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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 122/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
MERLETTI PIETRO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 95/2024 depositato il 27/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: estinzione per cessata materia del contendere spese compensate
Resistente/Appellato: estinzione per cessata materia del contendere spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, abitante nel cratere in immobile dichiarato inagibile, ha chiesto il rimborso di quanto erogato a mezzo sostituto di imposta, successivamente per legge fissato nel 40%;
Sulla resistenza dell'ufficio, le parti infine sono addivenute ad un accordo e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A fronte del documentato accordo tra le parti, che prevede anche la compensazione delle spese di lite, essendo questo conforme a diritto, questa Corte non può che prenderne atto e decidere in conformità.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere spese compensate.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
MERLETTI PIETRO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 95/2024 depositato il 27/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: estinzione per cessata materia del contendere spese compensate
Resistente/Appellato: estinzione per cessata materia del contendere spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, abitante nel cratere in immobile dichiarato inagibile, ha chiesto il rimborso di quanto erogato a mezzo sostituto di imposta, successivamente per legge fissato nel 40%;
Sulla resistenza dell'ufficio, le parti infine sono addivenute ad un accordo e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A fronte del documentato accordo tra le parti, che prevede anche la compensazione delle spese di lite, essendo questo conforme a diritto, questa Corte non può che prenderne atto e decidere in conformità.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere spese compensate.