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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/09/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 981/2025 (riunita con le cause r.g. n. 1034/2025, n. 1110/2025 e n. 1398/2025)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del
3.9.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 981/25 (riunita con le cause r.g. n. 1034/2025, n.
1110/2025 e n. 1398/2025) promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. , Parte_3 C.F._3
(C.F. , Parte_4 C.F._4
(C.F. , Parte_5 CodiceFiscale_5
con il patrocinio dell'avv. Giovanni Rinaldi, dell'avv. Walter Miceli, dell'avv. Nicola Zampieri, dell'avv. Fabio Ganci, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giovanni Rinaldi, in
Biella, via G. De Marchi, n. 4/A la ricorrente;
presso lo studio dell'avv. Fabio Ganci Parte_1
e dell'avv. Walter Miceli in Monreale (PA), via Roma n. 48 gli altri ricorrenti;
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore,
, in persona del dirigente pro tempore, Controparte_2
, in persona del dirigente pro tempore, CP_3
(per la causa r.g. n. 1398/25) rappresentati, difesi e domiciliati ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dal dott. Francesco Serafino, e dal dott. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso l' CP_4
Pagina 1 di 13 , rappresentati, Controparte_5
difesi e domiciliati ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa Giuseppina Falco e dalla dott.ssa
Daniela Di Caprio, funzionari in servizio presso l' Controparte_6
con domicilio telematico pec
[...]
e Email_1 Email_2
CONVENUTI
Oggetto: carta elettronica del docente.
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 11.4.2025, Parte_1 ha adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per veder riconosciuto il suo diritto ad usufruire del beneficio economico della c.d. carta elettronica del docente in relazione all'attività lavorativa prestata quale docente assunta a tempo determinato come supplente su organico di fatto e di diritto negli anni scolastici compresi tra il 2022/2023 e il 2024/2025.
Con separato ricorso hanno formulato la medesima domanda, sia pure per anni scolastici parzialmente differenti, la ricorrente nella causa r.g. n. 1034/25, le ricorrenti Parte_2
e nella causa r.g. n. 1110/25 e il ricorrente Parte_3 Parte_4 Pt_5 nella causa r.g. n. 1398/25.
[...]
Complessivamente i ricorrenti hanno formulato la domanda sopra evidenziata per gli anni scolastici compresi tra il 2019/2020 e il 2024/2025, sia pure ciascuno partitamente per gli anni di svolgimento di incarichi di supplenza su organico di fatto e di diritto, ed hanno pertanto chiesto il riconoscimento del loro diritto a conseguire per ciascun anno di servizio l'importo di
€ 500,00 mediante messa a disposizione in loro favore di tale importo sulla c.d. carta elettronica del docente. In particolare, i ricorrenti - dopo aver dato atto di essere ancora inseriti nell'ambito del comparto scuola - hanno richiesto l'accredito sulla carta del docente in ragione di € 500,00 annui per i seguenti anni scolastici:
- per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; Parte_1
- per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; Parte_2
- per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_3
- per gli anni scolastici per gli anni scolastici 2019/2020 e Parte_4
2020/2021;
- per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Parte_5
A sostegno della propria domanda i ricorrenti hanno rilevato che le disposizioni legislative impongono all'Amministrazione scolastica di fornire a tutti i docenti strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, senza operare distinzioni di sorta tra
Pagina 2 di 13 docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, hanno evidenziato come l'esclusione dei docenti non di ruolo dall'area dei soggetti beneficiari della c.d. carta elettronica del docente si estrinsechi di fatto in una violazione sia dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97, sia del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, hanno richiamato la giurisprudenza comunitaria, amministrativa e ordinaria a sostegno della propria domanda.
Ritualmente costituitosi in giudizio nelle cause r.g. n. 1034/2025, r.g. n. 1110/2025 e r.g. n. 1398/2025, il convenuto ha contestato le domande attoree e ne ha chiesto in CP_1
via principale il rigetto, in via subordinata ha invece argomentato che l'eventuale riconoscimento in favore dei ricorrenti dei benefici di cui alla c.d. carta del docente deve avvenire alle medesime condizioni previste per i docenti di ruolo e solo per le supplenze svolte su organico di diritto.
In particolare il convenuto ha negato il carattere discriminatorio del trattamento CP_1
normativamente previsto, sia rilevando che la c.d. carta elettronica del docente non è correlata alla prestazione lavorativa e non rientra pertanto tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato anche in considerazione del fatto che le disposizioni pattizie non vincolano l'Amministrazione scolastica ad erogare a tutto il personale scolastico le medesime iniziative formative, sia affermando la ricorrenza delle ragioni oggettive richieste dalla clausola n. 4 in ragione del fatto che per il personale docente di ruolo è prevista non solo la formazione triennale, ma anche - in via aggiuntiva - la formazione obbligatoria, permanente e strutturale.
Ha dedotto che, eventualmente, nelle ipotesi di soccombenza, la erogazione della c.d. carta elettronica del docente nei confronti dei ricorrenti deve avvenire alle medesime condizioni e con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo.
Con segnato riferimento alle istanze relative agli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025, il convenuto ha eccepito che l'assegnazione in favore dei docenti non di CP_1
ruolo della c.d. carta del docente è stata espressamente prevista dall'art. 15 del D.L. 69/2023, con richiesta di cessazione della materia del contendere.
Con riferimento alle istanze presentate da (causa r.g.n. 1110/25), il Parte_4
convenuto ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Monza in CP_1 favore del Tribunale di Milano, deducendo che - come risulta dallo stato matricolare -
nell'anno scolastico 2024/2025 sta prestando servizio presso l'Istituto Parte_4
Superiore “Leonardo da Vinci” di Cologno Monzese (MI).
Pur ritualmente evocato in giudizio nella causa r.g. n. 981/2025, il Controparte_1
è rimasto contumace.
[...]
