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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/09/2025, n. 3346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3346 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2951/2022 avente ad oggetto differenze retributive
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Risiglione ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso il suo studio, sito in Motta Sant'Anastasia (CT) via Sancho Ruiz n. 26, giusta procura in atti telematici
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Motta Sant'Anastasia (CT), via Ruggero II n. 14, p. iva P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente l'11.04.2022, in breve, ha esposto: Parte_1
- che, in forza del contratto di lavoro a tempo parziale ed indeterminato sottoscritto con
Pagina 1 ha espletato alle dipendenze di quest'ultima dal mese di marzo 2010 fino Controparte_1
al 23.01.2022 mansioni di “operaia addetta alle pulizie” di cui al livello VII del CCNL
“Turismo –Az. Alberghiere”;
- che, contrariamente a quanto statuito nell'accordo negoziale, la stessa ha sempre svolto attività di riordino delle camere e di pulizia dei piani riconducibili nel superiore livello VI del predetto CCNL ed inoltre, nonostante era stato previsto lo svolgimento di turni di lavoro per 20 ore settimanali distribuite su 5 giorni, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, la stessa ha eseguito la propria attività lavorativa dal lunedì alla domenica, dalle ore 8,00 alle ore 13,00, festivi compresi, fruendo eccezionalmente di riposo settimanale nella misura di un giorno ogni due mesi circa;
- che, per tutto il periodo lavorativo, la retribuzione percepita è stata inferiore alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, avendo ricevuto l'importo di euro 750,00 mensili, in parte, brevi manu e, in parte, con bonifico;
- che “nell'anno 2021 a causa del Covid 19 la stessa è stata in cassa integrazione e nel mese di gennaio 2022 visto che ogni tentativo di avere un riscontro delle prestazioni svolte, delle ore lavorate e del proseguimento del rapporto di lavoro è rimasto inevaso è stata costretta a recedere dal contratto di lavoro per giusta causa”, restando ad oggi creditrice delle differenze retributive relative alle prestazioni effettivamente svolte, della 13° e 14° mensilità, dell'indennità ferie non godute, del TFR, del lavoro straordinario e festivo, del “bonus Renzi” e delle diarie varie previste dal CCNL di categoria indicate e contabilizzate mensilmente ma non corrisposte.
Su tali premesse, la ricorrente ha chiesto di “a) accertare e dichiarare che tra le parti in causa è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a partire dal mese di gennaio 2010 al mese di dicembre 2020 ; b) per l'effetto e comunque in forza dei titoli e delle causali in narrativa, condannare la al pagamento in (suo) favore … della somma Parte_2
di euro 64.267,30 di cui all'allegato prospetto contabile, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo ex art. 429 c.p.c.; c) condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali ed orali nonché l'espletamento di una consulenza tecnica di natura contabile;
quindi, all'udienza del 19.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
_________________________
Pagina 2 Sul piano processuale, innanzi tutto, va dichiarata la contumacia di in Controparte_1
quanto, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
In punto di fatto, dalla disamina delle buste paga unitamente alle certificazioni uniche e al modulo di recesso versati in atti, resta accertato che tra la ricorrente e la società convenuta è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time efficace dal
15.03.2010 fino al 3.02.2022, data in cui esso si è risolto per le dimissioni rassegnate da per l'asserita “mancata corresponsione degli emolumenti maturati e dell'orario di Pt_1 lavoro svolto oltre l'ordinario mai retribuito”.
La ricorrente ha promosso il presente giudizio lamentando l'errato inquadramento delle mansioni di operaia addetta alle pulizie nel livello VII del CCNL del CCNL Turismo –Aziende
Alberghiere anziché nel superiore livello VI, essendosi occupata del riassetto, della pulizia dei piani e delle camere, nonché l'omessa corresponsione di una retribuzione proporzionata sul piano quantitativo, qualitativo e temporale all'effettivo impegno prestato.
Procedendo gradualmente, in ambito probatorio, costituisce consolidato principio di diritto quello secondo cui “la determinazione dell'inquadramento spettante al lavoratore alla stregua delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva di diritto comune si articola in una attività interpretativa complessa che postula l'individuazione dei criteri generali ed astratti caratteristici delle singole categorie o qualifiche alla stregua della disciplina collettiva del rapporto (senza trascurare l'interpretazione delle più specifiche disposizioni eventualmente contenute in accordi aziendali e ponendo in evidenza le caratteristiche distintive tra le attività lavorative riconducigli all'una e all'altra), l'accertamento, quindi, delle mansioni effettivamente svolte e, infine, la loro comparazione con le previsioni della disciplina pattizia
(v. ad es. ex plurimis Cass. n. 3069/2005; Cass. n. 5942/2004; Cass. n. 12555/1998)” (tra le tante, Cass. 31.12.2009, n. 28284).
Ne consegue che il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si struttura in tre fasi, rispettivamente dirette all'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, all'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e al raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, senza che peraltro possa ritenersi viziata l'indagine in parola ove il giudice non si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dal detto schema procedimentale nel caso in cui risulta comunque che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel
Pagina 3 ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (Cass. 27.09.2016, n.18943).
Nella fattispecie concreta, la classificazione del personale per il comparto delle aziende alberghiere è regolata all'art. 178 del CCNL del settore Turismo –Aziende Alberghiere del
19.07.2003 che, per quanto interessa in questa sede, è rimasto immutato anche a seguito delle modifiche apportate dalle parti sociali nel 2010 ed ascrive:
- nel VII livello “i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate e cioè: - personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office, magazzino e relative dotazioni;
- vestiarista;
- addetto al mangano ed alla stiratura con apparecchi automatici;
- commissioniere;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione”;
- nel livello VI, “i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè: - addetto di cucina con mansioni di supporto nella preparazione dei cibi e di riassetto e pulizia delle dotazioni e degli ambienti di lavoro;
… - addetto portineria;
- lavandaio;
- conduttore;
… - rammendatrice, cucitrice, stiratrice;
- facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli;
- cameriera ai piani, intendendosi per tale colei che assolve alle operazioni di riassetto, pulizia dei piani e delle camere, ivi compreso il rifornimento delle relative dotazioni;
- cameriera villaggi turistici;
- addetto mensa personale;
… - altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione”.
All'esito della prova testimoniale è rimasto accertato che la ricorrente si è stabilmente occupata di effettuare ai piani della struttura alberghiera la pulizia e il riordino delle camere unitamente al riassetto della biancheria.
Segnatamente, la teste –della cui attendibilità non sono emerse ragioni per Testimone_1
dubitare- ha dichiarato che “la ricorrente si occupava di sistemare le camere, della pulizia delle camere e della lavanderia mentre io della reception. Io arrivavo a lavoro prima mentre la ricorrente arrivava alle 8,00, era chi era alla reception ad indicare le camere da sistemare e quindi io o altra collega della reception. Le camere dovevano essere sistemate entro 12,00 e solo se non riusciva a sistemare tutto la ricorrente si fermava fino alle 13,00. Se restava qualcosa da sistemare della biancheria come piegare la stessa ce ne occupavamo anche noi cosi che tutto la mattina seguente fosse in ordine … La ricorrente aveva consapevolezza sul da farsi per cui l'organizzazione del lavoro la svolgeva lei stessa;
solo se vi erano particolari esigenze si davano direttive aggiuntive es. se nella camera doveva essere ospitato un neonato per l'inserimento della culla …”.
Coerente è la deposizione resa da avendo riferito tra l'altro che “la Tes_2 Pt_1
Pagina 4 faceva le pulizie … L'albergo ha 14 camere/appartamenti e raramente vi erano giorni in cui non vi erano clienti e la non andava a pulire. … Il titolare … pretende che noi Pt_1 facciamo tutto anche l'idraulico o spostare i mobili, letti … il letto matrimoniale è pesante e non può essere spostato solo dalla . Pt_1
A fronte di tali risultanze, l'inquadramento operato dalla parte convenuta nel livello VII del
CCNL citato delle mansioni prestate dalla ricorrente non è condivisibile, attesto che la figura dell'addetto alla pulizia delle camere e dei piani è stata espressamente inserita dalle parti sociali nel livello VI del richiamato CCNL che, peraltro, assimila alla figura di “cameriera ai piani” quella di “cameriera villaggi turistici” nonché le “altre aventi valore equivalente non espressamente comprese nella elencazione sopra riportata”.
