ex 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione, notificato in data 30/03/2016, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi questo Tribunale, il per ottenerne la condanna, OP previo accertamento della responsabilità, al risarcimento dei danni subiti a seguito ed in conseguenza del sinistro occorsogli in data 03/07/2014, lungo l'autostrada A18, Messina-
pagina 1 di 11 Catania, allorquando, mentre si trovava alla guida della BMW tg. H4366 - di proprietà del
-, giunto all'altezza dello svincolo di Roccalumera, in Controparte_2 un tratto di strada curvilineo, a causa della presenza sulla carreggiata di due grossi tronchi di albero bruciati, aveva perso il controllo dell'auto finendo sul muro di cemento armato posto sul margine destro della sede stradale.
Allegava di essere stato trasportato con l'ambulanza al nosocomio di Taormina, dove gli erano stati diagnosticati: “trauma cranico non commotivo ed algie post trauma da contraccolpo cervicale e dorso lombare e contusione bilaterale delle ginocchia con prognosi di dieci giorni”; di avere patito un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 30 e parziale di giorni 30 al 75%, oltre danni morali, postumi di carattere permanente nella misura del 3%, e spese per complessivi € 595,32.
Chiedeva, quindi, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la condanna del OP
a risarcire il danno arrecato, quantificato in complessivi € 7.149,88, oltre interessi e
[...] rivalutazione monetaria, spese e compensi del giudizio.
Si costituiva in giudizio il , che eccepiva il difetto di OP prova dell'anomalia della sede stradale e del nesso tra res in custodia e danno, nonché la sproporzione tra la percentuale di invalidità permanente, pari al 3%, lamentata dall'attore, e la diagnosi ospedaliera.
Esponeva che l'incidente si era verificato sulla rampa che dai caselli autostradali di
Roccalumera porta alla carreggiata autostradale principale, caratterizzata dalla presenza di una curva sinistrosa ad ampio raggio, a visuale ridotta, su strada a doppio senso di marcia e con limite di velocità di 40 km/h; che siffatte circostanze, unitamente al fatto che si trattava di orario notturno, avrebbero dovuto indurre l'attore a procedere con particolare cautela;
che il signor , trasportato sul veicolo attoreo, in un autonomo giudizio, aveva lamentato che CP_3
l'attore procedeva a velocità sostenuta;
che, come accertato nel Rapporto di incidente stradale, dopo l'impatto con i due tronchi il veicolo BMW aveva continuato la sua corsa per ulteriori 50 metri prima di riuscire a fermarsi;
che, conseguentemente, la responsabilità del sinistro andava imputata al per non avere tenuto una condotta di guida commisurata allo stato dei Pt_1 luoghi. In via gradata, eccepiva che la presenza di tronchi bruciati sulla carreggiata costituiva pagina 2 di 11 caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale tra la res e il danno, per la repentinità ed estemporaneità della situazione di pericolo: infatti, il era stato informato del P_ pericolo solo alle ore 23:05 del 03/07/2014 e aveva richiesto l'intervento della manutenzione, che già alle ore 23:57 aveva completato la pulizia della strada. In via ulteriormente gradata, chiedeva di accertare il concorso causale dell'attore nella verificazione del sinistro, attesane la condotta di guida imprudente.
Deduceva, inoltre, che, trattandosi di incidente occorso nell'espletamento dell'attività lavorativa, l'attore aveva ricevuto delle somme dall'ente previdenziale di competenza, di cui tenere conto;
che non era stata fornita la prova strumentale del danno biologico né quella del danno morale e contestava la pretesa risarcitoria, ritenuta eccessiva.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 27/10/2016 venivano concessi, alle parti, i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Veniva, quindi, ammesse le prove orali chieste da parte attrice.
La causa subiva alcuni rinvii per l'assenza giustificata del testimone citato;
quindi, all'udienza del 27/05/2019 veniva dichiarata l'incapacità a testimoniare del teste, Tes_1
e la causa veniva rinviata innanzi al giudice titolare per esaminare la richiesta di
[...]
CTU.
All'udienza del 20/01/2020, la causa veniva rinviata per dare priorità alle cause di più antica iscrizione a ruolo, e a quella dell'11/06/2020, per l'inaccessibilità della documentazione allegata.
Seguivano ulteriori rinvii per il carico di ruolo e per l'imminente riassegnazione del fascicolo a un diverso magistrato.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16/12/2021, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5/05/2022.