Pagina 3 di 13 Disposta la trattazione scritta delle controversie ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e rilevato in udienza che le cause - riunite con provvedimento d'ufficio - vertendo su questioni di mero diritto ed essendo incontestati i fatti posti dai ricorrenti a fondamento delle loro domande, risultano mature per la decisione allo stato degli atti, il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ad ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
In via preliminare deve disporsi la riunione della causa r.g. n. 1034/2025, r.g. n.
1110/2025 e r.g. n. 1398/2025 con la causa r.g. n. 981/2025, in ragione della connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra i giudizi, della circostanza che i ricorrenti sono difesi dal medesimo collegio difensivo e che i fatti che essi adducono a fondamento della propria pretesa sono sostanzialmente analoghi, fatta eccezione per la sola individuazione delle scuole presso le quali hanno prestato servizio, delle materie oggetto di insegnamento e per gli anni scolastici in relazione ai quali è formulata la domanda.
E infatti, a tal proposito, l'art. 151, comma 1, disp. att. c.p.c., prevede che “la riunione, ai sensi dell'articolo 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza e a controversie dinanzi al giudice di pace, connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, deve essere sempre disposta dal giudice, tranne nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. In queste ipotesi la riunione, salvo gravi e motivate ragioni, è, comunque, disposta tra le controversie che si trovano nella stessa fase processuale. […]”
In via preliminare, con riferimento all'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Monza in favore del Tribunale di Milano, sollevata dal convenuto nei CP_1
confronti della ricorrente , deve rilevarsi che il Parte_4 Controparte_7
rientra nel circondario del Tribunale di Monza, come previsto dal d.lgs. 14/2014,
[...]
sicché la relativa eccezione sollevata dal convenuto non risulta fondata. CP_1
Nel merito, la c.d. carta elettronica del docente è stata istituita dall'art. 1 della legge
107/2015 che, al comma 121, ha stabilito che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento
Pagina 4 di 13 professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti CP_1 al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Gli aspetti concreti della messa a disposizione di tale importo per i suddetti scopi sono stati poi regolati dapprima con il d.p.c.m. del 23 settembre 2015 e poi con il d.p.c.m. del 28 novembre
2016.
In particolare, il d.p.c.m. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di
€ 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo d.p.c.m. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3).
A fronte di tale quadro normativo, si è avuto innanzitutto modo di osservare come la c.d. carta del docente si compendi in uno strumento di formazione e aggiornamento finalizzato ad un migliore svolgimento della prestazione da parte del personale docente - impegnato in attività didattica annua - onde perseguire l'interesse ultimo all'educazione dei discenti (così, in motivazione, Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Con riferimento invece all'individuazione della platea soggettiva dei beneficiari dello strumento formativo oggi in discussione, la richiamata normativa ne esclude il personale non di ruolo dalla fruizione.
Si ritiene che tale scelta normativa risulti, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con l'ordinanza del 18.5.2021, emessa nella causa C-
450/21, ove è stato affermato il seguente principio: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
Pagina 5 di 13 UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta
a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nel medesimo senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del
16.03.2022, che ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della c.d. CP_1 carta del docente il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della p.a., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost., distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà
e, dunque, alcun sostegno economico. Diversamente da quanto sostenuto dal , non CP_1
giova invece il richiamo alla clausola 6 dell'accordo quadro in tema di formazione, posto che la questione è ininfluente (sussistendovi già discriminazione ai sensi della clausola 4 e non a caso la relativa questione è stata assorbita dalla CGUE).
In linea di continuità con tale opzione ermeneutica antidiscriminatoria e di parità di trattamento si è posta anche la giurisprudenza di legittimità che, nell'evidenziare come il legislatore abbia espressamente calibrato il beneficio formativo oggi in discussione ad un'attività di didattica annua e che quindi il bonus della c.d. carta del docente debba essere concesso anche a favore del personale docente precario che svolge attività di analoga taratura a quello di ruolo, ha stabilito che “la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107 del
2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art.
4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di
Pagina 6 di 13 didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
" (così Cass., sentenza n. 29961 del 27.10.2023,). CP_1
In definitiva quindi l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla c.d. carta del docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, L. n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, comma 2, L. n. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (v. sempre Cass.,
27.10.2023, n. 29961).
Passando quindi all'individuazione, in chiave sostanziale, della natura giuridica del beneficio, la Corte di legittimità ha chiarito come il combinato disposto di cui alla L. n.
107/2015 e dell'attuativo d.p.c.m. del novembre 2016 abbia posto a carico dell'Amministrazione convenuta un'obbligazione pecuniaria sui generis di pagamento, a scopo vincolato poiché condizionata in misura stringente all'acquisto dei beni e servizi individuati dal
Legislatore (v. sempre Cass., 27.10.2023, n. 29961, punti 11 e ss. della motivazione).
Con condivisibile iter argomentativo, la giurisprudenza di legittimità ha poi individuato due rimedi processuali, alternativi tra loro, per il conseguimento del beneficio oggi in discussione da parte del docente precario che, ingiustamente, si è visto negare tale bonus per l'a.s. in cui ha svolto attività di servizio annuale.
Per l'ipotesi in cui, alla data di pronuncia della sentenza, il beneficiario è da considerarsi
"interno" al sistema delle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché incaricato di una supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l'azione di adempimento in forma specifica per la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione del bonus per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, L. n. 724/1994, dalla data dell'originario diritto di accredito sino alla concreta attribuzione. E tanto per la perdurante possibilità (anche in virtù di quanto disposto dalla L. n.
69 del 2023) per il datore di lavoro di adempiere all'obbligazione formativa cui è ex lege tenuto a favore di un soggetto le cui esigenze formative sono da considerarsi persistenti in ragione della sua presenza, alla data di pronuncia del provvedimento decisorio, all'interno del sistema educativo-scolastico. Azione giudiziaria che “si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art.
2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la
Pagina 7 di 13 registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica” (così Cass., n. 29961 del
27.10.2023 cit.).
