TAR Roma, sez. 2B, sentenza 04/03/2026, n. 4085
TAR
Ordinanza cautelare 17 aprile 2024
>
TAR
Sentenza 4 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Illegittimità della determinazione dirigenziale n. 119 del 16.01.2024

    Il Collegio ritiene che la CILA riguardasse opere interne diverse da quelle oggetto dell'ordine di restitutio in integrum, che incidono sulle facciate. La determinazione dirigenziale fa riferimento a norme specifiche e inquadra gli abusi nella fattispecie di ristrutturazione edilizia pesante.

  • Rigettato
    Consolidamento del titolo CILA e decorso del termine per l'autotutela

    Il Collegio afferma che non vi è stato consolidamento di alcun titolo o dichiarazione asseverata, poiché le opere oggetto dell'ordine di rimozione non sono quelle della CILA. Non è invocabile il combinato disposto degli artt. 19 e 21-nonies della L. 241/1990.

  • Rigettato
    Errata qualificazione degli interventi edilizi

    Il Collegio rileva che l'apertura di un varco dove c'era una finestra non è stata oggetto della CILA e non integra un mero ripristino, non essendovi prova della preesistenza di una porta. L'intervento è qualificato come ristrutturazione edilizia (RE2), vietata nei Tessuti di origine medievale.

  • Rigettato
    Ineseguibilità del provvedimento di demolizione

    L'ordine di rimozione è motivato con l'individuazione degli abusi e delle norme violate. Le porte si aprono direttamente sulla pubblica via, violando l'art. 50 del Regolamento Edilizio. Gli interventi sono qualificati come ristrutturazione edilizia pesante (RE2), vietata nei Tessuti di origine medievale.

  • Rigettato
    Buona fede e legittimo affidamento

    Non vi è conformità catastale delle opere sanzionate. Il decorso del termine di 45 giorni per la sospensione lavori non rende illegittima l'ordinanza di demolizione, essendo l'illecito edilizio permanente e il potere sanzionatorio imprescrittibile.

  • Rigettato
    Autorizzazione al trasferimento di sede

    La determinazione di trasferimento di sede non ha accertato la regolarità urbanistico-edilizia, ma si è basata su un parere favorevole di compatibilità edilizia urbanistica adottato prima dell'avvio del procedimento di disciplina edilizia.

  • Rigettato
    Necessità del parere preventivo della BA

    Gli interventi sono soggetti al parere obbligatorio della Soprintendenza speciale per il Comune di Roma (ex BA). La ricorrente non ha richiesto autonomamente il parere né avviato un procedimento per ottenerlo. La confusione tra parere nel procedimento autorizzatorio e parere nel procedimento sanzionatorio è infondata.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione e competenze

    Il Collegio ritiene che il Comune si sia attenuto alle norme, motivando la decisione di demolizione. L'interpretazione del silenzio della BA come assenso è arbitraria. La motivazione relativa alle esigenze di tutela è adeguata.

  • Rigettato
    Intervenuta quasi due anni e mezzo dopo la presentazione

    La declaratoria è basata sulla mancata conformità urbanistico-edilizia e sul cambio di destinazione d'uso non autorizzato. La CILA è stata utilizzata per opere che richiedevano permesso di costruire o SCIA, rendendo l'amministrazione legittimata ad agire con poteri repressivi e sanzionatori.

  • Rigettato
    Contestazione del contenuto della declaratoria di nullità

    L'ante operam non è legittimato dalla documentazione in possesso dell'amministrazione né da quella catastale o fotografica prodotta dalla ricorrente. Vi è stata una modifica di infisso e la creazione di un nuovo accesso non autorizzati.

  • Rigettato
    Conformità urbanistica e catastale

    L'ante operam non trova riscontro nelle planimetrie catastali né nella documentazione fotografica. Le planimetrie evidenziano destinazioni d'uso e altezze non conformi. La trasformazione di una finestra in porta è un intervento non assentibile nei Tessuti di origine medievale.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2B, sentenza 04/03/2026, n. 4085
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4085
    Data del deposito : 4 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo