Art. 6.
Per la concessione dei prestiti e dei mutui previsti dall'art. 1 della presente legge, e' autorizzata l'erogazione di un concorso statale nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 4 per cento.
Le somministrazioni per la erogazione del concorso di cui al comma precedente saranno effettuate dal Ministero del tesoro alla Regione sarda su richiesta della medesima, a seguito di presentazione dei preventivi di massima del fabbisogno.
Per la corresponsione del concorso di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di:
lire 300.000.000 per l'esercizio finanziario 1955-56;
lire 500.000 000 per l'esercizio finanziario 1956-57;
lire 400.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58;
lire 200.000.000 per l'esercizio finanziario 1958-59;
lire 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1959-60.
Le somme di cui al comma, precedente saranno iscritte nei relativi stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Per la concessione dei prestiti e dei mutui previsti dall'art. 1 della presente legge, e' autorizzata l'erogazione di un concorso statale nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 4 per cento.
Le somministrazioni per la erogazione del concorso di cui al comma precedente saranno effettuate dal Ministero del tesoro alla Regione sarda su richiesta della medesima, a seguito di presentazione dei preventivi di massima del fabbisogno.
Per la corresponsione del concorso di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di:
lire 300.000.000 per l'esercizio finanziario 1955-56;
lire 500.000 000 per l'esercizio finanziario 1956-57;
lire 400.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58;
lire 200.000.000 per l'esercizio finanziario 1958-59;
lire 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1959-60.
Le somme di cui al comma, precedente saranno iscritte nei relativi stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro.