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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 16/02/2026, n. 2646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2646 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2646/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GARZO ELISABETTA, Presidente
SURIANO MARIO, Relatore
POLLIO GIULIANA, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5820/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
G & M Ricorrente_1 S.r.l.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 10280202500002617000 IRAP 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 17839/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Per la ricorrente: “Conclude perché l'Ill.ma Giustizia adita, in accoglimento del presente ricorso, voglia così provvedere: · In via preliminare, sospendere il preavviso di fermo amministrativo n.
10280202500002617000 – Fascicolo 2024/000096307 per i motivi suindicati, con ogni pronuncia conseguenziale · Nel merito, accertare e dichiarare l'illegittima dell'opposto preavviso di fermo amministrativo n. 10280202500002617000 – Fascicolo 2024/000096307 per mancata notifica delle sottese cartelle di pagamento e per gli alti motivi esposti in premessa, con ogni pronuncia conseguenziale;
• Condannare, in ogni caso, parte resistente, al pagamento delle spese e competenze di lite, con attribuzione”.
Per la resistente: “A. Dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari;
B. In via subordinata, preso atto dell'avvenuta estinzione del precedente giudizio, RGR 8847/2024, non riassunto e non proseguito in appello, e di un'ulteriore impugnazione, dichiarare inammissibile il ricorso avverso la cartella n. 10220230012532718000; C.
Dichiarare inammissibile perché tardivo, ai sensi degli articoli 19 e 21, D. Lgs 546/1992, o rigettare, il ricorso avverso tutte le cartelle 10220230012532718000, 10220240000752126000,
10220240004649533000, 10220240006758714000; D. Con vittoria di spese e competenze professionali e condanna della ricorrente per lite temeraria”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 25 marzo 2025, la società Ricorrente_1 S.r.l.s. ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 10280202500002617000, notificato a mezzo PEC il 24 gennaio 2025, deducendone l'illegittimità per omessa o irrituale notifica delle cartelle di pagamento presupposte, relative a IVA, IRAP, IRES e IRPEF per gli anni 2020 e 2021, e chiedendone l'annullamento previa sospensione.
Disattesa l'istanza cautelare, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale:
ha eccepito in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale della Corte di giustizia tributaria di Napoli, assumendo che l'ente impositore delle cartelle è l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Sassari, Ufficio territoriale di Olbia, e che anche l'agente della riscossione opera nella medesima provincia;
ha eccepito, con riferimento alla cartella n. 10220230012532718000 (IVA 2021), l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem, evidenziando che la medesima cartella era già stata impugnata in precedenti giudizi (RGR 8847/2024 e RGR 22485/2024), il primo definito con declaratoria di incompetenza territoriale non riassunta, il secondo già trattenuto in decisione;
ha dedotto la tardività dell'impugnazione, ai sensi degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 546/1992, assumendo che il termine decadenziale dovesse farsi decorrere, al più tardi, dalla notifica di un precedente preavviso di fermo amministrativo relativo ai medesimi carichi;
nel merito, ha contestato l'assunto della mancata notifica delle cartelle, producendo le ricevute di consegna delle PEC e la documentazione attestante l'utilizzo dell'indirizzo risultante dal registro INIPEC, sostenendo la piena regolarità delle notifiche e la legittimità del preavviso di fermo impugnato.
Acquisita la documentazione prodotta;
la causa è stata decisa all'esito della trattazione in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di incompetenza territoriale è fondata e riveste carattere assorbente.
Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la competenza per territorio delle Corti di giustizia tributaria di primo grado è determinata in relazione alla sede dell'ente impositore.
Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta che:
le cartelle di pagamento oggetto di contestazione sono state emesse dall'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Sassari, Ufficio territoriale di Olbia;
l'attività di riscossione è svolta dall'agente operante nella provincia di Sassari;
il preavviso di fermo amministrativo costituisce atto consequenziale fondato sui predetti titoli.
La controversia concerne dunque pretese tributarie riconducibili a un ufficio finanziario avente sede nella provincia di Sassari.
in materia di atti della riscossione, la competenza territoriale va individuata con riferimento alla sede dell'ente impositore titolare della pretesa tributaria sottesa, anche quando l'atto formalmente impugnato sia emesso dall'agente della riscossione.
Non rileva, pertanto, la sede della società ricorrente né il luogo di notificazione del preavviso.
Peraltro, con precedente sentenza n. 15521/2024, questa Corte si era già dichiarata incompetente per territorio in relazione a una delle medesime cartelle, ritenendo competente la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari, senza che siano intervenuti mutamenti nei presupposti fattuali e giuridici.
Deve, quindi, essere dichiarata l'incompetenza territoriale di questa Corte in favore della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari, restando assorbite le ulteriori eccezioni e questioni di merito sollevate dalle parti.
P.Q.M.
Dichiara la propria incompetenza per territorio essendo competente la Corte di giustizia tributaria di I grado di Sassari innanzi alla quale va riassunto il presente giudizio nel termine di legge.
