TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 08/07/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022 1218
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1218/2022 R.G.
PROMOSSO DA
, c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Maccarrone, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. Concetta Privitera, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 10.02.2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 10.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso del 02.11.2022, ritualmente notificato, la sig.ra adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale dal marito, sig. Controparte_1 con il quale aveva contratto matrimonio civile in data 02.01.2018 a Ramacca, e dalla cui unione sono nati Per_ tre figli – e tutti ancora minorenni e rispettivamente oggi di anni 16, 14 e 8. Per_1 Per_3
La ricorrente rassegnava che l'unione coniugale, durata ben oltre quindici anni, si era deteriorata allorquando il marito, nel luglio 2022, si allontanava dal tetto coniugale, abbandonando moglie e figli.
Nello specifico, la ricorrente asseriva che la condotta del marito era stata contraria ai doveri coniugali, avendo lo stesso conosciuto un'altra donna con la quale aveva iniziato una relazione ancor prima di abbandonare il tetto coniugale, producendo all'uopo documentazione fotografica estratta dai social network e comprovante la vicinanza del marito con l'altra donna.
La chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa Pt_1 al marito, l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione presso di sé e regolamentazione del diritto di visita del padre. Dal punto di vista economico, domandava porsi a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli minori, nonché della stessa ricorrente- in ragione della precaria condizione economica – nella misura di complessivi € 800,00 mensili (di cui € 600,00 per i figli minori ed € 200,00 per la moglie), oltre al 50% delle spese straordinarie in favore dei figli ed alla percezione per intero dell'assegno unico universale in favore degli stessi.
Con comparsa del 29.12.2022 si costituiva in giudizio il sig. , il quale, pur aderendo alla CP_1 domanda di separazione, respingeva la domanda di addebito della stessa formulata nei suoi confronti contestando tutto quanto ex adverso dedotto, soprattutto in ordine alle illazioni della moglie sulla presunta relazione adulterina tenuta dallo stesso, rilevando piuttosto che l'unione coniugale non era mai stata completamente serena, anche a causa della differenza di età dei coniugi, e che in passato per ben due volte era intervenuta una crisi coniugale con conseguente separazione di fatto degli stessi, poi superata per il benessere dei figli.
Il convenuto, pertanto, contestando la domanda di addebito nei suoi confronti, aderiva alla chiesta pronuncia di separazione e domandava disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre. Dal punto di vista economico, domandava porsi a suo carico l'obbligo di versare alla moglie la somma complessiva di € 500,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie ed il 50% dell'assegno unico universale erogato dall'Inps in favore dei figli minori nonchè il rigetto della domanda di mantenimento in favore della moglie poiché giovane ed abile al lavoro (anzi già lavoratrice “in nero”
a detta dello stesso).
All'udienza presidenziale del 13.01.2023 le parti insistevano nei propri scritti difensivi. La ricorrente dichiarava, altresì, di essere disoccupata ma di aver lavorato, in passato, seppur in maniera saltuaria come badante, e di pagare € 350,00 mensili per l'affitto di un immobile. Il resistente, dal canto suo, dichiarava di percepire un reddito mensile di circa € 1.000,00. All'esito, il Presidente del Tribunale affidava i figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, disponendo che il padre potesse vederli 2 secondo liberi accordi tra le parti, compatibilmente alle esigenze dei figli e al rientro del genitore a
Ramacca; dal punto di vista economico, disponeva a carico del sig. un assegno mensile di € CP_1
600,00 a titolo di mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi e l'assegno unico universale, per intero, alla madre. Nulla disponeva in ordine al mantenimento della moglie.
Avverso la suddetta ordinanza, il convenuto proponeva reclamo innanzi alla Corte di Appello di IA, con il quale contestava “l'iniqua ed errata corresponsione alla genitrice delle somme previste a titolo di
Assegno Unico Universale” e ne domandava la ripartizione nella misura del 50% tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori. Il relativo giudizio si concludeva con una pronuncia di rigetto, con conseguente conferma della ordinanza presidenziale reclamata.
Con comparsa del 07.09.2023 il convenuto si costituiva nella successiva fase del presente giudizio, domandando la modifica dell'ordinanza presidenziale del 13.01.2023, alla luce del sopravvenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche, con conseguente riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento nell'interesse della prole ad € 500,00 mensili ed integrale corresponsione delle somme riconosciute a titolo di assegno unico universale al genitore collocatario.
