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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/12/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1887/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile
in composizione monocratica nella persona del giudice TT De ES ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta in data 28.6.2021 di opposizione al decreto ingiuntivo n.
298/2021 del 30.03.2021 (R.G. n. 597/2021) e vertente t r a
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Alessio Parte_1 C.F._1
Americo;
ATTORE - OPPONENTE
e
(P.I. ) rappresentata e difesa dall'avv. Cigna Controparte_1 P.IVA_1
Salvatore;
CONVENUTO - OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per (come da atto introduttivo): Parte_1
1) In via preliminare ci si oppone si d'ora alla eventuale richiesta di concessione della
provvisoria esecutività del D.I. opposto.
2) Sempre in via preliminare ritenere e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per illegittimità e/o invalidità della procura alle liti.
1 3) Nel merito, per le ragioni sopra esposte, ritenere e dichiarare nullo e/o inefficace, o
comunque annullare e/o revocare l'opposto decreto monitorio;
4) Con vittoria di spese e competenze di lite.
Per (come da comparsa di costituzione): Controparte_1
-in via preliminare, rigettare l'eccezione di parte avversa, ritenere sanata la procura del decreto ingiuntivo a seguito della nuova procura rilasciata nel presente atto, o, in caso
contrario, assegnare i termini per sanare la procura del decreto ingiuntivo opposto.
Dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta e/o di facile e pronta soluzione.
-Nel merito, rigettare l'opposizione ed adverso proposta, in quanto infondata in fatto e
diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto.
-In subordine e salvo gravame, in caso di revoca del d.i. opposto, condannare parte avversa
al pagamento della somma ingiunta e/o di quella minore che risulterà dovuta nel corso del
giudizio.
-Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
MOTIVAZIONE
Il presente procedimento concerne l'opposizione al decreto ingiuntivo 298/2021 del
30.03.2021 (R.G. n. 597/2021, importo ingiunto pari a €.8.567,89 euro, otre interessi e spese), emesso da questo Tribunale in favore di e fondato sul Controparte_1
credito derivante da un rapporto di fornitura intercorso tra tale società e . Parte_1
In via preliminare, l'opposta ha eccepito il difetto di ius postulandi per impossibilità di ricavare il nominativo del soggetto che ha rilasciato la procura per il ricorso monitorio. Nel
merito, l'opposizione si fonda su due argomentazioni: in primo luogo, l'opponente, asserisce che la società opposta non abbia fornito adeguata prova dell'effettiva sussistenza di un contratto di fornitura tra le parti, delle relative condizioni contrattuali nonché
dell'effettiva consegna della merce indicata nelle fatture prodotte;
in secondo luogo, lo
2 stesso sostiene che il credito in questione si inserisce all'interno di un più ampio contesto di rapporti commerciali ancora in fase di definizione.
Al contrario, l'opposta, costituitasi, asserisce di aver fornito ampiamente prova della sussistenza di un contratto verbale tra le parti e, a sostegno della propria pretesa creditoria, produce: quattro fatture relative alle merci consegnate (nn. 17003527,
17004258, 17004361,17004944); quattro bollettini di ricevimento merce sottoscritti dal ricevente e riportanti il riferimento alle suddette fatture;
una email di conferma di recezione ordine con allegato il riepilogo dello stesso;
gli ordini ricevuti dall'agente di zona;
l'estratto del proprio libro giornale;
l'avvenuto pagamento parziale dell'importo cui fa riferimento la fattura n. 17003527 del 13.09.2017.
La causa, istruita mediante produzione documentale, a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, è stata posta in decisione sulle conclusioni sopra indicate.
In relazione all'eccezione preliminare di nullità del decreto ingiuntivo per invalidità della procura alle liti rilasciata nel ricorso monitorio (dalla quale non sarebbe possibile ricavare il soggetto che l'ha rilasciata), con ordinanza del 14.2.2024 è stato rilevato il deposito, con la comparsa nel giudizio di opposizione, della procura alle liti da parte della convenuta opposta con specifica indicazione del rappresentante legale pro tempore che ha conferito il mandato. Siffatto deposito è idoneo a sanare retroattivamente l'irregolarità ex art. 182
c.p.c., con decorrenza dalla notificazione della domanda (nel caso di specie, dalla notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, che determina la pendenza della lite ex art. 643, III comma, c.p.c.).
Nel merito l'opposizione è infondata e deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte.
A tal riguardo, va, anzitutto, precisato che i contratti di compravendita di merci dal fornitore al rivenditore al dettaglio rientrano tra quei rapporti commerciali per i quali la legge non prevede alcun obbligo di formalizzazione per iscritto di un contratto. Gli stessi
3 possono, quindi, essere stipulati verbalmente e la manifestazione del consenso delle parti può essere desunta da fatti concludenti o da comportamenti meramente attuativi del rapporto.
Orbene, nel caso di specie, tale manifestazione di volontà (e, conseguentemente, la sussistenza del rapporto contrattuale in questione e del relativo credito) emerge dall'insieme delle prove documentali prodotte dalla società opposta unitamente considerate.
In particolare, come suindicato, a favore della propria pretesa creditoria, la società opposta produce, anzitutto, quattro fatture relative alle merci consegnate.
Secondo costante orientamento di legittimità “la fattura commerciale, avuto riguardo alla
sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi
relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto
partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti
un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio”. [Sez. 2, Sent.
n. 299 del 12/01/2016 (Rv. 638451-01)].
Nel caso di specie, parte opposta fornisce ulteriori elementi indiziari.
Tra questi, particolare rilevanza assumono i quattro bollettini di ricevimento merce sottoscritti dal . Tali bollettini risultano temporalmente riferibili alle fatture Pt_1
prodotte dalla società opponente, le quali, a loro volta, riportano tutte le informazioni circa la qualità, la quantità e il prezzo della merce venduta. Pertanto, da tali documenti può
desumersi la conclusione del contratto di compravendita in questione mediante esecuzione della prestazione in capo alla società ex art. 1327 c.c., esecuzione accettata dal Pt_1
con la sottoscrizione dei citati bollettini.
Peraltro, dal libro giornale della società opposta, autenticato dal notaio e avente valenza probatoria ex art. 2710 c.c., si evince che nel periodo di interesse (settembre-dicembre
2017) la società opposta non ha emesso fatture ulteriori, oltre a quelle in esame, nei
4 confronti dell'opponente. Di conseguenza, deve ritenersi che la merce consegnata corrisponda esattamente a quella indicata nelle fatture prodotte.
Infine, a favore delle ragioni della società opposta, depone la circostanza che parte opponente non abbia espressamente negato il credito (inserendolo all'interno di rapporti commerciali in corso di definizione) e che abbia, al contrario, provveduto al pagamento parziale dell'importo cui fa riferimento una delle fatture in esame (n. 17003527 del
13.09.2017).
Tali circostanze, unitamente considerate, forniscono piena prova della sussistenza del rapporto contrattuale e del credito in capo alla società opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con applicazione dei parametri minimi (stante la non complessità delle questioni trattate) di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma in ogni sua parte il decreto ingiuntivo
298/2021 del 30.03.2021 (R.G. n. 597/2021) dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) condanna l'opponente a rifondere all'opposta Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in
[...]
2.540,00 euro per onorari, oltre al rimborso spese generali 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 19.12.2025
Il giudice
TT De ES
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile
in composizione monocratica nella persona del giudice TT De ES ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta in data 28.6.2021 di opposizione al decreto ingiuntivo n.
298/2021 del 30.03.2021 (R.G. n. 597/2021) e vertente t r a
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Alessio Parte_1 C.F._1
Americo;
ATTORE - OPPONENTE
e
(P.I. ) rappresentata e difesa dall'avv. Cigna Controparte_1 P.IVA_1
Salvatore;
CONVENUTO - OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per (come da atto introduttivo): Parte_1
1) In via preliminare ci si oppone si d'ora alla eventuale richiesta di concessione della
provvisoria esecutività del D.I. opposto.
2) Sempre in via preliminare ritenere e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per illegittimità e/o invalidità della procura alle liti.
1 3) Nel merito, per le ragioni sopra esposte, ritenere e dichiarare nullo e/o inefficace, o
comunque annullare e/o revocare l'opposto decreto monitorio;
4) Con vittoria di spese e competenze di lite.
Per (come da comparsa di costituzione): Controparte_1
-in via preliminare, rigettare l'eccezione di parte avversa, ritenere sanata la procura del decreto ingiuntivo a seguito della nuova procura rilasciata nel presente atto, o, in caso
contrario, assegnare i termini per sanare la procura del decreto ingiuntivo opposto.
Dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta e/o di facile e pronta soluzione.
-Nel merito, rigettare l'opposizione ed adverso proposta, in quanto infondata in fatto e
diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto.
-In subordine e salvo gravame, in caso di revoca del d.i. opposto, condannare parte avversa
al pagamento della somma ingiunta e/o di quella minore che risulterà dovuta nel corso del
giudizio.
-Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
MOTIVAZIONE
Il presente procedimento concerne l'opposizione al decreto ingiuntivo 298/2021 del
30.03.2021 (R.G. n. 597/2021, importo ingiunto pari a €.8.567,89 euro, otre interessi e spese), emesso da questo Tribunale in favore di e fondato sul Controparte_1
credito derivante da un rapporto di fornitura intercorso tra tale società e . Parte_1
In via preliminare, l'opposta ha eccepito il difetto di ius postulandi per impossibilità di ricavare il nominativo del soggetto che ha rilasciato la procura per il ricorso monitorio. Nel
merito, l'opposizione si fonda su due argomentazioni: in primo luogo, l'opponente, asserisce che la società opposta non abbia fornito adeguata prova dell'effettiva sussistenza di un contratto di fornitura tra le parti, delle relative condizioni contrattuali nonché
dell'effettiva consegna della merce indicata nelle fatture prodotte;
in secondo luogo, lo
2 stesso sostiene che il credito in questione si inserisce all'interno di un più ampio contesto di rapporti commerciali ancora in fase di definizione.