Per la diversa ipotesi in cui invece al docente precario non è stato ab origine riconosciuto il beneficio e che, alla data di pronuncia della sentenza, non è da considerarsi "interno" al sistema delle docenze (per cessazione dal servizio di ruolo, per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), compete a costui l'azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ascrivibile all'Amministrazione convenuta. Deve precisarsi come, alla stregua anche del disposto di cui all'art. 2697 c.c., il pregiudizio derivante dalla mancata concessione della “carta docente” (es. spese di formazione sostenute autonomamente dal docente e che, in corretta esecuzione del sinallagma, sarebbero state invece di competenza dell'Amministrazione; perdita di chance formativa;
menomazione non patrimoniale della professionalità) debba essere dimostrato, quantomeno in via presuntiva, da chi agisce. Con ammissibilità di liquidazione equitativa del dimostrato pregiudizio “nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio” (così Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Trattasi infatti di azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
Ciò posto e spostando le considerazioni al caso di specie, non è controverso tra le parti e risulta anche documentalmente quanto segue:
- ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 31 agosto Parte_1
negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. La ricorrente ha altresì dato prova di essere inserita nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico 2024/2025, avendo ottenuto un incarico di supplenza su organico di diritto e con ciò avendo comprovato, sia pure indirettamente, il suo utile inserimento nelle graduatorie
2024/2026;
- ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno negli anni Parte_2
scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. La ricorrente ha altresì dato prova di essere inserita nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico 2024/2025, avendo ottenuto un incarico di supplenza su organico di fatto e avendo quindi anch'ella indirettamente dimostrato il suo inserimento nelle vigenti g.p.s.;
- ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno negli anni Parte_3
scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La ricorrente ha altresì dato prova di essere inserita nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico 2024/2025,
Pagina 8 di 13 avendo ottenuto un incarico di supplenza su organico di fatto e avendo quindi anch'ella indirettamente dimostrato il suo inserimento nelle vigenti g.p.s.;
- ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno negli Parte_4 anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. La ricorrente risulta ancora inserita nel sistema scolastico, tanto che è stata assunta in ruolo con decorrenza dal 1.9.2023;
- ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno negli anni Parte_5
scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Il ricorrente ha altresì dato prova di essere inserito nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico 2024/2025, avendo ottenuto un incarico di supplenza su organico di fatto e avendo quindi indirettamente dimostrato di essere inserito nelle g.p.s. vigenti.
Orbene, nella presente controversia, è pacifica la comparabilità con i docenti a tempo indeterminato dei ricorrenti, assunti a tempo determinato negli anni scolastici per i quali è formulata la domanda (sia pure ciascuno per differenti anni scolastici); e ciò però segnatamente con riferimento alle supplenze che hanno riguardato l'intero anno scolastico e che sono pertanto perdurate fino al termine delle attività didattiche o fino al termine dell'anno scolastico, con la precisazione che tutti i ricorrenti risultano ancora inseriti nel sistema scolastico, tanto che entrambi i ricorrenti hanno ottenuto un incarico di supplenza su organico di fatto anche nel corso dell'anno scolastico 2024/2025.
Con riferimento alle istanze presentate dai ricorrenti per gli anni scolastici 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025, il convenuto ha eccepito che l'assegnazione in favore dei CP_1
docenti non di ruolo della c.d. carta del docente è stata espressamente prevista dall'art. 15 del
D.L. 69/2023, con richiesta di cessazione della materia del contendere.
Circa la configurabilità del diritto dei ricorrenti a ricevere la c.d. carta del docente per l'anno scolastico 2022/2023, l'eccezione ministeriale di operatività dell'art. 15 del D.L. 69/2023 non è dirimente, poiché tale norma è entrata in vigore solo nel giugno 2023 e senza previsione di retroattività, sicché essa non trova applicazione per l'anno scolastico 2022/2023.
Al contrario, la medesima eccezione trova riscontro in relazione all'istanza presentata da per l'anno scolastico 2023/2024, poiché il citato art. 15 del D.L. Parte_1
69/2023 riguarda le supplenze svolte su posti vacanti e disponibili e la docente nell'anno scolastico 2023/2024 ha svolto supplenza fino al 31 agosto, ossia su posto vacante e disponibile.
Resta superflua la disamina della medesima questione in relazione all'anno scolastico
2024/2025, poiché la stessa ricorrente ha dato atto di aver ottenuto la Parte_1
Pagina 9 di 13 provvidenza richiesta ed ha pertanto richiesto di dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
In relazione alla posizione dei ricorrenti , e , invece, Pt_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
l'eccezione ministeriale di operatività dell'art. 15 del D.L. 69/2023 per gli anni scolastici
2023/2024 e 2024/2025 non coglie nel segno, poiché tale disposizione normativa prevede l'attribuzione della c.d. carta del docente in favore dei supplenti che prestino servizio su posti vacanti e disponibili, laddove dalla documentazione depositata in atti risulta che i predetti ricorrenti in tali anni scolastici hanno eseguito attività di supplenza su organico di fatto, ossia su posti vacanti ma non disponibili.
Infine, con riferimento alla eccepita prescrizione quinquennale, formulata dal convenuto con riferimento alla posizione della docente , l'eccezione non è Parte_4
fondata per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. La stessa , secondo le Parte_4
evidenze documentali, ha concluso il contratto a termine per l'anno scolastico 2019/2020 con decorrenza dal 12.9.2019 e il contratto a termine per l'anno scolastico 2020/2021 con decorrenza dal 12.10.2020 ed ha inviato a mezzo raccomandata A/R una diffida ad adempiere interruttiva della prescrizione in data 12.7.2024 (cfr. doc. 7 fasc. ric. r.g. n. 1110/2025), sicché il termine di prescrizione quinquennale non è affatto decorso tra la data di stipula dei contratti
(rispettivamente il 12.9.2019 ed il 12.10.2020), il successivo invio dell'atto interruttivo (il
12.07.2024) e la data di deposito del ricorso (il 27.04.2025).