Con ordinanza del 22.09.2023 il G.I. accoglieva la domanda e, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 13.01.2023, riduceva parzialmente l'importo complessivo del mantenimento a carico del convenuto in € 500,00 mensili, confermando nel resto l'ordinanza presidenziale.
Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 10.02.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva quindi trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
In via del tutto preliminare, si dà atto della rinuncia di parte ricorrente alla domanda di addebito della separazione al marito ed alla domanda di mantenimento per sé, stante la mancata formulazione delle stesse nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 10.02.2025, e poi successivamente ribadito dalla stessa in seno alla propria comparsa conclusionale.
Ciò posto, osserva il Collegio che, ferma la domanda principale di separazione personale dei coniugi, le ulteriori questioni oggetto di causa attengono solo al regime di affidamento e collocamento dei figli ed all'assegno di mantenimento in favore degli stessi.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione proposta dalla ricorrente, cui il resistente ha aderito, è fondata e merita pertanto accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1. c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di
3 essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Ed invero “ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto” (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio
2013 n. 2183).
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Del resto, i coniugi vivono separati ormai da tempo, non vi è stata più alcuna ripresa della convivenza tra gli stessi e tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire ogni tipo di comunione materiale e spirituale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Sul regime di affidamento e collocamento dei figli minori
Per_ Per quanto attiene al regime di affidamento e collocamento dei figli minori e si Per_1 Per_3 ritiene di poter confermare quanto già previsto in seno all'ordinanza presidenziale del 13.01.2023 e, pertanto, l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con il mantenimento della loro attuale collocazione presso la madre.
Per quanto attiene al diritto di visita del genitore non collocatario, attesa la richiesta di parte ricorrente in ordine ad una calendarizzazione specifica del diritto di visita del padre, si ritiene che gli incontri tra padre e figli dovranno avvenire secondo le seguenti modalità: due pomeriggi alla settimana, dalle ore 17:00 alle ore 19:00 (compatibilmente con la permanenza del padre a Ramacca); a settimane alterne, dal sabato pomeriggio alle ore 17.00 alla domenica fino alle ore 20.00, con pernotto;
5 giorni consecutivi per le festività natalizie comprensivi, ad anni alterni, del Natale o di Capodanno;
tre giorni consecutivi per le festività pasquali comprensivi, ad anni alterni, per il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
venti giorni consecutivi per le vacanze estive ed alternativamente la mattina ed il pomeriggio del giorno del compleanno. Si ritiene che tale modalità di visita - nel rispetto degli impegni lavorativi del convenuto
(che vive in provincia di Messina) e delle esigenze dei minori- possa garantire al padre la possibilità di vedere i figli con regolarità, compatibilmente con la distanza, nel rispetto del principio della bigenitorialità, in modo da poter ricostruire un rapporto continuativo e significativo con i propri figli e permettere a questi di avere un equilibrato e stabile rapporto con entrambe le figure genitoriali.
Sono comunque fatti salvi diversi accordi tra le parti, specie con riferimento alle due figlie più grandi, anche compatibilmente con le esigenze e con la volontà di queste ultime.
4 Sul mantenimento dei figli
La ricorrente, con il proprio atto introduttivo, domandava porsi a carico del marito un contributo per il mantenimento dei figli pari a complessivi € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie necessitate per gli stessi e la percezione, per l'intero, da parte della stessa dell'assegno unico e universale erogato mensilmente dall'INPS per i figli, reiterando la superiore istanza per tutto il corso del giudizio, anche alla luce dei maggiori esborsi per i figli.
Il convenuto, dal canto suo, domandava porsi a suo carico un assegno di mantenimento in favore dei figli in misura non superiore a complessivi € 500,00, in ragione della propria condizione economica precaria, cifra che invero aveva iniziato a corrispondere alla moglie a far data dall'allontanamento dalla casa coniugale, come confermato dalla stessa ricorrente in sede di udienza presidenziale. Domandava, inoltre, la corresponsione al 50% tra i genitori dell'assegno unico erogato dall'Inps; domanda alla quale poi rinunciava esplicitamente nel proseguo del giudizio.
