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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 11/12/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
AR CO presidente
GA AT giudice rel.
Tiziana Caradonio giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 809/2024 R.G., avente ad oggetto: “regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale”, promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'avv. Piola Gianluca
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] (C.F. ), con gli Controparte_1 C.F._2 avv.ti Bonelli Michelangelo e Chieco Antonio
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
- intervenuto –
All'udienza del 4/12/2025, la causa è passata in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 24/6/2024 premesso di aver Parte_1 instaurato una relazione sentimentale con , dalla quale era nato il figlio Controparte_1
(il 15/5/2023), ricorreva a questo tribunale per ottenere un Persona_1 provvedimento diretto alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, chiedendo l'affidamento esclusivo del figlio minore in suo favore, la regolamentazione delle visite padre-figlio, e che fosse posto a carico del resistente l'onere di versarle mensilmente un assegno di € 400,00 a titolo di mantenimento del figlio, oltre rivalutazione
ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie. Con memoria integrativa dell'8/7/2025 la , lamentando condotte aggressive Pt_1 del nei suoi confronti, chiedeva inoltre l'emissione di un provvedimento CP_1 indifferibile al fine di disporre il divieto di avvicinamento di costui ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa;
con decreto del 18/7/2025 tale istanza veniva rigettata, non apprezzandosi i presupposti per l'emanazione dei provvedimenti richiesti inaudita altera parte, tenendo conto che dalla documentazione allegata emergeva che la condotta del non aveva causato alcun pregiudizio all'integrità fisica o morale della . CP_1 Pt_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 9/10/2024 si costituiva in giudizio
, che si opponeva alla richiesta di affidamento esclusivo formulata dalla Controparte_1
, domandando invece l'affido condiviso del minore, con regolamentazione delle Pt_1 visite padre-figlio secondo il calendario indicato in comparsa e con onere posto a suo carico di versare alla ricorrente l'importo mensile di € 200,00 a titolo di contributo nel mantenimento del figlio, oltre rivalutazione ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sentite le parti, con ordinanza del 23/10/2024 il Giudice, non apprezzando i presupposti per derogare al regime di affido condiviso in favore dell'affido esclusivo, richiesto dalla ricorrente, non essendo emerso il disinteresse del nei confronti del CP_1 figlio, ne disponeva l'affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, regolamentava modi e tempi delle visite del padre e poneva a carico del il pagamento di un assegno di mantenimento di € 250,00 mensili, da rivalutarsi CP_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre che del 50% delle spese straordinarie;
formulava infine una proposta conciliativa.
Le parti, tuttavia, non riuscivano ad addivenire ad una soluzione conciliativa della controversia e, pertanto, venivano chieste informazioni ai competenti Servizi Sociali sulle condizioni di vita del minore e sui suoi rapporti con entrambi i genitori.
All'udienza del 5/6/2025, su richiesta del resistente e tenuto conto della mancata opposizione della ricorrente, venivano modificati gli orari di visita del padre.
Nel corso del giudizio la ricorrente chiedeva altresì l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 473-bis.39 c.p.c. in danno di , lamentando la Controparte_1 violazione da parte di costui dell'ordinanza del 23/10/2024, in particolare relativamente al mancato rispetto degli orari di riconsegna da parte del resistente;
con ordinanza del
15/10/2025 tale istanza veniva rigettata, stante la sporadicità degli episodi denunciati. Con il medesimo provvedimento, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente, con ordinanza del
4/12/2025, rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. interveniva con separata nota esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Relativamente al regime di affido del figlio minore deve rilevarsi che, Per_1 secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore.
Fatte questa premessa, va nella specie disposto l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, non emergendo ragioni per le quali ritenere che detto regime di affido possa risultare di pregiudizio per il figlio.
Invero, sebbene siano emerse delle difficoltà legate soprattutto al rispetto da parte del degli orari di riconsegna del minore alla madre, che hanno portato la CP_1 Pt_1
a sporgere diverse denunce nei confronti del resistente, e nonostante l'opposizione del resistente al rilascio del passaporto per il minore ed all'iscrizione del bambino all'asilo, che
è apparsa strumentale e legata soprattutto ad attriti personali con la ricorrente, nondimeno deve evidenziarsi che non può ritenersi che si tratti di un padre che abbia totalmente abdicato alla propria responsabilità genitoriale, o si sia completamente disinteressato alla vita del figlio, come è possibile evincere dalla relazione dei Servizi Sociali del comune di
Montescaglioso del 14/4/2025, nella quale testualmente si legge che “Dalla valutazione emerge un padre affettivamente coinvolto nella relazione con il figlio. Nonostante le difficoltà lavorative e abitative, esprime la sua volontà di migliorare la qualità della relazione con il figlio. Appare consapevole del benessere del bambino nel contesto materno, ma esprime in modo chiaro il desiderio di partecipare in maniera più strutturata al suo percorso di crescita ed educativo, potendo fare affidamento su una rete familiare presente e supportiva” , e tenendo altresì conto che, come affermato dalla stessa ricorrente, il piccolo mantiene un legame affettivo con la famiglia paterna, in particolare Per_1 con i nonni, con i quali il convive, che rappresentano senza dubbio un punto di CP_1 riferimento per il bambino e che possono svolgere un importante funzione di ausilio e di supporto al corretto esercizio della genitorialità da parte del . CP_1
Pertanto, il Collegio ritiene di confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre.
In assenza di nuovi elementi, va altresì confermato l'attuale calendario di visite padre-figlio, disciplinato con ordinanza del 23/10/2024 e modificato, relativamente agli orari, con provvedimento reso all'udienza del 5/6/2025.
Quanto agli aspetti economici, si conferma l'obbligo posto a carico di CP_1
di corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di
[...] Parte_1
€ 250,00 a titolo di mantenimento del figlio minorenne da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre all'obbligo di corrispondere il 50 % delle spese straordinarie per il figlio.
Rispetto all'assegno unico universale, si ritiene opportuno, in ragione dei diversi tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore, prevedere che la ricorrente lo percepisca integralmente. Sul punto, Cassazione civile sez. I, 22/02/2025, n.4672: “In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore”.
Stante la natura e l'esito complessivo del giudizio, sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 24/6/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1) conferma l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2) conferma il calendario di visite padre-figlio di cui all'ordinanza del 23/10/2024, così come modificato, relativamente agli orari, con provvedimento reso all'udienza del 5/6/2025;
3) conferma l'obbligo posto a carico di di corrispondere a Controparte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 250,00 a titolo Parte_1 di mantenimento del figlio minorenne da rivalutarsi annualmente Per_1 secondo gli indici ISTAT, oltre all'obbligo di corrispondere il 50 % delle spese straordinarie per il figlio;
4) dispone che l'assegno unico universale sia percepito interamente da Parte_1
[...]
5) spese di lite compensate.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 10/12/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
GA AT AR CO