Articolo 3 della Legge 15 febbraio 1989, n. 52
Articolo 2Articolo 4
Versione
7 marzo 1989
Art. 3. 1. Le modificazioni di cui all'articolo 1 avranno effetto dopo centottanta giorni da quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 7 marzo 1989
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