Con ordinanza presidenziale del 13.01.2023 il Presidente del Tribunale disponeva un assegno di Per_ mantenimento a carico del padre nei confronti dei figli e pari ad € 600,00 mensili, Per_1 Per_3 oltre al 50% delle spese straordinarie e la corresponsione interamente alla ricorrente dell'assegno unico erogato dall'Inps.
Avverso tale provvedimento, per la sola parte in cui prevedeva l'erogazione integrale dell'assegno unico in favore della moglie, il convenuto presentava reclamo innanzi alla Corte di Appello di IA, la quale, con decreto del 04.05.2023, rigettava il reclamo e confermava quanto statuito nella ordinanza impugnata.
Con memoria di costituzione nella successiva fase del giudizio del 07.09.2023 il resistente domandava modificarsi il quantum dell'assegno di mantenimento disposto in seno all'ordinanza presidenziale in favore dei figli, deducendo un peggioramento delle proprie condizioni economiche e depositando a tal scopo documentazione reddituale (nello specifico buste paga attestanti la percezione di una retribuzione mensile inferiore a quella considerata in sede presidenziale, circa 800 euro mensili in luogo dei 1.200 delle prime buste paga allegate alla comparsa di costituzione), di talchè il Giudice Istruttore, con ordinanza del 22.09.2023, riduceva l'importo complessivo del mantenimento a carico del padre in € 500,00 mensili.
Orbene, questo Collegio ritiene di dover confermare l'onere a carico del padre di contribuire al mantenimento dei figli minori, anche nel quantum disposto in seno alla superiore ordinanza del
22.09.2023, alla luce delle considerazioni che seguono.
Come noto, l'ordinamento pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di mantenere la prole, secondo un principio di proporzionalità che tiene conto della concreta e soggettiva capacità economica di ciascuno dei genitori.
Preme evidenziare che, nonostante entrambi i genitori debbano intendersi comunque tenuti a contribuire ai bisogni dei figli, non costituendo causa di esonero neppure lo stato di disoccupazione, nel caso di specie non è possibile ricostruire con precisione la attuale situazione economica del convenuto, poiché le uniche informazioni disponibili risalgono alla fase istruttoria del presente giudizio, allorquando lo stesso
5 richiedeva una modifica del quantum dell'assegno disposto in favore dei figli in sede presidenziale e, allo scopo, come già esposto, depositava le ultime buste paga percepite (maggio, giugno e luglio 2023), le quali a dire il vero dimostravano un oggettivo peggioramento della situazione reddituale rispetto a quanto era emerso in sede presidenziale.
La ricorrente, d'altra parte, non ha mai versato in atti alcuna documentazione reddituale, che pure costituisce un preciso e specifico onere di allegazione in capo alle parti, se non una autocertificazione nella fase introduttiva del presente giudizio, nella quale affermava di non percepire alcun reddito e di non svolgere alcuna attività lavorativa. Circostanze che venivano dalla stessa confermate durante l'udienza presidenziale, ove dichiarava di aver svolto qualche lavoro saltuario, e ribadite nel corso del giudizio.
Occorre precisare che ai fini della valutazione della domanda in oggetto tale autocertificazione non può assumere efficacia probatoria in ordine alle reali condizioni economiche della ricorrente, dovendosi peraltro ritenere poco plausibile la impossidenza di sostanze da parte della stessa.
Ed invero, sul punto, questo Collegio ritiene di poter far proprie le perplessità già manifestate dal Giudice istruttore in ordine alla reale situazione economica della , atteso che la stessa, pur affermando di Pt_1 essere disoccupata, ha dichiarato di pagare un affitto mensile pari a euro 350,00 mensili (senza, però, allegare alcun contratto di locazione tale da provare l'effettività di tale esborso periodico), dovendosi pertanto ritenere verosimile che la stessa percepisca forme di reddito, oltre a beneficiare integralmente anche dell'assegno unico per tutti i figli (pari a € 659,50 mensili), così potendo contare su una stabile integrazione delle proprie risorse familiari , circostanza, quest'ultima, che peraltro trova conferma nel presente provvedimento.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, questo Collegio ritiene debba trovare conferma quanto già disposto in via provvisoria con l'ordinanza presidenziale del 13.01.2023, come successivamente modificata dall'ordinanza del 22.09.2023, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al Per_ mantenimento nei confronti dei figli e nella misura di complessivi € 500,00 mensili, Per_1 Per_3 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
L'importo così fissato appare ancora oggi adeguato a far fronte alle quotidiane esigenze di vita dei figli,
e in ogni caso congruo rispetto alla capacità reddituale del genitore obbligato alla corresponsione.