In ragione di tutto quanto esposto, dunque, il Controparte_1
deve essere condannato ad erogare in favore delle parti ricorrenti la prestazione oggetto di causa, previa emissione (ora per allora) della c.d. carta elettronica del docente ed accredito in favore di ciascuna della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico oggetto di domanda, secondo quanto di seguito indicato:
- per per l'anno scolastico 2022/2023; Parte_1
- per per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; Parte_2
- per per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_3
2023/2024;
- per per gli anni scolastici per gli anni scolastici 2019/2020 e Parte_4
2020/2021;
- per per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Parte_5
Da tutto quanto evidenziato discende che le domande dei ricorsi riuniti, nei limiti sopra evidenziati, devono essere accolte, con conseguente accertamento del diritto di ciascun ricorrente a ricevere, previa emissione ora per allora, la c.d. carta del docente e del
Pagina 10 di 13 conseguente diritto a ricevere l'accredito della somma indicata (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, in relazione agli anni scolastici sopra partitamente indicati per ciascuno.
Per ogni importo dovuto in favore di ogni richiedente spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, ma non anche la rivalutazione monetaria: ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge
724/1994, nell'ambito del pubblico impiego l'importo dovuto a titolo di interessi - stante il divieto di cumulo - è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame i ricorrenti non hanno né allegato, né provato di aver subìto un maggior danno per la riduzione del valore del loro credito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza in ragione della fondatezza delle domande attoree e vengono liquidate con applicazione dell'art. 151, commi 1 e 2, disp. att.
c.p.c. ai sensi del quale il giudice del lavoro ha di regola l'obbligo di riunire le controversie individuali di lavoro connesse anche soltanto “per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione”. Di tale norma è stata fatta applicazione nel presente procedimento poiché le controversie riunite attengono alla tematica del diritto all'attribuzione della c.d. carta del docente alle parti ricorrenti nei casi in cui abbiano svolto incarichi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, L. 124/1999.
L'art. 151 cit., nel suo secondo comma, stabilisce che “le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite”.
La norma, pur non indicando i coefficienti di riduzione, stabilisce (in ciò andando oltre le previsioni della tariffa forense) che la trattazione delle controversie individuali di lavoro connesse anche soltanto “per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente
o parzialmente, la loro decisione” determini l'esigenza di riduzione del compenso.
La norma inoltre ha valore pari-ordinato rispetto alla legge n. 247/2012 (in applicazione della quale è stato poi approvato il d.m. 55/2014), sicché la tesi della non riducibilità dei compensi per il difensore al di sotto della soglia minima comporterebbe non solo una inammissibile interpretatio abrogans dell'art. 151 disp. att. c.p.c., ma anche una piena obliterazione dell'art. 4, comma 4, del d.m. 55/2014, ai sensi del quale “nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta
l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento”.
Pertanto, in considerazione di quanto esposto, in applicazione delle suddette norme, per ciascuna causa riunita, viene liquidato, per le fasi antecedenti alla riunione, un compenso
Pagina 11 di 13 che, tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore economico del credito vantato da ciascun ricorrente, come accertato in concreto, viene ancorato ai minimi tabellari previsti per la fase di studio e per la fase introduttiva e poi, ai sensi del richiamato art. 151, comma 2, disp. att. c.p.c., ridotto di 1/3, in considerazione della semplicità e serialità delle questioni trattate.
E così per le causa r.g. n. 1034/25 e e r.g.n. 1398/25 (riconducibili allo scaglione da € 1.100,01 a
€ 5.200,00): fase di studio + fase introduttiva + fase decisionale per un totale di € 1.030,00; €
1.030 * 2/3 = € 686,67; € 686,67 * 2 cause = € 1.373,34.
Per la causa r.g. n. 981/25 (riconducibile allo scaglione fino a € 1.100,00 in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda): fase di studio + fase introduttiva + fase decisionale per un totale di € 258,00; € 258,00 * 2/3 = € 172,00.
Per la causa r.g. n. 1110/2025 (riconducibili allo scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00) e relativa a due ricorrenti viene liquidato il compenso previsto per la fase di studio + fase introduttiva + fase decisionale e l'incremento previsto dall'art. 4, comma 2, del d.m. 55/2014 viene interamente compensato dalla riduzione di cui al predetto art. 4, comma 4, del medesimo d.m., sicché il valore complessivamente liquidato è pari ad € 1.030,00.
Le spese complessivamente liquidate in favore dei ricorrenti, nelle cause riunite, ammontano quindi ad € 2.575,34.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. In via preliminare dichiara la contumacia del convenuto nella causa r.g. n. CP_1
981/2025;
2. Sempre in via preliminare, rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dal convenuto nell'ambito della causa riunita r.g. n. 1110/2025 in relazione CP_1
alla posizione della ricorrente;
Parte_4
3. Nel merito, accoglie in parte i ricorsi riuniti e, per l'effetto, dichiara che hanno diritto a conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015:
a. per l'anno scolastico 2022/2023; Parte_1
b. per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; Parte_2
c. per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_3
2023/2024;
per gli anni scolastici per gli anni scolastici 2019/2020 e Parte_4
2020/2021;
Pagina 12 di 13 e. per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; Parte_5
4. Condanna il a mettere a disposizione dei Controparte_1
ricorrenti mediante accredito sulla c.d. carta elettronica del docente (o altro equipollente), per consentir loro di fruirne nel rispetto dei vincoli di legge, i seguenti importi:
a. € 500,00 in favore di per l'anno scolastico 2022/2023; Parte_1
b. € 1.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2022/2023, Parte_2
2023/2024 e 2024/2025;
c. € 2.000,00 in favore di per gli anni scolastici 2020/2021, Parte_3
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
d. € 1.000,00 in favore di per gli anni scolastici per gli anni Parte_4
scolastici 2019/2020 e 2020/2021;
e. € 1.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2022/2023, Parte_5
2023/2024 e 2024/2025;
5. Dichiara infondata e dunque rigetta la pretesa di relativa Parte_1
all'anno scolastico 2023/2024;
6. Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla pretesa di Parte_1
per l'anno scolastico 2024/2025;
[...]
