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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/11/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1011/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA tra
(C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. REALI GIOVANNI BATTISTA, giusta delega in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis. 49 c.p.c. depositato in data 20/05/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo proponendo anche contestuale domanda di divorzio.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione sulla domanda di separazione. Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“a- la dimora coniugale ubicata nel Comune di Priverno in via Madonna del Calle, snc di proprietà di entrambi unitamente ai mobili, arredi, pertinenze e suppellettili, resta nella diponibilità della sig.ra la quale ci vivrà con i figli tutt'ora stabilmente Parte_2 conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi vorranno, mentre il sig. si Parte_1
impegna a trasferirsi altrove, dove inoltre porrà la sua nuova residenza e/o dimora, liberando
l'abitazione coniugale da tutte le cose che Gli appartengono. b- i figli sono ormai grandi ed economicamente autosufficienti, quindi decideranno in autonomia quando e come intrattenere i rapporti con i genitori. c - entrambi i coniugi lavorano, quindi nessuno dei due pretende nulla in termini economici dall'altro; e- le utenze dell'immobile ove necessarie saranno volturate in favore della sig.ra , ed il Sig. non Parte_2 Parte_1 ostacolerà tali volture, anzi si renderà disponibile se occorrerà il suo consenso espresso;
d- entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti”.
Si precisa che in presenza di figli maggiorenni ed autosufficienti, pur se conviventi, non può disporsi l'assegnazione della casa coniugale, bensì l'immobile potrà restare nella disponibilità esclusiva della moglie.
La causa va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, con riferimento all'ulteriore domanda di divorzio.
La liquidazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M
.
in accoglimento del ricorso, il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in PRIVERNO (LT) il 22/12/2012,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 110, Parte II, Serie A, dell'anno 2012);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
SPESE al definitivo.
Latina, 11/11/2025
Il Presidente relatore
Dott. ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA tra
(C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. REALI GIOVANNI BATTISTA, giusta delega in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis. 49 c.p.c. depositato in data 20/05/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo proponendo anche contestuale domanda di divorzio.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione sulla domanda di separazione. Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“a- la dimora coniugale ubicata nel Comune di Priverno in via Madonna del Calle, snc di proprietà di entrambi unitamente ai mobili, arredi, pertinenze e suppellettili, resta nella diponibilità della sig.ra la quale ci vivrà con i figli tutt'ora stabilmente Parte_2 conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi vorranno, mentre il sig. si Parte_1
impegna a trasferirsi altrove, dove inoltre porrà la sua nuova residenza e/o dimora, liberando
l'abitazione coniugale da tutte le cose che Gli appartengono. b- i figli sono ormai grandi ed economicamente autosufficienti, quindi decideranno in autonomia quando e come intrattenere i rapporti con i genitori. c - entrambi i coniugi lavorano, quindi nessuno dei due pretende nulla in termini economici dall'altro; e- le utenze dell'immobile ove necessarie saranno volturate in favore della sig.ra , ed il Sig. non Parte_2 Parte_1 ostacolerà tali volture, anzi si renderà disponibile se occorrerà il suo consenso espresso;
d- entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti”.
Si precisa che in presenza di figli maggiorenni ed autosufficienti, pur se conviventi, non può disporsi l'assegnazione della casa coniugale, bensì l'immobile potrà restare nella disponibilità esclusiva della moglie.
La causa va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, con riferimento all'ulteriore domanda di divorzio.
La liquidazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M
.
in accoglimento del ricorso, il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in PRIVERNO (LT) il 22/12/2012,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 110, Parte II, Serie A, dell'anno 2012);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
SPESE al definitivo.
Latina, 11/11/2025
Il Presidente relatore
Dott. ssa Concetta Serino