Quanto alle pretese retributive avanzate da assumendo di aver prestato attività Pt_1
lavorativa in eccedenza al normale orario di lavoro, va rilevato che per consolidato insegnamento della Corte di legittimità, “Ove un lavoratore pretenda il pagamento di differenze di retribuzione per lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario, quale ad esempio festivo, domenicale o straordinario, deve provare in modo rigoroso l'effettivo espletamento della prestazione lavorativa da retribuire. La valutazione equitativa non supplisce il difetto di prova nell'an. In difetto della prova specifica per ciò che concerne l'an del diritto azionato, non possono utilizzarsi i criteri di liquidazione equitativa, in quanto questi possono venire in soccorso nella decisione unicamente per ciò che concerne il quantum della domanda. Come già affermato in precedenti decisioni riguardanti differenze retributive per lavoro straordinario, la Corte di Cassazione ribadisce che ove il lavoratore richieda il compenso per il lavoro ulteriore (straordinario, festivo ecc.) ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre il normale orario di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice” (Cass. 14.05.2015 n. 9906).
Parimenti, nel caso in cui il lavoratore “riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolte, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (Cass. 16.02.2009 n. 3714; Cass. 29.01.2003, n. 1389;
Cass. 17.10.2001, n.12695), con la conseguenza che qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto (Cass. 02.01.2018, n. 1; conf. tra le tante, Cass. 28.09.2006, n. 21028), non potendo determinare il numero delle ore di lavoro straordinario prestato dal lavoratore con una decisione di mera equità (tra le tante, emblematiche, ancora, Cass. 21.04.1993, n. 4668; Cass.
29.01.1988, n. 776; Cass. 28.09.1988, n. 5269).
Pagina 5 Nella fattispecie concreta, la prospettazione avanzata dalla ricorrente secondo cui la stessa avrebbe svolto l'attività di cameriera ai piani dal lunedì alla domenica compresa, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 non ha trovato integrale conferma in sede istruttoria, avendo chiarito la teste che “la ricorrente arrivava alle 8,00, era chi era alla reception ad indicare le Testimone_1
camere da sistemare e quindi io o altra collega della reception. Le camere dovevano essere sistemate entro 12,00 e solo se non riusciva a sistemare tutto la ricorrente si fermava fino alle
13,00”, precisando, inoltre, che “Se restava qualcosa da sistemare della biancheria come piegare la stessa c'è ne occupavamo anche noi cosi che tutto la mattina seguente fosse in ordine” ed aggiungendo, ancora, che “Nella struttura si turnava perché la struttura è aperta 24 ore su 24 e non è stagionale, per cui poteva capitare il turno di domenica o in coincidenza con
i giorni festivi. La ricorrente fruiva del giorno di riposo anche perché, all'occorrenza, veniva una persona anche ad aiutarla oppure, in base ai periodi, la ricorrente non veniva a lavorare e basta. Ovviamente, turnazioni e giorni li decidevano sempre i titolari”.
Nel contesto considerato, pertanto, deve ritenersi provato che ha reso le Parte_1
proprie prestazioni per sei giorni la settimana, dalle 8,00 alle 12,00 e, come ha dichiarato dalla teste fruendo “un giorno di riposo che variava”. Tes_2
Di contro, in atti, non vi è prova che la parte datoriale abbia consentito alla predetta lavoratrice di godere di periodi di ferie sì da consentirle il recupero delle proprie energie psicofisiche, laddove la Suprema Corte, aderendo ai principi affermati dalla Corte di Giustizia il 6.11.2018 con la sent. C-684/16, ha sottolineato che “Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore –a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro- e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle” (Cass. 08.07.2022 n. 21780).
Ferme le risultanze dell'accertamento giudiziario sopra cristallizzato è stato dato incarico ad un CTU contabile di verificare sulla base di esso la sussistenza, a favore della ricorrente, di differenze retributive per il lavoro riconducibile al 6 livello del CCNL sopra richiamato espletato per complessive 24 ore settimanali, tenuto conto delle componenti retributive di cui al predetto CCNL ed avendo riguardo agli importi di cui la ricorrente ne ha assunto in ricorso l'avvenuta percezione.