Deve inoltre essere fissato a carico del sig. anche il dovere di contribuire al pagamento del 50% CP_1 delle spese straordinarie necessitate per i figli minori, purché previamente concordate e documentate.
La ricorrente, inoltre, essendo genitore prevalentemente collocatario dei figli, ha diritto a percepire in via esclusiva l'intero importo dell'Assegno Unico erogato dall'INPS per la prole, tanto più che il convenuto, nella propria memoria di costituzione nella fase istruttoria del presente giudizio, ha espressamente acconsentito alla integrale corresponsione delle somme riconosciute a titolo di assegno unico universale al genitore collocatario in luogo della diminuzione del quantum dovuto a titolo di mantenimento in favore dei figli.
§
6 Sulle spese di lite
In considerazione del complessivo esito del giudizio e dell'interesse comune ad entrambe le parti in merito alla pronuncia sullo status, ritiene il Collegio di dover compensare integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio, nonché le spese del giudizio di reclamo dinanzi alla Corte di Appello di IA
(che aveva delegato la statuizione sulle spese alla fase decisoria del giudizio pendente presso il Tribunale).
P.Q.M
.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...] Per_
2. DISPONE l'affido condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_3 collocamento presso la madre, disponendo che il padre possa vederli e tenerli con sé secondo le modalità indicate in parte motiva;
3. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 mese, alla sig.ra , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Parte_1 Per_
e la somma complessiva di € 500,00 mensili, importo da rivalutarsi Per_1 Per_3 annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi;
4. DISPONE che la madre dei minori, sig.ra percepisca per l'intero Parte_1
l'Assegno Unico erogato dall'INPS;
5. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio nonché quelle afferenti al reclamo ex art. 708 c.p.c. dinanzi alla Corte di Appello di IA.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 3.7.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1218/2022 R.G.
PROMOSSO DA
, c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Maccarrone, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. Concetta Privitera, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 10.02.2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 10.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso del 02.11.2022, ritualmente notificato, la sig.ra adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale dal marito, sig. Controparte_1 con il quale aveva contratto matrimonio civile in data 02.01.2018 a Ramacca, e dalla cui unione sono nati Per_ tre figli – e tutti ancora minorenni e rispettivamente oggi di anni 16, 14 e 8. Per_1 Per_3
La ricorrente rassegnava che l'unione coniugale, durata ben oltre quindici anni, si era deteriorata allorquando il marito, nel luglio 2022, si allontanava dal tetto coniugale, abbandonando moglie e figli.
Nello specifico, la ricorrente asseriva che la condotta del marito era stata contraria ai doveri coniugali, avendo lo stesso conosciuto un'altra donna con la quale aveva iniziato una relazione ancor prima di abbandonare il tetto coniugale, producendo all'uopo documentazione fotografica estratta dai social network e comprovante la vicinanza del marito con l'altra donna.
La chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa Pt_1 al marito, l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione presso di sé e regolamentazione del diritto di visita del padre. Dal punto di vista economico, domandava porsi a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli minori, nonché della stessa ricorrente- in ragione della precaria condizione economica – nella misura di complessivi € 800,00 mensili (di cui € 600,00 per i figli minori ed € 200,00 per la moglie), oltre al 50% delle spese straordinarie in favore dei figli ed alla percezione per intero dell'assegno unico universale in favore degli stessi.
Con comparsa del 29.12.2022 si costituiva in giudizio il sig. , il quale, pur aderendo alla CP_1 domanda di separazione, respingeva la domanda di addebito della stessa formulata nei suoi confronti contestando tutto quanto ex adverso dedotto, soprattutto in ordine alle illazioni della moglie sulla presunta relazione adulterina tenuta dallo stesso, rilevando piuttosto che l'unione coniugale non era mai stata completamente serena, anche a causa della differenza di età dei coniugi, e che in passato per ben due volte era intervenuta una crisi coniugale con conseguente separazione di fatto degli stessi, poi superata per il benessere dei figli.