Con ordinanza del 6/05/2022 veniva disposta CTU medico legale.
All'udienza del 6/12/2022, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2/11/2023 e, quindi, per la discussione orale al 6/06/2024.
pagina 3 di 11 All'udienza a trattazione scritta del 13.11.2024 – nella quale subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda risarcitoria svolta dall'attore nei confronti del OP
può essere qualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c., che disciplina una peculiare ipotesi di
[...] responsabilità del custode del bene, titolare della relativa obbligazione di manutenzione. Con riguardo al riparto dell'onere probatorio, il danneggiato ha l'onere di provare il fatto e il nesso di causalità, oltre al danno subito, mentre il custode risponde del danno, a meno che non provi il caso fortuito.
Ai fini della prova liberatoria posta a carico del custode, occorre distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa, in quanto solo nella ricorrenza di queste ultime potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte in cui l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 10/06/2020, n. 11096; nello stesso senso, Cass. civ.,, Sez. III, sent. n. 4495/2011).
In ogni caso, una tale responsabilità è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.).
Qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano e, in particolare, quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, animali vaganti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.) (C. Cass., Sez. III, n.
6306/2013).
pagina 4 di 11 La Suprema Corte ha chiarito che la responsabilità dell'ente gestore ex art. 2051 c.c. riposa sul carattere circoscritto e delimitato della sede autostradale e sulla conseguente possibilità di tenerla al riparo dall'ingresso di agenti esterni dalle aree circostanti, oltre che sull'obbligo di provvedervi per essere la stessa destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza (cfr. Cass. 05/02/2013, n. 2660; Cass.
19/05/2011, n. 11016). Ha, altresì, affermato che “In tema di circolazione stradale è dovere primario dell'ente proprietario della strada (e dell'Anas, in relazione alle strade e autostrade che le sono affidate e in relazione alle quali esercita i diritti e i poteri attribuiti all'ente proprietario) garantirne la sicurezza mediante
l'adozione delle opere e dei provvedimenti necessari. Ne consegue che sussiste la responsabilità di detto ente in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui l'evento lesivo trova origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell'ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 09/03/2020, n. 6651).
Nel caso di specie, la dinamica del sinistro descritta dall'attore ha trovato riscontro nel prontuario di accertamento del sinistro della Polizia Stradale di Messina, che, intervenuta sui luoghi dopo il sinistro, ha rinvenuto il veicolo in posizione di quiete e ha accertato la presenza di due tronchi di albero anneriti sulla carreggiata.
Nel verbale di accertamento si legge che la strada su cui è avvenuto il sinistro era la rampa di ingresso dello svincolo autostradale di Roccalumera in direzione Catania, carreggiata unica a doppio senso di marcia, con conformazione di curva sinistrorsa ad ampio raggio a visuale preclusa, con illuminazione artificiale scarsa nell'altra rampa e in presenza di segnaletica orizzontale di doppia striscia continua e verticale di divieto di sorpasso e limite di velocità di
40 km/h.
Dalla descrizione del sinistro e dalla raffigurazione grafica dei luoghi emerge che sulla corsia di marcia percorsa dal veicolo BMW condotto dall'attore, all'ingresso della curva sinistrorsa, si trovavano due tronchi di albero anneriti, che occupavano il centro dell'unica corsia, in senso perpendicolare rispetto alla strada, e che il veicolo BMW, dopo aver strisciato sul muretto posto al margine destro della corsia, aveva fermato la sua corsa circa 50 m più avanti dell'insidia.
pagina 5 di 11 I verbalizzanti avevano registrato che “la pattuglia giunta sul posto trovava la macchina ferma a mt
50 dall'ingresso, verso Catania, a ridosso del muro di cemento con la parte laterale dx affiancata al muro. A circa 50 mt dalla macchina al centro della curva in ingresso si rinvenivano n. 2 tronchi di albero anneriti non visibili in quanto l'illuminazione artificiale era scarsissima”, precisando - nello spazio dedicato alla dinamica- che “sul luogo del sinistro l'illuminazione era scarsa tale da pregiudicare la visione di oggetti o altro sulla sede stradale”.
La presenza dei tronchi d'albero non è stata di per sé contestata dal , che si è P_ limitato a sostenere la ricorrenza del caso fortuito, da ricondurre alla repentina caduta dei tronchi di albero e alla velocità di guida di . Pt_1
Il convenuto ha, invero, dedotto che la caduta degli alberi sulla sede stradale era stata comunicata solo qualche minuto prima del sinistro e i tronchi erano stati eliminati prontamente, dal momento che l'intervento di ripristino si era già concluso alle ore 23:57.