Al contrario, l'opposta, costituitasi, asserisce di aver fornito ampiamente prova della sussistenza di un contratto verbale tra le parti e, a sostegno della propria pretesa creditoria, produce: quattro fatture relative alle merci consegnate (nn. 17003527,
17004258, 17004361,17004944); quattro bollettini di ricevimento merce sottoscritti dal ricevente e riportanti il riferimento alle suddette fatture;
una email di conferma di recezione ordine con allegato il riepilogo dello stesso;
gli ordini ricevuti dall'agente di zona;
l'estratto del proprio libro giornale;
l'avvenuto pagamento parziale dell'importo cui fa riferimento la fattura n. 17003527 del 13.09.2017.
La causa, istruita mediante produzione documentale, a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, è stata posta in decisione sulle conclusioni sopra indicate.
In relazione all'eccezione preliminare di nullità del decreto ingiuntivo per invalidità della procura alle liti rilasciata nel ricorso monitorio (dalla quale non sarebbe possibile ricavare il soggetto che l'ha rilasciata), con ordinanza del 14.2.2024 è stato rilevato il deposito, con la comparsa nel giudizio di opposizione, della procura alle liti da parte della convenuta opposta con specifica indicazione del rappresentante legale pro tempore che ha conferito il mandato. Siffatto deposito è idoneo a sanare retroattivamente l'irregolarità ex art. 182
c.p.c., con decorrenza dalla notificazione della domanda (nel caso di specie, dalla notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, che determina la pendenza della lite ex art. 643, III comma, c.p.c.).
Nel merito l'opposizione è infondata e deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte.
A tal riguardo, va, anzitutto, precisato che i contratti di compravendita di merci dal fornitore al rivenditore al dettaglio rientrano tra quei rapporti commerciali per i quali la legge non prevede alcun obbligo di formalizzazione per iscritto di un contratto. Gli stessi
3 possono, quindi, essere stipulati verbalmente e la manifestazione del consenso delle parti può essere desunta da fatti concludenti o da comportamenti meramente attuativi del rapporto.
Orbene, nel caso di specie, tale manifestazione di volontà (e, conseguentemente, la sussistenza del rapporto contrattuale in questione e del relativo credito) emerge dall'insieme delle prove documentali prodotte dalla società opposta unitamente considerate.
In particolare, come suindicato, a favore della propria pretesa creditoria, la società opposta produce, anzitutto, quattro fatture relative alle merci consegnate.
Secondo costante orientamento di legittimità “la fattura commerciale, avuto riguardo alla
sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi
relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto
partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti
un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio”. [Sez. 2, Sent.
n. 299 del 12/01/2016 (Rv. 638451-01)].
Nel caso di specie, parte opposta fornisce ulteriori elementi indiziari.
Tra questi, particolare rilevanza assumono i quattro bollettini di ricevimento merce sottoscritti dal . Tali bollettini risultano temporalmente riferibili alle fatture Pt_1
prodotte dalla società opponente, le quali, a loro volta, riportano tutte le informazioni circa la qualità, la quantità e il prezzo della merce venduta. Pertanto, da tali documenti può
desumersi la conclusione del contratto di compravendita in questione mediante esecuzione della prestazione in capo alla società ex art. 1327 c.c., esecuzione accettata dal Pt_1
con la sottoscrizione dei citati bollettini.
Peraltro, dal libro giornale della società opposta, autenticato dal notaio e avente valenza probatoria ex art. 2710 c.c., si evince che nel periodo di interesse (settembre-dicembre
2017) la società opposta non ha emesso fatture ulteriori, oltre a quelle in esame, nei
4 confronti dell'opponente. Di conseguenza, deve ritenersi che la merce consegnata corrisponda esattamente a quella indicata nelle fatture prodotte.
Infine, a favore delle ragioni della società opposta, depone la circostanza che parte opponente non abbia espressamente negato il credito (inserendolo all'interno di rapporti commerciali in corso di definizione) e che abbia, al contrario, provveduto al pagamento parziale dell'importo cui fa riferimento una delle fatture in esame (n. 17003527 del
13.09.2017).
Tali circostanze, unitamente considerate, forniscono piena prova della sussistenza del rapporto contrattuale e del credito in capo alla società opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con applicazione dei parametri minimi (stante la non complessità delle questioni trattate) di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma in ogni sua parte il decreto ingiuntivo
298/2021 del 30.03.2021 (R.G. n. 597/2021) dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) condanna l'opponente a rifondere all'opposta Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in
[...]
2.540,00 euro per onorari, oltre al rimborso spese generali 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 19.12.2025
Il giudice
TT De ES
5