Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pistoia, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 2
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Decadenza dell'Ufficio dal potere accertativo

    La Corte ritiene che il termine di decadenza sia stato prorogato di 85 giorni ai sensi dell'art. 67 D.L. 18/2020 e ulteriormente di 120 giorni per effetto dell'invito al contraddittorio ex art. 5-ter D.lgs. 218/1997, rendendo la notifica effettuata l'11 luglio 2024 tempestiva.

  • Rigettato
    Inerenza dei costi contestati

    Le fatture emesse da Società_1 e Società_2 sono prive di dettagli sufficienti a dimostrare l'inerenza delle spese, risultando le prestazioni generiche e non documentate da contratti specifici né da evidenze contabili idonee. Il rimborso spese alla Nominativo_1 non è supportato da documentazione giustificativa.

  • Rigettato
    Illegittimità delle sanzioni irrogate

    La colpevolezza del contribuente è presunta in assenza di prova contraria. Non sussistono condizioni di incertezza normativa tali da giustificare l'esclusione della sanzione. La disciplina sanzionatoria più favorevole introdotta dal D.lgs. 87/2024 non è applicabile retroattivamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pistoia, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 2
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pistoia
    Numero : 2
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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