TAR Napoli, sez. V, sentenza 19/02/2026, n. 1206
TAR
Decreto cautelare 11 novembre 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 19 novembre 2025
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Ordinanza cautelare 3 dicembre 2025
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Sentenza 19 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancanza dei requisiti di capacità tecnica e professionale

    Il ricorso al soccorso istruttorio è stato ritenuto legittimo per integrare la documentazione relativa ai servizi analoghi, dato che il disciplinare non era univoco sul triennio di riferimento. Le divergenze negli elenchi dei servizi presentati non integrano una falsa dichiarazione, in quanto l'aggiudicataria ha documentato l'effettività degli importi tramite contratti e fatture, e la stazione appaltante ha verificato tali importi tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico.

  • Rigettato
    Insussistenza del fatturato minimo nei servizi analoghi

    Anche considerando i servizi di vigilanza armata come analoghi, il fatturato della IG S.r.l. raggiunge la cifra di € 3.948.046,44. Tale importo, se integrato con ulteriori servizi (come quelli svolti presso il Consiglio di Stato), supera la soglia minima richiesta di € 4.010.847,00.

  • Rigettato
    Violazione della clausola sociale

    La presentazione del progetto di riassorbimento era facoltativa secondo il disciplinare. La mancanza di indicazioni specifiche nell'offerta non giustifica l'esclusione, anche in considerazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e della possibilità di soccorso istruttorio. Inoltre, il numero ridotto di unità da riassorbire (12) rende l'adempimento non di particolare rilievo.

  • Rigettato
    Offerta economica anomala

    Gli oneri di sicurezza stimati sono congrui nel contesto dell'offerta complessiva. Il mancato aggiornamento al nuovo CCNL non è imputabile all'aggiudicataria, essendo il contratto sottoscritto dopo la presentazione dell'offerta. Gli sgravi contributivi e lo sconto sui ticket pasto sono stati correttamente considerati e rientrano nell'utile d'impresa. Il tasso di assenteismo è stato calcolato su dati documentati. La valorizzazione delle ore aggiuntive è corretta, considerando la natura di costo marginale.

  • Altro
    Istanza di accesso integrale agli atti di gara

    La materia del contendere è cessata in quanto, in corso di causa, sono stati depositati gli atti di gara senza 'omissis', permettendo alla ricorrente di avere contezza completa della documentazione.

  • Improcedibile
    Comunicazione di avvio di esecuzione del servizio

    L'istanza è improcedibile poiché la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione in seguito alla tutela cautelare concessa, che ha impedito il subentro dell'aggiudicataria nei termini previsti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. V, sentenza 19/02/2026, n. 1206
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1206
    Data del deposito : 19 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo