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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/04/2025, n. 4002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4002 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Antonio Tizzano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 1/4/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 33372/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. MANCUSI SERGIO MASSIMO Parte_1
RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. ZANNINI QUIRINI SIMONETTA
RESISTENTE
OGGETTO: pensione ordinaria di inabilità, handicap grave, esenzione ticket e invalidità ai fini della contribuzione figurativa di cui all'art. 80, comma 3, L. 388/2000
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c., depositato il 14.2.2024, , Parte_1 premesso di svolgere attività lavorativa come da Estratto Conto Previdenziale allegato al ricorso, ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, esponendo quanto segue:
1 - in data 27.9.2023, ella ha presentato domande amministrative “di invalidità civile e di Legge 104/92”;
- sottoposta a visita medico-legale, ella è stata riconosciuta invalida in misura del 55% e persona handicappata ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 104/1992, con provvedimenti del 19.1.2024;
- in data 14.2.2024, ella ha presentato domande “di esenzione ticket parziale e… di Legge 388/2000”. Ciò premesso, parte ricorrente, reputando viceversa sussistere i requisiti di legge, ha domandato giudizialmente – nei confronti del convenuto in epigrafe – l'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti “il riconoscimento dello status di invalido civile in misura del 67% ex D.M. 20/12/88, D.M. 239/99, D.M.296/01, D.M. 279/01 relativi all'esenzione parziale dal ticket sanitario nonché… dello status di invalido civile in misura del 75% ex art. 80 Legge 388/2000 ai fini dello scivolo pensionistico nonché… dello status di Handicap grave ex art. 3 comma 3 Legge 104/92”. Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in CP_2 giudizio resistendo alla domanda ed eccependo, in special modo, la inammissibilità della domanda di contribuzione figurativa per carenza di interesse ad agire atteso che la maggiorazione di anzianità “va attribuita all'atto della liquidazione della pensione o del supplemento”. È stata disposta ed effettuata consulenza medico-legale; il CTU ha escluso che ricorressero, nei confronti della SI.ra , i requisiti e/o i Pt_1 presupposti dei benefici richiesti. Depositato l'elaborato ed assegnati i termini per le contestazioni ex art. 445bis, comma 4, c.p.c., parte ricorrente ha dichiarato in cancelleria di contestare le conclusioni del CTU. Ha fatto seguito, nel termine previsto dalla legge, il presente ricorso. Quindi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza all'udienza odierna.
***
Il ricorso non può essere accolto per i motivi di seguito specificati. Parte ricorrente ha fatto rilevare la “assoluta genericità ed inconsistenza dello scarno elaborato peritale”, la mancanza di
“qualsivoglia indicazione delle percentuali tabellari riferibili alle singole patologie della ricorrente” e l'assenza di adeguata valutazione della “importante compromissione oncologica sofferta” dovuta all'obbligo di sottoporsi a “continui trattamenti farmacologici e frequenti controlli clinici” i quali influiscono negativamente sulla sua
2 qualità della vita;
il consulente, inoltre, non si sarebbe soffermato sulle ripercussioni delle patologie sull'attività lavorativa svolta. In termini generali, sulla pensione ordinaria di inabilità oggetto di causa, giova ricordare che, come ha chiarito anche di recente la giurisprudenza di legittimità, “la capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento la legge nr. 222 del 1984, ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'attribuzione della prestazione previdenziale dell'assegno di invalidità, consiste nella idoneità (dell'assicurato) a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato (capacità specifica) e poi tutti i lavori che l'assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere (capacità generica), i quali vengono in considerazione soltanto in caso di accertata inidoneità dell'assicurato allo svolgimento del lavoro proprio (Cass. nr. 3519 del 2001; Cass. nr. 8596 del 2002; Cass. nr. 5964 del 2011); detto diversamente, ove la capacità dell'assicurato di svolgere il lavoro di fatto esplicato si sia ridotta, ma senza raggiungere la soglia, normativamente rilevante, della riduzione a meno di un terzo, il giudice non ha l'obbligo -prima di escludere il diritto alle richieste prestazioni previdenziali- di accertare anche l'incapacità dell'assicurato di svolgere altre attività lavorative, compatibili con le sue capacità ed attitudini (di recente, Cass. nr. 33396 del 2019)” (ordinanza 23057/2020). Ancora, quanto ai criteri di valutazione, la S.C., nell'ordinanza n. 9044/2020, ha precisato che “…, in materia di invalidità pensionabile, la I. n. 222 del 1984 ha adottato come criterio di riferimento, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla L. 30 marzo 1971, n. 118 per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; da ciò, l'inidoneità del parametro di valutazione dell'invalidità civile, costituito da un sistema di tabelle che individuano indici medi riferiti ad un'attività lavorativa generica, che possono essere presi in considerazione soltanto come semplice punto di partenza per un'indagine diretta ad accertare l'effettiva riduzione della capacità subita dall'assicurato in relazione all'attività svolta, a meno che nell'ambito di questa diversa valutazione non si dia espressa ragione dell'adeguamento del parametro all'oggetto specifico della diversa invalidità da valutare (cfr. Cass. n. 22737 del 2013; n. 4710 del 2016; n. 6362 del 2017; n. 11185 del 2019)”. Tutto ciò puntualizzato, ritenutane la opportunità, il Tribunale ha disposto convocarsi il dott. , CTU nominato nella fase Persona_1 di ATP, affinché replicasse alle note critiche avanzate con l'odierno ricorso,