7. Condanna il a rifondere ai ricorrenti delle cuase Controparte_1
riunite le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.575,34, oltre € 119,50 per esborsi, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 10 settembre 2025
Il Giudice
Elena Greco
Pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del
3.9.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 981/25 (riunita con le cause r.g. n. 1034/2025, n.
1110/2025 e n. 1398/2025) promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. , Parte_3 C.F._3
(C.F. , Parte_4 C.F._4
(C.F. , Parte_5 CodiceFiscale_5
con il patrocinio dell'avv. Giovanni Rinaldi, dell'avv. Walter Miceli, dell'avv. Nicola Zampieri, dell'avv. Fabio Ganci, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giovanni Rinaldi, in
Biella, via G. De Marchi, n. 4/A la ricorrente;
presso lo studio dell'avv. Fabio Ganci Parte_1
e dell'avv. Walter Miceli in Monreale (PA), via Roma n. 48 gli altri ricorrenti;
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore,
, in persona del dirigente pro tempore, Controparte_2
, in persona del dirigente pro tempore, CP_3
(per la causa r.g. n. 1398/25) rappresentati, difesi e domiciliati ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dal dott. Francesco Serafino, e dal dott. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso l' CP_4
Pagina 1 di 13 , rappresentati, Controparte_5
difesi e domiciliati ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa Giuseppina Falco e dalla dott.ssa
Daniela Di Caprio, funzionari in servizio presso l' Controparte_6
con domicilio telematico pec
[...]
e Email_1 Email_2
CONVENUTI
Oggetto: carta elettronica del docente.
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 11.4.2025, Parte_1 ha adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per veder riconosciuto il suo diritto ad usufruire del beneficio economico della c.d. carta elettronica del docente in relazione all'attività lavorativa prestata quale docente assunta a tempo determinato come supplente su organico di fatto e di diritto negli anni scolastici compresi tra il 2022/2023 e il 2024/2025.
Con separato ricorso hanno formulato la medesima domanda, sia pure per anni scolastici parzialmente differenti, la ricorrente nella causa r.g. n. 1034/25, le ricorrenti Parte_2
e nella causa r.g. n. 1110/25 e il ricorrente Parte_3 Parte_4 Pt_5 nella causa r.g. n. 1398/25.
[...]
Complessivamente i ricorrenti hanno formulato la domanda sopra evidenziata per gli anni scolastici compresi tra il 2019/2020 e il 2024/2025, sia pure ciascuno partitamente per gli anni di svolgimento di incarichi di supplenza su organico di fatto e di diritto, ed hanno pertanto chiesto il riconoscimento del loro diritto a conseguire per ciascun anno di servizio l'importo di
€ 500,00 mediante messa a disposizione in loro favore di tale importo sulla c.d. carta elettronica del docente. In particolare, i ricorrenti - dopo aver dato atto di essere ancora inseriti nell'ambito del comparto scuola - hanno richiesto l'accredito sulla carta del docente in ragione di € 500,00 annui per i seguenti anni scolastici:
- per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; Parte_1
- per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; Parte_2
- per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_3
- per gli anni scolastici per gli anni scolastici 2019/2020 e Parte_4
2020/2021;
- per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Parte_5
A sostegno della propria domanda i ricorrenti hanno rilevato che le disposizioni legislative impongono all'Amministrazione scolastica di fornire a tutti i docenti strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, senza operare distinzioni di sorta tra
Pagina 2 di 13 docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, hanno evidenziato come l'esclusione dei docenti non di ruolo dall'area dei soggetti beneficiari della c.d. carta elettronica del docente si estrinsechi di fatto in una violazione sia dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97, sia del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, hanno richiamato la giurisprudenza comunitaria, amministrativa e ordinaria a sostegno della propria domanda.
Ritualmente costituitosi in giudizio nelle cause r.g. n. 1034/2025, r.g. n. 1110/2025 e r.g. n. 1398/2025, il convenuto ha contestato le domande attoree e ne ha chiesto in CP_1
via principale il rigetto, in via subordinata ha invece argomentato che l'eventuale riconoscimento in favore dei ricorrenti dei benefici di cui alla c.d. carta del docente deve avvenire alle medesime condizioni previste per i docenti di ruolo e solo per le supplenze svolte su organico di diritto.
In particolare il convenuto ha negato il carattere discriminatorio del trattamento CP_1
normativamente previsto, sia rilevando che la c.d. carta elettronica del docente non è correlata alla prestazione lavorativa e non rientra pertanto tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato anche in considerazione del fatto che le disposizioni pattizie non vincolano l'Amministrazione scolastica ad erogare a tutto il personale scolastico le medesime iniziative formative, sia affermando la ricorrenza delle ragioni oggettive richieste dalla clausola n. 4 in ragione del fatto che per il personale docente di ruolo è prevista non solo la formazione triennale, ma anche - in via aggiuntiva - la formazione obbligatoria, permanente e strutturale.
Ha dedotto che, eventualmente, nelle ipotesi di soccombenza, la erogazione della c.d. carta elettronica del docente nei confronti dei ricorrenti deve avvenire alle medesime condizioni e con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo.
Con segnato riferimento alle istanze relative agli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025, il convenuto ha eccepito che l'assegnazione in favore dei docenti non di CP_1
ruolo della c.d. carta del docente è stata espressamente prevista dall'art. 15 del D.L. 69/2023, con richiesta di cessazione della materia del contendere.
Con riferimento alle istanze presentate da (causa r.g.n. 1110/25), il Parte_4
convenuto ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Monza in CP_1 favore del Tribunale di Milano, deducendo che - come risulta dallo stato matricolare -
nell'anno scolastico 2024/2025 sta prestando servizio presso l'Istituto Parte_4
Superiore “Leonardo da Vinci” di Cologno Monzese (MI).
Pur ritualmente evocato in giudizio nella causa r.g. n. 981/2025, il Controparte_1
è rimasto contumace.
[...]
Pagina 3 di 13 Disposta la trattazione scritta delle controversie ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e rilevato in udienza che le cause - riunite con provvedimento d'ufficio - vertendo su questioni di mero diritto ed essendo incontestati i fatti posti dai ricorrenti a fondamento delle loro domande, risultano mature per la decisione allo stato degli atti, il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ad ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
In via preliminare deve disporsi la riunione della causa r.g. n. 1034/2025, r.g. n.
1110/2025 e r.g. n. 1398/2025 con la causa r.g. n. 981/2025, in ragione della connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra i giudizi, della circostanza che i ricorrenti sono difesi dal medesimo collegio difensivo e che i fatti che essi adducono a fondamento della propria pretesa sono sostanzialmente analoghi, fatta eccezione per la sola individuazione delle scuole presso le quali hanno prestato servizio, delle materie oggetto di insegnamento e per gli anni scolastici in relazione ai quali è formulata la domanda.
E infatti, a tal proposito, l'art. 151, comma 1, disp. att. c.p.c., prevede che “la riunione, ai sensi dell'articolo 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza e a controversie dinanzi al giudice di pace, connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, deve essere sempre disposta dal giudice, tranne nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. In queste ipotesi la riunione, salvo gravi e motivate ragioni, è, comunque, disposta tra le controversie che si trovano nella stessa fase processuale. […]”
In via preliminare, con riferimento all'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Monza in favore del Tribunale di Milano, sollevata dal convenuto nei CP_1
confronti della ricorrente , deve rilevarsi che il Parte_4 Controparte_7
rientra nel circondario del Tribunale di Monza, come previsto dal d.lgs. 14/2014,
[...]
sicché la relativa eccezione sollevata dal convenuto non risulta fondata. CP_1
Nel merito, la c.d. carta elettronica del docente è stata istituita dall'art. 1 della legge
107/2015 che, al comma 121, ha stabilito che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento
Pagina 4 di 13 professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti CP_1 al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Gli aspetti concreti della messa a disposizione di tale importo per i suddetti scopi sono stati poi regolati dapprima con il d.p.c.m. del 23 settembre 2015 e poi con il d.p.c.m. del 28 novembre
2016.
In particolare, il d.p.c.m. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di
€ 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo d.p.c.m. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3).
A fronte di tale quadro normativo, si è avuto innanzitutto modo di osservare come la c.d. carta del docente si compendi in uno strumento di formazione e aggiornamento finalizzato ad un migliore svolgimento della prestazione da parte del personale docente - impegnato in attività didattica annua - onde perseguire l'interesse ultimo all'educazione dei discenti (così, in motivazione, Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Con riferimento invece all'individuazione della platea soggettiva dei beneficiari dello strumento formativo oggi in discussione, la richiamata normativa ne esclude il personale non di ruolo dalla fruizione.
Si ritiene che tale scelta normativa risulti, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con l'ordinanza del 18.5.2021, emessa nella causa C-
450/21, ove è stato affermato il seguente principio: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
Pagina 5 di 13 UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta
a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nel medesimo senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del
16.03.2022, che ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della c.d. CP_1 carta del docente il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della p.a., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost., distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà
e, dunque, alcun sostegno economico. Diversamente da quanto sostenuto dal , non CP_1
giova invece il richiamo alla clausola 6 dell'accordo quadro in tema di formazione, posto che la questione è ininfluente (sussistendovi già discriminazione ai sensi della clausola 4 e non a caso la relativa questione è stata assorbita dalla CGUE).
In linea di continuità con tale opzione ermeneutica antidiscriminatoria e di parità di trattamento si è posta anche la giurisprudenza di legittimità che, nell'evidenziare come il legislatore abbia espressamente calibrato il beneficio formativo oggi in discussione ad un'attività di didattica annua e che quindi il bonus della c.d. carta del docente debba essere concesso anche a favore del personale docente precario che svolge attività di analoga taratura a quello di ruolo, ha stabilito che “la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107 del
2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art.
4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di
Pagina 6 di 13 didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
" (così Cass., sentenza n. 29961 del 27.10.2023,). CP_1
In definitiva quindi l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla c.d. carta del docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, L. n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, comma 2, L. n. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (v. sempre Cass.,
27.10.2023, n. 29961).
Passando quindi all'individuazione, in chiave sostanziale, della natura giuridica del beneficio, la Corte di legittimità ha chiarito come il combinato disposto di cui alla L. n.
107/2015 e dell'attuativo d.p.c.m. del novembre 2016 abbia posto a carico dell'Amministrazione convenuta un'obbligazione pecuniaria sui generis di pagamento, a scopo vincolato poiché condizionata in misura stringente all'acquisto dei beni e servizi individuati dal
Legislatore (v. sempre Cass., 27.10.2023, n. 29961, punti 11 e ss. della motivazione).
Con condivisibile iter argomentativo, la giurisprudenza di legittimità ha poi individuato due rimedi processuali, alternativi tra loro, per il conseguimento del beneficio oggi in discussione da parte del docente precario che, ingiustamente, si è visto negare tale bonus per l'a.s. in cui ha svolto attività di servizio annuale.
Per l'ipotesi in cui, alla data di pronuncia della sentenza, il beneficiario è da considerarsi
"interno" al sistema delle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché incaricato di una supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l'azione di adempimento in forma specifica per la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione del bonus per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, L. n. 724/1994, dalla data dell'originario diritto di accredito sino alla concreta attribuzione. E tanto per la perdurante possibilità (anche in virtù di quanto disposto dalla L. n.
69 del 2023) per il datore di lavoro di adempiere all'obbligazione formativa cui è ex lege tenuto a favore di un soggetto le cui esigenze formative sono da considerarsi persistenti in ragione della sua presenza, alla data di pronuncia del provvedimento decisorio, all'interno del sistema educativo-scolastico. Azione giudiziaria che “si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art.
2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la
Pagina 7 di 13 registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica” (così Cass., n. 29961 del
27.10.2023 cit.).
