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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 26/07/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI CHIETI in composizione collegiale, in persona dei sig.ri magistrati:
1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1320 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Ortona, Parte_1 C.F._1
Piazza Porta Caldari n. 26, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Di Nardo, che la rappresenta e difende come da procura in atti. RICORRENTE E
(C.F.: elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Francavilla al Mare, Via Adriatica n. 2, presso lo studio dell'Avv. Monica Savanna, che lo rappresenta e difende coma da procura in atti. RESISTENTE e PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale. INTERVENTORE NECESSARIO OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio. CONCLUSIONI: concordi per le parti: come da proposta conciliativa del giudice del 16.6.2025. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 26.11.2024, la sig.ra ha rappresentato di Parte_1 aver contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in Orsogna in data 5 luglio 1997, iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 6, parte II, serie A, dell'anno 1997, con il sig. . Controparte_1
Ha esposto che dall'unione sono nati i figli , il 5.9.2002, e , il Per_1 Persona_2
16.5.2006, maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti. Ha dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e dei comportamenti prevaricatori ed aggressivi perpetrati ai suoi danni dal sig. ed ha, quindi, chiesto CP_1 cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. Ha, inoltre, chiesto l'imposizione al resistente di versarle la somma mensile di € 250,00 per il di lei mantenimento, nonché l'importo mensile di € 600,00 a titolo di mantenimento dei figli e , di cui € 300,00 per ciascuno, e Per_1 Persona_2 stabilirsi la contribuzione del sig. alle spese straordinarie sostenute CP_1 nell'interesse dei figli nella misura del 70%. Si è costituito il sig. , contestando la ricostruzione dei fatti Controparte_1 operata dalla sig.ra , senza opporsi alla domanda di separazione e Pt_1 divorzio ed eccependo la carenza di legittimazione attiva della sig.ra con Pt_1 riferimento alla richiesta di un assegno di mantenimento in favore dei figli, essendo, questi, maggiorenni. Ha, quindi, chiesto l'assegnazione a sé della casa coniugale, presso cui vivrà con la figlia , e che nulla sia dovuto alla ricorrente a titolo mantenimento. Persona_2
All'udienza del 21.7.2025 le parti rappresentavano di aderire alla proposta conciliativa formulata dal giudice con ordinanza del 16.6.2025. Ciò detto, osserva il Collegio che, non essendo più contestato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che le condizioni stabilite non contengono alcuna disposizione contraria a norme imperative e di ordine pubblico, e risultano essere pienamente conformi agli interessi dei figli, deve essere dichiarata la separazione giudiziale dei sig.ri e Parte_1
. Controparte_1
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede: 1) dichiara la separazione dei sig.ri (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: C.F._1 Controparte_1 C.F._2 alle condizioni di cui alla proposta conciliativa del giudice del 16.6.2025;
2) ordina l'annotazione della sentenza, al suo passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile del Comune di Orsogna;
3) compensa le spese di lite.
4) dichiara la temporanea improcedibilità del giudizio in attesa del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della seguente riassunzione della parte interessata. Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 25.7.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Francesco TURCO Il Presidente Dott. Guido CAMPLI
1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1320 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Ortona, Parte_1 C.F._1
Piazza Porta Caldari n. 26, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Di Nardo, che la rappresenta e difende come da procura in atti. RICORRENTE E
(C.F.: elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Francavilla al Mare, Via Adriatica n. 2, presso lo studio dell'Avv. Monica Savanna, che lo rappresenta e difende coma da procura in atti. RESISTENTE e PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale. INTERVENTORE NECESSARIO OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio. CONCLUSIONI: concordi per le parti: come da proposta conciliativa del giudice del 16.6.2025. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 26.11.2024, la sig.ra ha rappresentato di Parte_1 aver contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in Orsogna in data 5 luglio 1997, iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 6, parte II, serie A, dell'anno 1997, con il sig. . Controparte_1
Ha esposto che dall'unione sono nati i figli , il 5.9.2002, e , il Per_1 Persona_2
16.5.2006, maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti. Ha dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e dei comportamenti prevaricatori ed aggressivi perpetrati ai suoi danni dal sig. ed ha, quindi, chiesto CP_1 cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. Ha, inoltre, chiesto l'imposizione al resistente di versarle la somma mensile di € 250,00 per il di lei mantenimento, nonché l'importo mensile di € 600,00 a titolo di mantenimento dei figli e , di cui € 300,00 per ciascuno, e Per_1 Persona_2 stabilirsi la contribuzione del sig. alle spese straordinarie sostenute CP_1 nell'interesse dei figli nella misura del 70%. Si è costituito il sig. , contestando la ricostruzione dei fatti Controparte_1 operata dalla sig.ra , senza opporsi alla domanda di separazione e Pt_1 divorzio ed eccependo la carenza di legittimazione attiva della sig.ra con Pt_1 riferimento alla richiesta di un assegno di mantenimento in favore dei figli, essendo, questi, maggiorenni. Ha, quindi, chiesto l'assegnazione a sé della casa coniugale, presso cui vivrà con la figlia , e che nulla sia dovuto alla ricorrente a titolo mantenimento. Persona_2
All'udienza del 21.7.2025 le parti rappresentavano di aderire alla proposta conciliativa formulata dal giudice con ordinanza del 16.6.2025. Ciò detto, osserva il Collegio che, non essendo più contestato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che le condizioni stabilite non contengono alcuna disposizione contraria a norme imperative e di ordine pubblico, e risultano essere pienamente conformi agli interessi dei figli, deve essere dichiarata la separazione giudiziale dei sig.ri e Parte_1
. Controparte_1
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede: 1) dichiara la separazione dei sig.ri (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: C.F._1 Controparte_1 C.F._2 alle condizioni di cui alla proposta conciliativa del giudice del 16.6.2025;
2) ordina l'annotazione della sentenza, al suo passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile del Comune di Orsogna;
3) compensa le spese di lite.
4) dichiara la temporanea improcedibilità del giudizio in attesa del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della seguente riassunzione della parte interessata. Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 25.7.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Francesco TURCO Il Presidente Dott. Guido CAMPLI