Aderendo al mandato conferito e alle disposizioni del richiamato CCNL, in virtù degli accertamenti esperiti e delle elaborazioni contabili analiticamente descritte nelle appendici allegate alla consulenza d'ufficio, l'ausiliario di questo giudice ha provveduto a determinare la retribuzione dovuta alla ricorrente per l'attività lavorativa prestata dal 15.03.2010 al 3.02.2022
Pagina 6 e, sulla base dei minimi retributivi accertati e dei ratei attribuibili per anno, al computo degli importi maturati a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, quantificando in euro
26.302,22 le differenze retributive spettanti alla Pt_1
Avuto riguardo a quanto stabilito dall'art. 129 CCNL di categoria del 20.02.2010, inoltre, il
CTU ha calcolato in euro 9.491,69 l'indennità sostitutiva delle ferie non godute di cui la ricorrente è creditrice e, in applicazione della normativa dettata in materia di credito di imposta,
“cd bonus Renzi”, introdotto quale misura temporanea dall'art. 1 del d.l. n. 66/2014, successivamente divenuta definitiva con l. n. 190/2014, ha calcolato in euro 5.920,00 le somme dovute dalla società datrice di lavoro a tale titolo.
In conformità all'incarico conferito, “nei limiti delle giornate riconosciute in busta paga”, inoltre, il CTU ha quantificato in euro 1.097,44 gli importi spettanti a titolo di retribuzione e maggiorazione per il lavoro festivo, nonché per quello prestato nelle festività di cui all'art. 127 della richiamata contrattazione collettiva, ed infine ha verificato la retribuzione utile per il computo del TFR, determinando gli accantonamenti annui maturati e, provvedendo, sulla base dei coefficienti applicabili, alla contestuale rivalutazione del fondo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, sì accertando a favore della ricorrente la sussistenza di un credito ammontante ad euro 10.904,93.
La metodologia con cui sono state espletate le indagini peritali in parola è immune da vizi logici ed aderente in maniera precisa ed esauriente ai quesiti posti con l'ordinanza dell'1.12.2024 per come integrata con provvedimento dell'8.01.2025 ed essendo stata condotta nel rispetto delle disposizioni della contrattazione collettiva resta condivisa da questo Giudice non senza notare che rispetto alle predette risultanze peritali non sono stati svolti rilievi e/o osservazioni dalle parti costituite.
In ragione di quanto precede, va disposta la condanna di al pagamento del Controparte_1
credito lordo complessivo di euro 53.716,28 per le dette causali, oltre, a norma dell'art. 429
c.p.c., interessi legali e rivalutazione monetaria, della maturazione fino all'effettivo soddisfo, come per legge.
I costi di CTU, nei rapporti interni tra le parti, restano definitivamente posti a carico della società convenuta secondo il criterio della soccombenza e, sempre in forza di detto criterio, le spese del presente giudizio vanno poste a carico di quest'ultima e liquidate nella misura di cui in dispositivo avuto riguardo al valore e all'oggetto della causa, all'espletamento di istruttoria orale, al mancato apporto di nuovi elementi valutativi in sede di discussione cartolare della presente controversia ed alla contenuta attività difensiva svolta nella contumacia della controparte, oltre a quanto previsto dagli artt. 2 e 4 del DM n.55/2014 e successive modifiche
Pagina 7 ed altresì tenendo conto a norma dei commi 1 e 4 del richiamato art. 4 della semplicità delle questioni in fatto e in diritto trattate, in assenza di contrasti giurisprudenziali e di specifiche e distinte problematicità, del non integrale riscontro del quantum debeatur dedotto in ricorso nonché della domanda di distrazione avanzata dal procuratore della parte ricorrente in ricorso nelle note cartolari depositate il 29.07.2025
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
DICHIARA la contumacia di Controparte_1
CONDANNA a corrispondere a favore di la somma Controparte_1 Parte_1
complessiva di euro 53.716,28 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al soddisfo come per legge
RIGETTA per il resto il ricorso
PONE, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU a carico di Controparte_1
CONDANNA a rifondere a favore di le spese Controparte_1 Parte_1
processuali che liquida in euro 4.800,00, oltre il 15% spese generali, iva e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore del relativo procuratore antistatario
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 20.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
La presente sentenza è stata realizzata con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Luca Nicolo
Catania, 20.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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