CASS
Sentenza 9 giugno 2023
Sentenza 9 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2023, n. 25168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25168 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR LO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/09/2022 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; sentite le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore, avvocato CARLO PECORARO, del foro di Roma, in qualità di sostituto per delega orale dell'avv. GINO FULGERI, del foro di NAPOLI, che si riporta ai motivi chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 8/9/2022 rigettava l'appello proposto avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria del 23/3/2022 che aveva disatteso l'istanza di dissequestro dell'immobile sito in Cercola, catastalmente identificato al foglio n. 5, particella 1360, sub. 15, avanzata da OM VO, terza estranea al reato. 2. La VO, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 321 e 125 cod. proc. pen. e dell'art. 240-bis cod. pen. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 25168 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 11/05/2023 Deduce che il tribunale non ha tenuto conto della documentazione allegata, che dimostra la lecita provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto dell'immobile in sequestro, così superando la presunzione relativa di illecita accumulazione, ma si limita a richiamare la sperequazione del reddito del nucleo familiare della ricorrente dal 1985 al 2019, come emersa dalla informativa della Guardia di Finanza. Ciò, tuttavia, non esclude di fatto che per uno solo dei beni il terzo estraneo al reato sia in grado di provarne la legittima provenienza. Peraltro, incorre in errore laddove afferma che il versamento in denaro effettuato in suo favore dal di lei figlio non sia giustificato, in assenza di una occupazione lavorativa del predetto, sol che si consideri che lo stesso Tribunale ha disposto il dissequestro delle somme di denaro di RK AS proprio in ragione dell'attività lavorativa da questi svolta. In buona sostanza, evidenzia che i giudici della cautela non hanno fatto buon governo né dei principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al criterio della ragionevolezza temporale, né di quelli relativi alla valutazione della interposizione fittizia. Sotto il primo profilo, osserva che il reato ascritto a AM AS, coniuge della odierna ricorrente, è cristallizzato all'aprile del 2019, mentre l'acquisto dell'immobile di cui si discute risale al 29/9/2016, data della prima disposizione di pagamento;
sotto il secondo profilo, ritiene che non vi sia la prova della interposizione fittizia, atteso che non si evince dagli atti che l'immobile in sequestro sia riconducibile all'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esplicitati. 1.1 Va innanzitutto premesso che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; n. 25933 del 29/5/2008, Malgioglio, non massinnata sul punto), «sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice». Inoltre, nello specificare tale presupposto si è chiarito come il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, sia ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda 2 contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/1/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 01; Sez. 3, n. 4919 del 14/7/2016, Faiella, Rv. 269296 - 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893 - 01). Dunque, non può essere proposto sotto le spoglie della violazione di legge, sostanziale o processuale, il travisamento dei presupposti necessari all'adozione del provvedimento di sequestro, quale forma di manifestazione del vizio di motivazione. 1.2 Tanto premesso, osserva il Collegio che il motivo di ricorso coglie nel segno laddove censura la omessa motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla ragionevolezza temporale dell'acquisto del bene in sequestro, che si collocherebbe nel settembre 2016, atteso che la prima disposizione di pagamento risale al 29/9/2016, mentre AM AS, marito della ricorrente, avrebbe preso la direzione del sodalizio criminoso in contestazione nell'aprile del 2019. Ebbene, a fronte della situazione come prospettata, il Tribunale - richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 920/2003, Montella - ha motivato solo sul requisito della sproporzione tra il patrimonio nella titolarità del nucleo familiare della VO al momento dell'acquisto e il valore del bene oggetto del sequestro, omettendo qualsiasi considerazione in relazione all'altro requisito richiesto per la confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen., quello della ragionevolezza temporale tra la condotta illecita e l'acquisto del bene. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte modo di affermare che la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato dev'essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione. Ed invero, il parametro della «ragionevolezza temporale», valorizzato dal giudice delle leggi nella nota decisione n. 33 del 2018, va ritenuto - in rapporto al diritto vivente - parametro integrativo di legalità della confisca estesa ex art. 240-bis cod. pen., in quanto risponde all'esigenza di evitare una abnorme dilatazione della sfera di operatività dell'istituto della confisca "allargata", che altrimenti legittimerebbe un monitoraggio patrimoniale esteso all'intera vita del condannato. Dunque, «è lo stesso equilibrio di sistema - in punto di ragionevolezza e necessaria proporzionalità degli interventi ablativi aventi ad oggetto il diritto di proprietà - a postulare l'individuazione di un limite temporale da porsi all'indagine patrimoniale 'retroattiva' (rispetto all'indicatore rappresentato dalla epoca di commissione del reato-spia), atteso che finirebbe con il diventare arbitraria, ove tale retroazione si spinga sino a tempi remoti, la stessa presunzione semplice di 3 derivazione illecita del patrimonio, che rappresenta la regola di funzionamento di base dell'istituto della confisca estesa» (Sezione 1, n. 19094 del 15/12/2020, Flauto, Rv. 281362 - 01; Sezione 2, n. 52626 del 26/10/2018, Grillo, Rv. 274468 - 01; Sezione Feriale, n. 56596 del 3/9/2018, Balsebre, Rv. 274753 - 03). Nel caso oggetto di scrutinio, la ricorrente assume - allegando documentazione a sostegno - che il primo versamento per l'acquisto del bene in sequestro risale al 29/9/2016, dunque, ad un periodo significativamente precedente alla commissione del reato associativo da parte del coniuge, che la difesa colloca nell'aprile del 2019. Ebbene, a fronte di una siffatta affermazione, il Tribunale nulla osserva, limitandosi ad affrontare solo l'altro requisito della confisca allargata, quello della sproporzione tra il reddito dichiarato ed il valore del bene acquistato e ad affrontare il tema della interposizione fittizia. Si impone, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo giudizio in punto di ragionevolezza temporale dell'acquisto dell'immobile in sequestro.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio sul punto della ragionevolezza temporale dell'acquisto del bene sequestrato al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 11 maggio 2023.
