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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/04/2025, n. 14480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14480 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di OS AN, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/09/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 29 novembre 2023 dal Tribunale di Rieti, ha ridotto la pena inflitta a AN OS, per il reato di cui all'art. 646 cod. pen., confermando nel resto. 2. Ha proposto ricorso per cassazione AN OS, a mezzo del proprio difensore, formulando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 14480 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 19/02/2025 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ribadita affermazione di responsabilità. Nella sentenza impugnata non sarebbe stato dato il giusto rilievo al diritto di credito, suscettibile di compensazione (in quanto certo, liquido ed esigibile, quale ripetizione dell'indebito), che la ricorrente avrebbe vantato nei confronti del cointestatario del conto corrente, RE GN, avendo ella stessa fornito al suddetto compagno premorto euro 100.000 da versare sul conto suddetto, con donazione nulla per difetto della forma richiesta ad substantiam. Così contestualizzata, la condotta della ricorrente non permetterebbe neppure di ravvisare il fine di profitto richiesto dalla norma incriminatrice, avuto riguardo alla sua convinzione di tutelare un proprio diritto. 2.2. Mancata assunzione di una prova decisiva, avendo la Corte di appello rigettato la richiesta di acquisizione dell'attestazione di versamento da parte di GN mediante un titolo di credito emesso da OS (elemento asseritamente idoneo a documentare la compensazione invocata dalla difesa). 2.3. Vizio di motivazione in merito alla individuazione della pena, eccessivamente severa nonostante la modifica della forbice edittale a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 646 cod. pen. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato. 2. Per quel che concerne la ribadita sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di appropriazione indebita, conviene muovere da una rapida disamina della giurisprudenza civile in tema di conto cointestato. In particolare, «la cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto;
tale presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purchè gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (Cass. n. 18777/2015). Pertanto, ove il saldo attivo del conto cointestato a due coniugi risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto di essi, si deve escludere che l'altro coniuge, nel rapporto interno, possa avanzare diritti 2 sul saldo medesimo (Cass. n. 3248/1989; n. 4066/2009). Nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298 c.c., comma 2, in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicchè, non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (Cass. n. 77/2018)» (Sez. 2 civ., ord. n. 4838 del 25/11/2020, dep. 2021). Secondo la consolidata giurisprudenza penale, coerentemente con tale inquadramento sistematico, è configurabile il reato di appropriazione indebita a carico del cointestatario di un conto corrente bancario il quale disponga in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, della somma in deposito in misura eccedente la quota parte da considerarsi di sua pertinenza, in base al criterio stabilito dagli artt. 1298 e 1854 cod. civ., secondo cui le parti di ciascun concreditore solidale si presumono, fino a prova contraria, uguali (Sez. 2, n. 21085 del 29/3/2023, Minervino, non mass.; Sez. 2, n. 29619 del 28/5/2019, D'Urso, non mass.; Sez. 2, n. 38057 del 05/04/2018, Brigatti, non mass.; Sez. 2, n. 16655 del 20/04/2010, Maggi, Rv. 247024-01). Nel caso di specie, la ricostruzione in punto di fatto dell'intera vicenda, impermeabile allo scrutinio di legittimità, in quanto congruamente argomentata senza contraddittorietà o illogicità, esclude la presenza di elementi di prova tali da superare la presunzione di contitolarità per quote uguali (ciò che, peraltro, verrebbe ulteriormente in rilievo, eliminando alla radice anche il requisito della certezza del credito, assai risalente, asseritamente posto in compensazione). D'altronde, alla luce degli accertamenti contabili espletati, i movimenti finanziari con cui, nel tempo, è stata costituita la provvista del conto corrente, derivano in misura sostanzialmente equilibrata dai versamenti dei due cointestatari (anzi, con un apporto leggermente maggiore di GN, che aveva versato inizialmente euro 98.100 e poi ulteriori euro 38.804 per accredito della pensione, a fronte di un versamento iniziale di OS di euro 96.500, con successivo deposito dei ratei di pensioni per ulteriori euro 36.512; cfr. sent. Trib., p. 4). Così inquadrati i fatti, è stata coerentemente esclusa qualsiasi buona fede in capo alla ricorrente, consapevole di appropriarsi, distraendola, della quota 3 v spettante agli eredi del defunto e pertanto estremamente rapida nell'attivarsi, onde evitare il blocco bancario del conto. I profili di censura articolati nel primo motivo risultano, pertanto, infondati. 