Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00027/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00354/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 354 del 2025, proposto da
DO NI LL, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Lobrace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pineto, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
per la declaratoria
della mancata apposizione ovvero della sopravvenuta inefficacia, da pronunciarsi anche in via incidentale, della dichiarazione di pubblica utilità resa dal Comune di Pineto per la realizzazione della strada comunale denominata Via Bolognini;
nonché per l’accertamento della responsabilità del Comune di Pineto per l’occupazione illegittima e per l’irreversibile trasformazione del terreno di proprietà del ricorrente mediante la realizzazione della strada;
e per la condanna del Comune di Pineto alla riconsegna dei beni illegittimamente appresi, nello stato ex ante, e al pagamento dell’importo dovuto a titolo di risarcimento del danno da occupazione illegittima, comprensivo di interessi e rivalutazione, e, in via gradata, per la condanna a valutare l’acquisizione del bene al patrimonio comunale, ai sensi dell’articolo 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e al risarcimento del danno da perdita da mancato godimento, da liquidarsi anche in via equitativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di anticipazione dell’udienza depositata in data 23 ottobre 2025, con la quale la parte ricorrente ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’articolo 34, comma 5, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa SA LI;
Il ricorrente ha agito nei confronti del Comune di Pineto per la declaratoria della mancata apposizione ovvero della sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità della strada comunale realizzata su un fondo di sua proprietà nonché per la condanna alla restituzione del fondo nello status quo ante e al risarcimento del danno da occupazione illegittima, previa valutazione della possibilità di acquisire il fondo al patrimonio comunale, ai sensi dell’articolo 42- bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
Con nota depositata in data 23 ottobre 2025, il ricorrente - dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29 settembre 2025 è stata disposta l’acquisizione del fondo al patrimonio comunale e che in data 17 ottobre 2025 egli ha accettato il pagamento delle relative indennità - ha invocato la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna del Comune di Pineto alle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale.
In data 12 gennaio 2026 il ricorrente ha depositato la determinazione dirigenziale n. 2 dell’8 gennaio 2026, con la quale il Comune di Pineto ha disposto il pagamento della somma complessiva di euro 6.843,33, a titolo di indennità di acquisizione coattiva del bene e di indennizzo del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale conseguente all’occupazione illegittima.
La pretesa azionata dalla parte ricorrente in via subordinata è stata pienamente soddisfatta in data successiva alla proposizione del ricorso, per cui il Collegio deve dichiarare cessata la materia del contendere.
Il Collegio deve esaminare il merito del ricorso, ai soli fini della regolazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.
La fondatezza del ricorso si evince dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente, nella quale il Comune di Pineto ha riconosciuto l’illegittima occupazione del fondo e l’irreversibile trasformazione dello stesso a seguito della realizzazione della strada comunale, in assenza di un valido ed efficace provvedimento dichiarativo della pubblica utilità dell’opera.
Il Comune di Pineto deve perciò essere condannato a rifondere al difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario, le spese di lite, nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune di Pineto a rifondere al difensore antistatario del ricorrente, avvocato Michele Lobrace, le spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
MA ZI, Presidente
Maria Colagrande, Consigliere
SA LI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA LI | MA ZI |
IL SEGRETARIO