Per la diversa ipotesi in cui invece al docente precario non è stato ab origine riconosciuto il beneficio e che, alla data di pronuncia della sentenza, non è da considerarsi "interno" al sistema delle docenze (per cessazione dal servizio di ruolo, per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), compete a costui l'azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ascrivibile all'Amministrazione convenuta. Deve precisarsi come, alla stregua anche del disposto di cui all'art. 2697 c.c., il pregiudizio derivante dalla mancata concessione della “carta docente” (es. spese di formazione sostenute autonomamente dal docente e che, in corretta esecuzione del sinallagma, sarebbero state invece di competenza dell'Amministrazione; perdita di chance formativa;
menomazione non patrimoniale della professionalità) debba essere dimostrato, quantomeno in via presuntiva, da chi agisce. Con ammissibilità di liquidazione equitativa del dimostrato pregiudizio “nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio” (così Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Trattasi infatti di azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
Ciò posto e spostando le considerazioni al caso di specie, non è controverso tra le parti e risulta anche documentalmente quanto segue:
- ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 31 agosto Parte_1
negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. La ricorrente ha altresì dato prova di essere inserita nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico 2024/2025, avendo ottenuto un incarico di supplenza su organico di diritto e con ciò avendo comprovato, sia pure indirettamente, il suo utile inserimento nelle graduatorie
2024/2026;
- ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno negli anni Parte_2
scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. La ricorrente ha altresì dato prova di essere inserita nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico 2024/2025, avendo ottenuto un incarico di supplenza su organico di fatto e avendo quindi anch'ella indirettamente dimostrato il suo inserimento nelle vigenti g.p.s.;
- ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno negli anni Parte_3
scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La ricorrente ha altresì dato prova di essere inserita nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico 2024/2025,
Pagina 8 di 13 avendo ottenuto un incarico di supplenza su organico di fatto e avendo quindi anch'ella indirettamente dimostrato il suo inserimento nelle vigenti g.p.s.;
- ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno negli Parte_4 anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. La ricorrente risulta ancora inserita nel sistema scolastico, tanto che è stata assunta in ruolo con decorrenza dal 1.9.2023;
- ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno negli anni Parte_5
scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Il ricorrente ha altresì dato prova di essere inserito nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico 2024/2025, avendo ottenuto un incarico di supplenza su organico di fatto e avendo quindi indirettamente dimostrato di essere inserito nelle g.p.s. vigenti.
Orbene, nella presente controversia, è pacifica la comparabilità con i docenti a tempo indeterminato dei ricorrenti, assunti a tempo determinato negli anni scolastici per i quali è formulata la domanda (sia pure ciascuno per differenti anni scolastici); e ciò però segnatamente con riferimento alle supplenze che hanno riguardato l'intero anno scolastico e che sono pertanto perdurate fino al termine delle attività didattiche o fino al termine dell'anno scolastico, con la precisazione che tutti i ricorrenti risultano ancora inseriti nel sistema scolastico, tanto che entrambi i ricorrenti hanno ottenuto un incarico di supplenza su organico di fatto anche nel corso dell'anno scolastico 2024/2025.
Con riferimento alle istanze presentate dai ricorrenti per gli anni scolastici 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025, il convenuto ha eccepito che l'assegnazione in favore dei CP_1
docenti non di ruolo della c.d. carta del docente è stata espressamente prevista dall'art. 15 del
D.L. 69/2023, con richiesta di cessazione della materia del contendere.
Circa la configurabilità del diritto dei ricorrenti a ricevere la c.d. carta del docente per l'anno scolastico 2022/2023, l'eccezione ministeriale di operatività dell'art. 15 del D.L. 69/2023 non è dirimente, poiché tale norma è entrata in vigore solo nel giugno 2023 e senza previsione di retroattività, sicché essa non trova applicazione per l'anno scolastico 2022/2023.
Al contrario, la medesima eccezione trova riscontro in relazione all'istanza presentata da per l'anno scolastico 2023/2024, poiché il citato art. 15 del D.L. Parte_1
69/2023 riguarda le supplenze svolte su posti vacanti e disponibili e la docente nell'anno scolastico 2023/2024 ha svolto supplenza fino al 31 agosto, ossia su posto vacante e disponibile.
Resta superflua la disamina della medesima questione in relazione all'anno scolastico
2024/2025, poiché la stessa ricorrente ha dato atto di aver ottenuto la Parte_1
Pagina 9 di 13 provvidenza richiesta ed ha pertanto richiesto di dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
In relazione alla posizione dei ricorrenti , e , invece, Pt_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
l'eccezione ministeriale di operatività dell'art. 15 del D.L. 69/2023 per gli anni scolastici
2023/2024 e 2024/2025 non coglie nel segno, poiché tale disposizione normativa prevede l'attribuzione della c.d. carta del docente in favore dei supplenti che prestino servizio su posti vacanti e disponibili, laddove dalla documentazione depositata in atti risulta che i predetti ricorrenti in tali anni scolastici hanno eseguito attività di supplenza su organico di fatto, ossia su posti vacanti ma non disponibili.
Infine, con riferimento alla eccepita prescrizione quinquennale, formulata dal convenuto con riferimento alla posizione della docente , l'eccezione non è Parte_4
fondata per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. La stessa , secondo le Parte_4
evidenze documentali, ha concluso il contratto a termine per l'anno scolastico 2019/2020 con decorrenza dal 12.9.2019 e il contratto a termine per l'anno scolastico 2020/2021 con decorrenza dal 12.10.2020 ed ha inviato a mezzo raccomandata A/R una diffida ad adempiere interruttiva della prescrizione in data 12.7.2024 (cfr. doc. 7 fasc. ric. r.g. n. 1110/2025), sicché il termine di prescrizione quinquennale non è affatto decorso tra la data di stipula dei contratti
(rispettivamente il 12.9.2019 ed il 12.10.2020), il successivo invio dell'atto interruttivo (il
12.07.2024) e la data di deposito del ricorso (il 27.04.2025).