3 “in special modo in merito all'omessa indicazione di 'qualsivoglia indicazione delle percentuali tabellari riferibili alle singole patologie della ricorrente' ed all'omessa valutazione delle ripercussioni sulla qualità della vita della ricorrente e sull'attività lavorativa dalla stessa svolta, di 'operatrice sanitaria', dei 'continui trattamenti farmacologici e frequenti controlli clinici per evitare il rischio di recidive' cui ella si sottopone a causa della patologia oncologica” (ordinanza del 4.2.2025). Il dott. , autorizzato a rispondere per iscritto, con nota Per_1 depositata in data 25.3.2025, si è così espresso:
“Tenuto conto delle vigenti tabelle di legge (DM 5 febbraio 1992), per quanto riguarda l'apparato osteoarticolare si ritiene di fare riferimento al codice tabellare 7003, per quanto riguarda l'apparato cardiocircolatorio si ritiene di fare riferimento al codice tabellare 6441, per quanto attiene l'apparato psichico si ritiene di fare riferimento al codice tabellare 2205. Gli esiti di quadrantectomia mammaria per fibroadenoma (patologia benigna, non di pertinenza oncologica) si ritiene non rilevino ai fini della presente indagine. Applicando la formula a scalare di Balthazard, personalizzando la valutazione medico legale anche in base all'obiettività riscontrata, si ritiene di confermare il parere espresso dalla competente commissione medica in occasione dell'accertamento del gennaio 2024 (invalida con CP_2 riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 55%). Si conferma altresì che l'interessata non si trova nelle condizioni che configurano il diritto allo stato di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 Legge 104/92, né attualmente, né in epoca anteriore al presente accertamento. Per quanto attiene la valutazione in merito all'assegno ordinario di invalidità ex Legge 222/84, si evidenzia che l'accertamento si basa su valutazioni inerenti le caratteristiche del lavoro svolto e le attitudini del soggetto (confacenza), senza fare riferimento a voci tabellari. L'attitudine è l'insieme della naturale predisposizione individuale e della preparazione professionale teorico-pratica che rende ciascun soggetto adatto ad una gamma più o meno ampia di prestazioni lavorative. Per occupazioni confacenti alle attitudini di un soggetto si intendono non soltanto quelle già svolte o appartenenti alla stessa categoria, ma tutte quelle che richiedono analogo impegno fisico e intellettuale. Nel caso in oggetto si ritiene che l'interessata (che riferisce avere conseguito il diploma di gestione aziendale) possa continuare a svolgere l'attività di operatore sanitario con le dovute cautele e accortezze ovvero, in via alternativa, possa riadattarsi a diverse occupazioni confacenti alle sue attitudini”.
4 Il dott. ha, pertanto, confermato le conclusioni già Per_1 rassegnate. In realtà, le contestazioni, alla luce di tali precisazioni, si risolvono, al più, in una diversa valutazione medico-legale del complesso patologico riscontrato che, al contrario, è stato oggetto di approfondito esame nella relazione di CTU. Il dott. , infatti, alla cui ampia ed esaustiva motivazione si fa Per_1 riferimento, anche quanto alla decorrenza dell'infermità, in risposta al quesito posto, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, aveva riscontrato a carico dell'istante un complesso patologico (“spondilodiscoartrosi con discopatie multiple, spina calcaneare.”), in elaborato compiutamente descritto, tale da non comportare la assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, né peraltro una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini;
la SI.ra è stata Pt_1 riconosciuta all'esito dell'indagine, in conformità all'accertamento dell' , soggetto invalido in misura del 55%, e sono state escluse, CP_2 altresì, le “condizioni che configurano il diritto allo stato di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 Legge 104/92” (relazione depositata telematicamente in data 23.7.2024). L'accertamento peritale a cui si rimanda, come integrato dalle precisazioni rese con nota del 25.3.2025, è esaustivo, congruamente motivato e appare esente da censure, anche di ordine logico. Pertanto, non ravvisandosi alcun motivo di rinnovazione dell'indagine peritale né alcun motivo di ulteriore approfondimento, le conclusioni alle quali è giunto il CTU sono pienamente condivisibili. Spese di lite irripetibili da parte dell' , ex art. 152 disp. att. c.p.c.. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite sopportate dall' . CP_2
Così deciso in Roma il 1/4/2025
IL GIUDICE
Antonio Tizzano
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