CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 06/02/2026, n. 2005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2005 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2005/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TABARRO ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9610/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 20250002319190189907656 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1388/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento del sollecito di pagamento nr. 20250002319190189907656 notificatole il 16 Aprile 2025 per il mancato pagamento della Tari hanno 2020 per euro 1.321,79.
A sostegno del ricorso la ricorrente ha eccepito la mancata notifica dell'atto presupposto, ossia l'avviso di accertamento asseritamente notificatole il 24 luglio 2024 mai ricevuto.
Nel merito ha altresì dedotto che la Tari per l'anno 2020 con riferimento all'immobile sito in Indirizzo_1 non era dovuta in quanto dal 2005 al 2021 essa ricorrente aveva risieduto in Maddaloni come da certificati prodotti in atti.
Aggiungeva ancora che la non debenza del tributo era dovuta al fatto che l'immobile era sprovvisto di arredo e privo di allacciamento ai servizi essenziali di rete, per cui, sulla base del regolamento Tari del
Comune di Napoli, in particolare l'art. 3 che disciplina il presupposto per l'applicazione e la definizione del tributo, prevede che gli immobili soggetti alla Tari sono soltanto quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete acqua energia elettrica e gas o arredati, nulla era dovuto.
Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo nessuno si è costituito in giudizio.
All'udienza del 26 gennaio 2026 fissata per la trattazione del ricorso, la Corte ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto in quanto fondato.
La mancata costituzione in giudizio della resistente e, quindi, la mancata prova della corretta notifica dell'atto propedeutico, determina la nullità derivata dell'atto impugnato per nullità procedimentale dovendo l'ente della riscossione verificare la correttezza dell'iter procedimentale che culmina con l'emissione del provvedimento da iscrivere a ruolo.
Il ricorso assorbita ogni altra questione va, quindi, accolto in quanto fondato.
Peri rigore di soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
Va, altresì disposta la correzione del dispositivo letto in udienza in quanto affetto da errore materiale laddove è stato previsto il rigetto con condanna alle spese .
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese che liquida in complessivi euro 400,00 oltre accessori come per legge e contributo unificato, con attribuzione al difensore antistatario .
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TABARRO ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9610/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 20250002319190189907656 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1388/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento del sollecito di pagamento nr. 20250002319190189907656 notificatole il 16 Aprile 2025 per il mancato pagamento della Tari hanno 2020 per euro 1.321,79.
A sostegno del ricorso la ricorrente ha eccepito la mancata notifica dell'atto presupposto, ossia l'avviso di accertamento asseritamente notificatole il 24 luglio 2024 mai ricevuto.
Nel merito ha altresì dedotto che la Tari per l'anno 2020 con riferimento all'immobile sito in Indirizzo_1 non era dovuta in quanto dal 2005 al 2021 essa ricorrente aveva risieduto in Maddaloni come da certificati prodotti in atti.
Aggiungeva ancora che la non debenza del tributo era dovuta al fatto che l'immobile era sprovvisto di arredo e privo di allacciamento ai servizi essenziali di rete, per cui, sulla base del regolamento Tari del
Comune di Napoli, in particolare l'art. 3 che disciplina il presupposto per l'applicazione e la definizione del tributo, prevede che gli immobili soggetti alla Tari sono soltanto quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete acqua energia elettrica e gas o arredati, nulla era dovuto.
Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo nessuno si è costituito in giudizio.
All'udienza del 26 gennaio 2026 fissata per la trattazione del ricorso, la Corte ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto in quanto fondato.
La mancata costituzione in giudizio della resistente e, quindi, la mancata prova della corretta notifica dell'atto propedeutico, determina la nullità derivata dell'atto impugnato per nullità procedimentale dovendo l'ente della riscossione verificare la correttezza dell'iter procedimentale che culmina con l'emissione del provvedimento da iscrivere a ruolo.
Il ricorso assorbita ogni altra questione va, quindi, accolto in quanto fondato.
Peri rigore di soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
Va, altresì disposta la correzione del dispositivo letto in udienza in quanto affetto da errore materiale laddove è stato previsto il rigetto con condanna alle spese .
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese che liquida in complessivi euro 400,00 oltre accessori come per legge e contributo unificato, con attribuzione al difensore antistatario .