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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 20/01/2026, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 822/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CIAMBELLINI MICHELE, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6459/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357_3144 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357_3144 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357_3144 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357_3144 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357_3144 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15164/2025 depositato il
18/09/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso oggetto del presente giudizio, Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo specificato in epigrafe, notificato 14/01/2025, relativo ad omesso versamento Tari
Comune di Napoli, anni d'imposta 2018 /2022.
Nessun resistente si è costituito.
All'udienza del 18.09.2025 la parte ricorrente, presente, ha riferito che le questioni dedotte in ricorso sono state oggetto di provvedimento di accoglimento in autotutela ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese.
La Corte si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante quanto dedotto dalla ricorrente deve dichiararsi estinto in giudizio per cessazione della materia del contendere.
L'esame della documentazione allegata dalla parte ricorrente induce a ritenere fondata la domanda, per la quale era stata proposta invano istanza di provvedimento di rettifica in autotutela.
Deve quindi disporsi, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, la condanna della resistente, ritualmente citata, alle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio;
condanna la controparte al pagamento delle spese di lite che quantifica in complessivi € 400,00 oltre accessori, se dovuti.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CIAMBELLINI MICHELE, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6459/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357_3144 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357_3144 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357_3144 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357_3144 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357_3144 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15164/2025 depositato il
18/09/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso oggetto del presente giudizio, Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo specificato in epigrafe, notificato 14/01/2025, relativo ad omesso versamento Tari
Comune di Napoli, anni d'imposta 2018 /2022.
Nessun resistente si è costituito.
All'udienza del 18.09.2025 la parte ricorrente, presente, ha riferito che le questioni dedotte in ricorso sono state oggetto di provvedimento di accoglimento in autotutela ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese.
La Corte si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante quanto dedotto dalla ricorrente deve dichiararsi estinto in giudizio per cessazione della materia del contendere.
L'esame della documentazione allegata dalla parte ricorrente induce a ritenere fondata la domanda, per la quale era stata proposta invano istanza di provvedimento di rettifica in autotutela.
Deve quindi disporsi, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, la condanna della resistente, ritualmente citata, alle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio;
condanna la controparte al pagamento delle spese di lite che quantifica in complessivi € 400,00 oltre accessori, se dovuti.