Art. 12.
L'articolo 9 del decreto-legge. 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179 , e' sostituito dal seguente:
"Sono ammessi a contrarre mutui:
a) coloro che, avendo i requisiti richiesti, intendono, riuniti in cooperative sia a proprieta' indivisa che a proprieta' individuale, costruire le abitazioni;
b) gli IACP e i comuni;
c) le imprese di costruzione che siano regolarmente iscritte presso le camere di commercio, industria e agricoltura e che intendano costruire per cedere alle persone di cui all'articolo 8".
L'articolo 9 del decreto-legge. 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179 , e' sostituito dal seguente:
"Sono ammessi a contrarre mutui:
a) coloro che, avendo i requisiti richiesti, intendono, riuniti in cooperative sia a proprieta' indivisa che a proprieta' individuale, costruire le abitazioni;
b) gli IACP e i comuni;
c) le imprese di costruzione che siano regolarmente iscritte presso le camere di commercio, industria e agricoltura e che intendano costruire per cedere alle persone di cui all'articolo 8".