Napoli, 20/10/2025
Il giudice est. La Presidente
dott. Mario Suriano dott.ssa Elisabetta Garzo
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GARZO ELISABETTA, Presidente
SURIANO MARIO, Relatore
POLLIO GIULIANA, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5820/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
G & M Ricorrente_1 S.r.l.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 10280202500002617000 IRAP 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 17839/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Per la ricorrente: “Conclude perché l'Ill.ma Giustizia adita, in accoglimento del presente ricorso, voglia così provvedere: · In via preliminare, sospendere il preavviso di fermo amministrativo n.
10280202500002617000 – Fascicolo 2024/000096307 per i motivi suindicati, con ogni pronuncia conseguenziale · Nel merito, accertare e dichiarare l'illegittima dell'opposto preavviso di fermo amministrativo n. 10280202500002617000 – Fascicolo 2024/000096307 per mancata notifica delle sottese cartelle di pagamento e per gli alti motivi esposti in premessa, con ogni pronuncia conseguenziale;
• Condannare, in ogni caso, parte resistente, al pagamento delle spese e competenze di lite, con attribuzione”.
Per la resistente: “A. Dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari;
B. In via subordinata, preso atto dell'avvenuta estinzione del precedente giudizio, RGR 8847/2024, non riassunto e non proseguito in appello, e di un'ulteriore impugnazione, dichiarare inammissibile il ricorso avverso la cartella n. 10220230012532718000; C.
Dichiarare inammissibile perché tardivo, ai sensi degli articoli 19 e 21, D. Lgs 546/1992, o rigettare, il ricorso avverso tutte le cartelle 10220230012532718000, 10220240000752126000,
10220240004649533000, 10220240006758714000; D. Con vittoria di spese e competenze professionali e condanna della ricorrente per lite temeraria”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 25 marzo 2025, la società Ricorrente_1 S.r.l.s. ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 10280202500002617000, notificato a mezzo PEC il 24 gennaio 2025, deducendone l'illegittimità per omessa o irrituale notifica delle cartelle di pagamento presupposte, relative a IVA, IRAP, IRES e IRPEF per gli anni 2020 e 2021, e chiedendone l'annullamento previa sospensione.
Disattesa l'istanza cautelare, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale:
ha eccepito in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale della Corte di giustizia tributaria di Napoli, assumendo che l'ente impositore delle cartelle è l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Sassari, Ufficio territoriale di Olbia, e che anche l'agente della riscossione opera nella medesima provincia;
ha eccepito, con riferimento alla cartella n. 10220230012532718000 (IVA 2021), l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem, evidenziando che la medesima cartella era già stata impugnata in precedenti giudizi (RGR 8847/2024 e RGR 22485/2024), il primo definito con declaratoria di incompetenza territoriale non riassunta, il secondo già trattenuto in decisione;
ha dedotto la tardività dell'impugnazione, ai sensi degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 546/1992, assumendo che il termine decadenziale dovesse farsi decorrere, al più tardi, dalla notifica di un precedente preavviso di fermo amministrativo relativo ai medesimi carichi;
nel merito, ha contestato l'assunto della mancata notifica delle cartelle, producendo le ricevute di consegna delle PEC e la documentazione attestante l'utilizzo dell'indirizzo risultante dal registro INIPEC, sostenendo la piena regolarità delle notifiche e la legittimità del preavviso di fermo impugnato.
Acquisita la documentazione prodotta;
la causa è stata decisa all'esito della trattazione in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di incompetenza territoriale è fondata e riveste carattere assorbente.
Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la competenza per territorio delle Corti di giustizia tributaria di primo grado è determinata in relazione alla sede dell'ente impositore.
Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta che:
le cartelle di pagamento oggetto di contestazione sono state emesse dall'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Sassari, Ufficio territoriale di Olbia;
l'attività di riscossione è svolta dall'agente operante nella provincia di Sassari;
il preavviso di fermo amministrativo costituisce atto consequenziale fondato sui predetti titoli.
La controversia concerne dunque pretese tributarie riconducibili a un ufficio finanziario avente sede nella provincia di Sassari.
in materia di atti della riscossione, la competenza territoriale va individuata con riferimento alla sede dell'ente impositore titolare della pretesa tributaria sottesa, anche quando l'atto formalmente impugnato sia emesso dall'agente della riscossione.
Non rileva, pertanto, la sede della società ricorrente né il luogo di notificazione del preavviso.
Peraltro, con precedente sentenza n. 15521/2024, questa Corte si era già dichiarata incompetente per territorio in relazione a una delle medesime cartelle, ritenendo competente la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari, senza che siano intervenuti mutamenti nei presupposti fattuali e giuridici.
Deve, quindi, essere dichiarata l'incompetenza territoriale di questa Corte in favore della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari, restando assorbite le ulteriori eccezioni e questioni di merito sollevate dalle parti.
P.Q.M.
Dichiara la propria incompetenza per territorio essendo competente la Corte di giustizia tributaria di I grado di Sassari innanzi alla quale va riassunto il presente giudizio nel termine di legge.
Napoli, 20/10/2025
Il giudice est. La Presidente
dott. Mario Suriano dott.ssa Elisabetta Garzo