Parte convenuta ha anche depositato l'atto di citazione con il quale - Testimone_1 terzo trasportato sul veicolo condotto da – aveva chiesto il risarcimento dei danni, per Pt_1 dimostrarne l'elevata velocità di marcia del . Pt_1
Ebbene, la presenza degli alberi anneriti sulla corsia e le modalità del sinistro appaiono riconducibili alla presenza dei tronchi sulla carreggiata, come confermato nel verbale di constatazione dell'incidente della Polizia Stradale e dal rapporto del Centro Radio del CAS.
Sicché il nesso di causalità tra la res custodita e il danno patito dall'odierno attore può dirsi integrato. Da parte sua, infatti, il non è riuscito a dimostrare la ricorrenza del caso P_ fortuito, dal momento che non ha neppure allegato che gli alberi anneriti fossero caduti sulla strada per la presenza di un incendio in corso ovvero per un'altra causa imprevedibile ed inevitabile, utilizzando l'ordinaria diligenza.
Occorre, invero, evidenziare che il sinistro è avvenuto in condizioni di tempo sereno - come accertato dalla PS intervenuta - in assenza, quindi, di eventi eccezionali che potessero determinare la caduta di un albero e la stessa Polizia Stradale intervenuta ha precisato che si trattava di “tronchi anneriti”.
pagina 6 di 11 Tale descrizione del tutto peculiare permette di presumere che siffatti tronchi fossero anneriti per un precedente incendio (come si legge nell'atto di citazione di Salerno, depositato Contr dal ovvero perché secchi. Contr D'altro canto, il non ha offerto neanche la prova di avere provveduto, nel corso del tempo, ad interventi di manutenzione idonei a scongiurare eventuali pericoli per la circolazione dei veicoli.
In ogni caso, la circostanza che gli alberi fossero ridotti a “tronchi anneriti” e che siano caduti sulla sede stradale in una serata d'estate in condizioni di meteo sereno consente di affermare lo stato di incuria e trascuratezza degli spazi circostanti la sede autostradale.
Le considerazioni esposte, unitamente alla circostanza che non risulta integrata – da parte Contr del – la prova del fortuito, consentono, quindi, di accogliere la domanda ex art. 2051 c.c.
e di condannare il al risarcimento del danno subito dall'attore. P_
Occorre a questo punto verificare se la condotta dell'attore abbia concorso nella causazione del sinistro.
Ebbene, la documentazione versata in atti permette di affermare che la corsia su cui si è verificato il sinistro, avente andamento di curva sinistrorsa, era completamente invasa da due tronchi anneriti che, per la loro posizione perpendicolare al senso di marcia, sbarravano la strada ai veicoli che, lungo la rampa di accesso all'autostrada, non avevano modo di schivarli, essendoci un'unica corsia per senso di marcia e nessuna corsia di emergenza.
Non risulta, peraltro, dirimente l'eccezione relativa alla velocità mantenuta dal , in Pt_1 quanto la non visibilità e imprevedibilità dell'ostacolo permettono di escludere un apporto causale della sua condotta alla verificazione del sinistro. Contr Ne deriva che la domanda di va accolta e il va condannato al Parte_1 risarcimento dei danni subiti dall'attore.
In ordine al quantum debeatur, il CTU nominato, dott. ha riscontrato che Persona_1
l'attore, in seguito al sinistro, ha riportato “Trauma cranico non commotivo ed algie post trauma da contracccolpo cervicale e dorsolombare e contusione ginocchia”.
Le lesioni sono risultate compatibili con la dinamica del sinistro e non hanno comportato pagina 7 di 11 una compromissione della integrità psicofisica, non residuando postumi di invalidità permanente.
Il consulente ha riconosciuto all'attore un periodo di inabilità temporanea assoluta pari a giorni 10 (dieci) e un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale pari a complessivi giorni 65 (sessantacinque), di cui 20 (venti) al 75%, 15 (quindici) al 50% e 30 (trenta) al 25%.
Le conclusioni del CTU vanno condivise in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame degli atti di causa e sono ben motivate.
Il danno subito dall'attore deve essere liquidato, con un'attenta valutazione della patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunata, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito dalla Suprema Corte (cfr. C. Cass., SS.UU., nn..
