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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 84/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
ND TR, OR
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 381/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 224/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 04/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022001DI000003641001 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il 22/01/2026 Richieste delle parti:
Essendo intervenuta conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, le parti chiedono la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 224 del 4.2.2025 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 S.p.A. avverso Avviso di liquidazione con cui l'Ufficio aveva applicato l'imposta di registro mediante aliquota proporzionale del 3% (ex art. 8 lett. b Tariffa
P. I allegata al TUR) relativa al Decreto ingiuntivo del Tribunale di Genova n. 3641/2022 del 1/12/2022, in un procedimento monitorio promosso dalla società Resistente_1 SpA contro i garanti della Società_1 S.p.A., poi S.r.l.. Condannava l'Ufficio alle spese.
Il credito per cui Resistente_1 aveva promosso il giudizio monitorio, pari ad Euro
2.150.253,50, trovava causa in un originario contratto di finanziamento tra Banca Banca_1 SpA e la Società_1 srl (già SpA), che poi era stato ceduto ad Resistente_1 dalla Banca Banca_1 SpA, mediante cessione in blocco ex art. 58 TUB unitamente ad altri crediti deteriorati
L'Ufficio appella la sentenza di primo grado così concludendo: “Chiede in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza appellata, con conferma integrale dell'avviso di liquidazione.
Con vittoria di onorari e spese di lite, in entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituisce parte contribuente così concludendo: “Voglia questa onorevole Corte di Giustizia Tributaria, ogni contraria eccezione e deduzione respinta, confermare l'appellata sentenza di prime cure e, per l'effetto, confermare l'illegittimità e l'infondatezza dell'Avviso impugnato con riferimento all'errata applicazione dell'imposta di registro proporzionale in luogo di quella fissa in relazione alla somma ingiunta a titolo di capitale.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more del giudizio è intervenuta conciliazione giudiziale n. 50005/2026 del 13.1.2025 depositata agli atti, che prevede anche la compensazione delle spese del giudizio, con conseguente estinzione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
ND TR, OR
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 381/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 224/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 04/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022001DI000003641001 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il 22/01/2026 Richieste delle parti:
Essendo intervenuta conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, le parti chiedono la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 224 del 4.2.2025 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 S.p.A. avverso Avviso di liquidazione con cui l'Ufficio aveva applicato l'imposta di registro mediante aliquota proporzionale del 3% (ex art. 8 lett. b Tariffa
P. I allegata al TUR) relativa al Decreto ingiuntivo del Tribunale di Genova n. 3641/2022 del 1/12/2022, in un procedimento monitorio promosso dalla società Resistente_1 SpA contro i garanti della Società_1 S.p.A., poi S.r.l.. Condannava l'Ufficio alle spese.
Il credito per cui Resistente_1 aveva promosso il giudizio monitorio, pari ad Euro
2.150.253,50, trovava causa in un originario contratto di finanziamento tra Banca Banca_1 SpA e la Società_1 srl (già SpA), che poi era stato ceduto ad Resistente_1 dalla Banca Banca_1 SpA, mediante cessione in blocco ex art. 58 TUB unitamente ad altri crediti deteriorati
L'Ufficio appella la sentenza di primo grado così concludendo: “Chiede in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza appellata, con conferma integrale dell'avviso di liquidazione.
Con vittoria di onorari e spese di lite, in entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituisce parte contribuente così concludendo: “Voglia questa onorevole Corte di Giustizia Tributaria, ogni contraria eccezione e deduzione respinta, confermare l'appellata sentenza di prime cure e, per l'effetto, confermare l'illegittimità e l'infondatezza dell'Avviso impugnato con riferimento all'errata applicazione dell'imposta di registro proporzionale in luogo di quella fissa in relazione alla somma ingiunta a titolo di capitale.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more del giudizio è intervenuta conciliazione giudiziale n. 50005/2026 del 13.1.2025 depositata agli atti, che prevede anche la compensazione delle spese del giudizio, con conseguente estinzione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.