3. Quanto al secondo motivo (premesso che il vizio dedotto formalmente nell'atto di impugnazione, ai sensi dell'art. 606, lett. d), cod. proc. pen., attiene alla prova richiesta in dibattimento), la Corte territoriale ha, in ogni caso, ben motivato l'assoluta mancanza di decisività della prova, secondo la regola espressa dall'art. 603 cod. proc. pen. e in coerenza con l'eccezionalità della rinnovazione nel giudizio di secondo grado, costantemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità (tant'è che mentre il giudice di appello ha l'obbligo di motivare espressamente in caso di accoglimento della richiesta istruttoria, le ragioni di rigetto possono essere anche implicite nell'apparato motivazionale della decisione adottata, laddove si evidenzi la sussistenza di emergenze istruttorie sufficienti ad affermare la responsabilità dell'imputato, cfr. Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114; Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657-01; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893-01; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741-01). Il mancato accoglimento dell'istanza difensiva per ragioni di superfluità dell'incombente istruttorio - come nel caso di specie - si sottrae, dunque, al sindacato di legittimità, poiché la struttura argomentativa delle due conformi sentenze di merito si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità, anche laddove si esclude - sent. Trib., pp. 4-5 - la rilevanza di quanto riferito, genericamente e de relato, dalla direttrice dell'ufficio postale in merito a una circostanza da provarsi documentalmente a cura della parte interessata (cfr. Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589-01; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620-01). Le doglianze sul punto sono, quindi, manifestamente infondate. 4. Infine, è palesemente privo di fondatezza anche il terzo motivo. Le originarie statuizioni del Tribunale in punto di trattamento sanzionatorio complessivo sono state interamente rideterminate ex novo dai giudici di appello, con congrua motivazione (che richiama, quanto all'elevato disvalore penale della condotta, alla gravità del fatto e all'intensità del dolo, l'approfittamento della morte del compagno, il giorno stesso dell'evento luttuoso, e della lontananza dei suoi figli), espressamente riferita ai nuovi parametri sanzionatori, minimi e massimi. Peraltro, la nuova pena, per quanto non lieve, oltre che inferiore a quella inflitta in primo grado, risulta altresì, anche in relazione alla nuova disciplina, molto al di sotto della media edittale (che, muovendo da un minimo di quindici giorni di 4 reclusione e un massimo di cinque anni, deve individuarsi in due anni, sei mesi e sette giorni). Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01). 5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e la ricorrente condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19 febbraio 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 29 novembre 2023 dal Tribunale di Rieti, ha ridotto la pena inflitta a AN OS, per il reato di cui all'art. 646 cod. pen., confermando nel resto. 2. Ha proposto ricorso per cassazione AN OS, a mezzo del proprio difensore, formulando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 14480 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 19/02/2025 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ribadita affermazione di responsabilità. Nella sentenza impugnata non sarebbe stato dato il giusto rilievo al diritto di credito, suscettibile di compensazione (in quanto certo, liquido ed esigibile, quale ripetizione dell'indebito), che la ricorrente avrebbe vantato nei confronti del cointestatario del conto corrente, RE GN, avendo ella stessa fornito al suddetto compagno premorto euro 100.000 da versare sul conto suddetto, con donazione nulla per difetto della forma richiesta ad substantiam. Così contestualizzata, la condotta della ricorrente non permetterebbe neppure di ravvisare il fine di profitto richiesto dalla norma incriminatrice, avuto riguardo alla sua convinzione di tutelare un proprio diritto. 2.2. Mancata assunzione di una prova decisiva, avendo la Corte di appello rigettato la richiesta di acquisizione dell'attestazione di versamento da parte di GN mediante un titolo di credito emesso da OS (elemento asseritamente idoneo a documentare la compensazione invocata dalla difesa). 2.3. Vizio di motivazione in merito alla individuazione della pena, eccessivamente severa nonostante la modifica della forbice edittale a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 646 cod. pen. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato. 2. Per quel che concerne la ribadita sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di appropriazione indebita, conviene muovere da una rapida disamina della giurisprudenza civile in tema di conto cointestato. In particolare, «la cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto;