26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), la quale ha chiarito che “…il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... È compito del giudice, quindi, accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale… Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.
Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.”
Il danno da inabilità temporanea assoluta e parziale, patito dall'attore, va risarcito in via equitativa, ex art. 1226 c.c., utilizzando, per la determinazione dello stesso, come da orientamento di questo Tribunale, le tabelle del Tribunale di Milano 2024.
pagina 8 di 11 Conseguentemente, a va riconosciuta complessivamente la somma di € Parte_1
4.600,00 – importo che, devalutato al momento del sinistro, ammonta ad euro 3.833,33 - a titolo di inabilità temporanea, di cui € 1.150,00 per 10 giorni di inabilità temporanea assoluta
(parametrati computando € 115,00 per ciascun giorno di inabilità assoluta), € 1.725,00 per 20 giorni al 75%, € 862,50 per 15 giorni al 50% e 862,50 per 30 giorni al 25%.
Non si opera alcuna ulteriore personalizzazione dovendo ritenersi le sofferenze patite dall'attore già normalmente incluse nella liquidazione effettuata, mentre non è stata documentata alcuna conseguenza anomala e personalizzante rispetto agli ordinari postumi del sinistro (cfr. C. Cass., n. 901/2018: “la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale […] deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore […], quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. lucro cessante, quale proiezione esterna del patrimonio del soggetto); ne deriva che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro vulnus arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato”).
L'attore ha richiesto la liquidazione delle spese mediche sostenute, ritenute congrue dal consulente tecnico d'ufficio per € 595,32.
Tuttavia, risultano documentate spese (comprensive di consulenza di parte) per complessivi
€ 591,42, mentre non può essere liquidato lo scontrino emesso da Banco BNL presso Casa di
Cura Cristo Re dell'importo di € 18,90, in quanto non riferibile all'attore.
In favore di , va riconosciuta la complessiva somma di euro 4.424,75 da Parte_1 rivalutare.
Sull'importo complessivo spettante a occorre riconoscere anche il c.d. Parte_1 lucro cessante, e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
pagina 9 di 11 In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, c. 2, c.c..
Quindi, non avendo fornito la parte attore alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e
Cass. Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando ad una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato - devalutato all'epoca del sinistro (03/07/2014) per inabilità temporanea, e all'epoca dei pagamenti per le spese mediche – e poi rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
La somma spettante all'attore va quantificato in euro 5.880,02 – importo già rivalutato e maggiorato degli interessi legali sulla somma via via rivalutata-.
Dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza sull'importo liquidato per capitale, interessi e rivalutazione sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfacimento del credito.
Il va, quindi, condannato al pagamento, in favore di OP
, della somma di € 5.880,02 – importo già rivalutato e maggiorato degli Parte_1 interessi- oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo.
L'accoglimento della domanda ex art. 2051 c.c. consente di non esaminare la domanda ex art. 2043 c.c., formulata in via subordinata, peraltro, soggetta ad un più gravoso onere probatorio, posto a carico dell'attore.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge. Conseguentemente il P_ va condannato alla rifusione nei confronti dell'attore di dette spese, liquidate, applicando il d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, in considerazione del valore del decisum
(scaglione fino a 26.000,00, parametri prossimi ai minimi, in ragione della relativa semplicità della controversia e dell'attività processuale svolta) in euro 2.812,38, importo così determinato:
€ 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria e pagina 10 di 11 trattazione, € 851,00 per la fase decisionale, € 272,38 a titolo di contributo unificato, bolli e notifiche. Contr Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico del
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1798/2016 R.G., vertente tra
[...]
(attore) e , disattesa e respinta ogni diversa Pt_1 OP istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara che il sinistro si è verificato per colpa esclusiva del OP
e, per l'effetto, condanna il al pagamento,
[...] OP in favore di , della somma di € 5.880,02 – importo già rivalutato e Parte_1 maggiorato degli interessi legali – oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
2. condanna il al pagamento, in favore dell'attore, OP
delle spese di lite, che liquida in € 2.812,38 oltre spese generali nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a., come per legge sulle somme liquidate a titolo di onorario.
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico del
Così deciso in Messina il 19.2.2025
Il Giudice
Maria Militello
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Angelica Miano, Funzionaria addetta all'ufficio del processo presso la Prima Sezione Civile di questo Tribunale.
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