Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 371
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità avviso per non aver riconosciuto la trasformazione dell'imposta da indiretta a diretta

    La Corte ritiene che la L. n. 220/2010 abbia interpretato autenticamente gli artt. 1 e 3 del d.Lgs. n. 504/1998, estendendo la soggettività passiva e il presupposto oggettivo dell'imposta anche ai casi di raccolta in assenza di concessione. Inoltre, il comma 945 della L. n. 208/2015 disciplina il criterio di commisurazione dell'imposta sul margine solo per il canale legale della raccolta scommesse, lasciando impregiudicato il meccanismo impositivo per gli operatori non collegati al circuito legale. L'Ufficio ha correttamente utilizzato il metodo induttivo ex art. 1, co. 644, L. n. 190/2014, in assenza di collegamento al totalizzatore nazionale e di documentazione idonea.

  • Rigettato
    Illegittimità avviso per insussistenza del presupposto normativo e costitutivo dell'imposta

    La Corte rileva che la soggettività passiva dell'imposta unica è estesa anche a chi gestisce scommesse senza concessione, come previsto dal d.lgs. n. 504/98 e dall'art. 1, comma 66, della L. n. 220.2012, e confermato dalla Corte Costituzionale e dalla CGUE. L'attività di gestione delle scommesse, anche se svolta da un CTD per conto di un bookmaker estero privo di concessione, costituisce presupposto impositivo.

  • Rigettato
    Disapplicazione art. 1, comma 644 L. 190/2014 per violazione artt. 49 e 56 TFUE

    La Corte ritiene che il diritto UE consenta misure nazionali che perseguano obiettivi legittimi (tutela consumatori, ordine pubblico, contrasto alla criminalità, lealtà fiscale), purché siano proporzionate. La normativa italiana mira a ristabilire un principio di parità di condizioni tra concessionari della rete statale e operatori privi di concessione, senza violare gli artt. 49 e 56 TFUE. La situazione del CTD che trasmette dati per conto di un bookmaker estero è diversa da quella di un CTD che opera per operatori nazionali.

  • Rigettato
    Sospensione del giudizio con rinvio pregiudiziale alla CGUE

    La Corte ritiene non sussistere la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale alla CGUE, poiché il quadro normativo è già stato esaminato dal giudice dell'Unione e la precedente pronuncia della CGUE è esaustiva e completa. Le deduzioni della ricorrente costituiscono una mera critica sterile della sentenza resa nella causa C-788/18.

  • Rigettato
    Sospensione del giudizio e sollevamento questione di legittimità costituzionale

    La Corte ritiene che le richieste di rinvio pregiudiziale e di questione di legittimità non superino il vaglio di rilevanza e necessità, alla luce di un quadro già esaminato dal giudice delle leggi e dal giudice dell'Unione. Il procedimento ha rispettato le garanzie endoprocedimentali.

  • Rigettato
    Disapplicazione sanzioni per sproporzione e incertezza normativa

    La Corte rileva che l'Ufficio ha applicato la misura calibrata sul grado minimo delle sanzioni. L'incertezza normativa oggettiva è esclusa per annualità successive alla L. n. 220/2010, che ha definito il perimetro della soggettività passiva e del presupposto dell'imposta. La fattispecie in esame ricade pienamente post-2010, pertanto non è configurabile l'esimente. Le sanzioni sono state irrogate nel minimo edittale.

  • Altro
    Rinuncia parziale alle domande del ricorso introduttivo

    La rinuncia parziale alle domande è stata presa in considerazione dalla Corte. Nonostante la rinuncia, la Corte ha comunque analizzato le questioni relative all'an e al quantum dell'imposta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 371
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 371
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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