In ragione di tutto quanto esposto, dunque, il Controparte_1
deve essere condannato ad erogare in favore delle parti ricorrenti la prestazione oggetto di causa, previa emissione (ora per allora) della c.d. carta elettronica del docente ed accredito in favore di ciascuna della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico oggetto di domanda, secondo quanto di seguito indicato:
- per per l'anno scolastico 2022/2023; Parte_1
- per per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; Parte_2
- per per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_3
2023/2024;
- per per gli anni scolastici per gli anni scolastici 2019/2020 e Parte_4
2020/2021;
- per per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Parte_5
Da tutto quanto evidenziato discende che le domande dei ricorsi riuniti, nei limiti sopra evidenziati, devono essere accolte, con conseguente accertamento del diritto di ciascun ricorrente a ricevere, previa emissione ora per allora, la c.d. carta del docente e del
Pagina 10 di 13 conseguente diritto a ricevere l'accredito della somma indicata (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, in relazione agli anni scolastici sopra partitamente indicati per ciascuno.
Per ogni importo dovuto in favore di ogni richiedente spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, ma non anche la rivalutazione monetaria: ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge
724/1994, nell'ambito del pubblico impiego l'importo dovuto a titolo di interessi - stante il divieto di cumulo - è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame i ricorrenti non hanno né allegato, né provato di aver subìto un maggior danno per la riduzione del valore del loro credito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza in ragione della fondatezza delle domande attoree e vengono liquidate con applicazione dell'art. 151, commi 1 e 2, disp. att.
c.p.c. ai sensi del quale il giudice del lavoro ha di regola l'obbligo di riunire le controversie individuali di lavoro connesse anche soltanto “per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione”. Di tale norma è stata fatta applicazione nel presente procedimento poiché le controversie riunite attengono alla tematica del diritto all'attribuzione della c.d. carta del docente alle parti ricorrenti nei casi in cui abbiano svolto incarichi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, L. 124/1999.
L'art. 151 cit., nel suo secondo comma, stabilisce che “le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite”.
La norma, pur non indicando i coefficienti di riduzione, stabilisce (in ciò andando oltre le previsioni della tariffa forense) che la trattazione delle controversie individuali di lavoro connesse anche soltanto “per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente
o parzialmente, la loro decisione” determini l'esigenza di riduzione del compenso.
La norma inoltre ha valore pari-ordinato rispetto alla legge n. 247/2012 (in applicazione della quale è stato poi approvato il d.m. 55/2014), sicché la tesi della non riducibilità dei compensi per il difensore al di sotto della soglia minima comporterebbe non solo una inammissibile interpretatio abrogans dell'art. 151 disp. att. c.p.c., ma anche una piena obliterazione dell'art. 4, comma 4, del d.m. 55/2014, ai sensi del quale “nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta
l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento”.
Pertanto, in considerazione di quanto esposto, in applicazione delle suddette norme, per ciascuna causa riunita, viene liquidato, per le fasi antecedenti alla riunione, un compenso
Pagina 11 di 13 che, tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore economico del credito vantato da ciascun ricorrente, come accertato in concreto, viene ancorato ai minimi tabellari previsti per la fase di studio e per la fase introduttiva e poi, ai sensi del richiamato art. 151, comma 2, disp. att. c.p.c., ridotto di 1/3, in considerazione della semplicità e serialità delle questioni trattate.
E così per le causa r.g. n. 1034/25 e e r.g.n. 1398/25 (riconducibili allo scaglione da € 1.100,01 a
€ 5.200,00): fase di studio + fase introduttiva + fase decisionale per un totale di € 1.030,00; €
1.030 * 2/3 = € 686,67; € 686,67 * 2 cause = € 1.373,34.
Per la causa r.g. n. 981/25 (riconducibile allo scaglione fino a € 1.100,00 in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda): fase di studio + fase introduttiva + fase decisionale per un totale di € 258,00; € 258,00 * 2/3 = € 172,00.
Per la causa r.g. n. 1110/2025 (riconducibili allo scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00) e relativa a due ricorrenti viene liquidato il compenso previsto per la fase di studio + fase introduttiva + fase decisionale e l'incremento previsto dall'art. 4, comma 2, del d.m. 55/2014 viene interamente compensato dalla riduzione di cui al predetto art. 4, comma 4, del medesimo d.m., sicché il valore complessivamente liquidato è pari ad € 1.030,00.
Le spese complessivamente liquidate in favore dei ricorrenti, nelle cause riunite, ammontano quindi ad € 2.575,34.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. In via preliminare dichiara la contumacia del convenuto nella causa r.g. n. CP_1
981/2025;
2. Sempre in via preliminare, rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dal convenuto nell'ambito della causa riunita r.g. n. 1110/2025 in relazione CP_1
alla posizione della ricorrente;
Parte_4
3. Nel merito, accoglie in parte i ricorsi riuniti e, per l'effetto, dichiara che hanno diritto a conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015:
a. per l'anno scolastico 2022/2023; Parte_1
b. per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; Parte_2
c. per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_3
2023/2024;
per gli anni scolastici per gli anni scolastici 2019/2020 e Parte_4
2020/2021;
Pagina 12 di 13 e. per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; Parte_5
4. Condanna il a mettere a disposizione dei Controparte_1
ricorrenti mediante accredito sulla c.d. carta elettronica del docente (o altro equipollente), per consentir loro di fruirne nel rispetto dei vincoli di legge, i seguenti importi:
a. € 500,00 in favore di per l'anno scolastico 2022/2023; Parte_1
b. € 1.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2022/2023, Parte_2
2023/2024 e 2024/2025;
c. € 2.000,00 in favore di per gli anni scolastici 2020/2021, Parte_3
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
d. € 1.000,00 in favore di per gli anni scolastici per gli anni Parte_4
scolastici 2019/2020 e 2020/2021;
e. € 1.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2022/2023, Parte_5
2023/2024 e 2024/2025;
5. Dichiara infondata e dunque rigetta la pretesa di relativa Parte_1
all'anno scolastico 2023/2024;
6. Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla pretesa di Parte_1
per l'anno scolastico 2024/2025;
[...]
7. Condanna il a rifondere ai ricorrenti delle cuase Controparte_1
riunite le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.575,34, oltre € 119,50 per esborsi, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 10 settembre 2025
Il Giudice
Elena Greco
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