sotto il secondo profilo, ritiene che non vi sia la prova della interposizione fittizia, atteso che non si evince dagli atti che l'immobile in sequestro sia riconducibile all'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esplicitati. 1.1 Va innanzitutto premesso che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; n. 25933 del 29/5/2008, Malgioglio, non massinnata sul punto), «sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice». Inoltre, nello specificare tale presupposto si è chiarito come il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, sia ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda 2 contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/1/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 01; Sez. 3, n. 4919 del 14/7/2016, Faiella, Rv. 269296 - 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893 - 01). Dunque, non può essere proposto sotto le spoglie della violazione di legge, sostanziale o processuale, il travisamento dei presupposti necessari all'adozione del provvedimento di sequestro, quale forma di manifestazione del vizio di motivazione. 1.2 Tanto premesso, osserva il Collegio che il motivo di ricorso coglie nel segno laddove censura la omessa motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla ragionevolezza temporale dell'acquisto del bene in sequestro, che si collocherebbe nel settembre 2016, atteso che la prima disposizione di pagamento risale al 29/9/2016, mentre AM AS, marito della ricorrente, avrebbe preso la direzione del sodalizio criminoso in contestazione nell'aprile del 2019. Ebbene, a fronte della situazione come prospettata, il Tribunale - richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 920/2003, Montella - ha motivato solo sul requisito della sproporzione tra il patrimonio nella titolarità del nucleo familiare della VO al momento dell'acquisto e il valore del bene oggetto del sequestro, omettendo qualsiasi considerazione in relazione all'altro requisito richiesto per la confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen., quello della ragionevolezza temporale tra la condotta illecita e l'acquisto del bene. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte modo di affermare che la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato dev'essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione. Ed invero, il parametro della «ragionevolezza temporale», valorizzato dal giudice delle leggi nella nota decisione n. 33 del 2018, va ritenuto - in rapporto al diritto vivente - parametro integrativo di legalità della confisca estesa ex art. 240-bis cod. pen., in quanto risponde all'esigenza di evitare una abnorme dilatazione della sfera di operatività dell'istituto della confisca "allargata", che altrimenti legittimerebbe un monitoraggio patrimoniale esteso all'intera vita del condannato. Dunque, «è lo stesso equilibrio di sistema - in punto di ragionevolezza e necessaria proporzionalità degli interventi ablativi aventi ad oggetto il diritto di proprietà - a postulare l'individuazione di un limite temporale da porsi all'indagine patrimoniale 'retroattiva' (rispetto all'indicatore rappresentato dalla epoca di commissione del reato-spia), atteso che finirebbe con il diventare arbitraria, ove tale retroazione si spinga sino a tempi remoti, la stessa presunzione semplice di 3 derivazione illecita del patrimonio, che rappresenta la regola di funzionamento di base dell'istituto della confisca estesa» (Sezione 1, n. 19094 del 15/12/2020, Flauto, Rv. 281362 - 01; Sezione 2, n. 52626 del 26/10/2018, Grillo, Rv. 274468 - 01; Sezione Feriale, n. 56596 del 3/9/2018, Balsebre, Rv. 274753 - 03). Nel caso oggetto di scrutinio, la ricorrente assume - allegando documentazione a sostegno - che il primo versamento per l'acquisto del bene in sequestro risale al 29/9/2016, dunque, ad un periodo significativamente precedente alla commissione del reato associativo da parte del coniuge, che la difesa colloca nell'aprile del 2019. Ebbene, a fronte di una siffatta affermazione, il Tribunale nulla osserva, limitandosi ad affrontare solo l'altro requisito della confisca allargata, quello della sproporzione tra il reddito dichiarato ed il valore del bene acquistato e ad affrontare il tema della interposizione fittizia. Si impone, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo giudizio in punto di ragionevolezza temporale dell'acquisto dell'immobile in sequestro.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio sul punto della ragionevolezza temporale dell'acquisto del bene sequestrato al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 11 maggio 2023.