Il convenuto, pertanto, contestando la domanda di addebito nei suoi confronti, aderiva alla chiesta pronuncia di separazione e domandava disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre. Dal punto di vista economico, domandava porsi a suo carico l'obbligo di versare alla moglie la somma complessiva di € 500,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie ed il 50% dell'assegno unico universale erogato dall'Inps in favore dei figli minori nonchè il rigetto della domanda di mantenimento in favore della moglie poiché giovane ed abile al lavoro (anzi già lavoratrice “in nero”
a detta dello stesso).
All'udienza presidenziale del 13.01.2023 le parti insistevano nei propri scritti difensivi. La ricorrente dichiarava, altresì, di essere disoccupata ma di aver lavorato, in passato, seppur in maniera saltuaria come badante, e di pagare € 350,00 mensili per l'affitto di un immobile. Il resistente, dal canto suo, dichiarava di percepire un reddito mensile di circa € 1.000,00. All'esito, il Presidente del Tribunale affidava i figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, disponendo che il padre potesse vederli 2 secondo liberi accordi tra le parti, compatibilmente alle esigenze dei figli e al rientro del genitore a
Ramacca; dal punto di vista economico, disponeva a carico del sig. un assegno mensile di € CP_1
600,00 a titolo di mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi e l'assegno unico universale, per intero, alla madre. Nulla disponeva in ordine al mantenimento della moglie.
Avverso la suddetta ordinanza, il convenuto proponeva reclamo innanzi alla Corte di Appello di IA, con il quale contestava “l'iniqua ed errata corresponsione alla genitrice delle somme previste a titolo di
Assegno Unico Universale” e ne domandava la ripartizione nella misura del 50% tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori. Il relativo giudizio si concludeva con una pronuncia di rigetto, con conseguente conferma della ordinanza presidenziale reclamata.
Con comparsa del 07.09.2023 il convenuto si costituiva nella successiva fase del presente giudizio, domandando la modifica dell'ordinanza presidenziale del 13.01.2023, alla luce del sopravvenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche, con conseguente riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento nell'interesse della prole ad € 500,00 mensili ed integrale corresponsione delle somme riconosciute a titolo di assegno unico universale al genitore collocatario.
Con ordinanza del 22.09.2023 il G.I. accoglieva la domanda e, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 13.01.2023, riduceva parzialmente l'importo complessivo del mantenimento a carico del convenuto in € 500,00 mensili, confermando nel resto l'ordinanza presidenziale.
Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 10.02.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva quindi trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
In via del tutto preliminare, si dà atto della rinuncia di parte ricorrente alla domanda di addebito della separazione al marito ed alla domanda di mantenimento per sé, stante la mancata formulazione delle stesse nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 10.02.2025, e poi successivamente ribadito dalla stessa in seno alla propria comparsa conclusionale.
Ciò posto, osserva il Collegio che, ferma la domanda principale di separazione personale dei coniugi, le ulteriori questioni oggetto di causa attengono solo al regime di affidamento e collocamento dei figli ed all'assegno di mantenimento in favore degli stessi.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione proposta dalla ricorrente, cui il resistente ha aderito, è fondata e merita pertanto accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1. c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di
3 essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Ed invero “ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto” (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio
2013 n. 2183).
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Del resto, i coniugi vivono separati ormai da tempo, non vi è stata più alcuna ripresa della convivenza tra gli stessi e tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire ogni tipo di comunione materiale e spirituale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Sul regime di affidamento e collocamento dei figli minori
Per_ Per quanto attiene al regime di affidamento e collocamento dei figli minori e si Per_1 Per_3 ritiene di poter confermare quanto già previsto in seno all'ordinanza presidenziale del 13.01.2023 e, pertanto, l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con il mantenimento della loro attuale collocazione presso la madre.