tale presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purchè gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (Cass. n. 18777/2015). Pertanto, ove il saldo attivo del conto cointestato a due coniugi risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto di essi, si deve escludere che l'altro coniuge, nel rapporto interno, possa avanzare diritti 2 sul saldo medesimo (Cass. n. 3248/1989; n. 4066/2009). Nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298 c.c., comma 2, in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicchè, non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (Cass. n. 77/2018)» (Sez. 2 civ., ord. n. 4838 del 25/11/2020, dep. 2021). Secondo la consolidata giurisprudenza penale, coerentemente con tale inquadramento sistematico, è configurabile il reato di appropriazione indebita a carico del cointestatario di un conto corrente bancario il quale disponga in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, della somma in deposito in misura eccedente la quota parte da considerarsi di sua pertinenza, in base al criterio stabilito dagli artt. 1298 e 1854 cod. civ., secondo cui le parti di ciascun concreditore solidale si presumono, fino a prova contraria, uguali (Sez. 2, n. 21085 del 29/3/2023, Minervino, non mass.; Sez. 2, n. 29619 del 28/5/2019, D'Urso, non mass.; Sez. 2, n. 38057 del 05/04/2018, Brigatti, non mass.; Sez. 2, n. 16655 del 20/04/2010, Maggi, Rv. 247024-01). Nel caso di specie, la ricostruzione in punto di fatto dell'intera vicenda, impermeabile allo scrutinio di legittimità, in quanto congruamente argomentata senza contraddittorietà o illogicità, esclude la presenza di elementi di prova tali da superare la presunzione di contitolarità per quote uguali (ciò che, peraltro, verrebbe ulteriormente in rilievo, eliminando alla radice anche il requisito della certezza del credito, assai risalente, asseritamente posto in compensazione). D'altronde, alla luce degli accertamenti contabili espletati, i movimenti finanziari con cui, nel tempo, è stata costituita la provvista del conto corrente, derivano in misura sostanzialmente equilibrata dai versamenti dei due cointestatari (anzi, con un apporto leggermente maggiore di GN, che aveva versato inizialmente euro 98.100 e poi ulteriori euro 38.804 per accredito della pensione, a fronte di un versamento iniziale di OS di euro 96.500, con successivo deposito dei ratei di pensioni per ulteriori euro 36.512; cfr. sent. Trib., p. 4). Così inquadrati i fatti, è stata coerentemente esclusa qualsiasi buona fede in capo alla ricorrente, consapevole di appropriarsi, distraendola, della quota 3 v spettante agli eredi del defunto e pertanto estremamente rapida nell'attivarsi, onde evitare il blocco bancario del conto. I profili di censura articolati nel primo motivo risultano, pertanto, infondati. 3. Quanto al secondo motivo (premesso che il vizio dedotto formalmente nell'atto di impugnazione, ai sensi dell'art. 606, lett. d), cod. proc. pen., attiene alla prova richiesta in dibattimento), la Corte territoriale ha, in ogni caso, ben motivato l'assoluta mancanza di decisività della prova, secondo la regola espressa dall'art. 603 cod. proc. pen. e in coerenza con l'eccezionalità della rinnovazione nel giudizio di secondo grado, costantemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità (tant'è che mentre il giudice di appello ha l'obbligo di motivare espressamente in caso di accoglimento della richiesta istruttoria, le ragioni di rigetto possono essere anche implicite nell'apparato motivazionale della decisione adottata, laddove si evidenzi la sussistenza di emergenze istruttorie sufficienti ad affermare la responsabilità dell'imputato, cfr. Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114; Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657-01; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893-01; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741-01). Il mancato accoglimento dell'istanza difensiva per ragioni di superfluità dell'incombente istruttorio - come nel caso di specie - si sottrae, dunque, al sindacato di legittimità, poiché la struttura argomentativa delle due conformi sentenze di merito si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità, anche laddove si esclude - sent. Trib., pp. 4-5 - la rilevanza di quanto riferito, genericamente e de relato, dalla direttrice dell'ufficio postale in merito a una circostanza da provarsi documentalmente a cura della parte interessata (cfr. Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589-01; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620-01). Le doglianze sul punto sono, quindi, manifestamente infondate. 4. Infine, è palesemente privo di fondatezza anche il terzo motivo. Le originarie statuizioni del Tribunale in punto di trattamento sanzionatorio complessivo sono state interamente rideterminate ex novo dai giudici di appello, con congrua motivazione (che richiama, quanto all'elevato disvalore penale della condotta, alla gravità del fatto e all'intensità del dolo, l'approfittamento della morte del compagno, il giorno stesso dell'evento luttuoso, e della lontananza dei suoi figli), espressamente riferita ai nuovi parametri sanzionatori, minimi e massimi. Peraltro, la nuova pena, per quanto non lieve, oltre che inferiore a quella inflitta in primo grado, risulta altresì, anche in relazione alla nuova disciplina, molto al di sotto della media edittale (che, muovendo da un minimo di quindici giorni di 4 reclusione e un massimo di cinque anni, deve individuarsi in due anni, sei mesi e sette giorni). Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01). 5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e la ricorrente condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19 febbraio 2025.