CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pistoia, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pistoia |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISTOIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TERRUSI RA, Presidente
BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI, Relatore
BELLUCCI GIANLUCA, Giudice
in data 23/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 256/2024 depositato il 01/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pistoia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8R01IM00122 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8R01IM00122 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8R01IM00122 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8R01IM00122 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8R01IM00122 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 240/2025 depositato il
24/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
_ Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento notificato in data 11 luglio 2024, inerente al periodo di imposta 2017, eccependo la decadenza dell'Ufficio dal potere accertativo, l'inerenza dei costi contestati e l'illegittimità delle sanzioni irrogate.
_ L'Ufficio ha controdedotto sostenendo la validità della proroga dei termini ex art. 67 D.L. 18/2020 e la non deducibilità dei costi per carenza di documentazione e inerenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il Collegio, esaminati gli atti e le argomentazioni delle parti, ritiene il ricorso è infondato e non meritevole di accoglimento in quanto la stessa materia del contendere è già stata esaminata dalla Corte per il periodo di imposta 2018 e con sentenza nr. 242/2025 ha rigettato il ricorso con compensazione delle spese.
Non essendo emersi nuovi elementi tali da poter ribaltare detta decisione ritiene di doverla condividere sulle seguenti argomentazioni:
_(i) sul primo motivo di eccezione la Corte ritiene che il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2017 sia stato prorogato di 85 giorni ai sensi dell'art. 67 D.L. 18/2020, e ulteriormente di 120 giorni per effetto dell'invito al contraddittorio ex art.
5-ter D.lgs. 218/1997. Pertanto, la notifica avvenuta l'11 luglio 2024 è da considerarsi tempestiva.
_(ii) sul secondo motivo di eccezione non merita accoglimento in quanto le fatture emesse da Società_1
e Società_2 risultano prive di dettagli sufficienti a dimostrare l'inerenza delle spese. Le prestazioni indicate sono generiche, non documentate da contratti specifici né da evidenze contabili idonee.
La stretta correlazione tra il contribuente e le società emittenti rafforza il sospetto di operazioni non genuine, mentre il rimborso spese alla Nominativo_1 non è supportato da documentazione giustificativa, né da elementi che ne comprovino la natura e la congruità.
_(iii) in merito alle sanzioni applicata la Corte ritiene che la colpevolezza del contribuente sia presunta in assenza di prova contraria e, conseguentemente, non sussistano condizioni di incertezza normativa tali da giustificare l'esclusione della sanzione e che la disciplina sanzionatoria più favorevole introdotta dal D.lgs.
87/2024 non sia applicabile retroattivamente, ai sensi dell'art. 3 D.lgs. 472/1997.
_(v) le spese, vista la particolarità della materia trattata, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISTOIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TERRUSI RA, Presidente
BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI, Relatore
BELLUCCI GIANLUCA, Giudice
in data 23/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 256/2024 depositato il 01/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pistoia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8R01IM00122 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8R01IM00122 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8R01IM00122 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8R01IM00122 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8R01IM00122 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 240/2025 depositato il
24/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
_ Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento notificato in data 11 luglio 2024, inerente al periodo di imposta 2017, eccependo la decadenza dell'Ufficio dal potere accertativo, l'inerenza dei costi contestati e l'illegittimità delle sanzioni irrogate.
_ L'Ufficio ha controdedotto sostenendo la validità della proroga dei termini ex art. 67 D.L. 18/2020 e la non deducibilità dei costi per carenza di documentazione e inerenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il Collegio, esaminati gli atti e le argomentazioni delle parti, ritiene il ricorso è infondato e non meritevole di accoglimento in quanto la stessa materia del contendere è già stata esaminata dalla Corte per il periodo di imposta 2018 e con sentenza nr. 242/2025 ha rigettato il ricorso con compensazione delle spese.
Non essendo emersi nuovi elementi tali da poter ribaltare detta decisione ritiene di doverla condividere sulle seguenti argomentazioni:
_(i) sul primo motivo di eccezione la Corte ritiene che il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2017 sia stato prorogato di 85 giorni ai sensi dell'art. 67 D.L. 18/2020, e ulteriormente di 120 giorni per effetto dell'invito al contraddittorio ex art.
5-ter D.lgs. 218/1997. Pertanto, la notifica avvenuta l'11 luglio 2024 è da considerarsi tempestiva.
_(ii) sul secondo motivo di eccezione non merita accoglimento in quanto le fatture emesse da Società_1
e Società_2 risultano prive di dettagli sufficienti a dimostrare l'inerenza delle spese. Le prestazioni indicate sono generiche, non documentate da contratti specifici né da evidenze contabili idonee.
La stretta correlazione tra il contribuente e le società emittenti rafforza il sospetto di operazioni non genuine, mentre il rimborso spese alla Nominativo_1 non è supportato da documentazione giustificativa, né da elementi che ne comprovino la natura e la congruità.
_(iii) in merito alle sanzioni applicata la Corte ritiene che la colpevolezza del contribuente sia presunta in assenza di prova contraria e, conseguentemente, non sussistano condizioni di incertezza normativa tali da giustificare l'esclusione della sanzione e che la disciplina sanzionatoria più favorevole introdotta dal D.lgs.
87/2024 non sia applicabile retroattivamente, ai sensi dell'art. 3 D.lgs. 472/1997.
_(v) le spese, vista la particolarità della materia trattata, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.