Per quanto attiene al diritto di visita del genitore non collocatario, attesa la richiesta di parte ricorrente in ordine ad una calendarizzazione specifica del diritto di visita del padre, si ritiene che gli incontri tra padre e figli dovranno avvenire secondo le seguenti modalità: due pomeriggi alla settimana, dalle ore 17:00 alle ore 19:00 (compatibilmente con la permanenza del padre a Ramacca); a settimane alterne, dal sabato pomeriggio alle ore 17.00 alla domenica fino alle ore 20.00, con pernotto;
5 giorni consecutivi per le festività natalizie comprensivi, ad anni alterni, del Natale o di Capodanno;
tre giorni consecutivi per le festività pasquali comprensivi, ad anni alterni, per il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
venti giorni consecutivi per le vacanze estive ed alternativamente la mattina ed il pomeriggio del giorno del compleanno. Si ritiene che tale modalità di visita - nel rispetto degli impegni lavorativi del convenuto
(che vive in provincia di Messina) e delle esigenze dei minori- possa garantire al padre la possibilità di vedere i figli con regolarità, compatibilmente con la distanza, nel rispetto del principio della bigenitorialità, in modo da poter ricostruire un rapporto continuativo e significativo con i propri figli e permettere a questi di avere un equilibrato e stabile rapporto con entrambe le figure genitoriali.
Sono comunque fatti salvi diversi accordi tra le parti, specie con riferimento alle due figlie più grandi, anche compatibilmente con le esigenze e con la volontà di queste ultime.
4 Sul mantenimento dei figli
La ricorrente, con il proprio atto introduttivo, domandava porsi a carico del marito un contributo per il mantenimento dei figli pari a complessivi € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie necessitate per gli stessi e la percezione, per l'intero, da parte della stessa dell'assegno unico e universale erogato mensilmente dall'INPS per i figli, reiterando la superiore istanza per tutto il corso del giudizio, anche alla luce dei maggiori esborsi per i figli.
Il convenuto, dal canto suo, domandava porsi a suo carico un assegno di mantenimento in favore dei figli in misura non superiore a complessivi € 500,00, in ragione della propria condizione economica precaria, cifra che invero aveva iniziato a corrispondere alla moglie a far data dall'allontanamento dalla casa coniugale, come confermato dalla stessa ricorrente in sede di udienza presidenziale. Domandava, inoltre, la corresponsione al 50% tra i genitori dell'assegno unico erogato dall'Inps; domanda alla quale poi rinunciava esplicitamente nel proseguo del giudizio.
Con ordinanza presidenziale del 13.01.2023 il Presidente del Tribunale disponeva un assegno di Per_ mantenimento a carico del padre nei confronti dei figli e pari ad € 600,00 mensili, Per_1 Per_3 oltre al 50% delle spese straordinarie e la corresponsione interamente alla ricorrente dell'assegno unico erogato dall'Inps.
Avverso tale provvedimento, per la sola parte in cui prevedeva l'erogazione integrale dell'assegno unico in favore della moglie, il convenuto presentava reclamo innanzi alla Corte di Appello di IA, la quale, con decreto del 04.05.2023, rigettava il reclamo e confermava quanto statuito nella ordinanza impugnata.
Con memoria di costituzione nella successiva fase del giudizio del 07.09.2023 il resistente domandava modificarsi il quantum dell'assegno di mantenimento disposto in seno all'ordinanza presidenziale in favore dei figli, deducendo un peggioramento delle proprie condizioni economiche e depositando a tal scopo documentazione reddituale (nello specifico buste paga attestanti la percezione di una retribuzione mensile inferiore a quella considerata in sede presidenziale, circa 800 euro mensili in luogo dei 1.200 delle prime buste paga allegate alla comparsa di costituzione), di talchè il Giudice Istruttore, con ordinanza del 22.09.2023, riduceva l'importo complessivo del mantenimento a carico del padre in € 500,00 mensili.
Orbene, questo Collegio ritiene di dover confermare l'onere a carico del padre di contribuire al mantenimento dei figli minori, anche nel quantum disposto in seno alla superiore ordinanza del
22.09.2023, alla luce delle considerazioni che seguono.
Come noto, l'ordinamento pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di mantenere la prole, secondo un principio di proporzionalità che tiene conto della concreta e soggettiva capacità economica di ciascuno dei genitori.
Preme evidenziare che, nonostante entrambi i genitori debbano intendersi comunque tenuti a contribuire ai bisogni dei figli, non costituendo causa di esonero neppure lo stato di disoccupazione, nel caso di specie non è possibile ricostruire con precisione la attuale situazione economica del convenuto, poiché le uniche informazioni disponibili risalgono alla fase istruttoria del presente giudizio, allorquando lo stesso
5 richiedeva una modifica del quantum dell'assegno disposto in favore dei figli in sede presidenziale e, allo scopo, come già esposto, depositava le ultime buste paga percepite (maggio, giugno e luglio 2023), le quali a dire il vero dimostravano un oggettivo peggioramento della situazione reddituale rispetto a quanto era emerso in sede presidenziale.
La ricorrente, d'altra parte, non ha mai versato in atti alcuna documentazione reddituale, che pure costituisce un preciso e specifico onere di allegazione in capo alle parti, se non una autocertificazione nella fase introduttiva del presente giudizio, nella quale affermava di non percepire alcun reddito e di non svolgere alcuna attività lavorativa. Circostanze che venivano dalla stessa confermate durante l'udienza presidenziale, ove dichiarava di aver svolto qualche lavoro saltuario, e ribadite nel corso del giudizio.
Occorre precisare che ai fini della valutazione della domanda in oggetto tale autocertificazione non può assumere efficacia probatoria in ordine alle reali condizioni economiche della ricorrente, dovendosi peraltro ritenere poco plausibile la impossidenza di sostanze da parte della stessa.
Ed invero, sul punto, questo Collegio ritiene di poter far proprie le perplessità già manifestate dal Giudice istruttore in ordine alla reale situazione economica della , atteso che la stessa, pur affermando di Pt_1 essere disoccupata, ha dichiarato di pagare un affitto mensile pari a euro 350,00 mensili (senza, però, allegare alcun contratto di locazione tale da provare l'effettività di tale esborso periodico), dovendosi pertanto ritenere verosimile che la stessa percepisca forme di reddito, oltre a beneficiare integralmente anche dell'assegno unico per tutti i figli (pari a € 659,50 mensili), così potendo contare su una stabile integrazione delle proprie risorse familiari , circostanza, quest'ultima, che peraltro trova conferma nel presente provvedimento.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, questo Collegio ritiene debba trovare conferma quanto già disposto in via provvisoria con l'ordinanza presidenziale del 13.01.2023, come successivamente modificata dall'ordinanza del 22.09.2023, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al Per_ mantenimento nei confronti dei figli e nella misura di complessivi € 500,00 mensili, Per_1 Per_3 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
L'importo così fissato appare ancora oggi adeguato a far fronte alle quotidiane esigenze di vita dei figli,
e in ogni caso congruo rispetto alla capacità reddituale del genitore obbligato alla corresponsione.
Deve inoltre essere fissato a carico del sig. anche il dovere di contribuire al pagamento del 50% CP_1 delle spese straordinarie necessitate per i figli minori, purché previamente concordate e documentate.
La ricorrente, inoltre, essendo genitore prevalentemente collocatario dei figli, ha diritto a percepire in via esclusiva l'intero importo dell'Assegno Unico erogato dall'INPS per la prole, tanto più che il convenuto, nella propria memoria di costituzione nella fase istruttoria del presente giudizio, ha espressamente acconsentito alla integrale corresponsione delle somme riconosciute a titolo di assegno unico universale al genitore collocatario in luogo della diminuzione del quantum dovuto a titolo di mantenimento in favore dei figli.
§
6 Sulle spese di lite
In considerazione del complessivo esito del giudizio e dell'interesse comune ad entrambe le parti in merito alla pronuncia sullo status, ritiene il Collegio di dover compensare integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio, nonché le spese del giudizio di reclamo dinanzi alla Corte di Appello di IA
(che aveva delegato la statuizione sulle spese alla fase decisoria del giudizio pendente presso il Tribunale).
P.Q.M
.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...] Per_
2. DISPONE l'affido condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_3 collocamento presso la madre, disponendo che il padre possa vederli e tenerli con sé secondo le modalità indicate in parte motiva;
3. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 mese, alla sig.ra , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Parte_1 Per_
e la somma complessiva di € 500,00 mensili, importo da rivalutarsi Per_1 Per_3 annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi;
4. DISPONE che la madre dei minori, sig.ra percepisca per l'intero Parte_1
l'Assegno Unico erogato dall'INPS;
5. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio nonché quelle afferenti al reclamo ex art. 708 c.p.c. dinanzi alla Corte di Appello di IA.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 3.7.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
7